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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2066 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Chiara Munarini e Riccardo Munarini
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
Tanto premesso, i sottoscritti procuratori, nella veste di cui sopra, chiedono che il
Tribunale di Vicenza voglia pronunciare sentenza di separazione consensuale tra le parti, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente,
accogliendo le seguenti concordate
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con mantenimento della residenza presso l'abitazione paterna;
3) in forza del collocamento alternato pressoché paritario, e Per_1 Per_2
staranno con il padre a week - end alternati, dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina quando il signor li accompagnerà a scuola e il martedì CP_2
dall'uscita della scuola sino al mercoledì mattina quando provvederà ad accompagnarli sempre presso l'istituto scolastico frequentato;
la settimana successiva, quando Per_2
e non trascorreranno il fine settimana con il padre, il ricorrente terrà i figli Per_1
dal martedì, al termine delle lezioni, sino al giovedì mattina quando li riporterà a scuola.
Nel mese di agosto, invece, i minori staranno per metà dei giorni con la madre e la restante parte dei giorni con il padre, alternandosi di anno in anno tra la prima e la seconda parte del mese.
Le parti riconoscono che l'organizzazione dei tempi di frequentazione, come sopra esposta, rappresenta un'ipotesi di base e si impegnano a collaborare tra loro alla luce delle esigenze specifiche dei bambini e degli impegni lavorativi di entrambi;
4) per quanto attiene alle vacanze estive, i minori trascorreranno un periodo
2 continuativo di almeno dieci giorni con ciascuno dei genitori, con possibilità di viaggiare anche all'estero, per cui i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco consenso. Durante il periodo natalizio, e trascorreranno ad anni alterni con un genitore il Per_1 Per_2
periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre compreso e dal 1 al 6 gennaio compreso con l'altro. Durante le vacanze pasquali: il giovedì per l'intera giornata e il venerdì mattina con i nonni, dal venerdì pomeriggio fino al Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il martedì
tutto il giorno con i nonni.
Per i ponti i minori staranno con il genitore con cui dovrebbero rimanere seguendo quanto previsto per l'ordinaria frequentazione settimanale così come per i compleanni.
Per l'anniversario di nascita di mamma e papà, invece, con il genitore che festeggia e lo stesso dicasi per la festa della mamma e del papà.
5) nulla a titolo di contributo per il mantenimento di e , atteso che i Per_1 Per_2
tempi di permanenza presso ciascun genitore sono pressoché paritari;
6) le spese straordinarie dei figli, come indicate nell'allegato D del Protocollo del
Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, verranno corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tale caso, la relativa quota di spettanza, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i 10 giorni successivi;
7) nulla a titolo di assegnazione della casa familiare atteso che ivi continuerà a vivere il signor mentre la signora i trasferirà presso altra abitazione;
CP_2 CP_1
8) assegno unico come per legge;
9) i coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale;
3 10) spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 12.09.2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
alternato (pressoché paritario) presso il padre e presso la madre e residenza nell'abitazione paterna;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in Schio (V) in data 12.09.2015 con atto trascritto al n. 37,
[...]
parte II, serie A, anno 2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
5 Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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