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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 698 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore ing. , (c.f. Parte_2 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede Parte_4 CodiceFiscale_3
del coniuge , (c.f. Persona_1 Parte_5
(c.f. ), CodiceFiscale_4 Parte_6 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Incardona per mandato allegato all'atto di citazione in appello
1 Appellanti
Controparte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Di Legami Controparte_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentate pro CP_4 P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di EZ (rep. 44583; racc. Persona_2
16958)
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello revocare integralmente il decreto ingiuntivo n° 22/2013 emesso dal Tribunale
di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì e depositato in cancelleria il 29/01/2013
e gradatamente, ritenere e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello,
che nulla è dovuto dagli appellanti a favore della banca appellata o in subordine ridurre la condanna degli appellanti in favore della banca al pagamento della somma di € 4.743,55; in via ulteriormente subordinata, in accoglimento degli altri motivi di appello ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in favore della banca
2 appellata o al più ridurre la condanna degli appellanti in favore della banca al pagamento della somma di € 1.088,53 o nella maggiore somma di € 4.743,55 in accoglimento del secondo motivo di appello;
ridurre la condanna al pagamento della somma di € 186.260,34 o € 134.260.43 in accoglimento del terzo motivo di appello ed infine, in estremo subordine, ridurre la condanna al pagamento della somma di €
250.632,67 in accoglimento del quarto motivo di appello;
ritenere e dichiarare nulle per violazione dell'art. 1941 c.c. e per le altre ragioni sopra esposte le fideiussioni rilasciate da , , Parte_2 Parte_3
, , e o in Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
subordine ritenerle valide nella misura di € 22.000,00 ciascuno;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio o in subordine condannare l'appellata al pagamento delle spese di questo grado del giudizio compensando quelle relative al giudizio di primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n 266/2019 del 21/2/2019, Tribunale di
Agrigento;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni dell'interveniente:
dare atto che l'attuale titolare del credito è ; Controparte_3
3 rigettare l'appello proposto dagli appellanti per le ragioni già esposte da
[...]
nei precedenti scritti difensivi, Controparte_5
con conferma della sentenza appellata;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 266 del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Agrigento, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
, in qualità di debitrice principale, e dai Parte_7
fideiussori , , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, e , ha
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_8
revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di
[...]
per il pagamento di € 478.349,13 oltre interessi al saggio Controparte_6
convenzionale (in dipendenza dei rapporti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 31/40312-57, acceso il 9.8.2002, sul quale era stato concesso un finanziamento mediante anticipi su fatture SBF;
conto anticipi su fatture n. 31/40388-
36 acceso il 24.2.2003; apertura di credito garantito da ipoteca in conto corrente n.
31/40428-76 sottoscritto il 26.8.2009 -tutti chiusi il 4.5.2012-) e, dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'istituto di credito ingiungente e
[...]
, ha condannato , Parte_8 Pt_1 Parte_7 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
e in solido tra loro, al pagamento del minor importo Parte_5 Parte_6
di € 342.042,94, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite.
4 Più in dettaglio, dato atto della transazione intervenuta tra la creditrice ingiungente e la fidejubente , riguardante esclusivamente la quota della Parte_8
coobbligata, e addossato alla banca, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 2697
c.c., l'onere della dimostrazione delle proprie pretese, il Tribunale:
- evidenziata la tardiva produzione, solo nel corso delle operazioni rimesse al nominato consulente tecnico-contabile, del contratto di apertura del rapporto di conto anticipi n. 40428-76 risalente all'anno 2003, ha disposto non tenersene conto ai fini della ricostruzione del saldo finale, saldo che ha indentificato in quello esposto dal c.t.u.
nella relazione depositata il 27.5.2016, ritenendo inficiato da errore il ricalcolo effettuato nella relazione integrativa del 18.2.2018 per aver il consulente azzerato “il
saldo sino alla data del 26/8/2009 (di formale regolamentazione scritta del rapporto)
e cioè per il periodo in cui non era stata fornita la prova del contratto” (pag. 4 della sentenza);
- rilevato che sul conto corrente n. 40312-57 confluivano gli interessi dei due rapporti di conto anticipi n. 40428-76 e n. 40388-36 oltre che del conto anticipi SBF 40312-
57: a) ha escluso la ricorrenza di usura genetica, e, tuttavia, registrato il superamento del tasso soglia in diversi periodi, elencati nella relazione di c.t.u. del 27.5.2016, ha disposto ricondursi per tali periodi gli interessi entro le soglie usurarie;
b) ha ritenuto illegittima, e dunque ha disposto espungersi dal saldo finale di conto, la commissione di massimo scoperto così come applicata dalla banca sia prima sia dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008; c) ha accertato che le modifiche alle condizioni economiche apportate dalla banca nel corso del rapporto non rispecchiavano la normativa in tema di jus variandi e ha disposto effettuarsi il conteggio del saldo senza
5 tener conto di tali variazioni;
d) ha disposto espungersi dal saldo gli addebiti per spese e commissioni non pattuite;
e) ha invece ritenuto conforme a norma la capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, perché operata con pari periodicità;
- ha rideterminato in € 24.868,55 (in luogo dell'importo di € 30.207,57 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca) a debito della società
correntista il saldo del rapporto di conto anticipi n. 40388-36, in € 339.174,39, sempre a debito della società correntista (in luogo dell'importo di € 357.651,46 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca), il saldo del conto anticipi n. 40428-76 e in € 137.764,60 stavolta a credito della correntista (in luogo dell'importo di € 90.487,70 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca) il saldo del rapporto n. 40312;
- sommati i due saldi negativi e detratto l'importo di € 22.000,00 corrisposto da
, ha rideterminato il credito della banca in € 342.042,94; Parte_8
- ha escluso potersi compensare tale importo con il saldo, a credito della correntista,
del rapporto di conto corrente 40312-57, non avendo l'interessata proposto domanda di ripetizione di indebito;
- ha rigettato, perché formulata in termini tanto generici da precludere l'istaurazione del contraddittorio, l'eccezione di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione, sottolineando comunque l'inappropriato riferimento alla tutela consumeristica;
6 - ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata a termini dell'art. 1938
c.c. e quella di decadenza per decorso del termine di sei mesi indicato dall'art. 1957
c.c., norma espressamente derogata dalle parti;
- ha regolato le spese di lite in funzione del canone della soccombenza.
, , , Parte_7 Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di erede di , Parte_4 Persona_1 [...]
