TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3739/2021 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3739/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA CEPPI Parte_1 C.F._1
e dall'avv. FABRIZIO CEPPI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i predetti difensori
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTA FIDOLINI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. MARTA FIDOLINI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da citazione.
Conclusioni di parte convenuta: «Piaccia al Tribunale adito, in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
in ipotesi subordinata ed impugnata, piaccia al Tribunale dichiarare che l'evento è l'effetto del fatto colposo della parte attrice che ha concorso in maniera prevalente a cagionare il danno lamentato, con ogni consequenziale pronunzia in ordine alle spese di lite.»
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la esponendo: che il giorno 23.1.2018 passeggiava con il proprio figlio Controparte_1 sul lungolago Alicata di San IC quando, a causa di una buca della pavimentazione, cadeva a terra, urtava sui gradoni della scalinata che scende verso il lago e finiva in acqua;
che dalla caduta riportava la frattura dell'omero destro e contusioni;
che la lesione riportata determinava un'invalidità permanente del 18% e un'invalidità temporanea di 150 giorni (60 totale, 60 al 50% e 30 al 25%).
Quindi, invocando la responsabilità dell'ente locale convenuto in qualità di custode, proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per la riportata invalidità, per le sofferenze e per la compromissione della propria qualità della vita), per un totale di € 62.202,53, oltre rivalutazione e interessi compensativi. In subordine agiva anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo che la buca costituiva grave insidia, in quanto non era visibile, né segnalata.
La si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro e negando ogni Controparte_1 responsabilità.
Deduceva in particolare: che le modalità della caduta avrebbero dovuto essere rigorosamente dimostrate per provare l'assunto della rilevanza causale dell'indicata buca;
che la pavimentazione della darsena sud del lungo lago Alicata era realizzata in pietra e si presentava irregolare, di modo che l'attrice avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nel camminarvi;
che già dal mese di settembre 2017 era presente cartellonistica che segnalava il pericolo per gli utenti del porto;
che la buca de qua era costituita da un piccolo ammanco di pietra, delle dimensioni di 1 cm. Eccepiva quindi che il sinistro si sarebbe potuto evitare con l'utilizzo di una diligenza minima da parte della sig.ra Pt_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e quindi assunta in decisione, sulle conclusioni delle parti, in data 9.10.2024.
*****
Parte attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danno causato da cose in custodia.
Principiando dalla seconda domanda, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
pagina 2 di 6 Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
pagina 3 di 6 Nel primo caso (dinamismo intrinseco) la pericolosità della cosa si manifesta proprio attraverso la sua natura dinamica, sicché non occorrono ulteriori allegazioni (e prove) a sostegno della stessa e l'onere probatorio gravante sull'attore potrà ritenersi soddisfatto con la dimostrazione che il danno è stato provocato dal dinamismo della cosa (ad esempio che l'ustione sia effetto dello scoppio della caldaia).
Viceversa, nel secondo caso (quello della res statica e inerte) occorre allegare e dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, che consenta di presumere che l'evento sia stato determinato dalla cosa e non dalla condotta del danneggiato che della cosa faceva utilizzo (cfr.
Cass. n. 2660 del 2013 : «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.»)
Va poi ricordato che la condotta del danneggiato rientra certamente nell'ambito del caso fortuito e costituisce pertanto elemento potenzialmente idoneo a interrompere la serie causale. Sicché, quando «la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584, richiamata anche da Cass. 18167/2014 e da Cass. 4661/2015; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811).
In questo senso rileva il concetto di prevedibilità – intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo – in quanto, laddove essa sussista, per essere il pericolo ben visibile, il principio di autoresponsabilità impone al soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento connotato da un grado maggiore di attenzione, di modo che, laddove tale attenzione non venga prestata, egli risulta in colpa e la sua condotta colpevole vale ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte in cui, postulando una condotta attenta e prudente, si potrebbe escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, il determinarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
*****
Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc. 1 allegato alla citazione, docc. 11, 12 e 18 allegati alla II memoria istruttoria di parte attrice e doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) che la pavimentazione della banchina della darsena sud del lungolago Alicante di San IC è realizzata in lastre di porfido e all'epoca dei fatti si presentava dissestata in molteplici punti per l'erosione del materiale legante sul quale erano state posate le lastre e la conseguente formazione di spazi vuoti tra le stesse.
pagina 4 di 6 Lo stato di dissesto era evidente già nel tratto iniziale della banchina dove, in corrispondenza del paletto su cui è stato apposto il segnale di avvertimento, vi erano numerosi spazi vuoti tra le lastre della pavimentazione per la mancanza del materiale legante (cfr. fotografia di cui al doc. 18 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice) e ben due punti in cui erano state rimosse anche alcune delle lastre di porfido lasciando intravedere il piano di sedime sottostante (cfr. fotografia di cui al doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Deve poi considerarsi che la caduta è avvenuta nella mattinata – secondo quanto risulta dall'ora (13.14) dell'intervento del personale del soccorso medico “118”, riportata nella relativa scheda (doc. 2 allegato alla citazione) – e dunque in condizioni di illuminazione solare piena che certamente consentivano una completa visibilità.
