CA
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Presidente della Parte_1 P.IVA_1 Regione p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ilario Maria Viani (C.F. ) C.F._1 dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. – P. IVA , con sede a Pieve Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Emanuele (MI), in Via Viquarterio n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Celant (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 predetto difensore sito a Milano, in Piazza Duse n. 3;
(C.F. Controparte_2
– P. IVA 1223), con sede legale a Gallarate (VA), in Via Carlo Cattaneo n. 9, in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del menzionato difensore sito a C.F._3
San Marcellino (CE), in Corso Europa n. 337;
APPELLATI
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12.12.2024: “i difensori di e di Parte_1 danno atto che tra le parti è intervenuto un accordo e quindi dichiarano Controparte_1 che è cessata la materia del contendere tra di loro a spese compensate. Concludono, pertanto, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate e che venga rigettata ogni richiesta di condanna alle spese eventualmente proposta da parte di CP_2
Il difensore di prende atto dell'intervenuta transazione e chiede che le controparti vengano CP_2 condannate in via solidale alla refusione delle spese di lite di questo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione e contestuale istanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. notificato agli appellati in epigrafe indicati, in data 4 dicembre 2023, la impugnava la sentenza n. 8626 Parte_1 pubblicata il 6 novembre 2023 resa dal Tribunale di Milano, nel procedimento n. 37320/2021 (a cui era stato riunito ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. il giudizio n. 41036/2021, come da provvedimento del 24 novembre del 2022) con la quale il giudice di primo grado:
“1) condannava il convenuto in riassunzione a pagare a favore del convenuto in Parte_1 riassunzione la somma di € 233.811,89, oltre interessi al saggio di cui Controparte_1 all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dal 5 gennaio 2020 sino al pagamento;
2) condannava il convenuto in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto in riassunzione che si liquidano in € 786,00 per Controparte_1 spese esenti ed € 7.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) condannava il convenuto in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'attore in riassunzione con distrazione ai sensi dell'art. Controparte_2
93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Mario Caliendo, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 4.117,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”
La chiedeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via cautelare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 283
c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto di appello;
Nel merito: Accogliere integralmente i motivi di appello proposti da e annullare Parte_1
e/o riformare integralmente la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento n. 37320/2021, nonché, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del Decreto di decadenza n. 13470 adottato da in data 6 novembre 2020 nei confronti del Parte_1
con tutte le relative conseguenze di legge. Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Con comparse di risposta depositate rispettivamente in data 1° febbraio 2024 e 12 febbraio 2024, il si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto in quanto infondato.
Il chiedeva il rigetto sulla base delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1 adita:“• in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
• nel merito respingere l'appello proposto dalla in quanto infondato Parte_1
e confermare la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023, emessa dal
pagina 2 di 4 Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento n. 37320/2021, in tutte le parti impugnate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
chiedeva il rigetto dell'appello sulla base delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Ecc.ma Corte CP_2 di Appello di Milano adita, reietta e disattesa ogni avversa istanza e richiesta, voglia: - nel merito rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento
n. 37320/2021 con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali da attribuirsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 aprile 2024, il si impegnava a Controparte_1 non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla definizione del giudizio e concordemente i difensori delle parti chiedevano la fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 352
c.p.c., dando atto che nelle more si sarebbero impegnati per trovare una definizione transattiva;
il
Consigliere Giudice Istruttore dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissava, quindi, l'udienza del 19 settembre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie difensive finali.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori chiedevano un rinvio di almeno 45 giorni per consentire il perfezionamento delle trattative in corso, pertanto, alla già fissata udienza del 19.09.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2204. A tale udienza, i difensori di e del davano atto che tra Parte_1 Controparte_1 le parti era intervenuto un accordo transattivo con cessazione della materia del contendere a spese compensate. Il difensore di pur prendendo atto dell'intervenuta transazione tra gli Enti pubblici CP_2 coinvolti nella controversia oggetto del presente giudizio, insisteva sulla condanna delle controparti alla rifusione delle spese del grado di appello. Il Consigliere istruttore, attesa la posizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, le invitava a precisare le conclusioni e le stesse concludevano come in epigrafe indicato e fissava l'udienza del 20 febbraio 2025 per la discussione orale davanti al Collegio ai sensi dell'. 350 bis c.p.c., con termine sino al 15 gennaio 2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 20 febbraio 2025 comparivano solo la e la insistevano nelle rispettive Pt_1 CP_2 domande riportandosi alle proprie note e la Corte all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Tanto premesso, deve essere senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra la ed il perché le stesse parti hanno Parte_1 Controparte_1 dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo in merito alla controversia, ed hanno concluso in tal senso chiedendo che le spese di lite siano compensate.
