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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 209/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUINTARELLI ALFONSO
APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI Controparte_2 P.IVA_3
ELENA, APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 750 del Tribunale Civile di Prato emessa in data 12-
13.9.2017 e pubblicata il 15.09.2017, e la sentenza definitiva n. 399/2022 pagina 1 di 12 emessa dal Tribunale di PRATO in data 2.7.2022 e pubblicata il 04.07.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma integrale della sentenza parziale n. 750 del Tribunale Civile di Prato del 12-13-09.2017, pubblicata il 15.09.2017, non notificata, ed in riforma parziale della sentenza n. 399 del Tribunale Civile di Prato del 2.07.2022, pubblicata il 4.07.2022, non notificata, entrambe rese nella causa iscritta al numero di R.G. 2620/15 promossa da
contro
CP_1 [...]
così decidere: Controparte_3
- dichiarare la validità ab origine del contratto di conto corrente n. 700355-15 e, per l'effetto, respingere, in ogni loro parte, tutte le domande attoree relative al detto rapporto.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio, in riforma integrale della sentenza parziale n. 750/2017 del Tribunale di Prato, emessa in data 12-13/9/2017, pubblicata in data 15/9/2017, non notificata, ed in riforma parziale della sentenza n. 399/2022, del Tribunale di Prato, del 2/7/2022, pubblicata in data 4/7/2022, non notificata, emesse nel giudizio R.G. n. 2620/2015 promosso da
contro
Controparte_1 Controparte_3
con l'int 111 c.p
[...] Controparte_2 dichiarare la validità ab origine del contratto di conto corrente n. 700355-15 e, per l'effetto, respingere, in ogni loro parte, tutte le domande attoree relative al predetto rapporto.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 12 La società citava in giudizio presso il Tribunale di Prato la CP_1 [...]
con la quale aveva intrattenuto due rapporti di conto corrente (n. CP_3
700307/64 aperto il 18.11.2003 e chiuso il 13.10.2010, con apertura di credito, e n. 700355-15 aperto il 15.6.2004, anch'esso con apertura di credito) oltre a tre mutui ipotecari (il primo, pattuito in data 1.03.2004, per € 630.000,00; il secondo, in data 02.03.2007, per € 93.000,00; ed il terzo, in data 12.04.2010 per
€ 85.000.00). La parte attrice lamentava la nullità dei contratti di conto corrente per inosservanza della forma scritta e, in subordine, l'applicazione illegittima di oneri indebiti, a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e valute, nonché variazioni sfavorevoli al correntista senza giustificato motivo, oltre al mancato accredito di interessi creditori al tasso legale. Inoltre, l'attrice contestava l'applicazione di interessi usurari negli addebiti delle rate dei mutui ipotecari.
La società domandava, pertanto, al Tribunale di dichiarare la nullità dei suddetti contratti e condannare la banca alla restituzione delle somme ingiustificatamente versate, oltre al risarcimento del danno per l'indebita segnalazione nella centrale rischi.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda ed Controparte_3 eccependo l'intervenuta prescrizione e l'inesistenza degli affidamenti.
La causa era dapprima istruita con produzione solo documentale.
La sentenza non definitiva impugnata
Con la sentenza n. 750 del 12-13.09.2017, il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, sulle domande proposte dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 1° luglio 2015, nei confronti della ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara, la nullità ab origine del contratto di C/C n° 700355/15 e di quelli direttamente collegati;
b) dispone;
pagina 3 di 12 con separata ordinanza, previa separazione delle cause riunite, la rimessione della causa in istruttoria per procedere a CTU, sui punti precisati in parte motiva”.
In particolare, il giudice rigettava la domanda di nullità in relazione al C/C n.
700307/64, mentre l'accoglieva con riferimento al C/C n. 700355/15, in quanto il documento prodotto dalla banca consisteva in un modulo di contratto carente di sottoscrizione o “visto” della banca, quindi con la sola dichiarazione unilaterale del correntista. Aderendo ad un particolare orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di prime cure riteneva che la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente che non lo aveva sottoscritto costituisse sì un equivalente della sottoscrizione, che però si perfezionava non ex tunc bensì ex nunc, per cui, essendo intercorsa la revoca della proposta di controparte (in quanto implicita nella domanda giudiziale di nullità), non si era verificata la conclusione del contratto.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per ricostruire con specifica CTU i singoli saldi e gli oneri indebiti.
Nel frattempo, già in data 30.6.2016 la veniva incorporata in Controparte_3
Controparte_4
Successivamente all'esperimento della consulenza tecnica, la CP_2 interveniva nel processo, in qualità di titolare dei crediti effetto di una cessione – avvenuta in data 18.11.2020 - di;
cessione della quale domandava Parte_1
l'estromissione del giudizio, che però non veniva concessa, mancando il consenso dell'interessata.
Dopo il deposito della relazione peritale, la causa veniva posta definitivamente in decisione.
La sentenza definitiva impugnata
Con la sentenza n. 399/2022 pubblicata il 04/07/2022 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 pagina 4 di 12 notificata il I luglio 2015 nei confronti di Controparte_3
con intervento in causa di rappresentata di
[...] Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., ogni altra CP_5 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, in considerazione della riconosciuta nullità del conto corrente ordinario n. 700355-15 e dell'accertamento su tale contratto di voci non dovute, in € 23.382,17, in luogo di € -134,55, al 28 novembre 2014, condannando la banca alla ripetizione degli importi indebitamente computati;
b) rigetta ogni ulteriore domanda proposta in ordine agli ulteriori rapporti descritti in parte motiva, risultando confermati alla data della domanda i saldi a favore della banca;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio”.
Il giudice di prime cure anzitutto riprendeva il contenuto della sentenza non definitiva, per poi fare riferimento più nel dettaglio ai singoli oneri illegittimi denunciati dalla parte attrice;
e concludeva, in sintesi, per il rigetto degli stessi per quanto riguarda il contratto di conto corrente riconosciuto come valido (e cioè il n. 700307/64) mentre, accoglieva la domanda di nullità per quanto riguarda il contratto 700355/15. Ciò comportava la restituzione in favore del correntista di interessi ultralegali, spese, commissioni;
non però degli interessi ultralegali, in quanto sempre dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Venivano pertanto escluse, sulla base delle risultanze peritali, sia la capitalizzazione degli interessi che le commissioni non pattuite formalmente;
venivano rimossi tutti gli oneri e sostituiti gli interessi pattuiti, in quanto ultralegali, appunto con gli interessi legali. Il tutto sulla base degli estratti conto presenti e leggibili (dal secondo trimestre del 2004 al 3.1.2014) e sempre con pagina 5 di 12 riferimento al solo contratto 700355/15.
Il saldo del c/c veniva quindi ricalcolato in euro 23.516,72 a credito del correntista.
Veniva, invece, esclusa l'usurarietà dei tassi applicati ai tre mutui, ossia quello del
1.3.2004, quello del 02.03.2007 e quello del 12.04.2010, in quanto il tasso ricalcolato era comunque inferiore al tasso-soglia usura vigente al momento della stipulazione.
Concludeva, pertanto, la sentenza che “La domanda proposta va dunque accolta nei limiti dell'accertamento dei differenti saldi del passivo sul rapporto di conto corrente ritenuto invalido, mentre deve essere disattesa, alla luce degli orientamenti interpretativi che si sono affermati, in relazione ai contratti di mutuo ed al rapporto di conto corrente riconosciuto valido. Non ha trovato riconoscimento alcuno la pretesa risarcitoria, in assenza di prova anche in ordine all'esistenza e quantificazione di un pregiudizio economico derivato dalla riconosciuta nullità contrattuale”.
Le spese processuali venivano infine compensate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE o ) conveniva in
[...] Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello nonché CP_1 CP_2
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso entrambe le
[...] sopra richiamate sentenze.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della dichiarata nullità del contratto di conto corrente n. 700355-
15 per mancanza di sottoscrizione della banca;
2) Erroneità della sentenza n. 399/2022 nella parte in cui ridetermina il saldo di conto corrente n. 700355-15;
pagina 6 di 12 3) Erroneità della sentenza n. 399/2022 nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante la richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La controparte non si costituiva in appello, nonostante avesse CP_1 regolarmente ricevuto la notifica presso i procuratori.
