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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Parte_1
Roma, Via Schopenauer n. 42, codice fiscale in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gabrielli. presso il quale è Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana n. 76, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado APPELLANTE
E
codice fiscale Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica pro tempore, Sig. P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Calice e Marco di Camillo, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Bernardini n. 21, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 23598-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Tutto ciò premesso e ritenuto, la , Parte_1
contrariis reiectis, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, qui per richiamati, insiste per l'accoglimento della propria domanda di appello, precisando le conclusioni riportandosi a quello formulate nel proprio atto di citazione in appello, qui per trascritte;
con il favore delle spese di lite dell'intero giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dello scrivente dichiaratosi antistatario. 2
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente impugnazione, si chiede la compensazione delle spese di lite considerata la novità della questione giuridica e/o il possibile contrasto giurisprudenziale sul tema.”
Per il CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare le eccezioni tutte proposte nell'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'appellata sentenza del
Giudice di Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nr. 23598/2022 pubblicata il 13/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado (che venivano immotivatamente compensate tra le parti nonostante la soccombenza di parte odierna appellante).
Con richiesta di valutazione del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...]
, a causa della condotta temeraria tenuta dalla parte odierna appellante, da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio ex art. 96 C.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 3.3.2022, Parte_1 conveniva in giudizio , dinanzi
[...] Controparte_1
al Giudice di Pace di Roma, per conseguirne la condanna al pagamento di spese legali e interessi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 467-2022, emesso dal Tribunale di Roma, a definizione del procedimento monitorio n. 63786-2021 R.G. esponeva che aveva conseguito nei confronti del la pronuncia di tale Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo azionando il residuo credito di € 11.885,44 per il corrispettivo di lavori di manutenzione dell'edificio, in base alla fattura n. 68/A del 14.9.2021; che non aveva notificato il decreto ingiuntivo, dopo la cui pronuncia, il aveva pagato CP_1
tale importo, tramite tre bonifici bancari eseguiti in date 30.11.2021, 29.12.2022 e 1.2.2022, ma non le spese processuali e gli interessi di cui al decreto ingiuntivo, nonostante i solleciti, e si era reso necessario adire il Giudice di Pace, a cui proponeva la domanda:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto esposto e documentato,
- condannare il al pagamento in favore della Parte_2 [...]
della complessiva somma di € 1.409,54, Parte_1 Parte_1
come sopra specificamente descritta e calcolata, a titolo di spese legali e interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 467-2022 emesso l'11/01/2022 dal Tribunale di Roma (R.G. 63786/2021) o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi sino al soddisfo. 3
Con condanna della parte convenuta anche alle spese del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il si era costituito in giudizio e aveva contestato la fondatezza della domanda CP_1 avversaria, chiedendone il rigetto;
in particolare, a norma dell'art. 644 c.p.c., aveva eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato e l'inesigibilità del credito.
Con la sentenza n. 23598-2022, il Giudice di Pace statuiva:
“la domanda deve ritenersi improponibile nonché da rigettare per intero. La mancata notificazione del decreto (recte, del ricorso e del decreto: art. 643, comma 2, c.p.c.) nel termine fissato dall'art.
644 c.p.c. determina non solo l'inefficacia del decreto, ma anche l'impossibilità di proporre opposizione e, con essa, l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di merito sulla domanda (di condanna) proposta con il ricorso per ingiunzione.
La notificazione divisata dall'art. 644 c.p.c., pertanto, va concepita come un vero e proprio onere a carico del ricorrente, il quale è tenuto a compierla per potere continuare ad avvalersi non solo di un provvedimento emesso a suo favore inaudita altera parte (il decreto ingiuntivo, per l'appunto), ma anche del ricorso per ingiunzione quale domanda giudiziale introduttiva di quell'unico giudizio
(d'ingiunzione in senso lato) disciplinato dagli artt. 633-656 c.p.c.
