Sentenza 30 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17402 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 83, presso l'avvocato TERESA GARIBALDI, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EL NI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 26659/01 proposto da:
EL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso l'avvocato ROCCO FALOTICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE SA ON;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1075/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/04/2004 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato FALOTICO che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 aprile - 3 giugno 1999 il Tribunale di Roma pronunziava la separazione tra i coniugi NT ME e SI De IS, affidava la figlia minore alla madre e determinava in lire 1.500.000 l'assegno mensile dovuto dal ME per il mantenimento della figlia ed in lire 500.000 quello a favore della moglie. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1075 del 19 febbraio - 20 marzo 2001, respingeva i gravami proposti dai coniugi, osservando:
a) che pur potendo la minore vivere con ciascuno dei genitori, era più utile mantenere l'affidamento alla madre, che l'aveva fatta crescere con il giusto equilibrio;
b) che non era necessario e neppure opportuno sentire la minore;
c) che a fronte delle rispettive situazioni economiche andava confermata la pronuncia del Tribunale in ordine agli assegni di mantenimento a favore della moglie e della figlia.
Avverso la sentenza d'appello la IGa SI De IS ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Il IG NT ME ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 148, 156, secondo comma, c.c., nonché 112 e 115, n. 2, c.p.c..
Poiché sussiste l'obbligo costante dei genitori di provvedere ai propri figli in misura proporzionale ai propri beni, ivi comprese le rendite, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare tale principio alle varie fasi, nel tempo, della vita dei coniugi. Anche la moglie era stata specificamente danneggiata e costretta a inutili sacrifici personali.
3. Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo state formulate censure specifiche nei confronti di singoli punti della decisione impugnata ne' chiarite le ragioni sulle quali sarebbero stati violate le norme indicate nell'intestazione del motivo di ricorso.
È comunque il caso di osservare che nel corso del giudizio sono stati determinati assegni provvisori di mantenimento per la moglie e la figlia minore.
4. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 155, quarto comma, c.c. e dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c. Si sostiene in particolare che la somma di lire 500.000 attribuita alla moglie separata non corrispondeva, in base alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, al costo di una decente e civile abitazione. Inoltre, data l'indubbia disparità delle condizioni economiche tra i coniugi, l'insufficienza del contributo avrebbe comportato la violazione del principio che la moglie ha diritto ad essere partecipe del tenore di vita del marito.
5. Anche questo motivo è inammissibile.
Rispetto alla denunciata violazione dell'art. 155, comma 4, c.c. (abitazione nella casa familiare), la ricorrente difetta di interesse, avendo la medesima ammesso che la sua applicazione era in concreto impossibile perché i coniugi abitavano in un immobile unifamiliare occupato anche da altri membri della famiglia del marito.
Quanto all'assegno di mantenimento a favore della moglie (art. 156, primo e secondo comma), la sua quantificazione non è di per sè valutabile in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, essendo il risultato di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo in presenza di vizi di motivazione. La ricorrente non ha, però, formalmente denunciato tali ultimi vizi ne' li ha compiutamente denunciati indicando quali sarebbero stati gli errori logici o giuridici commessi dal giudice di merito nella quantificazione dell'assegno, il quale costituisce la risultante della complessiva valutazione della situazione economico - patrimoniale dei coniugi e dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che richiede l'assegno ai fini del mantenimento del tenore di vita corrispondente alle possibilità familiari.
6. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di violazione dell'art. 295 c.p.c. correlato all'art. 2901 c.c.. In fase di gravame il IG ME aveva fatto sparire decine di milioni dai propri redditi con il pretesto di non poterne più disporne perché i relativi beni erano stati concessi in comodato alla madre. La Corte territoriale non aveva tenuto conto di tale circostanza che avrebbe dovuto dar luogo alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., essendo stato il comodato impugnato dalla IGa De IS per revocazione.
