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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2723/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2723/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBBE LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL Controparte_1 C.F._1
SIGNORE PAOLO LUIGI, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA APPELATA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza accogliere per i motivi dedotti in questa sede (e meglio descritti nell'atto di citazione) il presente appello e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata. Per l'effetto, Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui appresso si riportano integralmente:
A) nel merito, in via principale:
• annullare l'operazione, la giocata e la vincita poste in essere da parte del Sig. alle Controparte_1 ore 20:32 del 21.10.2022 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427, 1429, 1431 e ss. c.c. stante l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore quota che ha colpito l'evento “ primo Persona_1 marcatore” all'interno della partita Ajaccio – PSG giocata in data 21.10.2022;
• di conseguenza, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1433 e ss. c.c., la sussistenza dell'errore ostativo che ha viziato la volontà negoziale di Parte_1 pagina 1 di 5 B) in via riconvenzionale:
• Accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di scommessa concluso fra il Sig.
[...]
e che ha generato il biglietto ID df07e60a151a019a110c; Parte_2 Parte_1
• Accertare e dichiarare la validità della condotta di del tutto conforme (i) alle Parte_1 clausole contrattuali presenti nell'accordo stipulato con il Sig. (ii) ai termini e alle Controparte_1 condizioni previste nel proprio sito internet, (iii) alla normativa di riferimento, anche in considerazione della Determina Direttoriale del 21.03.2024;
C) In ogni caso:
• Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite e competenze professionali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare integralmente le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
- in ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Monza n. 336/2024, relativa al giudizio R.G.N. 6959/2022, con cui sono state accolte le domande proposte da condannando al pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 3.150,00 oltre interessi legali come da sentenza (cfr. doc. 1). Si era instaurato giudizio di primo grado su azione di il quale aveva chiesto la Controparte_1 condanna di al pagamento del premio vincita in adempimento del contratto di Parte_1 scommessa stipulato con la quale si era, invece, costituita formulando richiesta di Parte_1 annullamento del contratto di scommessa perché viziato da errore, ai sensi dell'art. 1428 c.c.
In questa sede d'appello, ha quindi impugnato la predetta sentenza, chiedendo Parte_1 dichiararsi l'annullamento del contratto stipulato con che, ai sensi dell'art. 1428 c.c., Controparte_1 risulterebbe viziato per errore riconoscibile ed essenziale.
A sostegno di tale pretesa ha allegato in fatto quanto segue. In data 21.10.2022, alle ore 21:00, si disputava la partita di calcio tra l'Athletic Club Ajaccien, e il Paris Saint Germain. A causa di un'anomalia tecnica della piattaforma informatica – nel lasso temporale che va dalle ore 20:25:00 alle ore 20:36:19 - la quota prevista per la scommessa “primo marcatore saliva a 22.00, un valore più alto rispetto all'originaria quota di 1,75 (cfr. Persona_2 doc. 2 e 3 costituzione primo grado). Alle ore 20:36:19 (del 21.10.2022) parte appellante procedeva a correggere l'anomalia informatica, riportando la quota al suo valore originario, nonché a rimborsare tutte le scommesse avvenute in quel lasso temporale aventi ad oggetto l'evento colpito dall'anomalia (cfr. doc. 4 costituzione primo grado); aveva effettuato una giocata di importo pari ad euro 150,00 sull'evento “primo Controparte_1 marcatore Mbappè” alle ore 20:32 del 21.10.2022, proprio durante l'intervallo temporale in cui si è verificata l'anomalia in questione, e quindi il Concessionario aveva proceduto al rimborso della stessa. Si è costituito in giudizio contestando in diritto le pretese formulate da . In Controparte_1 Pt_1 particolare, l'appellato ha sostenuto l'impossibilità di annullare il contratto dopo che l'evento dello stesso si è verificato e ha comunque eccepito la tardività del rimborso che avrebbe dovuto essere eseguito entro l'orario di inizio della partita. In prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ L'appello svolto da volto ad ottenere in riforma dell'impugnata sentenza l'annullamento Parte_1 per vizio del consenso del contratto di scommessa stipulato con il giorno 21 ottobre Controparte_1
2022 sulla piattaforma di gioco on line, è fondato e come tale va accolto. Nello specifico, risulta incontestata la titolarità, in capo a di idonea concessione per Controparte_2 l'esercizio a distanza di giochi di abilità con vincita in denaro (cfr. allegato 1 fasc. primo grado), allo stesso modo, è incontestata la dinamica dello svolgimento dei fatti come descritti in citazione, che comunque risultano documentati.
Dunque, la causa ha ad oggetto un contratto di scommessa che, indubbiamente, è stato inficiato da un problema tecnico inerente alla quotazione per l'evento oggetto della giocata “primo marcatore Per_2
. È altrettanto pacifico che, in conseguenza di tale problema informatico, il ha
[...] CP_1
pagina 3 di 5 stipulato un contratto di scommessa a condizioni tali da garantirgli un premio pari ad € 3.300,00 e che senza tale errore la vincita sarebbe stata considerevolmente più bassa. Invero, tale premio non è mai stato versato all'appellato in quanto la aveva invece Controparte_2 proceduto, il giorno successivo alla partita, al rimborso dell'importo della giocata, ritenendo il contratto viziato perché affetto da un errore palese e essenziale.
Resta quindi da valutarsi se tale erronea quotazione della scommessa telematica costituisca errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c. e come tale abiliti la a richiedere l'annullamento Pt_1 del contratto. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorsa la società attrice è indubbiamente essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., ricadendo sull'oggetto del contratto di scommessa stipulato con la controparte. La quota prevista sul sistema telematico per l'evento “primo marcatore Mbappè” è pacificamente di gran lunga superiore rispetto a quella che normalmente e ordinariamente viene applicata all'evento di scommessa di cui si discute (la quota infatti ha subito una variazione da 1,75 a 22). L'errore è quindi ricaduto sull'oggetto del contratto de quo che è la scommessa, intesa come somma da corrispondere al giocatore in caso di vincita, la quale viene calcolata moltiplicando la posta di gioco per la quotazione proposta. L'errore ha invero riguardato un elemento determinante il consenso negoziale, posto che è indubbio che il concessionario non avrebbe concluso i relativi contratti di scommessa a tale errata condizione di quota. Parimenti, ricorre nel caso in esame anche l'ulteriore requisito della riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 c.c., a mente del quale l'errore può dirsi riconoscibile “quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”. Sul punto va considerato che, come documentato dall'appellante e comunque non ex adverso contestato, la quota di 22.00 era nettamente superiore alle quotazioni proposte sul medesimo evento sportivo nei giorni precedenti all'incontro sportivo, ma anche nelle ore/minuti subito antecedenti e successivi al limitato arco temporale in cui si è verificato il problema tecnico, nonché la giocata del
(cfr. doc. 2 e 3 primo grado). CP_1
Di contro, non può ritenersi in alcun modo provata la deduzione formulata dal peraltro, solo CP_1 in memoria conclusionale, relativa al fatto che per la partita di specie il giocatore Persona_2 sarebbe dovuto partire dalla panchina. Invero, parte appellata non ha provato tale elemento né allegando la formazione iniziale della partita del caso ovvero attraverso la produzione di eventuali articoli che prevedessero tale circostanza. In ogni caso, non ha dimostrato in giudizio che nell'eventualità di una tale situazione la quotazione per il giocatore fosse solita salire a livelli Per_2 così elevati. Tra l'altro, deve evidenziarsi che il calciatore cui l'evento scommessa era riferito è classificabile tra gli attuali migliori marcatori al mondo, nonché all'epoca il più forte giocatore della squadra P.S.G., e se tale circostanza va considerata quale fatto notorio, la qualità di giocatore esperto del – CP_1 anch'essa non contestata, ancora di più induce a ritenere che quest'ultimo fosse ben consapevole che la quotazione in discussione fosse evidentemente troppo alta per un simile evento scommessa.
Se dunque tali considerazioni portano a valutare l'errore di cui si discorre come ben riconoscibile dal giocatore attraverso l'uso della ordinaria diligenza, potendo lo stesso facilmente conoscere o perlomeno reperire le relative informazioni in ordine alla corretta quotazione della scommessa, è altrettanto vero come il comportamento concretamente tenuto dal in occasione dell'evento sportivo de quo è CP_1 pagina 4 di 5 indice dell'effettivo riconoscimento dell'errore suddetto. Ed, invero, l'appellato ha effettuato una giocata molto alta in termini di importo (euro 150,00), cifra inusuale per questo tipo di scommessa, e ha riversato tale somma solo a quel singolo evento di gioco, elementi che evidenziano la volontà di incentrare l'attività di scommessa sull'evento sportivo interessato dall'errore, al fine di massimizzare la vincita.
In ogni caso, si evidenzia che tutti questi elementi unitamente considerati – quali l'elevato divario del livello di quotazione, la notorietà del talento del calciatore nonché la qualità di giocatore Per_2 esperto del - determinano nel caso di specie l'annullamento del contratto di scommessa CP_1 sportiva per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1428 - 1433 c.c.
Per l'effetto va accertato e dichiarato che non sussiste per tale scommessa alcuna ulteriore obbligazione pecuniaria a carico di nei confronti del Controparte_2 CP_1 L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata. Segue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione I civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione o difesa, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 336/2024 e dichiara l'annullamento del contratto di scommessa concluso fra e che ha Controparte_1 Parte_1 generato il biglietto ID df07e60a151a019a110c;
2. condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 633,00 per
[...] compensi per il primo grado, oltre anticipazioni rimborso forfettario e come per legge Iva e
CPA, ed € 1.278,00 per compensi oltre anticipazioni e oltre rimborso oltre IVA e Cpa per il presente grado d'appello.
Così deciso in Monza, in data 28.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2723/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBBE LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL Controparte_1 C.F._1
SIGNORE PAOLO LUIGI, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA APPELATA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza accogliere per i motivi dedotti in questa sede (e meglio descritti nell'atto di citazione) il presente appello e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata. Per l'effetto, Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui appresso si riportano integralmente:
A) nel merito, in via principale:
• annullare l'operazione, la giocata e la vincita poste in essere da parte del Sig. alle Controparte_1 ore 20:32 del 21.10.2022 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427, 1429, 1431 e ss. c.c. stante l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore quota che ha colpito l'evento “ primo Persona_1 marcatore” all'interno della partita Ajaccio – PSG giocata in data 21.10.2022;
• di conseguenza, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1433 e ss. c.c., la sussistenza dell'errore ostativo che ha viziato la volontà negoziale di Parte_1 pagina 1 di 5 B) in via riconvenzionale:
• Accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di scommessa concluso fra il Sig.
[...]
e che ha generato il biglietto ID df07e60a151a019a110c; Parte_2 Parte_1
• Accertare e dichiarare la validità della condotta di del tutto conforme (i) alle Parte_1 clausole contrattuali presenti nell'accordo stipulato con il Sig. (ii) ai termini e alle Controparte_1 condizioni previste nel proprio sito internet, (iii) alla normativa di riferimento, anche in considerazione della Determina Direttoriale del 21.03.2024;
C) In ogni caso:
• Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite e competenze professionali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare integralmente le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
- in ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Monza n. 336/2024, relativa al giudizio R.G.N. 6959/2022, con cui sono state accolte le domande proposte da condannando al pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 3.150,00 oltre interessi legali come da sentenza (cfr. doc. 1). Si era instaurato giudizio di primo grado su azione di il quale aveva chiesto la Controparte_1 condanna di al pagamento del premio vincita in adempimento del contratto di Parte_1 scommessa stipulato con la quale si era, invece, costituita formulando richiesta di Parte_1 annullamento del contratto di scommessa perché viziato da errore, ai sensi dell'art. 1428 c.c.
In questa sede d'appello, ha quindi impugnato la predetta sentenza, chiedendo Parte_1 dichiararsi l'annullamento del contratto stipulato con che, ai sensi dell'art. 1428 c.c., Controparte_1 risulterebbe viziato per errore riconoscibile ed essenziale.
A sostegno di tale pretesa ha allegato in fatto quanto segue. In data 21.10.2022, alle ore 21:00, si disputava la partita di calcio tra l'Athletic Club Ajaccien, e il Paris Saint Germain. A causa di un'anomalia tecnica della piattaforma informatica – nel lasso temporale che va dalle ore 20:25:00 alle ore 20:36:19 - la quota prevista per la scommessa “primo marcatore saliva a 22.00, un valore più alto rispetto all'originaria quota di 1,75 (cfr. Persona_2 doc. 2 e 3 costituzione primo grado). Alle ore 20:36:19 (del 21.10.2022) parte appellante procedeva a correggere l'anomalia informatica, riportando la quota al suo valore originario, nonché a rimborsare tutte le scommesse avvenute in quel lasso temporale aventi ad oggetto l'evento colpito dall'anomalia (cfr. doc. 4 costituzione primo grado); aveva effettuato una giocata di importo pari ad euro 150,00 sull'evento “primo Controparte_1 marcatore Mbappè” alle ore 20:32 del 21.10.2022, proprio durante l'intervallo temporale in cui si è verificata l'anomalia in questione, e quindi il Concessionario aveva proceduto al rimborso della stessa. Si è costituito in giudizio contestando in diritto le pretese formulate da . In Controparte_1 Pt_1 particolare, l'appellato ha sostenuto l'impossibilità di annullare il contratto dopo che l'evento dello stesso si è verificato e ha comunque eccepito la tardività del rimborso che avrebbe dovuto essere eseguito entro l'orario di inizio della partita. In prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ L'appello svolto da volto ad ottenere in riforma dell'impugnata sentenza l'annullamento Parte_1 per vizio del consenso del contratto di scommessa stipulato con il giorno 21 ottobre Controparte_1
2022 sulla piattaforma di gioco on line, è fondato e come tale va accolto. Nello specifico, risulta incontestata la titolarità, in capo a di idonea concessione per Controparte_2 l'esercizio a distanza di giochi di abilità con vincita in denaro (cfr. allegato 1 fasc. primo grado), allo stesso modo, è incontestata la dinamica dello svolgimento dei fatti come descritti in citazione, che comunque risultano documentati.
Dunque, la causa ha ad oggetto un contratto di scommessa che, indubbiamente, è stato inficiato da un problema tecnico inerente alla quotazione per l'evento oggetto della giocata “primo marcatore Per_2
. È altrettanto pacifico che, in conseguenza di tale problema informatico, il ha
[...] CP_1
pagina 3 di 5 stipulato un contratto di scommessa a condizioni tali da garantirgli un premio pari ad € 3.300,00 e che senza tale errore la vincita sarebbe stata considerevolmente più bassa. Invero, tale premio non è mai stato versato all'appellato in quanto la aveva invece Controparte_2 proceduto, il giorno successivo alla partita, al rimborso dell'importo della giocata, ritenendo il contratto viziato perché affetto da un errore palese e essenziale.
Resta quindi da valutarsi se tale erronea quotazione della scommessa telematica costituisca errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c. e come tale abiliti la a richiedere l'annullamento Pt_1 del contratto. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorsa la società attrice è indubbiamente essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., ricadendo sull'oggetto del contratto di scommessa stipulato con la controparte. La quota prevista sul sistema telematico per l'evento “primo marcatore Mbappè” è pacificamente di gran lunga superiore rispetto a quella che normalmente e ordinariamente viene applicata all'evento di scommessa di cui si discute (la quota infatti ha subito una variazione da 1,75 a 22). L'errore è quindi ricaduto sull'oggetto del contratto de quo che è la scommessa, intesa come somma da corrispondere al giocatore in caso di vincita, la quale viene calcolata moltiplicando la posta di gioco per la quotazione proposta. L'errore ha invero riguardato un elemento determinante il consenso negoziale, posto che è indubbio che il concessionario non avrebbe concluso i relativi contratti di scommessa a tale errata condizione di quota. Parimenti, ricorre nel caso in esame anche l'ulteriore requisito della riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 c.c., a mente del quale l'errore può dirsi riconoscibile “quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”. Sul punto va considerato che, come documentato dall'appellante e comunque non ex adverso contestato, la quota di 22.00 era nettamente superiore alle quotazioni proposte sul medesimo evento sportivo nei giorni precedenti all'incontro sportivo, ma anche nelle ore/minuti subito antecedenti e successivi al limitato arco temporale in cui si è verificato il problema tecnico, nonché la giocata del
(cfr. doc. 2 e 3 primo grado). CP_1
Di contro, non può ritenersi in alcun modo provata la deduzione formulata dal peraltro, solo CP_1 in memoria conclusionale, relativa al fatto che per la partita di specie il giocatore Persona_2 sarebbe dovuto partire dalla panchina. Invero, parte appellata non ha provato tale elemento né allegando la formazione iniziale della partita del caso ovvero attraverso la produzione di eventuali articoli che prevedessero tale circostanza. In ogni caso, non ha dimostrato in giudizio che nell'eventualità di una tale situazione la quotazione per il giocatore fosse solita salire a livelli Per_2 così elevati. Tra l'altro, deve evidenziarsi che il calciatore cui l'evento scommessa era riferito è classificabile tra gli attuali migliori marcatori al mondo, nonché all'epoca il più forte giocatore della squadra P.S.G., e se tale circostanza va considerata quale fatto notorio, la qualità di giocatore esperto del – CP_1 anch'essa non contestata, ancora di più induce a ritenere che quest'ultimo fosse ben consapevole che la quotazione in discussione fosse evidentemente troppo alta per un simile evento scommessa.
Se dunque tali considerazioni portano a valutare l'errore di cui si discorre come ben riconoscibile dal giocatore attraverso l'uso della ordinaria diligenza, potendo lo stesso facilmente conoscere o perlomeno reperire le relative informazioni in ordine alla corretta quotazione della scommessa, è altrettanto vero come il comportamento concretamente tenuto dal in occasione dell'evento sportivo de quo è CP_1 pagina 4 di 5 indice dell'effettivo riconoscimento dell'errore suddetto. Ed, invero, l'appellato ha effettuato una giocata molto alta in termini di importo (euro 150,00), cifra inusuale per questo tipo di scommessa, e ha riversato tale somma solo a quel singolo evento di gioco, elementi che evidenziano la volontà di incentrare l'attività di scommessa sull'evento sportivo interessato dall'errore, al fine di massimizzare la vincita.
In ogni caso, si evidenzia che tutti questi elementi unitamente considerati – quali l'elevato divario del livello di quotazione, la notorietà del talento del calciatore nonché la qualità di giocatore Per_2 esperto del - determinano nel caso di specie l'annullamento del contratto di scommessa CP_1 sportiva per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1428 - 1433 c.c.
Per l'effetto va accertato e dichiarato che non sussiste per tale scommessa alcuna ulteriore obbligazione pecuniaria a carico di nei confronti del Controparte_2 CP_1 L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata. Segue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione I civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione o difesa, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 336/2024 e dichiara l'annullamento del contratto di scommessa concluso fra e che ha Controparte_1 Parte_1 generato il biglietto ID df07e60a151a019a110c;
2. condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 633,00 per
[...] compensi per il primo grado, oltre anticipazioni rimborso forfettario e come per legge Iva e
CPA, ed € 1.278,00 per compensi oltre anticipazioni e oltre rimborso oltre IVA e Cpa per il presente grado d'appello.
Così deciso in Monza, in data 28.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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