Citata in giudizio, in quanto parte del giudizio di primo grado, si costituiva
[...] in qualità di successore a titolo particolare nel diritto, Controparte_2 associandosi per parte sua a nel domandare l'accoglimento Parte_1 dell'appello.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Occorre premettere che, non essendo stato interposto appello da parte della società si è formato il giudicato sul rigetto delle domande inerenti Controparte_1 al C/C n. 700307/64 ed ai tre contratti di mutuo.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo di appello, l'appellante contesta l'affermazione Parte_1 secondo cui il contratto c.d. monofirma sarebbe affetto da nullità per carenza di forma ex art. 117 TUB, richiamando in proposito la giurisprudenza della
Cassazione a SS.UU. (n. 898 del 16.1.2018).
pagina 7 di 12 L'appellante rileva che nella sentenza non definitiva il giudice non si è adeguato ai principi espressi dalle Sezioni Unite, affermando che nei contratti privi della sottoscrizione della banca, la produzione della scrittura privata da parte del soggetto che non l'ha sottoscritta costituisce sì un equipollente della mancata sottoscrizione, ma la dichiarazione del solo cliente non sarebbe idonea ad assolvere all'obbligo di firma prescritto a pena di nullità. Questo in quanto, a detta del giudice, il perfezionamento del contratto avverrebbe al momento della produzione, e non retroagirebbe alla data di inizio del rapporto. Tuttavia, la domanda di nullità del contratto stesso varrebbe come una revoca della proposta contrattuale da parte del privato, che quindi sarebbe affetto da nullità insanabile.
L'appellante evidenzia che le Sezioni Unite hanno invece affermato il principio per cui il contratto con la sola firma del correntista non sarebbe nullo se accompagnato da comportamenti concludenti. Il principio, pur relativo ai servizi di investimento, sarebbe pacificamente applicabile anche ai contratti di conto corrente. Nel caso presente, poi, risulterebbero sia la consegna della copia alla correntista (perché lo aveva prodotto in giudizio), sia i comportamenti concludenti
(v. estratti conto) dai quali si evincerebbe che il rapporto si era protratto per anni anche in senso sostanziale.
L'argomento è fondato.
Con le sentenze delle Sezioni Unite n. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018 è stato affermato il principio secondo cui «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». Il principio è stato poi esteso pagina 8 di 12 dalla Suprema Corte anche ai contratti bancari, in merito ai quali è stato affermato che «la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale […] è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. 14646/2018, 16070/2018).
La giurisprudenza di legittimità si è spinta anche oltre, affermando espressamente che i contratti bancari «non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza» (Cass. 14243/2018).
Se, dunque, a fronte della contestazione del correntista sulla mancanza di forma scritta del contratto o sulla mancanza di sottoscrizione sullo stesso, viene prodotta in giudizio la copia del contratto firmata dal correntista, deve considerarsi dimostrato che il contratto esiste, è in forma scritta e validamente sottoscritto. La circostanza che il contratto di conto corrente “monofirma” sia prodotto in giudizio dalla banca oppure dal correntista è invece irrilevante ai fini della validità dello stesso.
Declinando queste direttrici nel caso presente, risulta chiara l'erroneità della sentenza non definitiva di primo grado, con la quale è stata negata la validità formale al contratto in atti, in quanto firmato dal solo correntista, con la pagina 9 di 12 conseguente illegittimità di ogni addebito. Tale erroneo convincimento ha poi viziato la sentenza definitiva, che sulla base della ipotizzata nullità del contratto di conto corrente ha definito il nuovo saldo sulla base del riconteggio operato dal consulente tecnico. Il giudice ha infatti errato nel rideterminare il saldo espungendo ogni commissione o spesa e ricalcolando gli interessi, avendo dovuto trovare applicazione le pattuizioni contenute nel contratto prodotto.
La parte attrice aveva nel primo grado sollevato in subordine ulteriori addebiti
(illecito anatocismo, usura, etc.), che però sono stati assorbiti dalla nullità del contratto di conto corrente.
Essendo rimasta la parte appellata contumace, tali difese non sono state riproposte nel presente giudizio, per cui non possono essere esaminate.
L'accoglimento del primo motivo d'appello è quindi sufficiente a riformare l'intera sentenza, nel senso meglio indicato nel successivo paragrafo.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Sostiene l'appellante che, attesa la piena validità del conto corrente, sarebbero nulli tutti i ricalcoli eseguiti dal CTU in merito a detto rapporto, appunto perché basati su un erroneo presupposto. Domanda, pertanto, la conferma del saldo del conto per come desumibile dagli estratti conto depositati, pari ad € 134,55 a debito della correntista al 28.11.2014.
