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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18 /2024 R.G. proposta da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DEPAU VIOLA con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia – Via
Luigi Porta n. 12/A
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BELLOMI CRISTINA con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia
(PV), Via Antonio Mantovani, 12,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
Parte convenuta ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte attrice non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione avvenuta con accordo di negoziazione assistita del
25.05.2021, autorizzato il 29.05.2021 dal Sostituto Procuratore della
Repubblica, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Ceranova il Parte_1 Controparte_1
giorno 19/05/2007 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007);
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18 /2024 R.G. proposta da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DEPAU VIOLA con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia – Via
Luigi Porta n. 12/A
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BELLOMI CRISTINA con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia
(PV), Via Antonio Mantovani, 12,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
Parte convenuta ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte attrice non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione avvenuta con accordo di negoziazione assistita del
25.05.2021, autorizzato il 29.05.2021 dal Sostituto Procuratore della
Repubblica, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Ceranova il Parte_1 Controparte_1
giorno 19/05/2007 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007);
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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