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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3066/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20165/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80132 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119860814000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si associa alla richiesta di estinzione ed insiste per la condanna alle spese con distrazione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.10.2025 e depositato il 21.11.2025 è impugnata la cartella in epigrafe, notificata il 24.7.2025 con importo di € 902,08 (Irpef 2021) inerente attività di recupero ai sensi dell'art. 36 ter del D.
P.R. n. 600 del 1973 per presunto omesso pagamento delle ritenute d'acconto, nelle intercorse fatturazioni del professionista ricorrente con i propri clienti.
In sintesi l'istante (commercialista e consulente del lavoro) lamenta l'illegittimità della pretesa per aver regolarmente pagato gli importi dovuti a titolo di ritenute d'acconto per l'anno di imposta di cui sopra ed espone di aver inviato apposita istanza di autotutela all'amministrazione finanziaria.
Si è costituita la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate che riferisce di aver proceduto allo sgravio totale recependo la richiesta di autotutela del contribuente, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna delle controparte al pagamento delle spese di giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va premesso che il relativo regolamento è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi (Cass. civ., n. 16596/2025; n. 7639/2003; n. 14794/2000).
Ciò posto, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte resistente intimata nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento delle pretesa attorea e della circostanza che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Al riguardo, va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario richiedente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20165/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80132 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119860814000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si associa alla richiesta di estinzione ed insiste per la condanna alle spese con distrazione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.10.2025 e depositato il 21.11.2025 è impugnata la cartella in epigrafe, notificata il 24.7.2025 con importo di € 902,08 (Irpef 2021) inerente attività di recupero ai sensi dell'art. 36 ter del D.
P.R. n. 600 del 1973 per presunto omesso pagamento delle ritenute d'acconto, nelle intercorse fatturazioni del professionista ricorrente con i propri clienti.
In sintesi l'istante (commercialista e consulente del lavoro) lamenta l'illegittimità della pretesa per aver regolarmente pagato gli importi dovuti a titolo di ritenute d'acconto per l'anno di imposta di cui sopra ed espone di aver inviato apposita istanza di autotutela all'amministrazione finanziaria.
Si è costituita la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate che riferisce di aver proceduto allo sgravio totale recependo la richiesta di autotutela del contribuente, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna delle controparte al pagamento delle spese di giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va premesso che il relativo regolamento è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi (Cass. civ., n. 16596/2025; n. 7639/2003; n. 14794/2000).
Ciò posto, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte resistente intimata nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento delle pretesa attorea e della circostanza che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Al riguardo, va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario richiedente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.