In effetti, come si è anticipato, i calcoli operati dal CTU presuppongono tutti l'impossibilità di conteggiare commissioni e spese e di applicare gli interessi convenzionali a causa della nullità del contratto, per cui, esclusa tale ipotesi, non possono che essere confermate le risultanze degli estratti conto, che non sono stati contestati sotto diversi profili, se non per quei rilievi che, rimasti assorbiti in primo grado, non sono stati riproposti in appello.
Non si può quindi che accogliere il secondo motivo di appello e per l'effetto affermare il saldo del conto come risultava alla data del 28.11.2014 di euro
134,55 a debito della correntista.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata. pagina 10 di 12 La terza doglianza si incentra sulla compensazione integrale delle spese decisa in primo grado.
Tale statuizione, a prescindere da ogni considerazione, risulta comunque travolta dalla riforma integrale della sentenza con riferimento al merito, risultando l'originaria parte attrice totalmente soccombente.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio Contr complessivo (che vede vittoriose e ) le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta. In particolare, vengono applicati i parametri medi alla causa del primo grado, in considerazione della complessità e della prolungata durata della causa (sette anni) per quanto riguarda , con l'attribuzione però del Parte_1
Contr compenso per la sola fase decisionale in primo grado a , essendosi costituta solo il 22.4.2021 e quindi successivamente alla fase istruttoria e quindi di fatto solo nella fase decisionale. Per il presente grado di giudizio vengono invece applicati i parametri minimi a entrambi (vista la minore complessità e la mancata costituzione di controparte), ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 nonché nei confronti di Controparte_2 avverso la sentenza non definitiva n. 750 del Tribunale Civile di Prato emessa in data 12-13.9.2017 e pubblicata il 15.09.2017, e la sentenza definitiva n. 399 del
Tribunale di PRATO, emessa in data 2.7.2022 e pubblicata il 04.07.2022, così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie tutti i motivi di appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta integralmente la domanda attorea;
2. Condanna la società in persona del suo l.r., a rifondere a CP_1 le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 5.077,00
e per il secondo grado in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cpa come per legge;
3. Condanna in persona del suo l.r., a rifondere a CP_1 [...] le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo CP_2 grado in complessivi euro 1.701,00 e per il secondo grado in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
Cpa come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di le spese relative alla CP_1 consulenza tecnica del primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 209/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUINTARELLI ALFONSO
APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI Controparte_2 P.IVA_3
ELENA, APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 750 del Tribunale Civile di Prato emessa in data 12-
13.9.2017 e pubblicata il 15.09.2017, e la sentenza definitiva n. 399/2022 pagina 1 di 12 emessa dal Tribunale di PRATO in data 2.7.2022 e pubblicata il 04.07.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma integrale della sentenza parziale n. 750 del Tribunale Civile di Prato del 12-13-09.2017, pubblicata il 15.09.2017, non notificata, ed in riforma parziale della sentenza n. 399 del Tribunale Civile di Prato del 2.07.2022, pubblicata il 4.07.2022, non notificata, entrambe rese nella causa iscritta al numero di R.G. 2620/15 promossa da
contro
CP_1 [...]
così decidere: Controparte_3
- dichiarare la validità ab origine del contratto di conto corrente n. 700355-15 e, per l'effetto, respingere, in ogni loro parte, tutte le domande attoree relative al detto rapporto.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio, in riforma integrale della sentenza parziale n. 750/2017 del Tribunale di Prato, emessa in data 12-13/9/2017, pubblicata in data 15/9/2017, non notificata, ed in riforma parziale della sentenza n. 399/2022, del Tribunale di Prato, del 2/7/2022, pubblicata in data 4/7/2022, non notificata, emesse nel giudizio R.G. n. 2620/2015 promosso da
contro
Controparte_1 Controparte_3
con l'int 111 c.p
[...] Controparte_2 dichiarare la validità ab origine del contratto di conto corrente n. 700355-15 e, per l'effetto, respingere, in ogni loro parte, tutte le domande attoree relative al predetto rapporto.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 12 La società citava in giudizio presso il Tribunale di Prato la CP_1 [...]
con la quale aveva intrattenuto due rapporti di conto corrente (n. CP_3
700307/64 aperto il 18.11.2003 e chiuso il 13.10.2010, con apertura di credito, e n. 700355-15 aperto il 15.6.2004, anch'esso con apertura di credito) oltre a tre mutui ipotecari (il primo, pattuito in data 1.03.2004, per € 630.000,00; il secondo, in data 02.03.2007, per € 93.000,00; ed il terzo, in data 12.04.2010 per
€ 85.000.00). La parte attrice lamentava la nullità dei contratti di conto corrente per inosservanza della forma scritta e, in subordine, l'applicazione illegittima di oneri indebiti, a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e valute, nonché variazioni sfavorevoli al correntista senza giustificato motivo, oltre al mancato accredito di interessi creditori al tasso legale. Inoltre, l'attrice contestava l'applicazione di interessi usurari negli addebiti delle rate dei mutui ipotecari.
