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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1352/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
generalizzato in atti Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.,
Resistente in riassunzione
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti costituite, nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
1 3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002. Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Presidente
dr. Vincenza Totaro
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
generalizzato in atti Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.,
Resistente in riassunzione
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti costituite, nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
1 3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002. Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Presidente
dr. Vincenza Totaro
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