Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 293/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 8.4.2024 e vertente
T R A
Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Reggio
[...] P.IVA_1
Calabria, Via Marvasi 15 presso lo studio dell'avv. Antonino Infortuna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
1
del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio CP_2
Calabria presso i cui uffici siti in Reggio Calabria Via del Plebiscito n. 15 è ope legis domiciliato;
- APPELLATO –
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_3
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: revoca contributi statali;
Appello avverso Ordinanza ex art. 702-bis del
Tribunale di Reggio Calabria del 26.02.2019;
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.4.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la
[...]
” adiva il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria al fine di chiedere l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento di revoca del , di un contributo in Controparte_1
conto impianti di € 27.857,68. A sostegno della domanda esponeva di avere presentato, in data 18.06.2001, alla banca concessionaria “ , la Controparte_3
domanda-progetto n. 2168/11 avente ad oggetto un programma di investimento, di durata 24 mesi, per l'ampiamento di un preesistente punto vendita sito in Reggio
Calabria, Viale Europa n. 76/80. Asseriva all'uopo che, con provvedimento n. 107410 del 10.12.2001, l'allora aveva concesso all'istante, in CP_1 Controparte_4
via provvisoria, un contributo in c/impianti di € 27.857,68 erogabile in due quote annuali dell'importo di € 13.928,84 ciascuna, secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 2
2 D.L. 22.10.1992 n. 415 convertito nella L. 488/1992. In data 14.08.2003, la concessionaria erogava all'impresa beneficiaria la prima quota di contributo a titolo di avanzamento lavori. Concluso il programma di investimento nel 2004, previe le incombenze di cui alla circolare 900047/01, l'istante chiedeva, in data 30.4.2004, che venisse erogata la seconda tranche di contributo. Senonché, nell'anno 2011, la Banca
Concessionaria dava corso all'ispezione inerente alla erogazione della seconda quota di contributi che si concludeva con la contestazione alla ricorrente della “mancata produzione della copia conforme della dichiarazione relativa all'identificazione delle attrezzature oggetto di agevolazione”. La previa esibizione delle fatture Parte_1
comprovanti gli acquisti dei beni oggetto di agevolazione, precisava che parte di questi erano stati dismessi in quanto obsoleti e che comunque l'obbligo in parola non era più esigibile decorso il termine di cinque anni dall'ultimazione del programma di investimento. Successivamente, con nota del 14.11.2017, il Controparte_1
comunicava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 8 L. 241/90, l'avvio del
[...]
procedimento di revoca del decreto di concessione dei contributi di legge conclusosi con il provvedimento di revoca notificato in data 9.2.2018 mediante il quale venivano contestate alla società una serie di inadempienze preclusive del chiesto Parte_1
contributo statale. Avverso detta revoca detta società proponeva opposizione lamentando la violazione del principio del legittimo affidamento di cui all'art. 21 L.
241/90 posto che il provvedimento di annullamento/revoca della concessione delle agevolazioni di legge avrebbe dovuto essere emesso entro un termine ragionevole nonché la violazione dell'art. 136 L. 311/2004 del 22.01.2013. La ricorrente rilevava, inoltre, che la contestazione degli addebiti appariva infondata atteso che essa società aveva dato prova dell'ampliamento della superficie di vendita del negozio oggetto del programma del finanziamento attraverso un esame congiunto del preliminare di vendita e del rogito;
sempre a dire della ricorrente altrettanto infondata appariva la contestazione della incompatibilità dei tempi di rilascio del certificato di agibilità rispetto alle date di ultimazione e di entrata in funzione del programma di investimento poiché l'istante aveva
3 richiesto il rilascio del suddetto certificato alla società costruttrice dell'immobile, SIRE
Spa, in data 2001 pertanto gli eventuali ritardi non potevano essere alla stessa imputabili siccome ascrivibili alla negligenza dell'organo preposto al rilascio. Quanto alle fatture oggetto della documentazione finale di spesa deduceva che, a differenza di quanto contestato nel provvedimento di revoca, tutti di predetti documenti fiscali riportavano la dicitura in discorso e comprovavano, “per equipollenza” il requisito previsto del “nuovo di fabbrica” peraltro non opponibile alla ricorrente in quanto introdotto con la circolare postuma n. 814/06. Infine, quanto alla omessa trasmissione delle dichiarazioni relative ai dati di “monitoraggio rese in conformità all'allegato 35 circolare n. 900047/01 per gli esercizi 2002/ 2003/2004/2005”, evidenziava che risultava ascrivibile a far data dall'anno di esercizio successivo a ciascuno quelli indicati, quindi: nel 2003 per il 2002, nel 2004 per il 2003, nel 2005 per il 2004 e nel 2006 per il 2005 . Concludeva chiedendo:
“in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, il provvedimento gravato e/o la sottesa
procedura di riscossione, nel proseguio e nel merito :
Annullare e/o revocare il Decreto ise.AOO –IAI REGISTRO INTERN0 R. 0000343.01-02- 018 adottato
dal Economico il 01/02/018- Not. il 19.02 .018- unitamente ad ogni altro atto ad esso Controparte_1
presupposto, connesso e consequenziale, anche se ancora non conosciuto, statuendo, comunque, la non debenza
delle somme ivi richieste;
dichiarare, accertare e statuire il grave inadempimento contrattuale dei convenuti nel versamento del saldo
finale del contributi ammessi con Decreto Ministeriale n 107410/01, e per gli effetti condannarli in solido e/o
ciascuno per il proprio titolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, anche a titolo
d'indennizzo, a pagare a suo favore, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, la somma di €
16.056,00 di cui: € 13 .928,84 quale saldo di quella erogata con l'indicato Decreto Concessorio, € 2.128,63
quale ripetizione della cauzione versata, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze”
Con comparsa del 29.7.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando gli avversi assunti. In particolare, rilevava che non poteva
[...]
ritenersi leso il principio del legittimo affidamento invocato da controparte posto che i
4 termini previsti per la conclusione dell'iter procedimentale non potevano essere considerati perentori e che la natura dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni, in realtà, corrispondevano sostanzialmente a provvedimenti di tipo decadenziali vincolati alla sopravvenienza dei requisiti necessari per la continuazione del rapporto cosicché a dette “decadenze accertative”, che non sono annullamenti d'ufficio discrezionali, non potevano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 21 comma quinques e nonies L.
241/90 che disciplinano esclusivamente il potere discrezionale attribuito alla P.A. Nel merito, asseriva che la documentazione fornita dalla società ricorrente non era in grado di superare le inadempienze accertate dalla banca concessionaria all'esito dell'istruttoria procedimentale così come specificatamente contestate nel provvedimento di revoca.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della ricorrente.
Non si costituiva la “ ” e pertanto all'udienza del Controparte_3
17.9.2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 05.02.2019, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione
Con ordinanza del 26.02.2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, non fosse invocabile alcun legittimo affidamento del privato trattandosi di un provvedimento di erogazione provvisorio e che non fosse applicabile l'art. 21-nonies L. 241/1990, in quanto l'Amministrazione non aveva fatto valere un potere di autotutela discrezionale apparendo l'attività provvedimentale revocatoria una conseguenza vincolata all'inadempimento contrattuale della ditta ricorrente. Nel merito, il Tribunale riteneva che, dalla documentazione prodotta in atti, non si potesse desumere, né il corretto adempimento della società ricorrente alle condizioni contrattuali previste per il finanziamento, né l'ampliamento della superficie dei locali commerciali oggetto del progetto.
Avverso la predetta statuizione la società “
[...]
” interponeva appello Parte_1
5 ritualmente notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante riproponeva l'eccezione di violazione del principio del legittimo affidamento, per decorrenza del termine di cui all' art. 21 L. 241/90 co. quinquies e nonies nonché dell'art. 1 co. 136 L. 311/04 e art. 6 L.
n. 124/2015 mentre, nel merito, ribadiva di avere documentalmente dimostrato di avere assolto a tutte le condizioni contrattuali previste per legge;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 19.7.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria
[...]
di spese e compensi di lite.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_3
All'udienza collegiale del 8.4.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, il procuratore di parte opponente insisteva in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della “ Controparte_3
” che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Sempre in via preliminare va ritenuta la giurisdizione del G.O. adito così come delibato dal giudice di prime non oggetto di appello da parte di nessuna delle parti in causa.
Va pertanto dichiarato il giudicato interno sul punto.
Quanto al merito del gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che nessun legittimo affidamento avrebbe potuto invocare la società istante tenuto conto degli inadempimenti contrattuali cui quest'ultima era tenuta per legge.