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_5 Parte_6
dolendosi:
I) della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di porre a fondamento della decisione le risultanze della pur disposta consulenza tecnica d'ufficio e per averne comunque travisato il contenuto, essendo pervenuto a determinare il saldo del conto corrente anticipi n. 40428-76 -del quale la banca ingiungente non aveva prodotto il contratto di accensione- in € 339.174,39 “dato ...
non riscontrabile in alcun conteggio effettuato dal CTU nel proprio elaborato
peritale" (pag. 8 dell'appello), in luogo dell'importo di € 1.875,00 indicato dal c.t.u.
nella relazione integrativa;
II) della violazione degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c. sotto il diverso profilo della mancata valorizzazione delle conclusioni esposte dal consulente nella relazione principale e nella successiva integrazione dalle quali era emerso che, a motivo della mancata produzione dei contratti di accensione dei rapporti 40428-76 e 40312-57 fin. anticipo s.b.f. e in ragione del superamento in numerosi trimestri del tasso soglia fissato a temini della L. n. 108/96, “in qualsiasi modo fossero stati effettuati i calcoli, era
sempre presente un'appropriazione indebita della banca nei confronti della società,
7 con conseguente rideterminazione del credito fino al suo azzeramento” (pag. 16
dell'atto di appello);
III) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1853 c.c. per aver il Tribunale negato la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi rapporti e hanno insistito affinché dal credito accertato della banca, prescindendo dalla non necessaria formulazione di una domanda di ripetizione di indebito, fosse decurtato l'importo di € 137.764,60, corrispondente al saldo, a credito della correntista, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 40312-57;
IV) ancora “in via estremamente subordinata” (pag. 19 dell'atto di appello) della violazione degli 113, 114 e 115 c.p.c., per non aver il primo Giudice aderito all'opzione di ricalcolo prospettata dal c.t.u. il quale indicava il saldo complessivo di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in misura pari ad euro 272.632,67
“ipotesi in cui si computano nel calcolo le CMS e ricalcolando al tasso zero per i
periodi in cui si è superato il tasso soglia essendo questo il criterio corretto alla luce
della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito” (pag. 20 dell'atto di appello);
V) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1941 e 1469 bis e quinquies c.c.
per aver il Tribunale escluso la vessatorietà delle clausole che compongono il regolamento negoziale dei contratti di fideiussione, quantunque fosse evidente che questi erano stati sottoscritti sulla falsariga di un modello predisposto unilateralmente dalla banca senza essere preceduti da trattative consapevoli, serie ed effettive tra le parti. Rilevano inoltre che le fideiussioni sono state rilasciate per importo notevolmente maggiori dell'affidamento concesso, sostanziandosi “in pratica in una
8 garanzia illimitata e cioè omnibus espressamente vietata dall'inderogabile dettato
dell'articolo 1938 c.c.”. Sostengono, infine, che “la liberazione di un garante per €
22.000,00 a fronte di un importo ingiunto pari a € 478.346,73 è sicuramente in danno
degli altri garanti … con la conseguente nullità delle altre garanzie” (pag. 21
dell'atto di appello);
VI) della violazione o falsa applicazione degli articoli 1469 bis e quinquies, 1957 c.c. e
33 del codice del consumo, invocando la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per non aver questa osservato il termine di sei mesi per avviare le azioni contro il debitore principale indicato dall'art. 1957 c.c., non utilmente derogato nel contratto proprio a motivo della vessatorietà della previsione negoziale;
VII) dell'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, Controparte_5
si è opposta all'accoglimento del gravame, rilevando che correttamente
[...]
il Tribunale aveva negato fondamento al ricalcolo del rapporto n. 40428-76 esposto nella relazione integrativa di consulenza tecnica, operato azzerando non solo gli accessori del credito, ma anche la sorte capitale, e del pari condivisibilmente, aveva escluso di poter compensare, in assenza di espressa eccezione di parte, le opposte partite creditorie e debitorie emerse a seguito dei ricalcoli eseguiti dall'ausiliario.
In giudizio è poi intervenuta in seguito a cambio di denominazione Controparte_3
per il tramite della mandataria Controparte_3 Controparte_4
spiegando la qualità di cessionaria pro soluto del credito già vantato da CP_5
onde aderire alle difese spiegate dalla cedente.
[...]
9 L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Al vaglio delle questioni è opportuno premettere che incontestate dalle parti, e dunque ormai definitive, risultano alcune delle statuizioni della sentenza di primo grado,
segnatamente:
- l'accertamento della mancata tempestiva produzione, a opera dell'istituto bancario sul quale -a termini dell'art. 2697 c.c.- gravava il relativo onere, del contratto di accensione del rapporto 40428-76 e del contratto istitutivo del rapporto anticipo s.b.f.
fin n. 40312-57;
- il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà genetica delle pattuizioni negoziali, quando presenti in atti, e la ricorrenza piuttosto, in alcuni trimestri di vigenza dei diversi rapporti, del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta;
- la declaratoria di nullità della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
- la declaratoria di illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche unilateralmente disposte dalla banca in difformità dalle prescrizioni dell'art. 118
T.u.b., con conseguente esclusione delle loro efficacia giuridica e rilevanza pratica;
- l'accertamento dell'indebita applicazione di spese, compensi e commissioni non pattuite, in quanto tali da espungere dal saldo finale dei rapporti;
- la conformità a norma della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori prevista nei diversi contratti.
Su di esse, in ragione della natura parziale dell'impugnazione e in forza del disposto dell'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno.
10 Alla medesima conclusione deve pervenirsi riguardo alla sanzione che il primo giudice ha riconnesso all'accertamento della usurarietà sopravenuta, ovvero la riconduzione degli interessi al tasso soglia nei trimestri in cui, in pendenza di rapporto, il limite era stato in concreto superato. Tale soluzione, non impugnata da
, neppure è stata sottoposta a motivata censura da parte degli Controparte_5
appellanti. Contravvenendo al canone formale imposto dall'art. 342 c.p.c., costoro,
infatti, con il IV motivo di appello si sono limitati a richiedere, “in via estremamente
subordinata”, di determinare il saldo complessivo “per tutti i rapporti contrattuali
intercorsi tra le parti ad € 272.632,67 (ipotesi in cui si computano nel saldo le CMS
e ricalcolando al tasso zero per i periodi in cui si è superato il tasso soglia essendo
questo il criterio corretto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e
di merito)” (pag. 20 dell'atto di appello). Una simile richiesta (comunque infondata alla stregua del -condiviso- arresto nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24675 del 2017 che esclude in radice la rilevanza del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta) non supera il vaglio di ammissibilità previsto dal novellato disposto dell'art. 342 c.p.c., il quale esige «che le questioni e i punti contestati della
sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze».
(Cass. S.U. n. 27199/2017), non avendo parte appellante provveduto, come pure era suo indefettibile onere, affiancare all'enunciazione volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Anche con riferimento a tale capo della decisione di primo grado deve pertanto dirsi formato il giudicato.
11 Quel che, con riferimento ai conteggi affidati al consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, gli appellanti contestano è piuttosto l'adeguata e coerente selezione, a opera del Tribunale, della corretta opzione di ricalcolo tra le molte predisposte dal consulente.
