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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 43/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
CF , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Avezzano
(AQ) alla via Antonio Gramsci 27 presso lo studio dell'avv. Gian Marco Marino (CF
del foro di Avezzano che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 allegata al ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
******
Udita la relazione del giudice relatore designato con decreto del 20/12/2024;
Letto il ricorso depositato in data 20/12/2024, dal debitore ricorrente per Parte_1
1 l'apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII;
vista la relazione, depositata il 07/01/2025, dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di
Avezzano, nelle persone degli avv.ti Daniela D'Angelo e Alessia Giannantonio;
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art.27 co.2 e
3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente ad Aielli, comune ricompreso nel circondario del Tribunale, e domiciliato ad Avezzano, centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
considerato che
la relazione dell'OCC ex art. 269 co. 2 CCII contiene una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere:
a) il presupposto soggettivo.
Il ricorrente, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non è qualificabile come consumatore, in quanto, ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, è tale la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l'ingente debito è derivato dall'attività della propria ditta individuale operante nel settore del tessile e dell'abbigliamento; invero, nel ricorso, a pag. 3, si legge: “l'istante con la precedente ditta individuale operava nel settore tessile e dell'abbigliamento, tuttavia la conclamata crisi del detto settore avvenuta all'inizio degli anni 2000 e poi maturata pienamente nei seguenti anni ha investito anche la ditta dell'istante, causando l'accumulo di situazioni debitorie con diverse categorie di creditori. Prima della deflagrazione della situazione debitoria che ha successivamente portato alla cessazione dell'attività sono stati effettuati tentativi di saldo del ceto creditorio, residuando la consistente situazione debitoria nei confronti dell'Ente impositore. Tale circostanza ha successivamente provocato la chiusura dell'attività, con il conseguente consolidamento della
2 debitoria nei confronti dell' in capo all'odierno istante”. Controparte_1
Tuttavia, la domanda di liquidazione controllata è ammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 33 co. 1 bis CCII, “il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”, che prevede la possibilità di aprire la liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore.
Pertanto, risultando titolare dell'omonima impresa individuale, costituita Parte_1
in data 04/01/1999 e cancellata dal registro delle imprese in data 30/07/2008, egli può accedere alla liquidazione controllata del patrimonio.
Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
b) il presupposto oggettivo.
Sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett.
c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori.
Il debitore è un lavoratore dipendente, svolge la professione di stilista e condivide un'abitazione con la compagna.
L'OCC ha attestato la sussistenza di debiti per oltre 1 milione di euro e il debitore percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.600,00, con il quale provvede a circa il
3 65% delle spese familiari, risultando la restante parte in capo alla compagna, la quale percepisce un reddito di circa € 1.500,00.
Quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:
- risulta percepire un reddito netto da lavoro dipendente di € 1.600,00 mensili;
- risulta proprietario del seguente bene immobile: abitazione sita nel Comune di
Capistrello in Via Roma nn. 66-68-70, in Catasto Fabbricati al FG. 50, numero 88_89, sub
2 cat. A/6, classe 2, 2 vani, totale 57 mq, rendita euro 65,07, acquistata per atto di compravendita del 14/06/2003, del valore OMI totale di circa € 30.000,00.
L'ammontare del passivo è stato quantificato dall'OCC in € 1.055.017,86 e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
In particolare, il passivo risulta così individuato:
Tale debito è composto da:
- € 1.035.959,85 per posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate (debiti verso
l'erario ed enti pubblici AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL, COMUNI, REGIONE
ABRUZZO, anni dal 2000 al 2024);
- 9.967,00 per posizione debitoria nei confronti del (Ingiunzione Controparte_2
TARES 2013; Sollecito accertamento TARI 2018-2019; Sollecito accertamento TARI 2020-2021;
Avviso ordinario TARI 2022 scaduto;
Avviso ordinario TARI 2023).
Oltre a ciò vi sono i costi della procedura pari ad € 12.211,01 (OCC e compenso avvocato) oltre spese ed accessori e i costi tipici della fase liquidatoria.
Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione
4 debitoria di cui è gravato.
Rammentato che la liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum;
Ritenuto, pertanto, che la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4
CCII;
Osservato che tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740
c.c. in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»;
Rilevato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
Rilevato che, l'art. 144 CCII esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata)
5 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2;
Rilevato, infine, che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto “all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3;
Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 800,00 mensili;
Considerato, infine, che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto
6 corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma sopra indicata
(ovvero quella confermata o modificata dal g.d.) come necessaria al mantenimento di ogni altro bene;
Ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.
Rilevato, infine, che stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;
Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;
Ritenuto di poter nominare quale liquidatore l'OCC nelle persone degli avv.ti Daniela
D'Angelo e Alessia Giannantonio;
ritenuto, invero, che l'art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356
CCII che prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(CF , nato ad [...] il [...] e residente ad
[...] C.F._1
Aielli (AQ) via Risorgimento n.1.
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. Contr NOMINA liquidatore l'avv. Daniela D'Angelo, già con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.