7. Il motivo non è fondato.
Presupposto della sospensione necessaria del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. - al di là delle ipotesi imposte da espresse disposizioni di legge - è il rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (Cass. 3 settembre 2003 n. 12855, Cass. 11 febbraio 2003 n. 2048, Cass. Sez. Un. 6 giugno 2000 n. 408). Tale rapporto non sussiste tra la causa di revocazione, menzionata dalla ricorrente, ed i profili patrimoniali della causa di separazione, rispetto ai quali assumono rilievo esclusivamente le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi al momento della separazione, salva la possibilità di far valere le eventuali variazioni future attraverso il procedimento di modifica delle condizioni della separazione (art. 710 c.p.c.).
8. Con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., nonché dell'art. 116, secondo comma, stesso codice. Dal contegno complessivo del IG ME sia in sede di merito che in sede esecutiva e stragiudiziale si desumeva che egli era l'unico artefice del giudizio conclusosi con la sua totale soccombenza. Non avrebbe quindi potuto ritenersi la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese.
9. Il motivo non è ammissibile.
In tema di regolamento delle spese processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le più recenti, Cass. 18 giugno 2003 n. 9707, 28 novembre 2003 n. 18236). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto equo compensare le spese di quel grado di giudizio, essendo stati respinti entrambi gli appelli, il giudice di merito ha quindi posto a base della sua decisione la soccombenza reciproca, espressamente prevista quale ipotesi di compensazione dall'art. 92, comma secondo, c.p.c.. 10. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli art. 115, primo comma, e 116 c.p.c., con riferimento alla mancata valutazione delle prove acquisite.
Sotto un primo profilo, riguardante la richiesta di affidamento della figlia, si sostiene che i giudici di merito non avevano tenuto nel giusto conto le risultanze peritali ed anzi le avevano stravolte in nome di un orientamento largamente matriarcale.
Sotto un secondo profilo, riguardante la modifica dell'assegno di mantenimento, il ricorrente principale censura la sentenza di primo grado perché la sua complessiva situazione economica, quale risultante dalla documentazione fiscale, non aveva subito variazioni rilevanti tali da giustificare un raddoppio dell'assegno di mantenimento per la figlia (da 800.000 a 1.500.000 lire mensili). La sentenza di appello, poi, non avrebbe motivato adeguatamente sulla circostanza documentalmente acquisita dell'intervenuta notevole riduzione della capacità reddituale del marito, pari a circa il 40%. Il ricorrente incidentale chiede, in via principale, la rimessione della causa in primo grado e, in subordine la rimessione delle parti dinanzi al giudice di appello.
11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione di legge sul punto della negata audizione della figlia minore al fine di stabilire l'eventuale variazione dell'assegno di mantenimento. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di audizione limitandosi a dichiarare che non era necessario e neppure opportuno sentire la minore, trascurando di valutare l'inoppugnabile dato della sofferenza della minore ed il desiderio della medesima di mutare il regime di affidamento, come prospettato dal c.t.u.. 12. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. I provvedimenti adottati in sede di separazione personale in ordine all'affidamento della prole rientrano tra i poteri discrezionali del giudice di merito e sono perciò incensurabili in Cassazione, salva la deducibilità di eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata (Cass. 17 febbraio 1995 n. 1732, Cass. 5 agosto 1977 n. 3532). Nella specie, la Corte territoriale, premesso che entrambi i genitori apparivano idonei ad occuparsi della figlia, ha ritenuto che fosse più utile e proficuo mantenere l'affidamento alla madre, che fino ad allora aveva saputo fare crescere la minore con il giusto equilibrio. In particolare, la Corte d'appello ha osservato che l'evidenziata predilezione di IA per il padre andava spiegata con la fase edipica in cui ella in quel momento si trovava, come precisato dal c.t.u., nonché con il ruolo che il ME poteva svolgere come genitore non affidatario, nel senso che gli era più facile instaurare un rapporto di complicità nei giorni, praticamente di vacanza, che trascorreva con la figlia;
mentre alla madre spettava il ruolo, meno simpatico, di educatrice quotidiana, con la necessità di controllare ed anche di non consentire svariate iniziative della figlia, apparendo così più severa del padre e, quindi, meno gradita.