In particolare, l'appellante deduce la violazione degli artt. 21 comma quinques e nonies L. 241/1990 (così come mod. ex 6 L. 124/2015) nonché dell'art. 1 comma 136
6 L. 311/04 contenenti la normativa volta disciplinare la scansione temporale dell'esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione atteso che, nel caso di specie, era stato abbondantemente oltrepassato un ragionevole spatium deliberandi rispetto al beneficio di legge concesso nel 2001, così radicando in capo all'appellante un legittimo affidamento incolpevole in ordine al buon esito del finanziamento richiesto, a fronte del quale l'atto di ritiro in contestazione si poneva in contrasto con il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.
Gli assunti colgono parzialmente nel segno.
La fattispecie di causa riguarda la concessione provvisoria da parte dell'allora competente Ministero delle Attività Produttive, oggi Controparte_1
, di un contributo pubblico di € 27.857,68 ai sensi del D.L. 22 ottobre 1992,
[...]
n. 415 - convertito dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 - destinato all'ampliamento di una struttura di commercio al dettaglio di mobili sita nel Comune di Reggio Calabria, Viale
Europa n. 76/80.
Ai sensi di legge il suddetto contributo avrebbe dovuto essere erogato in due tranches pari ad € 13.928,84 ciascuna.
La prima tranche veniva erogata in data 18.4.20103 a seguito dell'approvazione provvisoria del piano di investimento presentato dalla società appellante avvenuta con decreto del 10.12.2001.
La secondo tranche, richiesta da quest'ultima il 30.4.2004, avrebbe dovuto essere erogata a seguito delle puntuali verifiche del rispetto dei requisiti previsti dalla legge sulla base del programma di investimento ammesso al beneficio.
Tuttavia, a distanza di circa sette anni e precisamente in data 21.7.2011, la banca concessionaria , deputata all'effettiva erogazione del Controparte_3
contributo ed al controllo del rispetto delle condizioni di legge, effettuava il sopralluogo presso la struttura di Viale Europa contestando alla società appellante alcune irregolarità rispetto al programma di investimento presentato ed approvato ex lege 488/92, cui seguiva, in data 4.11.2017, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle
7 agevolazioni concesse da parte del , culminato con Controparte_1
il relativo Decreto n. 343 dell'1.2.2018 con il quale si disponeva la revoca della concessione provvisoria del contributo e recupero delle somme già erogate con decreto n. 107410 del 10.12.2001.
L'appellante censura l'inerzia della pubblica amministrazione protrattasi oltre ogni termine previsto dalle disposizioni di cui alla L. 241/1990 in violazione delle regole sulla ragionevole durata del procedimento amministrativo atteso che tra il provvedimento concessorio e la revoca erano trascorsi ben diciassette anni.
Il appellato, dal canto suo, eccepisce che, trattandosi di revoca di CP_1
contributi pubblici, il potere di controllo, vincolato alla legge, non può implicare alcuna valutazione comparativa degli interessi contrapposti atteso che la prevalenza dell'interesse pubblico è da ritenersi “in re ipsa”, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo.
Ciò posto, è pacifico che la fattispecie di causa è stata caratterizzata da un iter procedimentale particolarmente dilatato nel tempo (circa 17 anni), così come sopra descritto, e sul punto le allegazioni delle parti coincidono tra loro oltre ad essere supportate da prove documentali versate in atti.
Appare pertanto di tutta evidenza che l'agere della P.A. si sia articolato in violazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo, particolarmente pregnante in materia di provvedimenti volti al ritiro di precedenti atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica del privato.
E' però da escludersi che i provvedimenti amministrativi di reiezione di un tale finanziamento pubblico siano riconducibili al potere di autotutela caratterizzato dall'esercizio della discrezionalità amministrativa giacché l'attività di verifica e controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.
Il provvedimento oggetto di contestazione non sarebbe, infatti, una vera e propria revoca poiché la decadenza dal beneficio è stata disposta dalla P.A. non già per una
8 diversa valutazione dell'interesse pubblico quanto, piuttosto, per un asserito
“inadempimento” successivo alla concessione del finanziamento attinente alla realizzazione dell'investimento ed alla sua regolarità tant'è che si fa questione di un fatto o di un comportamento sopravvenuto, incidente sul rapporto concessorio, suscettibile di configurare un inadempimento imputabile alla beneficiaria, ostativo alla conservazione dell'agevolazione economica, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo, incisa dall'atto impugnato, che è devoluta alla giurisdizione del G.O. (cfr. SS.UU. Corte Cass. 5 agosto 2016 n. 16602).