La domanda è non solo generica ma carente di prove. Il giudizio incardinato nulla di ulteriore ha dimostrato. Allo stato degli atti la domanda è generica, priva di ogni riscontro documentale nonché di certezza sul petitum pertanto deve essere rigettata.
Ogni ulteriore censura deve essere assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore così provvede:
a) Rigetta la domanda attrice nei sensi si cui in motivazione;
b) Spese compensate. […]”
Con atto di citazione notificato il 31.5.2023 al Condominio, ha proposto al Parte_1
Tribunale di Roma la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: accogliere integralmente il proposto appello per i suesposti motivi e, per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, condannare il , in persona Parte_2 del l.r.p.t., al pagamento in favore della ditta appellante della somma di € 1.409,54 a titolo di spese 4
legali ed interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 467/2022, emesso l'11/01/2022 dal Tribunale di Roma, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al soddisfo;
condannare il appellato altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte riferita all'applicabilità della disciplina prevista nell'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, in assenza di pagamento;
ha esposto di non aver notificato il provvedimento, dopo la cui pronuncia il Condominio aveva corrisposto interamente la sorte, mentre la notificazione avrebbe comportato la pendenza della lite, nonostante l'adempimento. ha invocato la riforma della sentenza impugnata nella parte concernente la Parte_1
negazione del diritto del creditore al recupero di quanto liquidato con il decreto ingiuntivo a titolo di spese processuali e interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c.; ha affermato che la corresponsione della sorte capitale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo comporta la condanna dell'intimato a pagare al ricorrente l'importo residuo del credito originario a titolo di interessi e spese di lite.
Il 19.11.2023 si è costituito in giudizio il , Controparte_1 Controparte_1
[...
, che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare le eccezioni tutte proposte nell'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'appellata sentenza del
Giudice di Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nr. 23598/2022 pubblicata il 13/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado (che venivano immotivatamente compensate tra le parti nonostante la soccombenza di parte odierna appellante).
Con richiesta di valutazione del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...]
, a causa della condotta temeraria tenuta dalla parte odierna appellante, da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio ex art. 96 C.p.c.”
In particolare, il ha dedotto la legittimità della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la CP_1 conferma, e ha reiterato le argomentazioni formulate in primo grado circa l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 467/202,2 non notificato, anche per le spese legali e interessi liquidati.
Acquisito il fascicolo di primo grado, depositato anche in via telematica dalla parte opponente, e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del
27.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi settanta giorni.
In base alla documentazione, prodotta in primo grado e in appello, e alle deduzioni delle parti, è incontroverso che l'importo capitale pari a € 11.885,44 di cui al decreto ingiuntivo n. 467/2022, 5
emesso l'11.1.2022 dal Tribunale di Roma nei confronti del è stato integralmente CP_1 pagato da quest'ultimo a mediante tre bonifici datati 30.11.2021, 29.12.2021 e Parte_1
1.2.2022.
La causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G. presso il Giudice di Pace è stata promossa da
[...]
per ottenere la condanna del al pagamento delle spese di lite e degli interessi Parte_1 CP_1 liquidati con tale decreto ingiuntivo, non notificato per l'intervenuto integrale pagamento, a seguito della sua emissione, della somma ivi indicata a titolo di sorte.
Al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.” (Cass., Sezione 2 civ., sentenza n. 164 del 1996, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
495304 – 01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 431 del 12.2.1966).
Non sono stati contestati il pregresso debito del Condominio nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma capitale, né la sua condizione di morosità, e il procedimento monitorio era stato instaurato il 3.11.2021, prima del pagamento della somma capitale eseguito mediante tre bonifici in date 30.11.2021, 29.12.2021 e 1.2.2022.
Queste evenienze confermano la legittimità della pretesa del creditore di conseguire la corresponsione di quanto richiesto e liquidato in sede monitoria a titolo di spese di lite e interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella richiamata decisione, il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 comma 2°, c.c., a corrispondere al creditore le spese sostenute per l'instaurazione del procedimento monitorio, poiché, anche in mancanza di notificazione del decreto ingiuntivo – nel caso di pagamento della somma capitale – il provvedimento stesso contiene un accertamento circa il rapporto causale con la posizione debitoria.
