TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2892/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2892/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 9.07.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA ENRICO DE NICOLA, n. 93 Cassino (FR), presso lo studio dell'Avv. ZITTI ATTILIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ROSSINI, 18 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. CONTE MARIO
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
NONCHE'
1 , nata in [...] il Controparte_2
08/03/2006, elettivamente domiciliata in VIA ROSSINI, n. 33 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. DI MAMBRO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2021, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 12/07/1997 e che CP_1 dall'unione erano nati i figli, (in data 29.10.1997), Persona_1
(in data 1.7.2000) ed (in Persona_2 Controparte_2 data 8.3.2006), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
3) disporre l'affido condiviso della figlia minore Controparte_2
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e
[...] regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di 250,00 euro mensili;
5) porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non autonomo economicamente e per la Persona_1 figlia minore nella misura di euro 350,00 mensili Controparte_2 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla
2 ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva di aver perso il lavoro e di essere costretto a vivere con i genitori.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) respingere la domanda di addebito formulata dalla moglie;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) disporre la divisone del domicilio coniugale a spese del Sig. e lo scioglimento CP_2 della comunione legale tra i coniugi;
5) disporre che il resistente versi, a titolo di mantenimento, per la minore la somma di € 100,00 Controparte_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) disporre che il Sig. nulla versi per il CP_2 mantenimento del figlio maggiorenne e per la moglie;
7) Persona_1 condannare la ricorrente al risarcimento dei danni morali subiti.
Alla udienza presidenziale del 24.01.2022 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali rinviava la causa su accordo delle parti per bonario componimento.
All'esito dell'audizione dei figli, con ordinanza presidenziale del 8/9.11.2022 il
Presidente autorizzava a vivere i coniugi separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Controparte_2 presso il padre, assegnava la casa coniugale al Sig. regolamentava liberamente CP_2 il diritto di visita materno, poneva a carico della Sig.ra un assegno di euro 200,00 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che il mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
fosse completamente a carico del disponeva che Persona_1 CP_2 nessun mantenimento fosse disposto per i coniugi;
disponeva il proseguimento della causa per le altre richieste.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 883/2023 del 17.06.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con istanza congiunta depositata in data 7.11.2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Con comparsa di intervento volontario depositato in data 28.01.2025 interveniva
3 in giudizio la figlia , deducendo di CP_2 Controparte_2 non essere economicamente autosufficiente e concludeva chiedendo: 1) la revoca delle condizioni disposte dal Tribunale di Cassino concernenti il mantenimento della prole con ordinanza n. 20895/2022 del 9.11.2022; 2) porsi a carico del Sig. un CP_2 assegno pari ad euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
3) disporre che l'assegno di euro 200,00 posto a carico della Sig.ra a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia venga corrisposto direttamente alla
Sig.ra ; 4) disporre, altresì, a carico del Sig. Controparte_2 [...] il pagamento di quanto la figlia dovesse essere costretta a CP_1 CP_2 corrispondere alla IN OR di Cassino in forza del contratto del 4/6/2024.
La Sig.ra si dichiarava favorevole al versamento di euro 200,00 a titolo Pt_1 di contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla stessa, il Sig. si dichiarava disponibile al versamento di euro 200,00 mensili a CP_2 titolo di contributo per il mantenimento della figlia fino a maggio 2026; entrambi si opponevano alla richiesta di contributo per l'eventuale costo del corso professionale intrapreso dalla figlia . Controparte_2
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, relazione dei Servizi Sociali, prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 9.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, vanno preliminarmente revocate le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia, divenuta maggiorenne in corso di giudizio.
Ciò posto, avuto riguardo ai rapporti economici tra gli ex coniugi, reputa il
Tribunale che possano essere recepite le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti in data 29.01.2025. in quanto conformi alla legge (rinuncia al reciproco mantenimento dei coniugi, impegno al trasferimento delle quote di proprietà indicate da formalizzarsi in sede notarile, esclusiva proprietà delle vetture già rispettivamente intestate, assegno a carico della Sig.ra nella misura di euro 200,00 Pt_1
a titolo di contributo per la figlia da Controparte_2 versarsi direttamente in favore della stessa, nessun mantenimento per gli altri figli economicamente autonomi).