Non può pertanto trovare applicazione la disciplina che governa la tempistica dell'esercizio di un potere discrezionale della P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo (L. 241/1990) così come invocato dall'appellante.
Invero, non può trovare applicazione l'art. 21 quinques della L. 241/90 - che prevede la possibilità dell'Amministrazione di revocare senza limiti di tempo i propri provvedimenti salvo l'eventuale indennizzo del destinatario che subisca un pregiudizio - poiché nel caso di specie non si ha una “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario” come previsto dall'atto di revoca in senso proprio trattandosi piuttosto di un atto di controllo inserito in una fattispecie complessa a formazione successiva.
Altrettanto inappropriato il richiamo all'art. 21 nonies L.241/1990 che prevede il potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi entro il termine di 12 mesi dalla loro adozione (ampliato in 18 mesi dall'art. 6 L. n. 124/2015) in quanto l'atto di concessione provvisoria del contributo statale non era illegittimo al momento in cui fu emanato (e non lo ho è divenuto neppure successivamente).
Non coglie nel segno neppure il richiamo all'art. 1, comma 136, della legge
311/04, che prevede “Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le
amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di
provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso”
posto che, così come sopra argomentato, nel caso di specie non siamo dinnanzi ad un provvedimento di annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo
9 illegittimo bensì ad una decadenza dai benefici contributivi per inadempienza del privato delle prescrizioni di legge.
Si tratta, piuttosto, di una fattispecie a formazione progressiva di una decadenza dei benefici di legge il cui provvedimento di “revoca” (in senso atecnico) è comminato a seguito dell'esercizio di un potere di controllo non riconducibile al paradigma normativo del potere di autotutela perché non caratterizzato da alcuna discrezionalità amministrativa ma legato alla verifica del rispetto della normativa condizionante l'erogazione degli incentivi di Stato.
In siffatti ipotesi, tuttavia, non può affermarsi che l'interesse privatistico sia sempre recessivo rispetto a quello pubblico.
Invero, il carattere doveroso e vincolato dell'attività in questione, consistente nell'evitare l'indebita erogazione di risorse pubbliche (ovvero, ove le stesse siano state già erogate, nel loro recupero), non esclude, a priori, che da parte della P.A. non vi possa essere la violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337
c.c. laddove, dopo aver ammesso a finanziamento un'iniziativa imprenditoriale per la fruizione delle risorse all'uopo stanziate, si provveda al suo ritiro a distanza di un notevole lasso di tempo dalla rendicontazione dell'attività svolta.
Se così non fosse si finirebbe per ammettere una soggezione del privato sine die ad un procedimento amministrativo volto ad affievolire un diritto fondamentale di libertà o un diritto che ne abbia precedentemente espanso la sfera giuridica patrimoniale.
La valutazione va fatta in relazione al caso concreto avuto riguardo alla effettiva possibilità dell'esercizio del controllo del corretto adempimento degli oneri connessi alla concessione del beneficio ed alla ammissibilità della spesa rispetto al progetto approvato.
In ispecie, a fronte di una relazione finale di spesa datata 30.6.2004, la prima contestazione degli addebiti è avvenuta a distanza di circa sette anni a cui sono seguiti ulteriori sette anni per l'intervento revocatorio definitivo.
Già a far data dal 2004, dunque, la P.A. - per mezzo della sua longa manus rappresentata dalla Banca Concessionaria – avrebbe Controparte_3
10 potuto procedere al controllo dovuto (peraltro stimolato dalla richiesta di pagamento della seconda tranche del contributo inoltrata in data 30.4.2004) contestando alla società beneficiaria le eventuali inadempienze;
non vi era infatti alcuna ragione ostativa al controllo: il programma di investimenti era stato ultimato e la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese era stata inviata.
E' plausibile affermare, quindi, che nel corso degli anni si sia formato, in capo all'appellante, un ragionevole e concreto affidamento - se non sulla spettanza del contributo in misura corrispondente all'importo totale decretato - quanto meno sul mantenimento della posizione di vantaggio già acquisita.