Ancora risulta (dall'interrogatorio formale dell'attrice e dalla deposizione del teste Testimone_1
che la sig.ra al momento del sinistro camminava in prossimità dei gradini della scalinata
[...] Pt_1 che conduce agli ormeggi, tanto che a seguito della caduta ella finiva sui gradini e, senza fermarsi, rotolava in acqua (secondo la prospettazione contenuta in citazione).
Ciò posto, va osservato che il teste ha riferito di avere individuato il punto della caduta solo in un Tes_1 secondo momento, nel corso di un successivo sopralluogo, in quanto nell'immediatezza del fatto non si rendeva conto di cosa fosse accaduto alla RE («Quando mia RE è inciampata io mi trovavo accanto a lei, non me ne sono neanche accorto e l'ho ritrovata in acqua. Quando siamo ritornati sul luogo per fare le fotografie abbiamo ricostruito il punto della caduta utilizzando i riferimenti visivi presenti sulla sponda opposta della Darsena dove c'è un capannetto;
abbiamo così visto che nel punto da cui noi vedevamo il capannetto c'era una buca»).
Ora, sulla base di tali elementi non può affermarsi con certezza che la caduta sia stata causata dalla buca che il teste ha indicato nelle fotografie esibitegli (documenti nn. 11 e 12 del fascicolo di parte attrice), potendosi formulare ipotesi alternative per cui la mancanza di un solido appoggio sarebbe dipesa piuttosto dall'avere l'attrice mosso il passo sul margine esterno della banchina, in corrispondenza del gradino e dunque nel vuoto, o da un cedimento improvviso del sostegno della gamba (certamente ipotizzabile in ragione dell'età avanzata dell'attrice, all'epoca dei fatti settantottenne).
La validità delle dette ipotesi alternative, astrattamente idonee a determinare la caduta, impedisce di ricondurre con certezza l'evento alla buca della pavimentazione.
In ogni caso, anche a voler accogliere la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deve comunque attribuirsi la caduta esclusivamente alla condotta della danneggiata.
Ed infatti sulla base della condizione dei luoghi innanzi descritta deve ritenersi che la sig.ra Pt_1 fosse in condizione di prevedere il pericolo, anche in assenza della segnaletica di avvertimento, essendo esso reso palese dalle macroscopiche anomalie del selciato che, soprattutto nei punti di totale assenza delle lastre di porfido, non potevano sfuggire alla vista di un passante.
Il detto pericolo era altresì evitabile, considerato che nel punto in cui l'attrice assume di essere caduta l'irregolarità della pavimentazione ha una dimensione contenuta e il resto del selciato è correttamente livellato (cfr. fotografia di cui al doc. 11 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice), sicché era ben possibile il transito nella parte adiacente della banchina, non sconnessa.
pagina 5 di 6 Non può poi tacersi la grave imprudenza commessa dalla sig.ra camminando sul margine destro Pt_1 della banchina, proprio in prossimità dei gradini che conducono agli ormeggi, secondo quanto risulta dall'interrogatorio formale e dalla posizione della buca che si assume causa della caduta. È infatti evidente che l'attrice, trovandosi in prossimità della scalinata, ha avuto a disposizione una minore superficie di appoggio e non ha potuto recuperare tempestivamente l'equilibrio perduto, trovandosi subito nel vuoto della scalinata.
La percepibilità del pericolo – prevedibile per lo stato generale della pavimentazione e il suo palese dissesto, oltre che ben visibile anche nel punto in cui l'attrice assume di essere inciampata – e la sua evitabilità (passando sul tratto più interno della banchina, ove la pavimentazione era ben livellata e non si era a ridosso della scalinata) portano dunque a concludere che il sinistro sia stato determinato non dalla cosa, bensì dalla condotta disattenta della danneggiata.
La provata interruzione del nesso di causalità tra la cosa e il fatto conduce comunque al rigetto della domanda di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità colpevole, atteso che le valutazioni innanzi esposte inducono ad escludere l'esistenza di un'insidia, considerata la prevedibilità ed evitabilità della buca.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione;
valore della controversia pari a
€ 62.202,53, determinato in relazione alla misura del risarcimento richiesto;
tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande;
Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 27 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3739/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA CEPPI Parte_1 C.F._1
e dall'avv. FABRIZIO CEPPI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i predetti difensori
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTA FIDOLINI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. MARTA FIDOLINI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da citazione.
