Articolo 92 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 91Articolo 93
Versione
13 novembre 1960
Art. 92. Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente, quando tra, essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 90, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, in ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960