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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 330 /2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Monti;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
IN ES
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, premesso di aver convissuto more uxorio per circa tre anni e che dalla loro unione è nato il figlio ( n. a Bari il 6/10/2022), con ricorso ex Persona_1 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di omologare la convenzione relativa all'affidamento del figlio minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito tale richiesta e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 2/5/2025.
pagina 1 di 2 La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al minore ( n. il 6/10/2022 a Bari) non sono in Persona_1
contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nel ricorso introduttivo, ritualmente firmato, sono infatti contemplati gli accordi raggiunti circa l'affidamento, il mantenimento e gli incontri e quant'altro rilevi agli stessi fini
(affidamento condiviso del minore e sua collocazione prevalente presso la madre;
previsione di un assegno di euro € 250,00 mensile per il mantenimento della minore oltre rivalutazione
ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani in data 9.9.2022).
In conclusione, il Collegio reputa che l'accordo sia adeguato e rispondente all'interesse del minore, sia quanto al regime di affidamento e collocamento presso la madre che sotto quello economico. Inoltre, l'accordo garantisce al minore il mantenimento di stabili e significativi rapporti con il padre consentendogli di beneficiare dell'apporto affettivo, educativo ed economico da parte di entrambi i genitori.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara efficaci le condizioni relative all'affidamento, collocamento e mantenimento del minore ( n. a Bari il 6/10/2022), di cui al ricorso congiunto Persona_1 depositato in data 19/2/2025 da intendersi integralmente richiamato per formare parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 25/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Monti;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
IN ES
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, premesso di aver convissuto more uxorio per circa tre anni e che dalla loro unione è nato il figlio ( n. a Bari il 6/10/2022), con ricorso ex Persona_1 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di omologare la convenzione relativa all'affidamento del figlio minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito tale richiesta e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 2/5/2025.
pagina 1 di 2 La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al minore ( n. il 6/10/2022 a Bari) non sono in Persona_1
contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nel ricorso introduttivo, ritualmente firmato, sono infatti contemplati gli accordi raggiunti circa l'affidamento, il mantenimento e gli incontri e quant'altro rilevi agli stessi fini
(affidamento condiviso del minore e sua collocazione prevalente presso la madre;
previsione di un assegno di euro € 250,00 mensile per il mantenimento della minore oltre rivalutazione
ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani in data 9.9.2022).
In conclusione, il Collegio reputa che l'accordo sia adeguato e rispondente all'interesse del minore, sia quanto al regime di affidamento e collocamento presso la madre che sotto quello economico. Inoltre, l'accordo garantisce al minore il mantenimento di stabili e significativi rapporti con il padre consentendogli di beneficiare dell'apporto affettivo, educativo ed economico da parte di entrambi i genitori.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara efficaci le condizioni relative all'affidamento, collocamento e mantenimento del minore ( n. a Bari il 6/10/2022), di cui al ricorso congiunto Persona_1 depositato in data 19/2/2025 da intendersi integralmente richiamato per formare parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 25/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2