Viceversa, la medesima pronuncia non può regolare i rapporti tra la e la perché Pt_1 CP_2 quest'ultima ha chiesto che le vengano rimborsate le spese di lite del presente grado, dalle controparti in via tra loro solidale. E allora, premesso che non avendo insistito la per la riforma del capo 3 della sentenza di Pt_1 primo grado, sulla condanna della stessa al pagamento a favore della elle spese di lite di primo CP_2 grado, si è formato il giudicato (peraltro la stessa ha dichiarato e documentato di averle già Pt_1 corrisposte), ritiene la Corte che a suo carico e a favore di ebbano essere poste anche quelle del CP_2 presente grado. Infatti, la nel proporre l'appello che ha notificato anche ad ha chiesto la Parte_1 CP_2 riforma della sentenza di primo grado: "con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio". Questo comporta che, qualora non si fosse costituita, avrebbe potuto subire un CP_2
pagina 3 di 4 pregiudizio in relazione alla regolamentazione delle spese legali, nell'ipotesi in cui la
[...] avesse ottenuto un esito favorevole con conseguente riforma della sentenza in punto spese. Parte_1
L'art. 91 c.p.c. prevede che la regolamentazione delle spese di lite segua il principio della causalità e della soccombenza, e sulla base di quanto evidenziato si deve concludere che, la necessità di i CP_2 costituirsi in giudizio è scaturita dalla domanda che la ha proposto nei suoi confronti. Pt_1
Per questo, la condanna deve gravare sulla sola non avendo il Pt_1 Controparte_1 proposto alcuna domanda nei confronti della CP_2
La liquidazione viene fatta in dispositivo ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenendo conto dell'attività svolta, della complessità delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, attesa la mera discussione orale sul solo profilo delle spese, con esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 8626/2023 del Tribunale di Controparte_2
Milano, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ed il Parte_1 Controparte_1
a spese compensate;
[...]
2. dato atto del passaggio in giudicato del capo 3 della sentenza di primo grado, condanna la
[...] alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in: €2.977,00 per la fase studio, in €1.911,00 per la fase Controparte_2 introduttiva, €2.552,00 per la fase decisionale oltre iva, c.p.a. e rimborso forfetario spese generali al 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Mario Caliendo che si è dichiarato antistatario.
3. rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025 la Consigliera est. la Presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Presidente della Parte_1 P.IVA_1 Regione p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ilario Maria Viani (C.F. ) C.F._1 dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. – P. IVA , con sede a Pieve Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Emanuele (MI), in Via Viquarterio n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Celant (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 predetto difensore sito a Milano, in Piazza Duse n. 3;
(C.F. Controparte_2
– P. IVA 1223), con sede legale a Gallarate (VA), in Via Carlo Cattaneo n. 9, in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del menzionato difensore sito a C.F._3
San Marcellino (CE), in Corso Europa n. 337;
APPELLATI
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12.12.2024: “i difensori di e di Parte_1 danno atto che tra le parti è intervenuto un accordo e quindi dichiarano Controparte_1 che è cessata la materia del contendere tra di loro a spese compensate. Concludono, pertanto, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate e che venga rigettata ogni richiesta di condanna alle spese eventualmente proposta da parte di CP_2
Il difensore di prende atto dell'intervenuta transazione e chiede che le controparti vengano CP_2 condannate in via solidale alla refusione delle spese di lite di questo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione e contestuale istanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. notificato agli appellati in epigrafe indicati, in data 4 dicembre 2023, la impugnava la sentenza n. 8626 Parte_1 pubblicata il 6 novembre 2023 resa dal Tribunale di Milano, nel procedimento n. 37320/2021 (a cui era stato riunito ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. il giudizio n. 41036/2021, come da provvedimento del 24 novembre del 2022) con la quale il giudice di primo grado:
“1) condannava il convenuto in riassunzione a pagare a favore del convenuto in Parte_1 riassunzione la somma di € 233.811,89, oltre interessi al saggio di cui Controparte_1 all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dal 5 gennaio 2020 sino al pagamento;
2) condannava il convenuto in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto in riassunzione che si liquidano in € 786,00 per Controparte_1 spese esenti ed € 7.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) condannava il convenuto in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'attore in riassunzione con distrazione ai sensi dell'art. Controparte_2
93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Mario Caliendo, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 4.117,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”
La chiedeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via cautelare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 283
c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto di appello;
Nel merito: Accogliere integralmente i motivi di appello proposti da e annullare Parte_1
e/o riformare integralmente la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento n. 37320/2021, nonché, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del Decreto di decadenza n. 13470 adottato da in data 6 novembre 2020 nei confronti del Parte_1
con tutte le relative conseguenze di legge. Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Con comparse di risposta depositate rispettivamente in data 1° febbraio 2024 e 12 febbraio 2024, il si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto in quanto infondato.
