Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A. 3618/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr.
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 23.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7987/2023, pubblicata il
12.10.2023 da
P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Spadaro e Parte_1 P.IVA_1
Gaetano Alessandro Ansaldi presso il cui studio in Catania al Viale XX Settembre 6, è elettivamente domiciliata
- appellante - contro
C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Emanuele CP_1 P.IVA_2
Cuscela presso il cui studio in Melzo (MI), passaggio Filippo Turati n. 3, è elettivamente domiciliata
- appellata -
Oggetto: pagamento somme – opposizione a decreto ingiuntivo – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 7987/2023 del 12.10.2023.
Conclusioni:
pagina 1 di 11
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sia di merito che istruttoria, integralmente riformare, in accoglimento del presente gravame, la sentenza impugnata e, per l'effetto, nel merito:
− revocare, annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
18128/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 2 ottobre 2021 all'esito del proc. monitorio n.
28699/2021 R.G. e notificato a il 4 ottobre 2021, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
Parte_1 in via riconvenzionale:
− previa declaratoria della risoluzione del contratto di somministrazione intercorso inter partes, ritenere e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della pretesa creditoria di non CP_1 essendo tenuta ad accettare e pagare la merce per cui è causa;
Parte_1
− in subordine, per la denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione, ritenere e dichiarare non attualmente esigibile il credito fatto valere da sino ad CP_1 effettiva consegna della merce e verifica dell'accipiens della corrispondenza della stessa alle specifiche richieste;
in ogni caso:
- con il favore delle spese di causa e dei compensi professionali di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Avv. ex art. 11 L. n. 576/1980 e l'IVA CP_2 nelle rispettive misure di legge e la refusione dei contributi unificati assolti per entrambi di gradi di giudizio, da porsi a carico della parte appellata”.
Per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare
- per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 342
c.p.c. e, per l'effetto di ciò, l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza suindicata, con conseguente sua conferma e validità;
- per i motivi dedotti in narrativa, confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7987/2023, pronunciata in data 12.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione 11^ Civile, Dott. Vincenzo Barbuto, pubblicata in pari data;
nel merito
- per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., mancando la ragionevole probabilità di essere accolta;
- in subordine e in alternativa, per tutti i motivi di cui alla narrativa, respingere le domande di parte appellante poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare nella sua interezza la sentenza n. 7987/2023, pronunciata in data 12.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione 11^ Civile,
Dott. Vincenzo Barbuto, pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 Con atto di citazione notificato il 13.11.2021 (di qui innanzi anche solo ha Parte_1 Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18128/2021 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di (di qui innanzi anche solo ), per l'importo di € 188.712,81, a titolo di CP_1 CP_1
corrispettivo per la fornitura di merce (cosiddetto non tessuto idrofobo axar 35 mm).
Deduceva la società opponente che:
- le forniture effettuate dalla erano destinate alla fabbricazione di mascherine chirurgiche CP_1
monouso - c.d. d.p.i.;
- il contratto intercorso con la era da ricondurre allo schema tipico della somministrazione di un CP_1
bene di consumo (semilavorato di ), necessario per la produzione di ingenti quantitativi di CP_1
mascherine chirurgiche, commissionate a dal Commissario straordinario governativo per Pt_1
contenere il fenomeno pandemico da Covid 19;
- la , nel corso del tempo, aveva sovente accumulato ritardi nella consegna della merce e il CP_1
prodotto di cui agli ordini di acquisto nn. 1022, 1024, 1174 e 1175, posti alla base delle fatture azionate in monitorio, non era stato consegnato, di talché la era stata costretta ad annullare gli ordini di Pt_1
CP_ acquisto con comunicazione del 23.12.2020 e aveva dovuto sopperire all'inadempimento di , approvvigionandosi altrove.
Pertanto, sul duplice rilievo della mancata consegna della merce e della cancellazione degli Pt_1 ordini, scelta quest'ultima determinata dal ritardo di nell'adempimento, concludeva per la revoca CP_1
del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per la risoluzione, ex art. 1564 c.c., del contratto intercorso tra le parti.
nel costituirsi in giudizio contestava, in primo luogo, la qualificazione giuridica del rapporto, CP_1
assumendo trattarsi di contratto di vendita, atteso che il tessuto veniva prodotto e consegnato a Pt_1
dietro ricezione dei relativi ordini, comunicati di volta in volta dalla controparte.