L'analisi delle relazioni, principale e integrativa, elaborate dal consulente tecnico depriva tuttavia di fondamento le censure di travisamento delle risultanze istruttorie sollevate dall'appellante con i primi due motivi di impugnazione.
Il consulente ha accertato -e il dato rileva non solo per il conteggio del saldo dei rapporti, ma anche in relazione all'esame del terzo motivo di impugnazione- che tutti i rapporti di conto anticipi n. 40428-76, n. 40388-36 e n. 40312-57 Controparte_7
erano regolati sul conto corrente n. 40312-57. Per tale ragione, dovendo escludere gli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, di interessi non validamente pattuiti per iscritto, di variazioni in pejus delle condizioni economiche unilateralmente disposte, il consulente tecnico ha operato esclusivamente sul saldo del conto corrente ordinario che, per effetto del ricalcolo è
asceso da - € 90.487,70 (a debito della società correntista) a € 137.764,60 (a credito della medesima), con una differenza di oltre 220.000 euro frutto della sottrazione di tutte le poste debitorie indebitamente conteggiate dalla banca cosi come enucleate in sentenza.
L'esame della documentazione contrattuale e contabile assevera la notazione del consulente tecnico riguardo alla regolazione accentrata e unitaria dei diversi conti:
-il conto anticipi s.b.f. è sostanzialmente indistinguibile dal conto corrente ordinario di corrispondenza, del quale condivide il numero identificativo, trovandosi la
12 disciplina negoziale dell'anticipo fatture -non tuttavia quella economica, giacché nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente di corrispondenza, al rigo
“tasso SBF annuo” è dato leggere “da concordare in sede di richiesta- direttamente nel contratto istitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza,
specificamente alla sezione “Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione
degli effetti, documenti ed assegni sull'Itali e sull'estero”;
- l'esame congiunto degli estratti conto del rapporto di conto corrente di corrispondenza e dei conti anticipi 40428-76 e 40388-36 (si veda per tutti l'estratto conto al 30.9.2005, selezionato tra i molti per la sua evidenza plastica atteso che in quel trimestre si sono verificate significative operazioni sui due conti anticipi), rivela che sul primo sono annotate non solo le competenze maturate nel trimestre in relazione agli altri conti (l'estratto del conto corrente di corrispondenza 40312-57 del
III trimestre 2005 alla data contabile del 6.7.05 e data valuta 30.6.05 reca infatti menzione degli “interessi e competenze atur.” sui conti 40388, 40428 e 40312, Per_3
da intendersi, quest'ultimo, il conto anticipi s.b.f., atteso che con le medesime indicazioni di data contabile e valuta, ma con dicitura lievemente diversa sono annotate quale voce distinta anche gli “interessi e competenze liq. comp.
0002/031/04312”, ovvero quelli specificamente riferiti al conto di corrispondenza che pure beneficiava dell'apertura di una propria linea di credito), ma anche i giroconti da e verso i conti anticipi (il giorno 8.7.05 un giroconto di € 20.000,00 dal conto anticipi 40388-36 relativo alle fatture 161-162-163; il giorno 8.8.05 un giroconto di
€ 18.000,00 sempre dal conto anticipi 40388-36; il giorno 7.9.05 un giroconto di €
4.890,00 dal conto 40388-36 per l'anticipo della fattura n. 204; il giorno 21.9.05 un
13 giroconto di € 276.900,00 al conto anticipi 40428-76). Parallelamente, l'estratto del conto anticipi 40388-36 del III trimestre 2005 reca annotazione contabile delle medesime operazioni di giroconto in dare e così pure l'estratto del conto anticipi
40428-76 relativo al III trimestre 2005 reca annotazione “in avere” (e dunque in restituzione di somme erogate) alla data contabile del 21.9.2005 del giroconto di €
276.900,00 al c/c 40312; nell'estratto conto del trimestre successivo, dunque il IV del
2005, del conto 40428-76, per contro, si trovano annotate “in dare” numerose altre operazioni di anticipo su fatture (all'evidenza espressive di un nuovo utilizzo da parte della correntista dell'affidamento concessole dopo il rientro della precedente anticipazione di € 276.900,00) tutte girocontate al conto corrente ordinario 40312-57
e riscontrabili anche sull'estratto conto di tale altro rapporto.
Poste queste osservazioni in fatto, va poi rammentato, in diritto, che nella prassi bancaria il contratto di conto anticipi può essere alternativamente configurato come un autonomo rapporto negoziale, separato e a se stante rispetto al conto corrente,
ovvero come parte di un'unitaria operazione finanziaria in uno al contratto di conto corrente di corrispondenza. I diversi conti possono, dunque, alternativamente presentarsi “come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto
indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non
esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo
del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di
nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in
particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente CP_5
il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui
14 accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti
necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto
occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente
operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti
per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si e', così, rilevato come CP_5
su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di
dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di
effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che
abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso
usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle
somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni,
sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-
credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo CP_5
del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito
c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole
operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo,
oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15
giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il
c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti
correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei
finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_5
annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere"
l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali
15 presentati dal cliente”. Così si esprime Cass. civ.
5.5.2022 n. 14321, la quale dalle premesse riportate trae il corollario giuridico per cui “in presenza di un simile
atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene
giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è
collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la
necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di
corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di
inscindibilità del saldo finale”.
Poichè, in forza di quanto sopra osservato, nel concreto i diversi rapporti di conto anticipi devono considerarsi parte di un'unica operazione finanziaria, in accogliemmo del terzo motivo di appello deve concludersi che il credito esigibile dalla banca è quello risultante dalla somma algebrica dei diversi rapporti.
Gli addendi di tale somma algebrica sono, al netto di una lieve correzione di cui appresso si dirà, quelli evidenziati dal Tribunale, due dei quali, ovvero il saldo del conto anticipi n. 40388-36 ricalcolato dal c.t.u. in € 24.868,55 a debito della correntista (in luogo del maggior importo di € 30.207,57 richiesto dalla banca con il ricorso monitorio) e il saldo del conto 40312-57 anticipi s.b.f., conteggiato dal c.t.u.
come pari a zero, non hanno formato oggetto di contestazione da parte degli appellanti.