La tutela dell'affidamento è da intendersi come diritto soggettivo alla integrità patrimoniale del privato a protezione del quale vi è la pretesa di una condotta da parte della P.A. improntata ai canoni di correttezza e buona fede quale corollario del principio del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione e garanzia di un contesto idoneo a consentire le iniziative private e la certezza e la stabilità dei traffici economici.
La salvaguardia delle posizioni privatistiche, tuttavia, non può travalicare il rispetto degli obiettivi di spesa previsti la legge occorrendo pur sempre che i fondi pubblici concessi siano stati effettivamente utilizzati per la realizzazione del programma di investimento ammesso ed approvato (e pertanto meritevole di tutela).
In caso contrario non potrebbe configurarsi una situazione che “appare conforme al diritto” su cui confidare.
In buona sostanza, anche l'utilità che il privato pretende di difendere deve essere stata conseguita in buona fede, dato che è escluso che l'ordinamento possa accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa conseguita mediante comportamenti ingannevoli o fraudolenti.
Nel caso di specie la società , con il contributo statale, avrebbe dovuto Parte_1
realizzare un ampliamento del 20% della superficie di vendita dell'immobile sito in
Reggio Calabria, via Europa n. 76/80, già destinato al commercio, nonché acquistare arredi ed attrezzature d'ufficio per l'attività commerciale svolta (tra cui software,
11 misuratore fiscale e tende).
Secondo quanto riportato dalla stessa relazione inviata dalla banca concessionaria al le spese sostenute a consuntivo da parte della società appellante risultavano CP_1
“sostanzialmente in linea con le previsioni istruttorie” avendo la medesima società rendicontato spese per un totale di € 66.094,59 - di cui € 30.987,41 per “Opere murarie ed assimilabili” ed € 35.107,18 per “macchinari, impianti ed attrezzature” - a fronte di un preventivo di € 61.974,82 di cui € 30.987,41 per “Opere murarie ed assimilabili” ed altrettanti € 30.987,41 per “macchinari, impianti ed attrezzature”.
Rispetto al predetto programma, nel provvedimento di revoca per cui si discute sono state contestate le seguenti inadempienze:
“l'impresa non ha dimostrato di aver conseguito l'incremento di superficie di vendita in
misura pari almeno al 20% della superficie preesistente, come previsto in sede di istruttoria,
indispensabile per l'inquadramento del programma come “ampliamento”. Ne consegue che
l'investimento non rientra nelle tipologie dei programmi ammissibili di cui al punto 3.1 della
Circolare n. 900047 del 25.01.2001 che, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, prevede
esclusivamente programmi volti alla realizzazione di un nuovo impianto, alla ristrutturazione,
all'ampliamento o al trasferimento de1l'unità locale esistente;
- il certificato di agibilità dell'unità produttiva, rilasciato il 20/02/2008, è stato richiesto in
data 13/11/2007 (prot.191056), in tempi non compatibili con le date di ultimazione ed entrata in
funzione del programma. Si rileva dunque che l'unità produttiva, per il periodo intercorso dall'ultimazione al rilascio dell'agibilità, non era rispondente agli specifici vincoli edilizi, urbanistici
e di destinazione d'uso di cui al punto 2.1 della Circolare n. 900047 del 25/01/2001;
- le fatture oggetto della documentazione finale di spesa non riportano la dicitura di
riferimenti al programma oggetto di agevolazione di cui al punto 7.4 della Circolare n.900047 del
25/01/2001;
- l'impresa non ha fornito le dichiarazioni rese in conformità agli allegati 9a e 9b alla
Circolare n. 900047 del 25/01/2001, di cui al punto 3.10 della medesima Circolare, né ha inviato la
documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni
12 oggetto di agevolazione ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 814 del 07/03/2006;
- l'impresa non ha fornito le dichiarazioni relative ai dati di monitoraggio rese in conformità
all'allegato 35 alla Circolare n. 900047 del 25/01/2001 e di cui al punto 10.1 della medesima
Circolare, relative agli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, non ottemperando all'obbligo di cui all'art.
11 comma 1 bis del DM, n. 527 del 20/10/1995”.