La società domandava, pertanto, al Tribunale di dichiarare la nullità dei suddetti contratti e condannare la banca alla restituzione delle somme ingiustificatamente versate, oltre al risarcimento del danno per l'indebita segnalazione nella centrale rischi.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda ed Controparte_3 eccependo l'intervenuta prescrizione e l'inesistenza degli affidamenti.
La causa era dapprima istruita con produzione solo documentale.
La sentenza non definitiva impugnata
Con la sentenza n. 750 del 12-13.09.2017, il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, sulle domande proposte dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 1° luglio 2015, nei confronti della ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara, la nullità ab origine del contratto di C/C n° 700355/15 e di quelli direttamente collegati;
b) dispone;
pagina 3 di 12 con separata ordinanza, previa separazione delle cause riunite, la rimessione della causa in istruttoria per procedere a CTU, sui punti precisati in parte motiva”.
In particolare, il giudice rigettava la domanda di nullità in relazione al C/C n.
700307/64, mentre l'accoglieva con riferimento al C/C n. 700355/15, in quanto il documento prodotto dalla banca consisteva in un modulo di contratto carente di sottoscrizione o “visto” della banca, quindi con la sola dichiarazione unilaterale del correntista. Aderendo ad un particolare orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di prime cure riteneva che la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente che non lo aveva sottoscritto costituisse sì un equivalente della sottoscrizione, che però si perfezionava non ex tunc bensì ex nunc, per cui, essendo intercorsa la revoca della proposta di controparte (in quanto implicita nella domanda giudiziale di nullità), non si era verificata la conclusione del contratto.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per ricostruire con specifica CTU i singoli saldi e gli oneri indebiti.
Nel frattempo, già in data 30.6.2016 la veniva incorporata in Controparte_3
Controparte_4
Successivamente all'esperimento della consulenza tecnica, la CP_2 interveniva nel processo, in qualità di titolare dei crediti effetto di una cessione – avvenuta in data 18.11.2020 - di;
cessione della quale domandava Parte_1
l'estromissione del giudizio, che però non veniva concessa, mancando il consenso dell'interessata.
Dopo il deposito della relazione peritale, la causa veniva posta definitivamente in decisione.
La sentenza definitiva impugnata
Con la sentenza n. 399/2022 pubblicata il 04/07/2022 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 pagina 4 di 12 notificata il I luglio 2015 nei confronti di Controparte_3
con intervento in causa di rappresentata di
[...] Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., ogni altra CP_5 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, in considerazione della riconosciuta nullità del conto corrente ordinario n. 700355-15 e dell'accertamento su tale contratto di voci non dovute, in € 23.382,17, in luogo di € -134,55, al 28 novembre 2014, condannando la banca alla ripetizione degli importi indebitamente computati;
b) rigetta ogni ulteriore domanda proposta in ordine agli ulteriori rapporti descritti in parte motiva, risultando confermati alla data della domanda i saldi a favore della banca;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio”.
Il giudice di prime cure anzitutto riprendeva il contenuto della sentenza non definitiva, per poi fare riferimento più nel dettaglio ai singoli oneri illegittimi denunciati dalla parte attrice;
e concludeva, in sintesi, per il rigetto degli stessi per quanto riguarda il contratto di conto corrente riconosciuto come valido (e cioè il n. 700307/64) mentre, accoglieva la domanda di nullità per quanto riguarda il contratto 700355/15. Ciò comportava la restituzione in favore del correntista di interessi ultralegali, spese, commissioni;
non però degli interessi ultralegali, in quanto sempre dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Venivano pertanto escluse, sulla base delle risultanze peritali, sia la capitalizzazione degli interessi che le commissioni non pattuite formalmente;
venivano rimossi tutti gli oneri e sostituiti gli interessi pattuiti, in quanto ultralegali, appunto con gli interessi legali. Il tutto sulla base degli estratti conto presenti e leggibili (dal secondo trimestre del 2004 al 3.1.2014) e sempre con pagina 5 di 12 riferimento al solo contratto 700355/15.