In tal modo il giudice di merito ha evidenziato le ragioni per le quali la minore è stata affidata alla madre all'esito di una valutazione non illogica degli elementi di fatto presi in considerazione, sicché deve escludersi la ricorrenza del lamentato difetto di motivazione. La possibilità di una diversa valutazione di tali elementi non rileva in questa sede di legittimità, nella quale non è possibile formulare giudizi in punto di fatto.
Comunque, le censure formulate dal ricorrente incidentale con specifico riferimento alla pretesa non corrispondenza delle valutazione del giudice con quelle del consulente tecnico di ufficio sono inammissibili, perché non sono state riportate nel ricorso incidentale le argomentazioni e le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (Cass. 25 novembre 2003 n. 17904, 26 luglio 2002 n. 11047). Per quanto riguarda l'audizione della figlia minore nel corso del giudizio di separazione dei genitori, ai fini della decisione sull'affidamento, si tratta di una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sempre correlato alla situazione fattuale (Cass. 16 luglio 2001 n. 9632, in motivazione;
vedi anche Cass. 4 dicembre 1985 n. 6063). Il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità.
Nella specie, la Corte d'appello dopo aver formulato, in ordine al rapporto tra padre e figlia, le osservazioni sopra riportate, ha preso in esame l'eventualità di procedere all'audizione della minore, ma la ha esclusa affermando che non era necessario, e neppure opportuno.
Le censure riguardanti l'assegno per il mantenimento della minore sono inammissibili per la parte relativa alla sentenza di primo grado. Quelle dirette contro la sentenza di appello sono, invece, infondate.
I genitori debbono adempiere l'obbligazione di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 147 e 148 c.c.). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass. 3 luglio 1999 n. 6872, 21 gennaio 1995 n. 706; cfr. anche Cass. 19 marzo 2002 n. 3974). Nell'ambito del giudizio di separazione non è necessario procedere ad un accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi (Cass. 19 marzo 2002 n. 3974, 8 maggio 1998 n. 4679). Nella sentenza impugnata si osserva che il reddito del ME dalle L. 82.000.000 circa del 1999 era curiosamente calato a L. 49.000.000 nel 2000, che comunque il ME era proprietario e comproprietario di numerosi immobili anche di non trascurabile rilevanza e che tale sua situazione aumentava indubbiamente la sua potenzialità economica. Il giudice di appello ha quindi concluso che, a parte il reddito denunciato dal ME nel 2000, notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti, la potenzialità economica di quest'ultimo era notevole ed indubbiamente superiore a quella della De IS, sicché (oltre alle implicazioni in tema di assegno per il mantenimento della moglie) anche l'assegno stabilito per la figlia IA, nata nel 1987, appariva equo e proporzionato alle capacità economiche dei genitori ed alle necessità della minore. Rileva il Collegio che queste sono valutazioni in punto di fatto, prive di aspetti di illogicità e, quindi, non riesaminabili in questa sede. In coerenza con i principi sopra riportati la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale delle parti. Per quanto riguarda, in particolare, il dato fiscale relativo all'ammontare dei redditi di lavoro dal ME nel 2000 il giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, non era vincolato a farne derivare in modo automatico una corrispondente riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia. La circostanza della denuncia da parte del ME nell'anno 2000, nel corso di un giudizio in cui si discuteva anche delle condizioni economiche della separazione, di un reddito di lavoro notevolmente inferiore a quello dell'anno precedente, poteva legittimamente far sorgere dubbi alla Corte d'appello in ordine all'attendibilità della denuncia stessa, specialmente se si considera che il ME nel ricorso incidentale non ha richiamato deduzioni svolte dinanzi al giudice di secondo grado che giustificassero la diminuzione del detto reddito con riferimento al tipo di attività svolta o a fatti particolari intervenuti nel corso dell'anno 2000.
13. Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, rigettati.
Le spese del giudizio di Cassazione devono essere compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004