Esaminando le contestazioni sopra riportate va rilevato che, riguardo all'ampliamento della superficie dell'immobile, l'appellante asserisce che la dimostrazione del rispetto del citato obiettivo dell'investimento poteva trarsi dall'esame
“congiunto” del preliminare di compravendita del 21.5.2001 e del rogito in notar Per_1
del 7.2.2003 n. rep. 41608, da cui sarebbe emerso che la superficie di vendita del negozio oggetto del finanziamento, corrente in Viale Europa n. 76/80, era stata aumentata da mq.
225 a mq. 354, quindi, in misura superiore al 20% richiesto dalla circolare.
Detti assunti non possono essere condivisi.
Sebbene, infatti, sia possibile riscontrare la differenza tra le due superfici indicate negli atti sopra citati, nel verbale di sopralluogo del 27.11.2011 la banca concessionaria contestava che “...l'impresa non ha prodotto copia delle Controparte_3
comunicazioni/licenze attestanti l'ampliamento della superficie di vendita a seguito del programma di investimento”, documentazione, questa, non riscontrata in atti e la cui rilevanza è di palmare evidenza posto che lo spirito del contributo pubblico era proprio quello di incentivare l'attività commerciale delle imprese ubicate nelle zone del Mezzogiorno
d'Italia.
Rispetto a tale contestazione, quindi, non può dirsi che la società abbia effettivamente destinato il contributo statale ricevuto per la finalità prevista dalla legge e tale consapevolezza non può tradursi in un affidamento “legittimo” del trasgressore al permanere della spettanza del beneficio.
Ne consegue che l'appellante non potrà trattenere la quota parte del contributo accreditato proporzionalmente imputabile alle “Opere murarie ed assimilabili” che rappresentano il 50% della somma di € 13.928,84 pari ad € 6.964,42.
13 Quanto al ritardo del rilascio del certificato di agibilità dell'immobile destinato alla vendita, il rilievo si ritiene assorbito dalla valutazione negativa del punto precedente atteso che la contestazione riguarderebbe sempre la quota parte destinata alle “opere murarie ed assimilabili”.
Diverse considerazioni, invece, vanno fatte riguardo alle spese relative agli acquisiti di “macchinari ed attrezzature” le cui relative fatture versate in atti sono state contestate per non essere stato riportato l'espresso riferimento al programma di investimento (cfr. punto 7.4 circolare 900047: “… si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura “Spesa di £./euro …… dichiarata per la …(prima, seconda, terza)… erogazione del prog. n. ……/n. bando… ex L. 488/92”) nonché per non aver presentato le dichiarazioni di cui agli allegati 9a e 9b alla Circolare n. 900047 del 25/01/2001 e la documentazione attestante il requisito del “nuovo di fabbrica” dei beni oggetto di agevolazione.
Trattasi, invero, di irregolarità formali che non assumono rilievo ai fini della verifica della dell'effettiva destinazione del contributo alla finalità di legge posto che il non ha contestato l'insussistenza delle spesa ovvero il suo sostentamento per CP_1
finalità estranee al progetto con la conseguenza che va riconosciuto alla società appellante il diritto di trattenere quanto già erogato a titolo di contributo per la quota parte proporzionalmente imputabile ad “attrezzature e macchinari” pari alle restante somma di € 6.964,42.
A tal fine non può eccepirsi che la mancata o incompleta tenuta delle scritture ovvero l'omesso invio delle dichiarazioni relative al monitoraggio di spesa, erano stati previsti, dalla circolare sopra citata, a pena di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse poiché proprio l'importanza rivestita dal citato adempimento avrebbe dovuto stimolare la tempestiva azione di verifica della P.A. che solo a se stessa può imputare il considerevole ritardo dell'esercizio del potere, il cui procrastinarsi senza alcuna giustificazione di sorta ha consolidato nell'appellante l'affidamento alla stabilità della
14 utilità già conservata nel tempo.
Sintomatica in tal senso appare anche la previsione della normativa di non distogliere dall'uso previsto i beni agevolabili per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione (cfr. Regolamento L. 488/92 di cui al DM. n. 527/95, art. 8, comma 1, lett. b,) mentre, invece, nel caso di specie, la visita ispettiva in occasione della quale è stato rilevato il mancato rinvenimento dei beni agevolati ha avuto luogo oltre il suddetto termine, il cui decorso senza alcuna contestazione ha fatto maturare il legittimo affidamento della società istante sulla rinuncia dell'amministrazione ad esercitare il potere di revoca del contributo, quanto meno per mere irregolarità e vizi formali/procedurali e per vizi non strettamente attinenti alla mancata spendita delle somme ricevute nell'investimento programmato.
Di contro, non può essere riconosciuto all'appellante la seconda tranche del contributo concesso in via provvisoria posto che non siamo di fronte ad una utilità economica già acquisita dal privato per la quale può vantarsi un diritto soggettivo alla permanenza in considerazione della durata del tempo, siccome non ancora accordata, né erogata e soprattutto non già concretamente impiegata per le finalità del programma di investimenti con conseguente esclusione della tutela alla conservazione dell'integrità del patrimonio incisa dal provvedimento a carattere restitutorio di quanto percepito ed impiegato.
L'appellante formula, infine, richiesta di rimborso della cauzione versata ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis DM 527/95 (Regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92) di cui vi è prova in atti (cfr. ricevuta bonifico bancario in favore del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, presente nel fascicolo di primo grado della società ricorrente).
Sul punto, il appellato nulla ha dedotto. CP_1
A norma del comma 4 bis del citato articolo è disposto che “…Qualora le
agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle
15 stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia
rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la
cauzione, …”.
A sua volta l'art. 8, comma 1, lettera c1) del DM citato prevede la revoca dell'agevolazione “… qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità
dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato
d'avanzamento della prima quota”.
Nel caso di specie la condizione di cui al citato articolo è stata parzialmente rispettata posto che la tutela accordata in questa sede a protezione del legittimo affidamento del privato consente alla società appellante di trattenere la quota parte del contributo erogato con la “prima quota” in proporzione agli obiettivi raggiunti (50% di €
€ 13.928,84); ne consegue che il appellato sarà tenuto a rimborsare CP_1
all'appellante il 50% della cauzione incassata pari ad € 1.064,21.
L'appello va pertanto parzialmente accolto ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuta - e conseguentemente non ripetibile - la somma di €
6.964,42 a titolo di contributo erogato ex L. 488/92 disponendo a carico del CP_1
appellato la restituzione della cauzione versata pari ad € 1.064,31.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della unicità del giudizio vanno così regolamentate:
- condanna le parti convenute, odierne appellate, al pagamento in solido tra loro, della somma di € 5.222,50 di cui € 145,50 per spese documentate ed € 5.077,00 per compensi, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 così specificati: € 919,00 per fase studio;
€ 777,00 per fase introduttiva;
€ 1.680,00 per fase istruttoria/trattazione; € 1.701,00 per fase decisionale;
- compensa in ragione di due terzi le spese di lite sopra liquidate di talché le parti appellate vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante,
16 del restante terzo pari ad € 1.740,83 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute);
- condanna la parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che liquida in € 5.270,00 di cui € 382,00 spese documentate ed €
4.888,00 per compensi (oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 così specificati: € 1.134,00 parametro medio per fase studio;
€ 921,00 parametro medio per fase introduttiva;
€ 922,00 parametro minimo per fase istruttoria/trattazione in assenza di una effettiva e concreta attività istruttoria svolta;
€ 1.911,00 parametro medio fase decisionale;
- dispone che le spese afferenti al gravame, come sopra liquidate, siano compensate in ragione di due terzi di talché le parti appellate vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento del restante terzo pari ad € 1.756,66 (oltre spese generali
15%, Iva e C.p.a. come per legge) in favore dell'appellante;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 293/2019 Rg. A.C. proposto da “
[...]
” contro “ Parte_1 [...]
” nonché , così dispone: Controparte_5 Controparte_3
1) Dichiara la contumacia di ”; Controparte_3
2) Accoglie parzialmente l'appello;
3) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta la somma di € 6.964,42 e conseguentemente non ripetibile la somma di €
6.964,42 a titolo di contributo erogato dal Controparte_1
ex L. 488/92; condanna il al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1.064,31 a titolo di parziale rimborso della cauzione versata ex art. 5, comma 4 bis DM 527/95; condanna le parti appellate al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite
17 relative al giudizio di primo grado che, tenuto conto della disposta compensazione in ragione di due terzi, liquida in € 1.740,83 in favore dell'appellante;
4) Condanna le parti appellate al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite afferenti al gravame che, stante la disposta compensazione in ragione di due terzi, liquida in favore dell'appellante in € 1.756,66 (oltre accessori di legge);
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 13.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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