Il saldo del c/c veniva quindi ricalcolato in euro 23.516,72 a credito del correntista.
Veniva, invece, esclusa l'usurarietà dei tassi applicati ai tre mutui, ossia quello del
1.3.2004, quello del 02.03.2007 e quello del 12.04.2010, in quanto il tasso ricalcolato era comunque inferiore al tasso-soglia usura vigente al momento della stipulazione.
Concludeva, pertanto, la sentenza che “La domanda proposta va dunque accolta nei limiti dell'accertamento dei differenti saldi del passivo sul rapporto di conto corrente ritenuto invalido, mentre deve essere disattesa, alla luce degli orientamenti interpretativi che si sono affermati, in relazione ai contratti di mutuo ed al rapporto di conto corrente riconosciuto valido. Non ha trovato riconoscimento alcuno la pretesa risarcitoria, in assenza di prova anche in ordine all'esistenza e quantificazione di un pregiudizio economico derivato dalla riconosciuta nullità contrattuale”.
Le spese processuali venivano infine compensate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE o ) conveniva in
[...] Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello nonché CP_1 CP_2
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso entrambe le
[...] sopra richiamate sentenze.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della dichiarata nullità del contratto di conto corrente n. 700355-
15 per mancanza di sottoscrizione della banca;
2) Erroneità della sentenza n. 399/2022 nella parte in cui ridetermina il saldo di conto corrente n. 700355-15;
pagina 6 di 12 3) Erroneità della sentenza n. 399/2022 nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante la richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La controparte non si costituiva in appello, nonostante avesse CP_1 regolarmente ricevuto la notifica presso i procuratori.
Citata in giudizio, in quanto parte del giudizio di primo grado, si costituiva
[...] in qualità di successore a titolo particolare nel diritto, Controparte_2 associandosi per parte sua a nel domandare l'accoglimento Parte_1 dell'appello.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Occorre premettere che, non essendo stato interposto appello da parte della società si è formato il giudicato sul rigetto delle domande inerenti Controparte_1 al C/C n. 700307/64 ed ai tre contratti di mutuo.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo di appello, l'appellante contesta l'affermazione Parte_1 secondo cui il contratto c.d. monofirma sarebbe affetto da nullità per carenza di forma ex art. 117 TUB, richiamando in proposito la giurisprudenza della
Cassazione a SS.UU. (n. 898 del 16.1.2018).
pagina 7 di 12 L'appellante rileva che nella sentenza non definitiva il giudice non si è adeguato ai principi espressi dalle Sezioni Unite, affermando che nei contratti privi della sottoscrizione della banca, la produzione della scrittura privata da parte del soggetto che non l'ha sottoscritta costituisce sì un equipollente della mancata sottoscrizione, ma la dichiarazione del solo cliente non sarebbe idonea ad assolvere all'obbligo di firma prescritto a pena di nullità. Questo in quanto, a detta del giudice, il perfezionamento del contratto avverrebbe al momento della produzione, e non retroagirebbe alla data di inizio del rapporto. Tuttavia, la domanda di nullità del contratto stesso varrebbe come una revoca della proposta contrattuale da parte del privato, che quindi sarebbe affetto da nullità insanabile.
L'appellante evidenzia che le Sezioni Unite hanno invece affermato il principio per cui il contratto con la sola firma del correntista non sarebbe nullo se accompagnato da comportamenti concludenti. Il principio, pur relativo ai servizi di investimento, sarebbe pacificamente applicabile anche ai contratti di conto corrente. Nel caso presente, poi, risulterebbero sia la consegna della copia alla correntista (perché lo aveva prodotto in giudizio), sia i comportamenti concludenti
(v. estratti conto) dai quali si evincerebbe che il rapporto si era protratto per anni anche in senso sostanziale.
L'argomento è fondato.
Con le sentenze delle Sezioni Unite n. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018 è stato affermato il principio secondo cui «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». Il principio è stato poi esteso pagina 8 di 12 dalla Suprema Corte anche ai contratti bancari, in merito ai quali è stato affermato che «la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale […] è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. 14646/2018, 16070/2018).
La giurisprudenza di legittimità si è spinta anche oltre, affermando espressamente che i contratti bancari «non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza» (Cass. 14243/2018).