L'opposta negava poi la sussistenza di ritardi nella consegna, deducendo, in ogni caso, che le parti non avevano previsto termini essenziali di consegna e che comunque i modesti ritardi talvolta verificatisi riguardavano precedenti ordini, giunti a buon fine a fronte del regolare pagamento della merce da parte di Pt_1
Sottolineava inoltre che, come risultava dalle produzioni della stessa opponente, nel mese di CP_1
settembre 2020. e cioè in epoca precedente agli ordini per cui era causa, aveva acquistato il Pt_1 materiale da altra azienda, contraddicendo l'affermazione in base alla quale sarebbe stata sua CP_1
fornitrice in via esclusiva.
pagina 3 di 11 Da ultimo, deduceva che si era resa inadempiente al proprio onere di collaborazione ai CP_1 Pt_1 fini di consentire l'adempimento, rendendo impossibile la consegna della merce di cui agli ordini oggetto di causa.
Concludeva dunque l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle avverse domande, giacché infondate in fatto e in diritto, nonché la conferma del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva assunta in decisione sulla scorta delle prove documentali precostituite, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 7987/2023, pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18128/2021 nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
condannandola al pagamento di spese e competenze di lite.
A sostegno della decisione, il primo Giudice rilevava che nessuna delle contestazioni sollevate dalla società era munita di idoneo riscontro probatorio, mentre risultava pienamente provata la pretesa creditoria della , alla luce del contenuto della documentazione versata in atti da detta società, sia in CP_1
fase monitoria che nel giudizio di merito.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che la merce non era ancora stata consegnata alla società opponente in quanto la stessa non ne aveva curato il ritiro, con la conseguenza che nessun provvedimento poteva essere reso a carico della per intimare la consegna, in mancanza della prova che l'avesse CP_1 Pt_1
a tal fine invano sollecitata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente appello al fine di sentire accogliere le Pt_1
conclusioni in epigrafe rassegnate.
A sostegno del gravame, l'appellante società ha dedotto quattro motivi di impugnazione.
Con il primo, si duole dell'erronea qualificazione del rapporto oggetto di causa: al riguardo Pt_1
evidenzia come le parti in causa avessero instaurato una stabile relazione commerciale, caratterizzata da prestazioni periodiche ripetute nel tempo. Siffatto accordo era dunque sussumibile nel paradigma del contratto di somministrazione, atteso che le richieste di fornitura di secundum quando et Pt_1
quantum, erano collegate alla necessità di adempiere agli obblighi di consegna delle mascherine che essa società aveva a propria volta assunto con il Commissario di Governo nel periodo della pandemia da Covid 19. Conseguentemente, il rapporto tra le due società non si esauriva in singole prestazioni, bensì era caratterizzato dalla stabilità e dalla reiterazione degli atti di esecuzione.
pagina 4 di 11 Con il secondo motivo la deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e Pt_1
116 c.p.c.; l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice a quo, avendo lo stesso ritenuto il difetto di prova delle allegazioni di l'inidoneità del documento 17) di a Pt_1 CP_1 costituire prova a sostegno degli assunti di quest'ultima: assume infatti l'appellante che i documenti contabili (ordinativi, accettazioni, fatture ed estratto notarile), prodotti a sostegno della richiesta ingiunzione di pagamento, non potevano ritenersi idonei a costituire la prova dell'effettivo adempimento della prestazione gravante su . Invero, ad avviso dell'appellante, i documenti di CP_1 trasporto, privi di sottoscrizione, non comprovavano nulla in merito all'effettiva consegna della merce.
Ciò tanto più in assenza di offerta reale di consegna. L'unico dato certo era che necessitava con Pt_1
urgenza della disponibilità del prodotto in questione al fine di potere adempiere alle commesse del
Commissario di Governo.
Con il terzo motivo in virtù del richiesto accoglimento dei precedenti motivi di gravame, Pt_1
ripropone le domande (riconvenzionali) rigettate, non esaminate e/o ritenute assorbite dal Tribunale in ordine alla risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento della controparte.
Sotto un primo profilo, l'appellante ribadisce infatti che in relazione al contratto intercorso tra le parti, da qualificarsi come somministrazione, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1560 c.c., norma che stabilisce quale parametro di valutazione, in mancanza di determinazione dell'entità della somministrazione, quello del normale fabbisogno dell'accipiens.
Nel caso di specie, le esigenze di fornitura della erano collegate alla necessità di adempiere Pt_1
agli obblighi contratti con la struttura di Governo.
Ciò posto, rileva detta società che la aveva adempiuto in ritardo alle proprie obbligazioni, CP_1
costringendo essa a rivolgersi ad altri fornitori. Pt_1
Ad avviso dell'appellante, dunque, siffatto inadempimento sarebbe grave ed assurgerebbe a grave motivo per giustificare la richiesta dell'accipiens di pronunzia di risoluzione contrattuale.
La società rileva poi che, inizialmente e soltanto in un'ottica di buona fede, aveva preferito Pt_1
limitarsi a chiedere ad di procedere alla riprogrammazione degli ordinativi e, solo a fronte CP_1 dell'indisponibilità della , era stata poi costretta a chiedere la risoluzione del contratto per grave CP_1
inadempimento.
