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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 24/6/2025 da
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa in Via Bulgaria n. 11, elettivamente domiciliata in n Siracusa, Via Alcibiade n. 60/A, presso lo studio dell'Avv. Angelo Ripoli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...], l'[...], ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Suor Maria Rosa Zangara n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Alcibiade n. 60/A, presso lo studio dell'Avv. Angelo Ripoli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso, depositato in data 24/6/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Per_1
a Catania, in data 29/12/2015, riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente l'affido esclusivo della minore alla madre e la conseguente ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
Per_
“1. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore della madre, per i motivi sopra esposti, con collocamento della minore presso l'abitazione della stessa in Siracusa nella Via Bulgaria
n. 11, ove peraltro già abita, con ogni altra conseguenziale statuizione di legge;
Per_ 2. disporre che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia , nel giorno e orario che sarà previamente concordato con la madre, sempre compatibilmente e nel rispetto degli interessi, impegni ed esigenze della minore;
pagina1 di 3 Per_ 3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia , corrispondendo alla madre la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo economico, da rivalutare annualmente ed automaticamente nella misura delle variazioni dell'indice ISTAT maturato. Per_ Le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come precisato in sede di prima udienza di comparizione.”
Con decreto del 30/6/2025 è stata fissata udienza dell'8/9/2025 per la comparizione delle parti.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data con cui è stato integrato il punto 3 dell'accordo congiunto in merito alla ripartizione delle spese straordinarie.
All'esito, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
19/9/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido esclusivo di alla madre e dal collocamento Per_1
presso la stessa, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
7/11/2025.
IL PRESIDENTE
pagina2 di 3 Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 24/6/2025 da
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa in Via Bulgaria n. 11, elettivamente domiciliata in n Siracusa, Via Alcibiade n. 60/A, presso lo studio dell'Avv. Angelo Ripoli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...], l'[...], ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Suor Maria Rosa Zangara n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Alcibiade n. 60/A, presso lo studio dell'Avv. Angelo Ripoli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso, depositato in data 24/6/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Per_1
a Catania, in data 29/12/2015, riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente l'affido esclusivo della minore alla madre e la conseguente ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
Per_
“1. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore della madre, per i motivi sopra esposti, con collocamento della minore presso l'abitazione della stessa in Siracusa nella Via Bulgaria
n. 11, ove peraltro già abita, con ogni altra conseguenziale statuizione di legge;
Per_ 2. disporre che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia , nel giorno e orario che sarà previamente concordato con la madre, sempre compatibilmente e nel rispetto degli interessi, impegni ed esigenze della minore;
pagina1 di 3 Per_ 3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia , corrispondendo alla madre la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo economico, da rivalutare annualmente ed automaticamente nella misura delle variazioni dell'indice ISTAT maturato. Per_ Le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come precisato in sede di prima udienza di comparizione.”
Con decreto del 30/6/2025 è stata fissata udienza dell'8/9/2025 per la comparizione delle parti.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data con cui è stato integrato il punto 3 dell'accordo congiunto in merito alla ripartizione delle spese straordinarie.
All'esito, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
19/9/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido esclusivo di alla madre e dal collocamento Per_1
presso la stessa, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
7/11/2025.
IL PRESIDENTE
pagina2 di 3 Dott.ssa Veronica Milone
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