Se, dunque, a fronte della contestazione del correntista sulla mancanza di forma scritta del contratto o sulla mancanza di sottoscrizione sullo stesso, viene prodotta in giudizio la copia del contratto firmata dal correntista, deve considerarsi dimostrato che il contratto esiste, è in forma scritta e validamente sottoscritto. La circostanza che il contratto di conto corrente “monofirma” sia prodotto in giudizio dalla banca oppure dal correntista è invece irrilevante ai fini della validità dello stesso.
Declinando queste direttrici nel caso presente, risulta chiara l'erroneità della sentenza non definitiva di primo grado, con la quale è stata negata la validità formale al contratto in atti, in quanto firmato dal solo correntista, con la pagina 9 di 12 conseguente illegittimità di ogni addebito. Tale erroneo convincimento ha poi viziato la sentenza definitiva, che sulla base della ipotizzata nullità del contratto di conto corrente ha definito il nuovo saldo sulla base del riconteggio operato dal consulente tecnico. Il giudice ha infatti errato nel rideterminare il saldo espungendo ogni commissione o spesa e ricalcolando gli interessi, avendo dovuto trovare applicazione le pattuizioni contenute nel contratto prodotto.
La parte attrice aveva nel primo grado sollevato in subordine ulteriori addebiti
(illecito anatocismo, usura, etc.), che però sono stati assorbiti dalla nullità del contratto di conto corrente.
Essendo rimasta la parte appellata contumace, tali difese non sono state riproposte nel presente giudizio, per cui non possono essere esaminate.
L'accoglimento del primo motivo d'appello è quindi sufficiente a riformare l'intera sentenza, nel senso meglio indicato nel successivo paragrafo.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Sostiene l'appellante che, attesa la piena validità del conto corrente, sarebbero nulli tutti i ricalcoli eseguiti dal CTU in merito a detto rapporto, appunto perché basati su un erroneo presupposto. Domanda, pertanto, la conferma del saldo del conto per come desumibile dagli estratti conto depositati, pari ad € 134,55 a debito della correntista al 28.11.2014.
In effetti, come si è anticipato, i calcoli operati dal CTU presuppongono tutti l'impossibilità di conteggiare commissioni e spese e di applicare gli interessi convenzionali a causa della nullità del contratto, per cui, esclusa tale ipotesi, non possono che essere confermate le risultanze degli estratti conto, che non sono stati contestati sotto diversi profili, se non per quei rilievi che, rimasti assorbiti in primo grado, non sono stati riproposti in appello.
Non si può quindi che accogliere il secondo motivo di appello e per l'effetto affermare il saldo del conto come risultava alla data del 28.11.2014 di euro
134,55 a debito della correntista.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata. pagina 10 di 12 La terza doglianza si incentra sulla compensazione integrale delle spese decisa in primo grado.
Tale statuizione, a prescindere da ogni considerazione, risulta comunque travolta dalla riforma integrale della sentenza con riferimento al merito, risultando l'originaria parte attrice totalmente soccombente.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio Contr complessivo (che vede vittoriose e ) le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta. In particolare, vengono applicati i parametri medi alla causa del primo grado, in considerazione della complessità e della prolungata durata della causa (sette anni) per quanto riguarda , con l'attribuzione però del Parte_1
Contr compenso per la sola fase decisionale in primo grado a , essendosi costituta solo il 22.4.2021 e quindi successivamente alla fase istruttoria e quindi di fatto solo nella fase decisionale. Per il presente grado di giudizio vengono invece applicati i parametri minimi a entrambi (vista la minore complessità e la mancata costituzione di controparte), ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 nonché nei confronti di Controparte_2 avverso la sentenza non definitiva n. 750 del Tribunale Civile di Prato emessa in data 12-13.9.2017 e pubblicata il 15.09.2017, e la sentenza definitiva n. 399 del
Tribunale di PRATO, emessa in data 2.7.2022 e pubblicata il 04.07.2022, così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie tutti i motivi di appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta integralmente la domanda attorea;
2. Condanna la società in persona del suo l.r., a rifondere a CP_1 le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 5.077,00
e per il secondo grado in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cpa come per legge;
3. Condanna in persona del suo l.r., a rifondere a CP_1 [...] le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo CP_2 grado in complessivi euro 1.701,00 e per il secondo grado in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
Cpa come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di le spese relative alla CP_1 consulenza tecnica del primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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