4 Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
, intervenuta in giudizio, deve osservarsi che ai fini della Controparte_2 determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve applicarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, (19 anni) ha un contratto Controparte_2
a tempo determinato dal quale percepisce circa 900,00 euro mensili (v. buste paga in atti), e coabita con il fidanzato in una abitazione in locazione, al canone mensile di euro
400,00. Il sig. vive nell'abitazione di proprietà, è titolare di un'attività CP_2 commerciale per la quale ha riferito di guadagnare circa 1700-1800 euro mensili, al lordo dei costi di locazione e per la dipendente. La sig.ra abita in Valle d'Aosta e Pt_1 lavora in un albergo, percependo circa 1500,00 euro mensili.
Orbene, occorre dare atto preliminarmente che la figlia ha aderito alla condizione concernente il versamento in suo favore da parte della madre della somma mensile di euro 200,00, che può pertanto essere recepita dal Tribunale, apparendo conforme all'interesse della stessa.
In relazione alla domanda di mantenimento formulata dalla figlia nei confronti del padre, tenuto conto della giovanissima età della figlia e dell'impegno profuso nella ricerca di un'attività lavorativa, che tuttavia non può ritenersi definitiva, reputa il
Tribunale che sussistano i presupposti per disporre a carico del padre il versamento di un assegno pari ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre rivalutazione ISTAT. Controparte_2
Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%, facendosi richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Infine, va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta dalla figlia intervenuta, volta ad ottenere, a carico del Sig. , il pagamento di quanto la CP_1
5 figlia dovesse essere costretta a corrispondere alla IN OR di CP_2
Cassino, in quanto si tratta di domanda avente ad oggetto una condanna solo eventuale ed incerta, che esula in ogni caso dal thema decidendum del procedimento di separazione. Ed infatti, così come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870) l'art. 40 c.p.c. prevede la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e
104 c.p.c. e soggette a riti diversi e, di conseguenza, la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
883/2023 del 17.06.2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 1.09.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara che la separazione già pronunciata sarà regolata tra gli ex coniugi alle condizioni sottoscritte di cui all'accordo depositato dalle parti in data 29.01.2025;
2) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della figlia Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Controparte_2
6 euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
3) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della figlia CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Controparte_2 euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
4) pone le spese straordinarie sostenute dalla figlia maggiorenne
[...]
a carico di entrambi i genitori al 50%, come da protocollo in Controparte_2 uso presso il Tribunale di Cassino;
5) dichiara inammissibile la domanda formulata da
[...]
nei confronti del Sig. in merito al Controparte_2 CP_2 contributo per il percorso formativo intrapreso;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2892/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 9.07.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA ENRICO DE NICOLA, n. 93 Cassino (FR), presso lo studio dell'Avv. ZITTI ATTILIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ROSSINI, 18 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. CONTE MARIO
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
NONCHE'
1 , nata in [...] il Controparte_2
08/03/2006, elettivamente domiciliata in VIA ROSSINI, n. 33 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. DI MAMBRO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2021, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 12/07/1997 e che CP_1 dall'unione erano nati i figli, (in data 29.10.1997), Persona_1
(in data 1.7.2000) ed (in Persona_2 Controparte_2 data 8.3.2006), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
3) disporre l'affido condiviso della figlia minore Controparte_2
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e
[...] regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di 250,00 euro mensili;
5) porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non autonomo economicamente e per la Persona_1 figlia minore nella misura di euro 350,00 mensili Controparte_2 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla
2 ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva di aver perso il lavoro e di essere costretto a vivere con i genitori.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) respingere la domanda di addebito formulata dalla moglie;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) disporre la divisone del domicilio coniugale a spese del Sig. e lo scioglimento CP_2 della comunione legale tra i coniugi;
5) disporre che il resistente versi, a titolo di mantenimento, per la minore la somma di € 100,00 Controparte_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) disporre che il Sig. nulla versi per il CP_2 mantenimento del figlio maggiorenne e per la moglie;
7) Persona_1 condannare la ricorrente al risarcimento dei danni morali subiti.
Alla udienza presidenziale del 24.01.2022 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali rinviava la causa su accordo delle parti per bonario componimento.