Il chiedeva il rigetto sulla base delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1 adita:“• in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
• nel merito respingere l'appello proposto dalla in quanto infondato Parte_1
e confermare la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023, emessa dal
pagina 2 di 4 Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento n. 37320/2021, in tutte le parti impugnate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
chiedeva il rigetto dell'appello sulla base delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Ecc.ma Corte CP_2 di Appello di Milano adita, reietta e disattesa ogni avversa istanza e richiesta, voglia: - nel merito rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023, pubblicata il 6 novembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Dr. Grassi, resa nel procedimento
n. 37320/2021 con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali da attribuirsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 aprile 2024, il si impegnava a Controparte_1 non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla definizione del giudizio e concordemente i difensori delle parti chiedevano la fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 352
c.p.c., dando atto che nelle more si sarebbero impegnati per trovare una definizione transattiva;
il
Consigliere Giudice Istruttore dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissava, quindi, l'udienza del 19 settembre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie difensive finali.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori chiedevano un rinvio di almeno 45 giorni per consentire il perfezionamento delle trattative in corso, pertanto, alla già fissata udienza del 19.09.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2204. A tale udienza, i difensori di e del davano atto che tra Parte_1 Controparte_1 le parti era intervenuto un accordo transattivo con cessazione della materia del contendere a spese compensate. Il difensore di pur prendendo atto dell'intervenuta transazione tra gli Enti pubblici CP_2 coinvolti nella controversia oggetto del presente giudizio, insisteva sulla condanna delle controparti alla rifusione delle spese del grado di appello. Il Consigliere istruttore, attesa la posizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, le invitava a precisare le conclusioni e le stesse concludevano come in epigrafe indicato e fissava l'udienza del 20 febbraio 2025 per la discussione orale davanti al Collegio ai sensi dell'. 350 bis c.p.c., con termine sino al 15 gennaio 2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 20 febbraio 2025 comparivano solo la e la insistevano nelle rispettive Pt_1 CP_2 domande riportandosi alle proprie note e la Corte all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Tanto premesso, deve essere senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra la ed il perché le stesse parti hanno Parte_1 Controparte_1 dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo in merito alla controversia, ed hanno concluso in tal senso chiedendo che le spese di lite siano compensate.
Viceversa, la medesima pronuncia non può regolare i rapporti tra la e la perché Pt_1 CP_2 quest'ultima ha chiesto che le vengano rimborsate le spese di lite del presente grado, dalle controparti in via tra loro solidale. E allora, premesso che non avendo insistito la per la riforma del capo 3 della sentenza di Pt_1 primo grado, sulla condanna della stessa al pagamento a favore della elle spese di lite di primo CP_2 grado, si è formato il giudicato (peraltro la stessa ha dichiarato e documentato di averle già Pt_1 corrisposte), ritiene la Corte che a suo carico e a favore di ebbano essere poste anche quelle del CP_2 presente grado. Infatti, la nel proporre l'appello che ha notificato anche ad ha chiesto la Parte_1 CP_2 riforma della sentenza di primo grado: "con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio". Questo comporta che, qualora non si fosse costituita, avrebbe potuto subire un CP_2
pagina 3 di 4 pregiudizio in relazione alla regolamentazione delle spese legali, nell'ipotesi in cui la
[...] avesse ottenuto un esito favorevole con conseguente riforma della sentenza in punto spese. Parte_1
L'art. 91 c.p.c. prevede che la regolamentazione delle spese di lite segua il principio della causalità e della soccombenza, e sulla base di quanto evidenziato si deve concludere che, la necessità di i CP_2 costituirsi in giudizio è scaturita dalla domanda che la ha proposto nei suoi confronti. Pt_1
Per questo, la condanna deve gravare sulla sola non avendo il Pt_1 Controparte_1 proposto alcuna domanda nei confronti della CP_2
La liquidazione viene fatta in dispositivo ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenendo conto dell'attività svolta, della complessità delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, attesa la mera discussione orale sul solo profilo delle spese, con esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 8626/2023 del Tribunale di Controparte_2
Milano, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ed il Parte_1 Controparte_1
a spese compensate;
[...]
2. dato atto del passaggio in giudicato del capo 3 della sentenza di primo grado, condanna la
[...] alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in: €2.977,00 per la fase studio, in €1.911,00 per la fase Controparte_2 introduttiva, €2.552,00 per la fase decisionale oltre iva, c.p.a. e rimborso forfetario spese generali al 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Mario Caliendo che si è dichiarato antistatario.
3. rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025 la Consigliera est. la Presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
pagina 4 di 4