Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 298/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1 BOLOGNA appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Anna AVERSA Controparte_1 appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – richiesta prestazioni in favore delle Vittime del Dovere ex lege 206/2004 (e altre) posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 16.11.2022 adiva il Tribunale di Bologna, in Controparte_1 composizione monocratica, quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertata la sua condizione di vittima del dovere e che il resistente fosse condannato Parte_1
a: 1) emettere il decreto che gli riconosceva lo status di vittima del dovere e a inviarlo alla visita presso la competente Commissione Medica per accertare la misura della sua invalidità complessiva;
2) riconoscergli i diritti per le vittime del dovere: a) il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206/04; b) il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 203/00 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 L. n. 206/04; c) l'elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 2006/04; d) qualora
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2) il 2.9.1998, mentre era impegnato in un servizio di viabilità, aveva chiesto di identificarsi a un uomo che
- al suo avvicinarsi – aveva tentato la fuga;
2) dopo essere riuscito a bloccarlo, era giunto un complice di costui che lo aveva investito con un'automobile e lo aveva fatto cadere a terra;
poi entrambi lo avevano colpito con calci e pugni;
3) l'aggressione gli aveva procurato un “trauma distorsivo al rachide cervicale, trauma contusivo all'emicostato, ginocchio e caviglia destra ed epicondrio destro”; 5) in sede amministrativa aveva chiesto l'accertamento dello status di vittima del dovere e la conseguente corresponsione dei relativi benefici ma gli erano stati rigettati;
6) il resistente aveva errato nella valutazione, ritenendo che i suoi diritti fossero Parte_1 prescritti poiché lo status di vittima del dovere era imprescrittibile. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto;
eccepiva – in particolare – la prescrizione dello status di vittima del dovere e dei connessi diritti. Unica questione agitata dalle parti riguarda la natura di status di vittima del dovere e la conseguente imprescrittibilità dell'accertamento, negata dal Parte_1 resistente che – solo per questa ragione – ritiene infondata la domanda e ne chiede il rigetto”.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso, con solo parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , ritenendo di prestare adesione all'indirizzo di Parte_1 cui alla pronuncia di Cassazione civile sez. lav. n. 17440/22.
3. Ha proposto appello il , censurando la decisione precisamente sotto Parte_1 questo profilo e chiedendo una rimeditazione dell'indirizzo giurisprudenziale, di cui pure correttamente dà conto. Con un primo motivo, l'appellante articola alcune riflessioni circa la natura del diritto oggetto di causa con richiamo della giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) precedente la pronuncia sopra citata e afferma che “il riconoscimento di vittima del dovere non può essere suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano” (pag. 15 appello). Con un secondo motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza laddove Parte_1 include nelle prestazioni tuttora erogabili la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 1 L. 206/2004 e 1 L. 302/19901: non solo il diritto
[RGA 298/2024] pag. 2 di 6 come tale era già maturato per intero al momento dell'entrata in vigore della legge, ma lo stesso ne ha fatto richiesta in unica soluzione (e non in forma CP_1 rateizzata). Con il terzo motivo, il ribadisce l'eccezione di inammissibilità della Parte_1 domanda di riconoscimento del diritto ex art. 5 comma 3 L. 206/2004 e dell'art. 2 comma 1 L. 407/1998, in difetto del previo accertamento in via amministrativa dell'entità percentuale dell'invalidità, difettando persino la stessa sola allegazione di un danno pari o superiore al 25%. Con un quarto motivo, l'appellante si duole della mancata disamina dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, per divieto di cumulo delle invocate elargizioni con quanto già percepito dal a titolo di indennizzo per causa di servizio – con CP_1 già indicata riserva di documentarne la consistenza (se del caso nella stessa fase esecutiva).
4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
6. Va innanzi tutto escluso – così trattandosi per primo il terzo motivo di gravame
– che il ricorrente/appellato non possa accertare la vivenza del diritto (e relativi limiti) a fronte dell'eccepita prescrizione, perchè proprio solo dopo questo accertamento potrà il adire gli organi competenti per l'ulteriore corso della pratica: in CP_1 difetto di tale pronuncia, infatti, l'Amministrazione ha già rifiutato ulteriori adempimenti - e di questo dà conto lo stesso in comparsa di risposta avanti Parte_1 il Tribunale: “l'interessato ha proposto ricorso chiedendo la disapplicazione del provvedimento dell' Controparte_2
prot. 0021348 del 13 ottobre 2022 (all. a), con cui la medesima
[...]
Amministrazione non ha ritenuto procedibile l'istanza del 16 novembre 2021 (all. b), finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere o equiparato, in relazione all'evento del 2 settembre 1998, attesa l'intervenuta prescrizione del diritto, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 2946 e 2934, 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266” (pag. 3 mem. cost. cit.).
Da respingere è altresì il primo motivo. Da tempo la giurisprudenza ha individuato l'esistenza di status come categorie (Cassazione civile sez. lav., 11/5/2004, n.8941) ovvero come “condizione”, cioè insieme di caratteristiche comuni ad un dato gruppo meritevole di specifica attenzione normativa (Cassazione civile sez. lav., 24/12/2024, n.34299).
[RGA 298/2024] pag. 3 di 6 Le motivazioni di Cass. 17440/22 sono assai convincenti quando evidenziamo la ratio della costituzione di categorie “protette” e l'attribuzione loro di uno status, tale da permettere l'attribuzione di specifici benefici: “... deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione. Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3 Cost., comma 2. Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti. Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere
[RGA 298/2024] pag. 4 di 6 così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale. Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.)”. La norma che tratteggia il caso qui in esame è chiara nell'identificare una categoria e non a caso utilizza un concetto riassuntivo e collettivo (“vittime del dovere”):
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento
[RGA 298/2024] pag. 5 di 6 delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a casa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” Ciò tuttavia non include ogni e qualsiasi diritto connesso allo status, poichè, appunto, vi è la possibilità che alcuni di essi si prescrivano per l'inerzia del titolare (per esempio i ratei del vitalizio non domandato). Uno dei diritti preclusi per prescrizione è l'elargizione una tantum di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 1 L. 206/2004 e 1 L. 302/1990, che poteva – e doveva
– essere richiesta entro il decennio dalla maturazione delle condizioni legittimanti. Le tutele delle categorie meritevoli di protezione vanno infatti armonizzate con le ragioni di bilancio (ora costituzionalizzate – art. 97 comma 1 Cost.) e dunque non può lo Stato debitore rimanere esposto sine die alla pretesa del creditore inerte. Ciò comporta l'accoglimento del terzo motivo di appello e la riforma della sentenza in parte qua. Quanto al quarto motivo di appello, si rivela indeterminata anche in questo grado l'eccepita sussistenza di provvidenze ulteriori già erogate, il che esonera da qualsiasi ulteriore disamina circa la suscettibilità di sua compensazione. L'appello deve dunque essere parzialmente accolto.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza, parzialmente reciproca.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 275/2024 del Parte_1
Tribunale di Bologna resa in data 12/3/2024 e pubblicata il giorno 15/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua dell'impugnata sentenza,
1. dichiara prescritto il diritto all'elargizione una tantum di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 1 L. 206/2004 e 1 L. 302/1990;
2. conferma per il resto;
3. condanna il al pagamento dei due terzi delle spese processuali, Parte_1 liquidate in €.4.200,00 per compenso di ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 9/1/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 298/2024] pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 5 comma 1 L. 206/2004
L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale art. 1 comma 1 L. 302/1990
A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire
150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale