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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2230/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2230 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Armando Profili e dall'avv. Francesco Maresca. C.F._2
-APPELLANTI CP_1
e sito in Baia Domizia - SS AU (Ce) in Viale degli Eucalipti (c.f. Controparte_2
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pacilio. P.IVA_1
Parte_3 nonchè
(c.f. ) e (c.f.: ), Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Scarano e dall'avv. Sonia Somma.
PPELLANTI INCIDENTALI– CP_3 nonchè
(c.f. ). Controparte_4 C.F._5
-APPELLATA - contumace-
pagina 1 di 8 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021, in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.10.2024 dalla difesa del l'8.10.2024 dalla difesa di e e il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
14.10.2024 dalla difesa degli appellanti incidentali e . Parte_4 Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Del Giudice e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo PEC, il 10.5.2021), il sito in Baia Domizia - SS AU Controparte_2
(Ce) in Viale degli Eucalipti, nonché e , proponendo Parte_4 Controparte_4 Parte_5 appello avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , in qualità di proprietari di appartamenti siti nel Parte_1 Parte_2
Condominio in Baia Domizia in Viale degli Eucalipti, hanno impugnato, dinanzi al Tribunale di Santa CP_2
IA CA RE, le delibere assembleari condominiali del 25.7.2010 e del 18.8.2010.
A tale giudizio era stato riunito quello proposto dagli stessi attori dinanzi al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 20.2.2011, con la quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, erano state ratificate, tra le altre, le dette delibere del 25.7.2010 e del 18.8.2010.
La delibera del 20.2.2011 era stata impugnata sia reiterando i motivi di opposizione alle delibere del 25.7.2010 e del 18.8.2010 sia sollevando profili di illegittimità della nuova delibera per violazione del principio di separatezza dei capi dell'ordine del giorno, per violazione dei diritti di informazione e partecipazione dei condomini e per indeterminatezza dell'oggetto.
In entrambi i giudizi si era costituito il contestando la fondatezza delle avverse Controparte_2 domande.
e avevano, inoltre, spiegato intervento volontario Parte_4 Controparte_4 Parte_5 adesivo rispetto alle domande proposte dagli attori, costituendosi con atto depositato in data 17.3.2014.
Con la sentenza n. 971/2021 impugnata in questa sede il Tribunale di Santa IA CA RE ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale del 25.7.2010 da parte di e Parte_2
l'impugnazione delle delibere condominiali del 25.7.2010, del 18.8.2010 e del 20.2.2011 da parte di
[...]
e . Parte_4 Controparte_4 Parte_5
Ha, inoltre, rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere l'annullamento e/o la Parte_1
Part declaratoria di nullità delle delibere del 25.7.2010, del 18.8.2010 e del 20.2.2011 e quella proposta da iudice pagina 2 di 8 volta ad ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di nullità delle delibere del 18.8.2010 e del 20.2.2011, Per_1 condannando gli attori e gli interventori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. CP_2
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Del Giudice e hanno censurato la sentenza n.971/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Santa IA CA RE sulla base dei seguenti otto motivi di gravame:
1. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo I della delibera del 25.07.2010: OMESSA
PRONUNCIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO – ARTT.91-92 C.P.C. – CONTRADDITTORIETA' ED ERRONEITA' MOTIVAZIONALE.
2. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti i capi IV e V della delibera del 25.07.2010
OMESSA PRONUNCIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA
FRA CHIESTO E PRONUNCIATO – ARTT.91-92 C.P.C. – CONTRADDITTORIETA' ED ERRONEITA' MOTIVAZIONALE.
3. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione: ERRONEAMENTE RITENUTI INERENTI il capo I della delibera del 25.07.2010 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA
FRA CHIESTO E PRONUNCIATO – OMESSA PRONUNCIA E OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA - TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1105 IN RELAZIONE AL RICHIAMO DI CUI
ALL'ART. 1139 C.C. – ARTT.1136 C.C. – LESIONE DEL DIRITTO DEI CONDOMINI ALLA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E DEI
RELATIVI DIRITTI DELIBERATIVI. – ERRONEA MOTIVAZIONE.
4. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo 8 della delibera del 25.07.2010:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO E PRONUNCIATO –
TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1102 E SS. C.C. – ARTT. 1117 E LESIONE
DEL DIRITTO DI PROPRIETA': NULLITA' IN PARTE QUA DELLA DELIBERA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE
DELLA PROVA CIRCA LA NATURA DEL REGOLAMENTO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA.
5. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo I della delibera del 18.08.2010:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO E
PRONUNCIATO – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1105 IN RELAZIONE AL RICHIAMO DI
CUI ALL'ART. 1139 C.C. – LESIONE DEL DIRITTO DEI CONDOMINI ALLA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E DEI RELATIVI
DIRITTI DELIBERATIVI – ART.1123 C.C. - OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
6. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti i capi II e III della delibera del 18.08.2010:
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI – ERRONEA MOTIVAZIONE – OMESSA
ISTRUTTORIA – PERPLESSITA' E CONTRADDITTORIETA'.
7. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione al punto I della delibera del 20.02.2011: CARENZA DI
MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARATEZZA DEI CAPI ALL'O.D.G. – VIOLAZIONE DEI
DIRITTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI – INDETERMINATEZZA.
8. In ordine a quanto statuito dalla sentenza in punto di condanna alle spese: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91 E 92
C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA – ERRONEA MOTIVAZIONE.
pagina 3 di 8 E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessata materia del contendere con accertamento della soccombenza virtuale del in ordine e in relazione a quanto esposto con i primi 2 motivi CP_2 del presente appello 2) Dichiarare nulla la delibera impugnata in ordine e in relazione a quanto esposto con il motivo sub 4 del presente appello 3) Dichiarare illegittime le delibere impugnate in ordine e in relazione a quanto esposto con gli altri motivi del presente appello
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata il 21.7.2021 si sono costituite in giudizio e , Parte_4 Parte_5 spiegando appello incidentale avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA
RE (pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021) associandosi alle censure mosse dagli appellanti principali
(reiterandole e facendole proprie come fatto in primo grado) e rilevando ulteriori vizi da cui sarebbe stata affetta la sentenza impugnata, criticata, dunque, (anche) per i seguenti motivi:
I) OMESSA PRONUNCIA sulle CENSURE SOLLEVATE al PUNTO 4) dell'intervento volontario: NULLITA' delle DELIBERE (capi II e
III della delibera del 18.08.2010 e capo 4 della delibera del 20.02.2011) per ILLICEITA' dell'OGGETTO.
II) OMESSA VALUTAZIONE delle CENSURE SOLLEVATE al PUNTO 3 dell'intervento volontario: violazione dei diritti di informazione e di chiarezza.
III) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1137 cod. civ. e dei PRINCIPI in MATERIA di NULLITA' delle DELIBERE
ASSEMBLEARI.
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91 E 92 C.P.C. – VIOLAZIONE del PRINCIPIO di SOCCOMBENZA VIRTUALE –
ERRONEA MOTIVAZIONE.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare ammissibile, procedibile e pienamente fondato l'intervento volontario spiegato in primo grado dalle interventrici volontarie, sigg.re e Parte_4 Parte_5
, odierne appellanti incidentali, in merito all'opposizione proposta dai sigg.ri e in primo grado
[...] Parte_1 Pt_2 avverso le predette delibere assembleari del 25.07.10 - 18.08.10 e 20.02.11 per le ragioni indicate in parte motiva ed in I grado da entrambe dette parti processuali, ed ai punti I, II e III del presente appello incidentale;
2. Per l'effetto, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate dalle interventrici sigg.re e in primo grado e per i motivi suesposti ai Pt_4 Parte_5 punti I, II e III del presente gravame e consequenzialmente dichiarare nulle, illegittime e/o inefficaci le impugnate delibere nei rispettivi capi impugnati (capo 1, 4 e 5 della delibera del 25.07.2010 capi II e III della delibera del 18.08.2010 e capi 1, 3 e 4 della delibera del
20.02.2011) ed in ogni caso revocarle e/o dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con ogni effetto di legge per tutti i motivi suesposti;
3. Dichiarare, quindi, anche in caso di declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere per qualsivoglia motivo e come da punto IV del presente gravame, il convenuto tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore delle interventrici volontarie, in applicazione del principio di soccombenza anche virtuale;
4. Condannare, pertanto, esso appellato in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di doppio Controparte_2 grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30.9.2021, il sito in Baia Domizia – Controparte_2
SS AU (Ce), in Viale degli Eucalipti, in persona dell'amministratore p.t., ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare in toto l'appello principale introdotto dai Signori e e l'appello incidentale introdotto dalle Parte_2 Parte_1
Signore e e per l'effetto confermare la Sentenza n. 971\2021 resa dal Giudice del Tribunale di Parte_4 Parte_5
Santa IA CA RE nel procedimento r.g. 801130\2010. 2)In via subordinata emettere i provvedimenti di Legge e di Giustizia;
3) pagina 4 di 8 Emettere ogni provvedimento conseguente a carico della Signora in ragione della scelta processuale assunta dalla Controparte_4 medesima. 4)Vinte le spese e le competenze di causa”.
Con ordinanza del 26.10.2021 è stata dichiarata la contumacia di (non essendosi costituita in Controparte_4 giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.11.2022.
In data 8.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 18.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.10.2024 dalla difesa del sito in Baia Controparte_2
Domizia – SS AU (Ce) in Viale degli Eucalipti, l'8.10.2024 dalla difesa di e Parte_1 [...]
e il 14.10.2024 dalla difesa degli appellanti incidentali e ), Parte_2 Parte_4 Parte_5 la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 15.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che, nell'ambito delle rispettive note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.10.2024, la difesa degli appellanti principali ( e ) e la Parte_1 Parte_2 difesa del hanno dato atto che tra tali parti è intervenuta una transazione in ragione Controparte_2 della quale, relativamente al presente procedimento, i primi hanno rinunciato all'appello principale con conseguente passaggio in giudicato della sentenza e integrale compensazione delle spese e competenze delle spese e competenze del grado, aggiungendo che ciò è stato ratificato dal detto con propria CP_2 deliberazione del 28.11.2021.
E in considerazione di tale transazione, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Il che è corretto, posto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
E la menzionata transazione, intervenuta come detto in corso di causa, determina, per l'appunto, il venir meno pagina 5 di 8 dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n.
5408; Sez. V, 30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
In virtù della transazione avvenuta in corso del presente grado di giudizio, va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021, con integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio tra gli appellanti principali e il appellato, come richiesto da tali parti. CP_2
****
L'appello incidentale proposto da e da è inammissibile. Parte_4 Parte_5
Esso, infatti, è stato proposto con la comparsa di risposta depositata il 21.7.2021 e, dunque, oltre il termine perentorio (c.d. breve) di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 326
c.p.c., dal 12.4.2021, ossia dalla data della notificazione della sentenza impugnata effettuata (anche nei confronti di e di ), dal (cfr. allegato n.12 depositato Parte_4 Parte_5 Controparte_2 telematicamente, dal appellato, in allegato alla comparsa di risposta del 30.9.2021). CP_2
Né tale gravame incidentale può essere considerato ammissibile ai sensi dell'art. 334, co.1, c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da litisconsorti necessari, ex art. 331 c.p.c., oppure dai destinatari (che, nel caso di specie, è il detto Condominio) dell'impugnazione principale contro gli appellanti principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse degli appellanti incidentali.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnate incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935).
Del resto, pur essendo autonomamente legittimate, e (intervenute Parte_4 Parte_5 volontariamente in primo grado, quali condomine, nel giudizio, proposto da altri condomini avente ad oggetto l'impugnazione delle suddette delibere assembleari, ex art. 1137 c.c.), ad appellare la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE (posto che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo, con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore;
cfr. Cass. civ., Sez.
pagina 6 di 8 II, 22/07/2022, n. 22952; Sez. II, Ord., 04/02/2021, n. 2636), non si tratta di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione riconducibili alla figura della solidarietà.
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di e di al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_4 Parte_5 del Condominio appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al appellato vengono liquidati, come in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse del detto Condominio stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con pagina 7 di 8 riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale) della controversia.
****
Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2230/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'appello principale proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1 Parte_2
IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021.
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra gli appellanti principali ( Parte_1
e ) e il sito in Baia Domizia – SS AU (Ce), in
[...] Parte_2 Controparte_2
Viale degli Eucalipti.
3. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e da avverso la Parte_4 Parte_5 sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il
12.4.2021.
4. Dichiara tenute e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_4 Parte_5 favore del sito in Baia Domizia – SS AU (Ce), in Viale degli Eucalipti, in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza, relativamente all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2230 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Armando Profili e dall'avv. Francesco Maresca. C.F._2
-APPELLANTI CP_1
e sito in Baia Domizia - SS AU (Ce) in Viale degli Eucalipti (c.f. Controparte_2
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pacilio. P.IVA_1
Parte_3 nonchè
(c.f. ) e (c.f.: ), Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Scarano e dall'avv. Sonia Somma.
PPELLANTI INCIDENTALI– CP_3 nonchè
(c.f. ). Controparte_4 C.F._5
-APPELLATA - contumace-
pagina 1 di 8 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021, in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.10.2024 dalla difesa del l'8.10.2024 dalla difesa di e e il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
14.10.2024 dalla difesa degli appellanti incidentali e . Parte_4 Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Del Giudice e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo PEC, il 10.5.2021), il sito in Baia Domizia - SS AU Controparte_2
(Ce) in Viale degli Eucalipti, nonché e , proponendo Parte_4 Controparte_4 Parte_5 appello avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , in qualità di proprietari di appartamenti siti nel Parte_1 Parte_2
Condominio in Baia Domizia in Viale degli Eucalipti, hanno impugnato, dinanzi al Tribunale di Santa CP_2
IA CA RE, le delibere assembleari condominiali del 25.7.2010 e del 18.8.2010.
A tale giudizio era stato riunito quello proposto dagli stessi attori dinanzi al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 20.2.2011, con la quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, erano state ratificate, tra le altre, le dette delibere del 25.7.2010 e del 18.8.2010.
La delibera del 20.2.2011 era stata impugnata sia reiterando i motivi di opposizione alle delibere del 25.7.2010 e del 18.8.2010 sia sollevando profili di illegittimità della nuova delibera per violazione del principio di separatezza dei capi dell'ordine del giorno, per violazione dei diritti di informazione e partecipazione dei condomini e per indeterminatezza dell'oggetto.
In entrambi i giudizi si era costituito il contestando la fondatezza delle avverse Controparte_2 domande.
e avevano, inoltre, spiegato intervento volontario Parte_4 Controparte_4 Parte_5 adesivo rispetto alle domande proposte dagli attori, costituendosi con atto depositato in data 17.3.2014.
Con la sentenza n. 971/2021 impugnata in questa sede il Tribunale di Santa IA CA RE ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale del 25.7.2010 da parte di e Parte_2
l'impugnazione delle delibere condominiali del 25.7.2010, del 18.8.2010 e del 20.2.2011 da parte di
[...]
e . Parte_4 Controparte_4 Parte_5
Ha, inoltre, rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere l'annullamento e/o la Parte_1
Part declaratoria di nullità delle delibere del 25.7.2010, del 18.8.2010 e del 20.2.2011 e quella proposta da iudice pagina 2 di 8 volta ad ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di nullità delle delibere del 18.8.2010 e del 20.2.2011, Per_1 condannando gli attori e gli interventori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. CP_2
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Del Giudice e hanno censurato la sentenza n.971/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Santa IA CA RE sulla base dei seguenti otto motivi di gravame:
1. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo I della delibera del 25.07.2010: OMESSA
PRONUNCIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO – ARTT.91-92 C.P.C. – CONTRADDITTORIETA' ED ERRONEITA' MOTIVAZIONALE.
2. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti i capi IV e V della delibera del 25.07.2010
OMESSA PRONUNCIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA
FRA CHIESTO E PRONUNCIATO – ARTT.91-92 C.P.C. – CONTRADDITTORIETA' ED ERRONEITA' MOTIVAZIONALE.
3. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione: ERRONEAMENTE RITENUTI INERENTI il capo I della delibera del 25.07.2010 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA
FRA CHIESTO E PRONUNCIATO – OMESSA PRONUNCIA E OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA - TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1105 IN RELAZIONE AL RICHIAMO DI CUI
ALL'ART. 1139 C.C. – ARTT.1136 C.C. – LESIONE DEL DIRITTO DEI CONDOMINI ALLA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E DEI
RELATIVI DIRITTI DELIBERATIVI. – ERRONEA MOTIVAZIONE.
4. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo 8 della delibera del 25.07.2010:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO E PRONUNCIATO –
TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1102 E SS. C.C. – ARTT. 1117 E LESIONE
DEL DIRITTO DI PROPRIETA': NULLITA' IN PARTE QUA DELLA DELIBERA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE
DELLA PROVA CIRCA LA NATURA DEL REGOLAMENTO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA.
5. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti il capo I della delibera del 18.08.2010:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO E
PRONUNCIATO – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1105 IN RELAZIONE AL RICHIAMO DI
CUI ALL'ART. 1139 C.C. – LESIONE DEL DIRITTO DEI CONDOMINI ALLA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E DEI RELATIVI
DIRITTI DELIBERATIVI – ART.1123 C.C. - OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
6. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione inerenti i capi II e III della delibera del 18.08.2010:
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI – ERRONEA MOTIVAZIONE – OMESSA
ISTRUTTORIA – PERPLESSITA' E CONTRADDITTORIETA'.
7. In ordine a quanto stabilito in sentenza in relazione ai motivi di opposizione al punto I della delibera del 20.02.2011: CARENZA DI
MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARATEZZA DEI CAPI ALL'O.D.G. – VIOLAZIONE DEI
DIRITTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI – INDETERMINATEZZA.
8. In ordine a quanto statuito dalla sentenza in punto di condanna alle spese: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91 E 92
C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA – ERRONEA MOTIVAZIONE.
pagina 3 di 8 E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessata materia del contendere con accertamento della soccombenza virtuale del in ordine e in relazione a quanto esposto con i primi 2 motivi CP_2 del presente appello 2) Dichiarare nulla la delibera impugnata in ordine e in relazione a quanto esposto con il motivo sub 4 del presente appello 3) Dichiarare illegittime le delibere impugnate in ordine e in relazione a quanto esposto con gli altri motivi del presente appello
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata il 21.7.2021 si sono costituite in giudizio e , Parte_4 Parte_5 spiegando appello incidentale avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA
RE (pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021) associandosi alle censure mosse dagli appellanti principali
(reiterandole e facendole proprie come fatto in primo grado) e rilevando ulteriori vizi da cui sarebbe stata affetta la sentenza impugnata, criticata, dunque, (anche) per i seguenti motivi:
I) OMESSA PRONUNCIA sulle CENSURE SOLLEVATE al PUNTO 4) dell'intervento volontario: NULLITA' delle DELIBERE (capi II e
III della delibera del 18.08.2010 e capo 4 della delibera del 20.02.2011) per ILLICEITA' dell'OGGETTO.
II) OMESSA VALUTAZIONE delle CENSURE SOLLEVATE al PUNTO 3 dell'intervento volontario: violazione dei diritti di informazione e di chiarezza.
III) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1137 cod. civ. e dei PRINCIPI in MATERIA di NULLITA' delle DELIBERE
ASSEMBLEARI.
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91 E 92 C.P.C. – VIOLAZIONE del PRINCIPIO di SOCCOMBENZA VIRTUALE –
ERRONEA MOTIVAZIONE.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare ammissibile, procedibile e pienamente fondato l'intervento volontario spiegato in primo grado dalle interventrici volontarie, sigg.re e Parte_4 Parte_5
, odierne appellanti incidentali, in merito all'opposizione proposta dai sigg.ri e in primo grado
[...] Parte_1 Pt_2 avverso le predette delibere assembleari del 25.07.10 - 18.08.10 e 20.02.11 per le ragioni indicate in parte motiva ed in I grado da entrambe dette parti processuali, ed ai punti I, II e III del presente appello incidentale;
2. Per l'effetto, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate dalle interventrici sigg.re e in primo grado e per i motivi suesposti ai Pt_4 Parte_5 punti I, II e III del presente gravame e consequenzialmente dichiarare nulle, illegittime e/o inefficaci le impugnate delibere nei rispettivi capi impugnati (capo 1, 4 e 5 della delibera del 25.07.2010 capi II e III della delibera del 18.08.2010 e capi 1, 3 e 4 della delibera del
20.02.2011) ed in ogni caso revocarle e/o dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con ogni effetto di legge per tutti i motivi suesposti;
3. Dichiarare, quindi, anche in caso di declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere per qualsivoglia motivo e come da punto IV del presente gravame, il convenuto tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore delle interventrici volontarie, in applicazione del principio di soccombenza anche virtuale;
4. Condannare, pertanto, esso appellato in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di doppio Controparte_2 grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30.9.2021, il sito in Baia Domizia – Controparte_2
SS AU (Ce), in Viale degli Eucalipti, in persona dell'amministratore p.t., ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare in toto l'appello principale introdotto dai Signori e e l'appello incidentale introdotto dalle Parte_2 Parte_1
Signore e e per l'effetto confermare la Sentenza n. 971\2021 resa dal Giudice del Tribunale di Parte_4 Parte_5
Santa IA CA RE nel procedimento r.g. 801130\2010. 2)In via subordinata emettere i provvedimenti di Legge e di Giustizia;
3) pagina 4 di 8 Emettere ogni provvedimento conseguente a carico della Signora in ragione della scelta processuale assunta dalla Controparte_4 medesima. 4)Vinte le spese e le competenze di causa”.
Con ordinanza del 26.10.2021 è stata dichiarata la contumacia di (non essendosi costituita in Controparte_4 giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.11.2022.
In data 8.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 18.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.10.2024 dalla difesa del sito in Baia Controparte_2
Domizia – SS AU (Ce) in Viale degli Eucalipti, l'8.10.2024 dalla difesa di e Parte_1 [...]
e il 14.10.2024 dalla difesa degli appellanti incidentali e ), Parte_2 Parte_4 Parte_5 la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 15.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che, nell'ambito delle rispettive note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.10.2024, la difesa degli appellanti principali ( e ) e la Parte_1 Parte_2 difesa del hanno dato atto che tra tali parti è intervenuta una transazione in ragione Controparte_2 della quale, relativamente al presente procedimento, i primi hanno rinunciato all'appello principale con conseguente passaggio in giudicato della sentenza e integrale compensazione delle spese e competenze delle spese e competenze del grado, aggiungendo che ciò è stato ratificato dal detto con propria CP_2 deliberazione del 28.11.2021.
E in considerazione di tale transazione, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Il che è corretto, posto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
E la menzionata transazione, intervenuta come detto in corso di causa, determina, per l'appunto, il venir meno pagina 5 di 8 dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n.
5408; Sez. V, 30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
In virtù della transazione avvenuta in corso del presente grado di giudizio, va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021, con integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio tra gli appellanti principali e il appellato, come richiesto da tali parti. CP_2
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L'appello incidentale proposto da e da è inammissibile. Parte_4 Parte_5
Esso, infatti, è stato proposto con la comparsa di risposta depositata il 21.7.2021 e, dunque, oltre il termine perentorio (c.d. breve) di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 326
c.p.c., dal 12.4.2021, ossia dalla data della notificazione della sentenza impugnata effettuata (anche nei confronti di e di ), dal (cfr. allegato n.12 depositato Parte_4 Parte_5 Controparte_2 telematicamente, dal appellato, in allegato alla comparsa di risposta del 30.9.2021). CP_2
Né tale gravame incidentale può essere considerato ammissibile ai sensi dell'art. 334, co.1, c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da litisconsorti necessari, ex art. 331 c.p.c., oppure dai destinatari (che, nel caso di specie, è il detto Condominio) dell'impugnazione principale contro gli appellanti principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse degli appellanti incidentali.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnate incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935).
Del resto, pur essendo autonomamente legittimate, e (intervenute Parte_4 Parte_5 volontariamente in primo grado, quali condomine, nel giudizio, proposto da altri condomini avente ad oggetto l'impugnazione delle suddette delibere assembleari, ex art. 1137 c.c.), ad appellare la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE (posto che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo, con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore;
cfr. Cass. civ., Sez.
pagina 6 di 8 II, 22/07/2022, n. 22952; Sez. II, Ord., 04/02/2021, n. 2636), non si tratta di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione riconducibili alla figura della solidarietà.
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di e di al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_4 Parte_5 del Condominio appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al appellato vengono liquidati, come in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse del detto Condominio stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con pagina 7 di 8 riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale) della controversia.
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2230/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'appello principale proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1 Parte_2
IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il 12.4.2021.
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra gli appellanti principali ( Parte_1
e ) e il sito in Baia Domizia – SS AU (Ce), in
[...] Parte_2 Controparte_2
Viale degli Eucalipti.
3. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e da avverso la Parte_4 Parte_5 sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Santa IA CA RE, pubblicata l'8.4.2021 e notificata il
12.4.2021.
4. Dichiara tenute e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_4 Parte_5 favore del sito in Baia Domizia – SS AU (Ce), in Viale degli Eucalipti, in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza, relativamente all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 8 di 8