Sotto un secondo profilo l'appellante sostiene che il presunto credito di sarebbe inesigibile sino CP_1 all'effettiva consegna della merce, mai avvenuta, e ciò anche al fine di consentire all'accipiens di verificare quantità e qualità del prodotto.
pagina 5 di 11 Chiede infine la riforma della sentenza impugnata in punto condanna alle spese di lite, da porsi Pt_1
per entrambi i gradi a carico della controparte.
Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di appello e, CP_1
gradatamente, la sua inammissibilità ovvero il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del grado.
Assume che l'appellante erroneamente chiede qualificarsi il rapporto oggetto di causa come CP_1
somministrazione, dal momento che non vi sarebbe alcuna prova che le parti in causa avessero concordato delle prestazioni periodiche e le modalità di svolgimento delle stesse fissando i canoni di durata, entità, periodicità.
Non risulterebbe neppure provata la previsione di un termine essenziale per l'effettuazione della prestazione a carico di , né vi sarebbe dimostrazione della rilevanza del collegamento negoziale tra CP_1
gli accordi intercorsi tra e e gli ordinativi commissionati dalla Presidenza del Consiglio CP_1 Pt_1
dei ministri alla Pt_1
Ciò che risulterebbe comprovato, al contrario, è che la fornitura della merce avveniva in base al fabbisogno della società appellante, comunicato di volta in volta alla , e non certo in base a CP_1
scadenze periodiche ben precise o a quantitativi predeterminati.
Di conseguenza, appare corretta, ad avviso dell'appellata, la qualificazione giuridica conferita dal
Tribunale al rapporto intercorso, nei termini di un contratto di vendita.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui la qualificazione giuridica della fattispecie fosse quella del contratto di somministrazione, sarebbe rilevante la circostanza che aveva puntualmente fatto CP_1
fronte agli ordini oggetto di causa, con esclusione di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile.
L'appellata società, poi, rileva che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, la merce era ed è ancora a disposizione della e, conseguentemente, nessun provvedimento giudiziale Pt_1
può essere adottato, in mancanza di prova che la avesse sollecitato e richiesto la consegna di Pt_1
detta merce, ottenendo un eventuale diniego da parte di essa appellata.
Al contrario, risulterebbe provato come i beni oggetto di causa non fossero stati consegnati alla Pt_1
proprio a causa dell'ostruzionismo dalla medesima posto in essere: la successione degli eventi, ricostruibile attraverso la documentazione versata agli atti, dimostrerebbe chiaramente che il comportamento assunto da era stato quello di ostacolare in ogni modo la consegna, per sottrarsi Pt_1
alla controprestazione di pagamento.
Da qui le rassegnate conclusioni.
pagina 6 di 11 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva assegnata in decisione innanzi al Collegio, con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 25.2.2025, e poi decisa nella camera di consiglio del 4.3.2025.
&&&
Va preliminarmente escluso che possano ravvisarsi profili di nullità od inammissibilità dell'appello, che deve pertanto essere disaminato nel merito.
I motivi di impugnazione sono tutti infondati e vanno disattesi.
L'appellante fonda i propri assunti dolendosi, in primo luogo, dell'errata qualificazione Pt_1
giuridica del rapporto intercorso tra le parti, avendo il Tribunale ricondotto il medesimo allo schema della vendita anziché a quello della somministrazione.
Come è noto, sulla base dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è"il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose".
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio emerge che tra le parti siano intercorsi accordi in base ai quali, a fronte di specifici ordini, in tempi diversi, ebbe a fornire a il tessuto CP_1 Pt_1
meglio in atti descritto (destinato alla fabbricazione delle mascherine protettive anti Covid 19), ma non vi è, peraltro, prova dell'esistenza di accordi in merito alla fornitura periodica o al quantitativo minimo di merce oggetto di fornitura.
Né, come bene rilevato da , è dato evidenziare la prova di un collegamento negoziale tra i predetti CP_1
accordi e la commessa governativa, figura che ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria.
È ben vero che la vicenda qui in esame deve trovare necessaria collocazione entro la tristemente nota emergenza sanitaria pandemica, ma è vero altresì che proprio in virtù di tale emergenza e degli sconosciuti quanto imprevedibili meccanismi sottesi all'evento, appare una contraddizione in termini ipotizzare l'esistenza di accordi contrattuali continuativi di fabbisogno del bene secundum quando et quantum.