Per conseguenza, la parte appellata è obbligata al pagamento in favore della parte appellante della somma di € 1.409,54 a titolo di spese legali e interessi liquidati con il decreto ingiuntivo n.
467/2022, emesso l'11.1.2022 dal Tribunale di Roma.
Le spese processuali i entrambi i gradi del giudizio si liquidano, a favore dell'Avv. Guido Gabrielli
a norma dell'art. 93 c.p.c., come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, riforma la sentenza n. 23598-2023 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G. e condanna il Roma, Via Controparte_1 6
Affogalasino n.56, a pagare a la Parte_1 complessiva somma di € 1.409,54 a titolo di spese legali ed interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 476-2022, oltre interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al saldo;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna il appellato a rifondere all'Avv. Guido Gabrielli CP_1 le spese processuali del primo grado del giudizio, che si liquidano in € 1.038, di cui € 125 per anticipazioni, e le spese processuali del grado di appello, liquidate in € 1.902, di cui € 201 per anticipazioni, il tutto oltre, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
LA TA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Parte_1
Roma, Via Schopenauer n. 42, codice fiscale in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gabrielli. presso il quale è Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana n. 76, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado APPELLANTE
E
codice fiscale Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica pro tempore, Sig. P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Calice e Marco di Camillo, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Bernardini n. 21, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 23598-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Tutto ciò premesso e ritenuto, la , Parte_1
contrariis reiectis, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, qui per richiamati, insiste per l'accoglimento della propria domanda di appello, precisando le conclusioni riportandosi a quello formulate nel proprio atto di citazione in appello, qui per trascritte;
con il favore delle spese di lite dell'intero giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dello scrivente dichiaratosi antistatario. 2
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente impugnazione, si chiede la compensazione delle spese di lite considerata la novità della questione giuridica e/o il possibile contrasto giurisprudenziale sul tema.”
Per il CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare le eccezioni tutte proposte nell'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'appellata sentenza del
Giudice di Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nr. 23598/2022 pubblicata il 13/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado (che venivano immotivatamente compensate tra le parti nonostante la soccombenza di parte odierna appellante).
Con richiesta di valutazione del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...]
, a causa della condotta temeraria tenuta dalla parte odierna appellante, da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio ex art. 96 C.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 3.3.2022, Parte_1 conveniva in giudizio , dinanzi
[...] Controparte_1
al Giudice di Pace di Roma, per conseguirne la condanna al pagamento di spese legali e interessi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 467-2022, emesso dal Tribunale di Roma, a definizione del procedimento monitorio n. 63786-2021 R.G. esponeva che aveva conseguito nei confronti del la pronuncia di tale Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo azionando il residuo credito di € 11.885,44 per il corrispettivo di lavori di manutenzione dell'edificio, in base alla fattura n. 68/A del 14.9.2021; che non aveva notificato il decreto ingiuntivo, dopo la cui pronuncia, il aveva pagato CP_1
tale importo, tramite tre bonifici bancari eseguiti in date 30.11.2021, 29.12.2022 e 1.2.2022, ma non le spese processuali e gli interessi di cui al decreto ingiuntivo, nonostante i solleciti, e si era reso necessario adire il Giudice di Pace, a cui proponeva la domanda:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto esposto e documentato,
- condannare il al pagamento in favore della Parte_2 [...]
della complessiva somma di € 1.409,54, Parte_1 Parte_1
come sopra specificamente descritta e calcolata, a titolo di spese legali e interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 467-2022 emesso l'11/01/2022 dal Tribunale di Roma (R.G. 63786/2021) o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi sino al soddisfo. 3
Con condanna della parte convenuta anche alle spese del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il si era costituito in giudizio e aveva contestato la fondatezza della domanda CP_1 avversaria, chiedendone il rigetto;
in particolare, a norma dell'art. 644 c.p.c., aveva eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato e l'inesigibilità del credito.