All'esito dell'audizione dei figli, con ordinanza presidenziale del 8/9.11.2022 il
Presidente autorizzava a vivere i coniugi separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Controparte_2 presso il padre, assegnava la casa coniugale al Sig. regolamentava liberamente CP_2 il diritto di visita materno, poneva a carico della Sig.ra un assegno di euro 200,00 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che il mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
fosse completamente a carico del disponeva che Persona_1 CP_2 nessun mantenimento fosse disposto per i coniugi;
disponeva il proseguimento della causa per le altre richieste.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 883/2023 del 17.06.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con istanza congiunta depositata in data 7.11.2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Con comparsa di intervento volontario depositato in data 28.01.2025 interveniva
3 in giudizio la figlia , deducendo di CP_2 Controparte_2 non essere economicamente autosufficiente e concludeva chiedendo: 1) la revoca delle condizioni disposte dal Tribunale di Cassino concernenti il mantenimento della prole con ordinanza n. 20895/2022 del 9.11.2022; 2) porsi a carico del Sig. un CP_2 assegno pari ad euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
3) disporre che l'assegno di euro 200,00 posto a carico della Sig.ra a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia venga corrisposto direttamente alla
Sig.ra ; 4) disporre, altresì, a carico del Sig. Controparte_2 [...] il pagamento di quanto la figlia dovesse essere costretta a CP_1 CP_2 corrispondere alla IN OR di Cassino in forza del contratto del 4/6/2024.
La Sig.ra si dichiarava favorevole al versamento di euro 200,00 a titolo Pt_1 di contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla stessa, il Sig. si dichiarava disponibile al versamento di euro 200,00 mensili a CP_2 titolo di contributo per il mantenimento della figlia fino a maggio 2026; entrambi si opponevano alla richiesta di contributo per l'eventuale costo del corso professionale intrapreso dalla figlia . Controparte_2
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, relazione dei Servizi Sociali, prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 9.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, vanno preliminarmente revocate le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia, divenuta maggiorenne in corso di giudizio.
Ciò posto, avuto riguardo ai rapporti economici tra gli ex coniugi, reputa il
Tribunale che possano essere recepite le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti in data 29.01.2025. in quanto conformi alla legge (rinuncia al reciproco mantenimento dei coniugi, impegno al trasferimento delle quote di proprietà indicate da formalizzarsi in sede notarile, esclusiva proprietà delle vetture già rispettivamente intestate, assegno a carico della Sig.ra nella misura di euro 200,00 Pt_1
a titolo di contributo per la figlia da Controparte_2 versarsi direttamente in favore della stessa, nessun mantenimento per gli altri figli economicamente autonomi).
4 Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
, intervenuta in giudizio, deve osservarsi che ai fini della Controparte_2 determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve applicarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, (19 anni) ha un contratto Controparte_2
a tempo determinato dal quale percepisce circa 900,00 euro mensili (v. buste paga in atti), e coabita con il fidanzato in una abitazione in locazione, al canone mensile di euro
400,00. Il sig. vive nell'abitazione di proprietà, è titolare di un'attività CP_2 commerciale per la quale ha riferito di guadagnare circa 1700-1800 euro mensili, al lordo dei costi di locazione e per la dipendente. La sig.ra abita in Valle d'Aosta e Pt_1 lavora in un albergo, percependo circa 1500,00 euro mensili.
Orbene, occorre dare atto preliminarmente che la figlia ha aderito alla condizione concernente il versamento in suo favore da parte della madre della somma mensile di euro 200,00, che può pertanto essere recepita dal Tribunale, apparendo conforme all'interesse della stessa.
In relazione alla domanda di mantenimento formulata dalla figlia nei confronti del padre, tenuto conto della giovanissima età della figlia e dell'impegno profuso nella ricerca di un'attività lavorativa, che tuttavia non può ritenersi definitiva, reputa il
Tribunale che sussistano i presupposti per disporre a carico del padre il versamento di un assegno pari ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre rivalutazione ISTAT. Controparte_2
Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%, facendosi richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Infine, va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta dalla figlia intervenuta, volta ad ottenere, a carico del Sig. , il pagamento di quanto la CP_1
5 figlia dovesse essere costretta a corrispondere alla IN OR di CP_2
Cassino, in quanto si tratta di domanda avente ad oggetto una condanna solo eventuale ed incerta, che esula in ogni caso dal thema decidendum del procedimento di separazione. Ed infatti, così come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870) l'art. 40 c.p.c. prevede la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e
104 c.p.c. e soggette a riti diversi e, di conseguenza, la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
883/2023 del 17.06.2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 1.09.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara che la separazione già pronunciata sarà regolata tra gli ex coniugi alle condizioni sottoscritte di cui all'accordo depositato dalle parti in data 29.01.2025;
2) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della figlia Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Controparte_2
6 euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
3) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della figlia CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Controparte_2 euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
4) pone le spese straordinarie sostenute dalla figlia maggiorenne
[...]
a carico di entrambi i genitori al 50%, come da protocollo in Controparte_2 uso presso il Tribunale di Cassino;
5) dichiara inammissibile la domanda formulata da
[...]
nei confronti del Sig. in merito al Controparte_2 CP_2 contributo per il percorso formativo intrapreso;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
7