Ciò è tanto più vero allorché si consideri, che:
- gli ordini sottesi all'emissione delle fatture azionate in monitorio da risalgono Pt_1 CP_1 rispettivamente all'11.9.2020 (ordini nn. 1022,1024) e al 19.10.2020 (ordini nn. 1174, 1175);
pagina 7 di 11 - gli ordinativi richiesti ad altro fornitore, e posti da in relazione causale all'asserito ritardo di Pt_1
nella consegna della merce, risultano in realtà entrambi antecedenti agli ordini indirizzati alla CP_1
e posti a base del giudizio monitorio, essendo rispettivamente datati 1.9.2020 e 15.10.2020; CP_1
- con mail dell'11.11.2020, ha richiesto a indicazioni ai fini di organizzare la consegna CP_1 Pt_1
della merce, confermando (con mail del 16.11.2020) di poter procedere a detta consegna nelle date indicate dalla Pt_1
- quest'ultima con mail del 25.11.2020, comunicava che, per motivi di forza maggiore, era necessario posticipare gli ordini sopra descritti;
- , in riscontro alla predetta richiesta, ha ribadito la propria disponibilità a provvedere secondo le CP_1 necessità dell'appellante;
- con PEC del 23.12.2020 ha disdetto gli ordini per motivi estranei al rapporto intercorrente Pt_1
con (ossia a fronte delle mutate richieste provenienti dalla struttura commissariale della CP_1
Presidenza del Consiglio, e in particolare in ragione del fatto che la domanda di mascherine si era ridotta, sicché i quantitativi di tessuto di cui agli ordini in esame erano divenuti eccessivi);
- Atex con PEC del 7.1.2021, pur negando di poter procedere all'annullamento degli ordini, atteso che il tessuto era già stato prodotto nelle quantità richieste da aveva peraltro dichiarato la propria Pt_1
disponibilità a risolvere bonariamente la vertenza, non omettendo di segnalare che stava sostenendo delle spese di deposito della merce presso un magazzino esterno all'azienda e che, infine, la merce era stata prodotta con delle caratteristiche specifiche richieste dalla committente, di guisa che non sarebbe stato possibile venderla a terzi, dal momento che sarebbe stata necessaria una nuova certificazione;
- con PEC del 21.1.2021, , non avendo ricevuto alcun riscontro, invitava l'appellante a fornirle CP_1
celermente le istruzioni per la pronta consegna della merce immagazzinata nel deposito;
- posticipava il ritiro di altra merce ordinata precedentemente ed inviata dalla , su Pt_1 CP_1
istruzioni di a Catania tramite il vettore, dal documento n. 17 Pt_1 Controparte_3
prodotto in atti da è dato evincere che il predetto vettore, con comunicazione sempre inviata via CP_1
PEC ad , provvedeva ad informare quest'ultima del fatto che, su richiesta di , la consegna CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto essere posticipata, lasciando la merce in giacenza all'interno di un magazzino del vettore stesso;
- con PEC del 14.6.2021, comunicava infine ad la volontà di procedere all'acquisto della Pt_1 CP_1
merce di cui alla fattura n. 56/2021, affermando di voler prelevare il prodotto presso il deposito della in Azzano San Paolo (BG) con trasporto a propria cura e spese, il tutto a fronte CP_1
pagina 8 di 11 dell'emissione da parte di di una nuova fattura, priva degli oneri di trasporto e con scadenza di CP_1
pagamento a ulteriori 60 giorni, in sostituzione della predetta fattura n. 56 del 21/1/2021 della quale chiedeva l'annullamento.
Così ricostruita la vicenda in esame, ed anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, è di tutta evidenza come gli assunti di inerenti alla sussistenza di un grave Pt_1
inadempimento a carico della controparte siano palesemente smentiti dal tenore delle risultanze documentali: non è dato cogliere infatti alcun ritardo imputabile ad nella consegna delle merce né CP_1 eventuali omissioni di questa in merito all'effettiva disponibilità del prodotto, pronto per essere portato a destinazione.
Ne consegue altresì che se la merce non è stata consegnata, ciò è da ascriversi esclusivamente al tergiversare di consistito, prima, nel posticipare i tempi di consegna e poi nel richiedere Pt_1
l'annullamento degli ordini, indi nel richiedere nuovamente la consegna, ma a mutate condizioni di fatturazione.
Pertanto, il buon ritenere del Tribunale non può che trovare conferma sia per quanto concerne il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da sia con riferimento al rigetto delle domande Pt_1
riconvenzionali dalla medesima proposte, sia, infine, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
L'appello va, dunque, rigettato con conferma integrale della sentenza qui impugnata.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali, in virtù della soccombenza della società appellante, la condanna di questa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi per cause di media complessità, delle fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione al minimo per la fase di trattazione (celebrata in unica udienza).
Va, infine, accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. Parte_1
13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1c.17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7987/23 pubblicata in data CP_1
12.10.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 9 di 11 2. condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del Parte_1 CP_1 grado che si liquidano in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1c.17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 4.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Maria Carla Rossi Laura Sara Tragni
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11