Per vero neppure il saldo a credito per € 137.764.60 del conto corrente ordinario
40312-57 ha formato oggetto di specifica contestazione, di tal che le doglianze condensate nei primi due motivi di impugnazione, che per loro stretta connessione possono essere trattate congiuntamente, si concentrano sulla determinazione del saldo
16 del conto anticipi 40428-76. Ebbene a tale riguardo, per quanto sia vero che il saldo di € 339.174,39 a debito della correntista non è “riscontrabile in alcun conteggio
effettuato dal CTU nel proprio elaborato peritale", (pag. 8 dell'atto di appello)
dovendo, in coerenza con le -incontestate- premesse giuridiche della decisione, essere ravvisato nell'importo di € 337.502,59 (indicato a pag. 52 della relazione di c.t.u.
depositata il 27.5.2016), non ha invece fondamento la pretesa degli appellanti di ricondurre il saldo all'importo di € 1.875,00 indicato dal c.t.u. nella relazione integrativa depositata il 18.2.2018. Del tutto condivisibilmente il primo giudice ha escluso la correttezza del ricalcolo eseguito nella relazione integrativa, essendo il consulente pervenuto a tale risultato (peraltro in pedissequa ottemperanza al quesito postogli) previo azzeramento del saldo del rapporto al 28.9.2009, data in cui il conto,
accesso e utilizzato già da luglio 2003 (come attestato dalla serie completa degli estratti conto in atti), ricevette la prima documentata regolamentazione in conformità
alle prescrizioni formali dell'art. 117 T.u.b.. L'operazione condotta dal c.t.u. (su incarico del Tribunale) muove dall'erroneo presupposto giuridico che l'assenza di una convenzione scritta delle condizioni economiche da applicare al rapporto nel periodo corrente tra la sua accensione e la prima regolamentazione formale implichi l'azzeramento del saldo registrato nelle scritture contabili della banca alla data della sottoscrizione del contratto e non piuttosto l'esclusione dal saldo finale di conto degli addebiti illegittimamente operati dalla banca in violazione del disposto dell'art. 117
T.u.b.. In considerazione, poi, dell'illustrata configurazione dei rapporti tra il correntista e la banca, solo formalmente differenziati, ma in realtà costituenti articolazione di un'unica operazione finanziaria, e tenuto conto della comprovata regolazione sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi, il saldo
17 che subisce variazione in conseguenza della rimozione degli addebiti illegittimamente operati dalla banca è quello del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 40312-57.
Conclusivamente, dunque, in parziale accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti deve essere determinato in modo unitario quale somma algebrica del saldo del conto corrente di corrispondenza
40312-57 (+ € 137.764,60), del conto anticipi s.b.f. (0), del conto anticipi fatture
40428-76 (- € 337.502,59) e del conto anticipi fatture 40388-36 (- € 24.868.55), e dunque in € 224.606,54.
Da tale importo deve essere detratto quanto oggetto di transazione con
[...]
(€ 22.000,00), così che il credito residuo della banca ammonta a € Parte_8
202.606,54.
Al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi come determinati nella sentenza impugnata con capo non gravato da censura, in favore della società
interveniente devono essere condannati tanto la società debitrice principale, tanto i fideiussori.
Non meritevoli di accoglimento si rivelano, infatti, il quinto e il sesto motivo di impugnazione.
L'impegno -con più convenzioni e con differenti strumenti contrattuali, segnatamente fideiussione omnibus e fideiussione specifica inserita nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 26.8.2009- assunto dai fideiussori non può dirsi invalidato in conseguenza dell'accordo transattivo raggiunto dalla banca con uno di
18 costoro. Quand'anche si convenisse con gli appellanti là ove affermano che, nel determinare i termini della transazione con , la condotta della Controparte_8
banca non sarebbe stata improntata al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione con i restanti garanti, non per ciò potrebbe derivarne la
“nullità delle altre garanzie fideiussorie concesse dagli altri garanti odierni
appellanti.” (pag. 21 dell'atto di appello). La violazione di obblighi comportamentali,
infatti, non compromette la validità del negozio.
Il rifiuto della soluzione volgente alla declaratoria di nullità della pattuizione contrattuale risiede nella precisa identificazione delle conseguenze della violazione di regole certamente essenziali, quale l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma pur sempre destinate a disciplinare comportamenti. Per condivisibile e insuperato insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. 29.9.2005 n. 19024) “la
contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 primo comma c.c. postula
che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardano
cioè la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418 secondo comma c.c.). I
comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del
contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende, allora che la loro
eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo
a nullità del contratto;
a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal
legislatore>>. E' principio generalmente condiviso, anche in dottrina, quello della non interferenza tra le regole di validità, che approntando la disciplina di elementi strutturali della fattispecie negoziale, impongono oneri il cui mancato assolvimento determina l'improduttività di effetti giuridici dell'atto, e le regole di comportamento,
19 la cui violazione genera conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio. In altri termini, gli effetti derivanti dall'applicazione delle regole di condotta e dalle regole di validità si dispiegano su piani differenti, poiché i primi si traducono in vizi non genetici, ma funzionali, in quanto tali inidonei a provocare la caducazione del contratto.
Con specifico riguardo alla fideiussione specifica di € 700.000,00 (che nel concreto assume peculiare rilevanza giacché, come visto, è principalmente sulla linea di credito da questa garantita che si innestano le pretese creditorie azionate in principio da e ora coltivate dalla cessionaria Controparte_5 Controparte_3
convenuta nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria deve ulteriormente osservarsi che trattandosi di garanzia specifica, inconferente appare il richiamo alla disposizione dell'art. 1938 c.c., essendosi i fideiussori obbligati a garantire la creditrice proprio ed esclusivamente per le obbligazioni assunte da con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito Parte_7
a valere sul conto n. 40428-76, mentre le fideiussioni omnibus prevedono la fissazione del tetto di impegno massimo esigibile dai garanti.
Non conferente è altresì il richiamo alla disciplina consumeristica -e le considerazioni che seguono valgono sia per il contratto di fideiussione omnibus, sia per quella specificamente correlata all'apertura di credito sul conto 40428-76-, non invocabile né da , che, in quanto amministratore della società, non Parte_2
corrisponde alla definizione di consumatore, e neppure dagli altri fideiussori che con il loro ausilio costante e reiterato alla società hanno mostrato di condividerne gli obiettivi al punto da non poter essere a questa considerati estranei.
20 In ultimo, convenzionalmente derogato il termine semestrale assegnato dall'art. 1957
c.c. al creditore per agire contro il debitore principale, non può dirsi conseguita la liberazione dei fideiussori.
Valutato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite, dovendo la restante quota, liquidata in
€ 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.100,00 -di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.600,00 per fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorata con c.p.a. e iva come per legge e spose forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 266 del 21 febbraio
2019, appellata da , , Parte_7 Parte_2
, , Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione notificato il 29.3.2019 a
[...] Parte_6 [...]
e Controparte_6 Parte_8
ridetermina in € 202.606,54, oltre interessi al saggio e con la decorrenza già indicati nella sentenza impugnata, l'importo per cui è condanna solidale a carico di
[...]