7 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 800,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
- apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi
8 e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano
e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'OCC e al liquidatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024. 2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi;
Tribunale di Terni, 17 luglio 2023. 3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Controparte_ Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Est. Munaro..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 43/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
CF , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Avezzano
(AQ) alla via Antonio Gramsci 27 presso lo studio dell'avv. Gian Marco Marino (CF
del foro di Avezzano che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 allegata al ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
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Udita la relazione del giudice relatore designato con decreto del 20/12/2024;
Letto il ricorso depositato in data 20/12/2024, dal debitore ricorrente per Parte_1
1 l'apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII;
vista la relazione, depositata il 07/01/2025, dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di
Avezzano, nelle persone degli avv.ti Daniela D'Angelo e Alessia Giannantonio;
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art.27 co.2 e
3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente ad Aielli, comune ricompreso nel circondario del Tribunale, e domiciliato ad Avezzano, centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
considerato che
la relazione dell'OCC ex art. 269 co. 2 CCII contiene una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere:
a) il presupposto soggettivo.
Il ricorrente, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non è qualificabile come consumatore, in quanto, ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, è tale la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l'ingente debito è derivato dall'attività della propria ditta individuale operante nel settore del tessile e dell'abbigliamento; invero, nel ricorso, a pag. 3, si legge: “l'istante con la precedente ditta individuale operava nel settore tessile e dell'abbigliamento, tuttavia la conclamata crisi del detto settore avvenuta all'inizio degli anni 2000 e poi maturata pienamente nei seguenti anni ha investito anche la ditta dell'istante, causando l'accumulo di situazioni debitorie con diverse categorie di creditori. Prima della deflagrazione della situazione debitoria che ha successivamente portato alla cessazione dell'attività sono stati effettuati tentativi di saldo del ceto creditorio, residuando la consistente situazione debitoria nei confronti dell'Ente impositore. Tale circostanza ha successivamente provocato la chiusura dell'attività, con il conseguente consolidamento della
2 debitoria nei confronti dell' in capo all'odierno istante”. Controparte_1
Tuttavia, la domanda di liquidazione controllata è ammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 33 co. 1 bis CCII, “il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”, che prevede la possibilità di aprire la liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore.
Pertanto, risultando titolare dell'omonima impresa individuale, costituita Parte_1
in data 04/01/1999 e cancellata dal registro delle imprese in data 30/07/2008, egli può accedere alla liquidazione controllata del patrimonio.
Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
b) il presupposto oggettivo.
Sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett.
c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori.
Il debitore è un lavoratore dipendente, svolge la professione di stilista e condivide un'abitazione con la compagna.
L'OCC ha attestato la sussistenza di debiti per oltre 1 milione di euro e il debitore percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.600,00, con il quale provvede a circa il
3 65% delle spese familiari, risultando la restante parte in capo alla compagna, la quale percepisce un reddito di circa € 1.500,00.
Quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:
- risulta percepire un reddito netto da lavoro dipendente di € 1.600,00 mensili;
- risulta proprietario del seguente bene immobile: abitazione sita nel Comune di
Capistrello in Via Roma nn. 66-68-70, in Catasto Fabbricati al FG. 50, numero 88_89, sub
2 cat. A/6, classe 2, 2 vani, totale 57 mq, rendita euro 65,07, acquistata per atto di compravendita del 14/06/2003, del valore OMI totale di circa € 30.000,00.
L'ammontare del passivo è stato quantificato dall'OCC in € 1.055.017,86 e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
In particolare, il passivo risulta così individuato:
Tale debito è composto da:
- € 1.035.959,85 per posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate (debiti verso
l'erario ed enti pubblici AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL, COMUNI, REGIONE
ABRUZZO, anni dal 2000 al 2024);
- 9.967,00 per posizione debitoria nei confronti del (Ingiunzione Controparte_2
TARES 2013; Sollecito accertamento TARI 2018-2019; Sollecito accertamento TARI 2020-2021;
Avviso ordinario TARI 2022 scaduto;
Avviso ordinario TARI 2023).
Oltre a ciò vi sono i costi della procedura pari ad € 12.211,01 (OCC e compenso avvocato) oltre spese ed accessori e i costi tipici della fase liquidatoria.
Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione
4 debitoria di cui è gravato.
Rammentato che la liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum;
Ritenuto, pertanto, che la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4
CCII;
Osservato che tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740
c.c. in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»;
Rilevato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
Rilevato che, l'art. 144 CCII esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata)
5 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2;
Rilevato, infine, che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto “all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3;
Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 800,00 mensili;
Considerato, infine, che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto
6 corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma sopra indicata
(ovvero quella confermata o modificata dal g.d.) come necessaria al mantenimento di ogni altro bene;
Ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.
Rilevato, infine, che stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;
Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;
Ritenuto di poter nominare quale liquidatore l'OCC nelle persone degli avv.ti Daniela
D'Angelo e Alessia Giannantonio;
ritenuto, invero, che l'art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356
CCII che prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(CF , nato ad [...] il [...] e residente ad
[...] C.F._1
Aielli (AQ) via Risorgimento n.1.
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. Contr NOMINA liquidatore l'avv. Daniela D'Angelo, già con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.
7 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 800,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
- apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi
8 e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano
e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'OCC e al liquidatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024. 2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi;
Tribunale di Terni, 17 luglio 2023. 3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Controparte_ Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Est. Munaro..