Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 febbraio 2000
Art. 6. Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000