, , , Parte_7 Parte_2 Parte_3
, , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, a rifondere alla controparte la restante metà, liquidata in
21 € 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.100,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 698 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore ing. , (c.f. Parte_2 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede Parte_4 CodiceFiscale_3
del coniuge , (c.f. Persona_1 Parte_5
(c.f. ), CodiceFiscale_4 Parte_6 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Incardona per mandato allegato all'atto di citazione in appello
1 Appellanti
Controparte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Di Legami Controparte_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentate pro CP_4 P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di EZ (rep. 44583; racc. Persona_2
16958)
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello revocare integralmente il decreto ingiuntivo n° 22/2013 emesso dal Tribunale
di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì e depositato in cancelleria il 29/01/2013
e gradatamente, ritenere e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello,
che nulla è dovuto dagli appellanti a favore della banca appellata o in subordine ridurre la condanna degli appellanti in favore della banca al pagamento della somma di € 4.743,55; in via ulteriormente subordinata, in accoglimento degli altri motivi di appello ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in favore della banca
2 appellata o al più ridurre la condanna degli appellanti in favore della banca al pagamento della somma di € 1.088,53 o nella maggiore somma di € 4.743,55 in accoglimento del secondo motivo di appello;
ridurre la condanna al pagamento della somma di € 186.260,34 o € 134.260.43 in accoglimento del terzo motivo di appello ed infine, in estremo subordine, ridurre la condanna al pagamento della somma di €
250.632,67 in accoglimento del quarto motivo di appello;
ritenere e dichiarare nulle per violazione dell'art. 1941 c.c. e per le altre ragioni sopra esposte le fideiussioni rilasciate da , , Parte_2 Parte_3
, , e o in Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
subordine ritenerle valide nella misura di € 22.000,00 ciascuno;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio o in subordine condannare l'appellata al pagamento delle spese di questo grado del giudizio compensando quelle relative al giudizio di primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n 266/2019 del 21/2/2019, Tribunale di
Agrigento;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni dell'interveniente:
dare atto che l'attuale titolare del credito è ; Controparte_3
3 rigettare l'appello proposto dagli appellanti per le ragioni già esposte da
[...]
nei precedenti scritti difensivi, Controparte_5
con conferma della sentenza appellata;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 266 del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Agrigento, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
, in qualità di debitrice principale, e dai Parte_7
fideiussori , , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, e , ha
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_8
revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di
[...]
per il pagamento di € 478.349,13 oltre interessi al saggio Controparte_6
convenzionale (in dipendenza dei rapporti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 31/40312-57, acceso il 9.8.2002, sul quale era stato concesso un finanziamento mediante anticipi su fatture SBF;
conto anticipi su fatture n. 31/40388-
36 acceso il 24.2.2003; apertura di credito garantito da ipoteca in conto corrente n.
31/40428-76 sottoscritto il 26.8.2009 -tutti chiusi il 4.5.2012-) e, dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'istituto di credito ingiungente e
[...]
, ha condannato , Parte_8 Pt_1 Parte_7 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
e in solido tra loro, al pagamento del minor importo Parte_5 Parte_6
di € 342.042,94, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite.
4 Più in dettaglio, dato atto della transazione intervenuta tra la creditrice ingiungente e la fidejubente , riguardante esclusivamente la quota della Parte_8
coobbligata, e addossato alla banca, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 2697
c.c., l'onere della dimostrazione delle proprie pretese, il Tribunale:
- evidenziata la tardiva produzione, solo nel corso delle operazioni rimesse al nominato consulente tecnico-contabile, del contratto di apertura del rapporto di conto anticipi n. 40428-76 risalente all'anno 2003, ha disposto non tenersene conto ai fini della ricostruzione del saldo finale, saldo che ha indentificato in quello esposto dal c.t.u.
nella relazione depositata il 27.5.2016, ritenendo inficiato da errore il ricalcolo effettuato nella relazione integrativa del 18.2.2018 per aver il consulente azzerato “il
saldo sino alla data del 26/8/2009 (di formale regolamentazione scritta del rapporto)
e cioè per il periodo in cui non era stata fornita la prova del contratto” (pag. 4 della sentenza);
- rilevato che sul conto corrente n. 40312-57 confluivano gli interessi dei due rapporti di conto anticipi n. 40428-76 e n. 40388-36 oltre che del conto anticipi SBF 40312-
57: a) ha escluso la ricorrenza di usura genetica, e, tuttavia, registrato il superamento del tasso soglia in diversi periodi, elencati nella relazione di c.t.u. del 27.5.2016, ha disposto ricondursi per tali periodi gli interessi entro le soglie usurarie;
b) ha ritenuto illegittima, e dunque ha disposto espungersi dal saldo finale di conto, la commissione di massimo scoperto così come applicata dalla banca sia prima sia dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008; c) ha accertato che le modifiche alle condizioni economiche apportate dalla banca nel corso del rapporto non rispecchiavano la normativa in tema di jus variandi e ha disposto effettuarsi il conteggio del saldo senza
5 tener conto di tali variazioni;
d) ha disposto espungersi dal saldo gli addebiti per spese e commissioni non pattuite;
e) ha invece ritenuto conforme a norma la capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, perché operata con pari periodicità;
- ha rideterminato in € 24.868,55 (in luogo dell'importo di € 30.207,57 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca) a debito della società
correntista il saldo del rapporto di conto anticipi n. 40388-36, in € 339.174,39, sempre a debito della società correntista (in luogo dell'importo di € 357.651,46 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca), il saldo del conto anticipi n. 40428-76 e in € 137.764,60 stavolta a credito della correntista (in luogo dell'importo di € 90.487,70 a debito della correntista risultante dalle scritture contabili della banca) il saldo del rapporto n. 40312;
- sommati i due saldi negativi e detratto l'importo di € 22.000,00 corrisposto da
, ha rideterminato il credito della banca in € 342.042,94; Parte_8
- ha escluso potersi compensare tale importo con il saldo, a credito della correntista,
del rapporto di conto corrente 40312-57, non avendo l'interessata proposto domanda di ripetizione di indebito;
- ha rigettato, perché formulata in termini tanto generici da precludere l'istaurazione del contraddittorio, l'eccezione di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione, sottolineando comunque l'inappropriato riferimento alla tutela consumeristica;
6 - ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata a termini dell'art. 1938
c.c. e quella di decadenza per decorso del termine di sei mesi indicato dall'art. 1957
c.c., norma espressamente derogata dalle parti;
- ha regolato le spese di lite in funzione del canone della soccombenza.
, , , Parte_7 Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di erede di , Parte_4 Persona_1 [...]
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_5 Parte_6
dolendosi:
I) della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di porre a fondamento della decisione le risultanze della pur disposta consulenza tecnica d'ufficio e per averne comunque travisato il contenuto, essendo pervenuto a determinare il saldo del conto corrente anticipi n. 40428-76 -del quale la banca ingiungente non aveva prodotto il contratto di accensione- in € 339.174,39 “dato ...
non riscontrabile in alcun conteggio effettuato dal CTU nel proprio elaborato
peritale" (pag. 8 dell'appello), in luogo dell'importo di € 1.875,00 indicato dal c.t.u.
nella relazione integrativa;
II) della violazione degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c. sotto il diverso profilo della mancata valorizzazione delle conclusioni esposte dal consulente nella relazione principale e nella successiva integrazione dalle quali era emerso che, a motivo della mancata produzione dei contratti di accensione dei rapporti 40428-76 e 40312-57 fin. anticipo s.b.f. e in ragione del superamento in numerosi trimestri del tasso soglia fissato a temini della L. n. 108/96, “in qualsiasi modo fossero stati effettuati i calcoli, era
sempre presente un'appropriazione indebita della banca nei confronti della società,
7 con conseguente rideterminazione del credito fino al suo azzeramento” (pag. 16
dell'atto di appello);
III) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1853 c.c. per aver il Tribunale negato la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi rapporti e hanno insistito affinché dal credito accertato della banca, prescindendo dalla non necessaria formulazione di una domanda di ripetizione di indebito, fosse decurtato l'importo di € 137.764,60, corrispondente al saldo, a credito della correntista, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 40312-57;
IV) ancora “in via estremamente subordinata” (pag. 19 dell'atto di appello) della violazione degli 113, 114 e 115 c.p.c., per non aver il primo Giudice aderito all'opzione di ricalcolo prospettata dal c.t.u. il quale indicava il saldo complessivo di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in misura pari ad euro 272.632,67
“ipotesi in cui si computano nel calcolo le CMS e ricalcolando al tasso zero per i
periodi in cui si è superato il tasso soglia essendo questo il criterio corretto alla luce
della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito” (pag. 20 dell'atto di appello);
V) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1941 e 1469 bis e quinquies c.c.
per aver il Tribunale escluso la vessatorietà delle clausole che compongono il regolamento negoziale dei contratti di fideiussione, quantunque fosse evidente che questi erano stati sottoscritti sulla falsariga di un modello predisposto unilateralmente dalla banca senza essere preceduti da trattative consapevoli, serie ed effettive tra le parti. Rilevano inoltre che le fideiussioni sono state rilasciate per importo notevolmente maggiori dell'affidamento concesso, sostanziandosi “in pratica in una
8 garanzia illimitata e cioè omnibus espressamente vietata dall'inderogabile dettato
dell'articolo 1938 c.c.”. Sostengono, infine, che “la liberazione di un garante per €
22.000,00 a fronte di un importo ingiunto pari a € 478.346,73 è sicuramente in danno
degli altri garanti … con la conseguente nullità delle altre garanzie” (pag. 21
dell'atto di appello);
VI) della violazione o falsa applicazione degli articoli 1469 bis e quinquies, 1957 c.c. e
33 del codice del consumo, invocando la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per non aver questa osservato il termine di sei mesi per avviare le azioni contro il debitore principale indicato dall'art. 1957 c.c., non utilmente derogato nel contratto proprio a motivo della vessatorietà della previsione negoziale;
VII) dell'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, Controparte_5
si è opposta all'accoglimento del gravame, rilevando che correttamente
[...]
il Tribunale aveva negato fondamento al ricalcolo del rapporto n. 40428-76 esposto nella relazione integrativa di consulenza tecnica, operato azzerando non solo gli accessori del credito, ma anche la sorte capitale, e del pari condivisibilmente, aveva escluso di poter compensare, in assenza di espressa eccezione di parte, le opposte partite creditorie e debitorie emerse a seguito dei ricalcoli eseguiti dall'ausiliario.
In giudizio è poi intervenuta in seguito a cambio di denominazione Controparte_3
per il tramite della mandataria Controparte_3 Controparte_4
spiegando la qualità di cessionaria pro soluto del credito già vantato da CP_5
onde aderire alle difese spiegate dalla cedente.
[...]
9 L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Al vaglio delle questioni è opportuno premettere che incontestate dalle parti, e dunque ormai definitive, risultano alcune delle statuizioni della sentenza di primo grado,
segnatamente:
- l'accertamento della mancata tempestiva produzione, a opera dell'istituto bancario sul quale -a termini dell'art. 2697 c.c.- gravava il relativo onere, del contratto di accensione del rapporto 40428-76 e del contratto istitutivo del rapporto anticipo s.b.f.
fin n. 40312-57;
- il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà genetica delle pattuizioni negoziali, quando presenti in atti, e la ricorrenza piuttosto, in alcuni trimestri di vigenza dei diversi rapporti, del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta;
- la declaratoria di nullità della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
- la declaratoria di illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche unilateralmente disposte dalla banca in difformità dalle prescrizioni dell'art. 118
T.u.b., con conseguente esclusione delle loro efficacia giuridica e rilevanza pratica;
- l'accertamento dell'indebita applicazione di spese, compensi e commissioni non pattuite, in quanto tali da espungere dal saldo finale dei rapporti;
- la conformità a norma della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori prevista nei diversi contratti.
Su di esse, in ragione della natura parziale dell'impugnazione e in forza del disposto dell'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno.
10 Alla medesima conclusione deve pervenirsi riguardo alla sanzione che il primo giudice ha riconnesso all'accertamento della usurarietà sopravenuta, ovvero la riconduzione degli interessi al tasso soglia nei trimestri in cui, in pendenza di rapporto, il limite era stato in concreto superato. Tale soluzione, non impugnata da
, neppure è stata sottoposta a motivata censura da parte degli Controparte_5
appellanti. Contravvenendo al canone formale imposto dall'art. 342 c.p.c., costoro,
infatti, con il IV motivo di appello si sono limitati a richiedere, “in via estremamente
subordinata”, di determinare il saldo complessivo “per tutti i rapporti contrattuali
intercorsi tra le parti ad € 272.632,67 (ipotesi in cui si computano nel saldo le CMS
e ricalcolando al tasso zero per i periodi in cui si è superato il tasso soglia essendo
questo il criterio corretto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e
di merito)” (pag. 20 dell'atto di appello). Una simile richiesta (comunque infondata alla stregua del -condiviso- arresto nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24675 del 2017 che esclude in radice la rilevanza del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta) non supera il vaglio di ammissibilità previsto dal novellato disposto dell'art. 342 c.p.c., il quale esige «che le questioni e i punti contestati della
sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze».
(Cass. S.U. n. 27199/2017), non avendo parte appellante provveduto, come pure era suo indefettibile onere, affiancare all'enunciazione volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Anche con riferimento a tale capo della decisione di primo grado deve pertanto dirsi formato il giudicato.
11 Quel che, con riferimento ai conteggi affidati al consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, gli appellanti contestano è piuttosto l'adeguata e coerente selezione, a opera del Tribunale, della corretta opzione di ricalcolo tra le molte predisposte dal consulente.
L'analisi delle relazioni, principale e integrativa, elaborate dal consulente tecnico depriva tuttavia di fondamento le censure di travisamento delle risultanze istruttorie sollevate dall'appellante con i primi due motivi di impugnazione.
Il consulente ha accertato -e il dato rileva non solo per il conteggio del saldo dei rapporti, ma anche in relazione all'esame del terzo motivo di impugnazione- che tutti i rapporti di conto anticipi n. 40428-76, n. 40388-36 e n. 40312-57 Controparte_7
erano regolati sul conto corrente n. 40312-57. Per tale ragione, dovendo escludere gli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, di interessi non validamente pattuiti per iscritto, di variazioni in pejus delle condizioni economiche unilateralmente disposte, il consulente tecnico ha operato esclusivamente sul saldo del conto corrente ordinario che, per effetto del ricalcolo è
asceso da - € 90.487,70 (a debito della società correntista) a € 137.764,60 (a credito della medesima), con una differenza di oltre 220.000 euro frutto della sottrazione di tutte le poste debitorie indebitamente conteggiate dalla banca cosi come enucleate in sentenza.
L'esame della documentazione contrattuale e contabile assevera la notazione del consulente tecnico riguardo alla regolazione accentrata e unitaria dei diversi conti:
-il conto anticipi s.b.f. è sostanzialmente indistinguibile dal conto corrente ordinario di corrispondenza, del quale condivide il numero identificativo, trovandosi la
12 disciplina negoziale dell'anticipo fatture -non tuttavia quella economica, giacché nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente di corrispondenza, al rigo
“tasso SBF annuo” è dato leggere “da concordare in sede di richiesta- direttamente nel contratto istitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza,
specificamente alla sezione “Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione
degli effetti, documenti ed assegni sull'Itali e sull'estero”;
- l'esame congiunto degli estratti conto del rapporto di conto corrente di corrispondenza e dei conti anticipi 40428-76 e 40388-36 (si veda per tutti l'estratto conto al 30.9.2005, selezionato tra i molti per la sua evidenza plastica atteso che in quel trimestre si sono verificate significative operazioni sui due conti anticipi), rivela che sul primo sono annotate non solo le competenze maturate nel trimestre in relazione agli altri conti (l'estratto del conto corrente di corrispondenza 40312-57 del
III trimestre 2005 alla data contabile del 6.7.05 e data valuta 30.6.05 reca infatti menzione degli “interessi e competenze atur.” sui conti 40388, 40428 e 40312, Per_3
da intendersi, quest'ultimo, il conto anticipi s.b.f., atteso che con le medesime indicazioni di data contabile e valuta, ma con dicitura lievemente diversa sono annotate quale voce distinta anche gli “interessi e competenze liq. comp.
0002/031/04312”, ovvero quelli specificamente riferiti al conto di corrispondenza che pure beneficiava dell'apertura di una propria linea di credito), ma anche i giroconti da e verso i conti anticipi (il giorno 8.7.05 un giroconto di € 20.000,00 dal conto anticipi 40388-36 relativo alle fatture 161-162-163; il giorno 8.8.05 un giroconto di
€ 18.000,00 sempre dal conto anticipi 40388-36; il giorno 7.9.05 un giroconto di €
4.890,00 dal conto 40388-36 per l'anticipo della fattura n. 204; il giorno 21.9.05 un
13 giroconto di € 276.900,00 al conto anticipi 40428-76). Parallelamente, l'estratto del conto anticipi 40388-36 del III trimestre 2005 reca annotazione contabile delle medesime operazioni di giroconto in dare e così pure l'estratto del conto anticipi
40428-76 relativo al III trimestre 2005 reca annotazione “in avere” (e dunque in restituzione di somme erogate) alla data contabile del 21.9.2005 del giroconto di €
276.900,00 al c/c 40312; nell'estratto conto del trimestre successivo, dunque il IV del
2005, del conto 40428-76, per contro, si trovano annotate “in dare” numerose altre operazioni di anticipo su fatture (all'evidenza espressive di un nuovo utilizzo da parte della correntista dell'affidamento concessole dopo il rientro della precedente anticipazione di € 276.900,00) tutte girocontate al conto corrente ordinario 40312-57
e riscontrabili anche sull'estratto conto di tale altro rapporto.
Poste queste osservazioni in fatto, va poi rammentato, in diritto, che nella prassi bancaria il contratto di conto anticipi può essere alternativamente configurato come un autonomo rapporto negoziale, separato e a se stante rispetto al conto corrente,
ovvero come parte di un'unitaria operazione finanziaria in uno al contratto di conto corrente di corrispondenza. I diversi conti possono, dunque, alternativamente presentarsi “come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto
indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non
esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo
del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di
nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in
particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente CP_5
il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui
14 accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti
necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto
occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente
operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti
per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si e', così, rilevato come CP_5
su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di
dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di
effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che
abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso
usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle
somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni,
sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-
credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo CP_5
del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito
c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole
operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo,
oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15
giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il
c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti
correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei
finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_5
annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere"
l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali
15 presentati dal cliente”. Così si esprime Cass. civ.
5.5.2022 n. 14321, la quale dalle premesse riportate trae il corollario giuridico per cui “in presenza di un simile
atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene
giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è
collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la
necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di
corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di
inscindibilità del saldo finale”.
Poichè, in forza di quanto sopra osservato, nel concreto i diversi rapporti di conto anticipi devono considerarsi parte di un'unica operazione finanziaria, in accogliemmo del terzo motivo di appello deve concludersi che il credito esigibile dalla banca è quello risultante dalla somma algebrica dei diversi rapporti.
Gli addendi di tale somma algebrica sono, al netto di una lieve correzione di cui appresso si dirà, quelli evidenziati dal Tribunale, due dei quali, ovvero il saldo del conto anticipi n. 40388-36 ricalcolato dal c.t.u. in € 24.868,55 a debito della correntista (in luogo del maggior importo di € 30.207,57 richiesto dalla banca con il ricorso monitorio) e il saldo del conto 40312-57 anticipi s.b.f., conteggiato dal c.t.u.
come pari a zero, non hanno formato oggetto di contestazione da parte degli appellanti.
