Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13089 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LARONCA Luca Battista ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 43
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 25.10.2024 , entro il termine perentorio di trenta giorni Parte_1
dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04.04.2022), oltre spese di lite.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. , va accolto. Per_1
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, il ricorrente è affetto da “esiti di amputazione all'arto inferiore sinistro con residuo di moncone atipico, con sospetto di infezione latente, con attuale difficoltà di protesizzazione”.
Trattasi di “infermità con significativo impegno disfunzionale dell'apparato neuromotorio”, che rende necessaria “assistenza continua”. Come si rileva dall'obiettività accertata, infatti, è evidente “un aggravamento del quadro clinico […] per rilievo di cedimento del ginocchio dx, unico sostegno per amputazione di coscia dell'arto controlaterale, con tendenza a cadere e frequente intervento di terzi” (tanto che “i cambi posturali sono avvenuti con aiuto di terzi”).
Di talché, la domanda va accolta, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento “a far data dall'inizio delle operazioni peritali, febbraio 2025”.
Stante la decorrenza della prestazione successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa (04.04.2022) sia a quella di deposito del ricorso giudiziale per a.t.p. (19.02.2024), equo appare disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
pag. 2/3 Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25.10.2024, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'inizio delle operazioni peritali (febbraio 2025);
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto.
Bari, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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