Conclusioni di parte convenuta: «Piaccia al Tribunale adito, in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
in ipotesi subordinata ed impugnata, piaccia al Tribunale dichiarare che l'evento è l'effetto del fatto colposo della parte attrice che ha concorso in maniera prevalente a cagionare il danno lamentato, con ogni consequenziale pronunzia in ordine alle spese di lite.»
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la esponendo: che il giorno 23.1.2018 passeggiava con il proprio figlio Controparte_1 sul lungolago Alicata di San IC quando, a causa di una buca della pavimentazione, cadeva a terra, urtava sui gradoni della scalinata che scende verso il lago e finiva in acqua;
che dalla caduta riportava la frattura dell'omero destro e contusioni;
che la lesione riportata determinava un'invalidità permanente del 18% e un'invalidità temporanea di 150 giorni (60 totale, 60 al 50% e 30 al 25%).
Quindi, invocando la responsabilità dell'ente locale convenuto in qualità di custode, proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per la riportata invalidità, per le sofferenze e per la compromissione della propria qualità della vita), per un totale di € 62.202,53, oltre rivalutazione e interessi compensativi. In subordine agiva anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo che la buca costituiva grave insidia, in quanto non era visibile, né segnalata.
La si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro e negando ogni Controparte_1 responsabilità.
Deduceva in particolare: che le modalità della caduta avrebbero dovuto essere rigorosamente dimostrate per provare l'assunto della rilevanza causale dell'indicata buca;
che la pavimentazione della darsena sud del lungo lago Alicata era realizzata in pietra e si presentava irregolare, di modo che l'attrice avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nel camminarvi;
che già dal mese di settembre 2017 era presente cartellonistica che segnalava il pericolo per gli utenti del porto;
che la buca de qua era costituita da un piccolo ammanco di pietra, delle dimensioni di 1 cm. Eccepiva quindi che il sinistro si sarebbe potuto evitare con l'utilizzo di una diligenza minima da parte della sig.ra Pt_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e quindi assunta in decisione, sulle conclusioni delle parti, in data 9.10.2024.
*****
Parte attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danno causato da cose in custodia.
Principiando dalla seconda domanda, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
pagina 2 di 6 Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
pagina 3 di 6 Nel primo caso (dinamismo intrinseco) la pericolosità della cosa si manifesta proprio attraverso la sua natura dinamica, sicché non occorrono ulteriori allegazioni (e prove) a sostegno della stessa e l'onere probatorio gravante sull'attore potrà ritenersi soddisfatto con la dimostrazione che il danno è stato provocato dal dinamismo della cosa (ad esempio che l'ustione sia effetto dello scoppio della caldaia).
Viceversa, nel secondo caso (quello della res statica e inerte) occorre allegare e dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, che consenta di presumere che l'evento sia stato determinato dalla cosa e non dalla condotta del danneggiato che della cosa faceva utilizzo (cfr.
Cass. n. 2660 del 2013 : «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.»)
Va poi ricordato che la condotta del danneggiato rientra certamente nell'ambito del caso fortuito e costituisce pertanto elemento potenzialmente idoneo a interrompere la serie causale. Sicché, quando «la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584, richiamata anche da Cass. 18167/2014 e da Cass. 4661/2015; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811).
In questo senso rileva il concetto di prevedibilità – intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo – in quanto, laddove essa sussista, per essere il pericolo ben visibile, il principio di autoresponsabilità impone al soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento connotato da un grado maggiore di attenzione, di modo che, laddove tale attenzione non venga prestata, egli risulta in colpa e la sua condotta colpevole vale ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte in cui, postulando una condotta attenta e prudente, si potrebbe escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, il determinarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
*****
Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc. 1 allegato alla citazione, docc. 11, 12 e 18 allegati alla II memoria istruttoria di parte attrice e doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) che la pavimentazione della banchina della darsena sud del lungolago Alicante di San IC è realizzata in lastre di porfido e all'epoca dei fatti si presentava dissestata in molteplici punti per l'erosione del materiale legante sul quale erano state posate le lastre e la conseguente formazione di spazi vuoti tra le stesse.
pagina 4 di 6 Lo stato di dissesto era evidente già nel tratto iniziale della banchina dove, in corrispondenza del paletto su cui è stato apposto il segnale di avvertimento, vi erano numerosi spazi vuoti tra le lastre della pavimentazione per la mancanza del materiale legante (cfr. fotografia di cui al doc. 18 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice) e ben due punti in cui erano state rimosse anche alcune delle lastre di porfido lasciando intravedere il piano di sedime sottostante (cfr. fotografia di cui al doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Deve poi considerarsi che la caduta è avvenuta nella mattinata – secondo quanto risulta dall'ora (13.14) dell'intervento del personale del soccorso medico “118”, riportata nella relativa scheda (doc. 2 allegato alla citazione) – e dunque in condizioni di illuminazione solare piena che certamente consentivano una completa visibilità.