Per vero neppure il saldo a credito per € 137.764.60 del conto corrente ordinario
40312-57 ha formato oggetto di specifica contestazione, di tal che le doglianze condensate nei primi due motivi di impugnazione, che per loro stretta connessione possono essere trattate congiuntamente, si concentrano sulla determinazione del saldo
16 del conto anticipi 40428-76. Ebbene a tale riguardo, per quanto sia vero che il saldo di € 339.174,39 a debito della correntista non è “riscontrabile in alcun conteggio
effettuato dal CTU nel proprio elaborato peritale", (pag. 8 dell'atto di appello)
dovendo, in coerenza con le -incontestate- premesse giuridiche della decisione, essere ravvisato nell'importo di € 337.502,59 (indicato a pag. 52 della relazione di c.t.u.
depositata il 27.5.2016), non ha invece fondamento la pretesa degli appellanti di ricondurre il saldo all'importo di € 1.875,00 indicato dal c.t.u. nella relazione integrativa depositata il 18.2.2018. Del tutto condivisibilmente il primo giudice ha escluso la correttezza del ricalcolo eseguito nella relazione integrativa, essendo il consulente pervenuto a tale risultato (peraltro in pedissequa ottemperanza al quesito postogli) previo azzeramento del saldo del rapporto al 28.9.2009, data in cui il conto,
accesso e utilizzato già da luglio 2003 (come attestato dalla serie completa degli estratti conto in atti), ricevette la prima documentata regolamentazione in conformità
alle prescrizioni formali dell'art. 117 T.u.b.. L'operazione condotta dal c.t.u. (su incarico del Tribunale) muove dall'erroneo presupposto giuridico che l'assenza di una convenzione scritta delle condizioni economiche da applicare al rapporto nel periodo corrente tra la sua accensione e la prima regolamentazione formale implichi l'azzeramento del saldo registrato nelle scritture contabili della banca alla data della sottoscrizione del contratto e non piuttosto l'esclusione dal saldo finale di conto degli addebiti illegittimamente operati dalla banca in violazione del disposto dell'art. 117
T.u.b.. In considerazione, poi, dell'illustrata configurazione dei rapporti tra il correntista e la banca, solo formalmente differenziati, ma in realtà costituenti articolazione di un'unica operazione finanziaria, e tenuto conto della comprovata regolazione sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi, il saldo
17 che subisce variazione in conseguenza della rimozione degli addebiti illegittimamente operati dalla banca è quello del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 40312-57.
Conclusivamente, dunque, in parziale accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti deve essere determinato in modo unitario quale somma algebrica del saldo del conto corrente di corrispondenza
40312-57 (+ € 137.764,60), del conto anticipi s.b.f. (0), del conto anticipi fatture
40428-76 (- € 337.502,59) e del conto anticipi fatture 40388-36 (- € 24.868.55), e dunque in € 224.606,54.
Da tale importo deve essere detratto quanto oggetto di transazione con
[...]
(€ 22.000,00), così che il credito residuo della banca ammonta a € Parte_8
202.606,54.
Al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi come determinati nella sentenza impugnata con capo non gravato da censura, in favore della società
interveniente devono essere condannati tanto la società debitrice principale, tanto i fideiussori.
Non meritevoli di accoglimento si rivelano, infatti, il quinto e il sesto motivo di impugnazione.
L'impegno -con più convenzioni e con differenti strumenti contrattuali, segnatamente fideiussione omnibus e fideiussione specifica inserita nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 26.8.2009- assunto dai fideiussori non può dirsi invalidato in conseguenza dell'accordo transattivo raggiunto dalla banca con uno di
18 costoro. Quand'anche si convenisse con gli appellanti là ove affermano che, nel determinare i termini della transazione con , la condotta della Controparte_8
banca non sarebbe stata improntata al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione con i restanti garanti, non per ciò potrebbe derivarne la
“nullità delle altre garanzie fideiussorie concesse dagli altri garanti odierni
appellanti.” (pag. 21 dell'atto di appello). La violazione di obblighi comportamentali,
infatti, non compromette la validità del negozio.
Il rifiuto della soluzione volgente alla declaratoria di nullità della pattuizione contrattuale risiede nella precisa identificazione delle conseguenze della violazione di regole certamente essenziali, quale l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma pur sempre destinate a disciplinare comportamenti. Per condivisibile e insuperato insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. 29.9.2005 n. 19024) “la
contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 primo comma c.c. postula
che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardano
cioè la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418 secondo comma c.c.). I
comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del
contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende, allora che la loro
eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo
a nullità del contratto;
a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal
legislatore>>. E' principio generalmente condiviso, anche in dottrina, quello della non interferenza tra le regole di validità, che approntando la disciplina di elementi strutturali della fattispecie negoziale, impongono oneri il cui mancato assolvimento determina l'improduttività di effetti giuridici dell'atto, e le regole di comportamento,
19 la cui violazione genera conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio. In altri termini, gli effetti derivanti dall'applicazione delle regole di condotta e dalle regole di validità si dispiegano su piani differenti, poiché i primi si traducono in vizi non genetici, ma funzionali, in quanto tali inidonei a provocare la caducazione del contratto.
Con specifico riguardo alla fideiussione specifica di € 700.000,00 (che nel concreto assume peculiare rilevanza giacché, come visto, è principalmente sulla linea di credito da questa garantita che si innestano le pretese creditorie azionate in principio da e ora coltivate dalla cessionaria Controparte_5 Controparte_3
convenuta nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria deve ulteriormente osservarsi che trattandosi di garanzia specifica, inconferente appare il richiamo alla disposizione dell'art. 1938 c.c., essendosi i fideiussori obbligati a garantire la creditrice proprio ed esclusivamente per le obbligazioni assunte da con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito Parte_7
a valere sul conto n. 40428-76, mentre le fideiussioni omnibus prevedono la fissazione del tetto di impegno massimo esigibile dai garanti.
Non conferente è altresì il richiamo alla disciplina consumeristica -e le considerazioni che seguono valgono sia per il contratto di fideiussione omnibus, sia per quella specificamente correlata all'apertura di credito sul conto 40428-76-, non invocabile né da , che, in quanto amministratore della società, non Parte_2
corrisponde alla definizione di consumatore, e neppure dagli altri fideiussori che con il loro ausilio costante e reiterato alla società hanno mostrato di condividerne gli obiettivi al punto da non poter essere a questa considerati estranei.
20 In ultimo, convenzionalmente derogato il termine semestrale assegnato dall'art. 1957
c.c. al creditore per agire contro il debitore principale, non può dirsi conseguita la liberazione dei fideiussori.
Valutato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite, dovendo la restante quota, liquidata in
€ 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.100,00 -di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.600,00 per fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorata con c.p.a. e iva come per legge e spose forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 266 del 21 febbraio
2019, appellata da , , Parte_7 Parte_2
, , Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione notificato il 29.3.2019 a
[...] Parte_6 [...]
e Controparte_6 Parte_8
ridetermina in € 202.606,54, oltre interessi al saggio e con la decorrenza già indicati nella sentenza impugnata, l'importo per cui è condanna solidale a carico di
[...]
, , , Parte_7 Parte_2 Parte_3
, , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, a rifondere alla controparte la restante metà, liquidata in
21 € 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.100,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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