Ancora risulta (dall'interrogatorio formale dell'attrice e dalla deposizione del teste Testimone_1
che la sig.ra al momento del sinistro camminava in prossimità dei gradini della scalinata
[...] Pt_1 che conduce agli ormeggi, tanto che a seguito della caduta ella finiva sui gradini e, senza fermarsi, rotolava in acqua (secondo la prospettazione contenuta in citazione).
Ciò posto, va osservato che il teste ha riferito di avere individuato il punto della caduta solo in un Tes_1 secondo momento, nel corso di un successivo sopralluogo, in quanto nell'immediatezza del fatto non si rendeva conto di cosa fosse accaduto alla RE («Quando mia RE è inciampata io mi trovavo accanto a lei, non me ne sono neanche accorto e l'ho ritrovata in acqua. Quando siamo ritornati sul luogo per fare le fotografie abbiamo ricostruito il punto della caduta utilizzando i riferimenti visivi presenti sulla sponda opposta della Darsena dove c'è un capannetto;
abbiamo così visto che nel punto da cui noi vedevamo il capannetto c'era una buca»).
Ora, sulla base di tali elementi non può affermarsi con certezza che la caduta sia stata causata dalla buca che il teste ha indicato nelle fotografie esibitegli (documenti nn. 11 e 12 del fascicolo di parte attrice), potendosi formulare ipotesi alternative per cui la mancanza di un solido appoggio sarebbe dipesa piuttosto dall'avere l'attrice mosso il passo sul margine esterno della banchina, in corrispondenza del gradino e dunque nel vuoto, o da un cedimento improvviso del sostegno della gamba (certamente ipotizzabile in ragione dell'età avanzata dell'attrice, all'epoca dei fatti settantottenne).
La validità delle dette ipotesi alternative, astrattamente idonee a determinare la caduta, impedisce di ricondurre con certezza l'evento alla buca della pavimentazione.
In ogni caso, anche a voler accogliere la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deve comunque attribuirsi la caduta esclusivamente alla condotta della danneggiata.
Ed infatti sulla base della condizione dei luoghi innanzi descritta deve ritenersi che la sig.ra Pt_1 fosse in condizione di prevedere il pericolo, anche in assenza della segnaletica di avvertimento, essendo esso reso palese dalle macroscopiche anomalie del selciato che, soprattutto nei punti di totale assenza delle lastre di porfido, non potevano sfuggire alla vista di un passante.
Il detto pericolo era altresì evitabile, considerato che nel punto in cui l'attrice assume di essere caduta l'irregolarità della pavimentazione ha una dimensione contenuta e il resto del selciato è correttamente livellato (cfr. fotografia di cui al doc. 11 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice), sicché era ben possibile il transito nella parte adiacente della banchina, non sconnessa.
pagina 5 di 6 Non può poi tacersi la grave imprudenza commessa dalla sig.ra camminando sul margine destro Pt_1 della banchina, proprio in prossimità dei gradini che conducono agli ormeggi, secondo quanto risulta dall'interrogatorio formale e dalla posizione della buca che si assume causa della caduta. È infatti evidente che l'attrice, trovandosi in prossimità della scalinata, ha avuto a disposizione una minore superficie di appoggio e non ha potuto recuperare tempestivamente l'equilibrio perduto, trovandosi subito nel vuoto della scalinata.
La percepibilità del pericolo – prevedibile per lo stato generale della pavimentazione e il suo palese dissesto, oltre che ben visibile anche nel punto in cui l'attrice assume di essere inciampata – e la sua evitabilità (passando sul tratto più interno della banchina, ove la pavimentazione era ben livellata e non si era a ridosso della scalinata) portano dunque a concludere che il sinistro sia stato determinato non dalla cosa, bensì dalla condotta disattenta della danneggiata.
La provata interruzione del nesso di causalità tra la cosa e il fatto conduce comunque al rigetto della domanda di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità colpevole, atteso che le valutazioni innanzi esposte inducono ad escludere l'esistenza di un'insidia, considerata la prevedibilità ed evitabilità della buca.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione;
valore della controversia pari a
€ 62.202,53, determinato in relazione alla misura del risarcimento richiesto;
tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande;
Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 27 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 6 di 6