Con la sentenza n. 23598-2022, il Giudice di Pace statuiva:
“la domanda deve ritenersi improponibile nonché da rigettare per intero. La mancata notificazione del decreto (recte, del ricorso e del decreto: art. 643, comma 2, c.p.c.) nel termine fissato dall'art.
644 c.p.c. determina non solo l'inefficacia del decreto, ma anche l'impossibilità di proporre opposizione e, con essa, l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di merito sulla domanda (di condanna) proposta con il ricorso per ingiunzione.
La notificazione divisata dall'art. 644 c.p.c., pertanto, va concepita come un vero e proprio onere a carico del ricorrente, il quale è tenuto a compierla per potere continuare ad avvalersi non solo di un provvedimento emesso a suo favore inaudita altera parte (il decreto ingiuntivo, per l'appunto), ma anche del ricorso per ingiunzione quale domanda giudiziale introduttiva di quell'unico giudizio
(d'ingiunzione in senso lato) disciplinato dagli artt. 633-656 c.p.c.
La domanda è non solo generica ma carente di prove. Il giudizio incardinato nulla di ulteriore ha dimostrato. Allo stato degli atti la domanda è generica, priva di ogni riscontro documentale nonché di certezza sul petitum pertanto deve essere rigettata.
Ogni ulteriore censura deve essere assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore così provvede:
a) Rigetta la domanda attrice nei sensi si cui in motivazione;
b) Spese compensate. […]”
Con atto di citazione notificato il 31.5.2023 al Condominio, ha proposto al Parte_1
Tribunale di Roma la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: accogliere integralmente il proposto appello per i suesposti motivi e, per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, condannare il , in persona Parte_2 del l.r.p.t., al pagamento in favore della ditta appellante della somma di € 1.409,54 a titolo di spese 4
legali ed interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 467/2022, emesso l'11/01/2022 dal Tribunale di Roma, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al soddisfo;
condannare il appellato altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte riferita all'applicabilità della disciplina prevista nell'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, in assenza di pagamento;
ha esposto di non aver notificato il provvedimento, dopo la cui pronuncia il Condominio aveva corrisposto interamente la sorte, mentre la notificazione avrebbe comportato la pendenza della lite, nonostante l'adempimento. ha invocato la riforma della sentenza impugnata nella parte concernente la Parte_1
negazione del diritto del creditore al recupero di quanto liquidato con il decreto ingiuntivo a titolo di spese processuali e interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c.; ha affermato che la corresponsione della sorte capitale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo comporta la condanna dell'intimato a pagare al ricorrente l'importo residuo del credito originario a titolo di interessi e spese di lite.
Il 19.11.2023 si è costituito in giudizio il , Controparte_1 Controparte_1
[...
, che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare le eccezioni tutte proposte nell'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'appellata sentenza del
Giudice di Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nr. 23598/2022 pubblicata il 13/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado (che venivano immotivatamente compensate tra le parti nonostante la soccombenza di parte odierna appellante).
Con richiesta di valutazione del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...]
, a causa della condotta temeraria tenuta dalla parte odierna appellante, da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio ex art. 96 C.p.c.”
In particolare, il ha dedotto la legittimità della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la CP_1 conferma, e ha reiterato le argomentazioni formulate in primo grado circa l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 467/202,2 non notificato, anche per le spese legali e interessi liquidati.
Acquisito il fascicolo di primo grado, depositato anche in via telematica dalla parte opponente, e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del
27.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi settanta giorni.
In base alla documentazione, prodotta in primo grado e in appello, e alle deduzioni delle parti, è incontroverso che l'importo capitale pari a € 11.885,44 di cui al decreto ingiuntivo n. 467/2022, 5
emesso l'11.1.2022 dal Tribunale di Roma nei confronti del è stato integralmente CP_1 pagato da quest'ultimo a mediante tre bonifici datati 30.11.2021, 29.12.2021 e Parte_1
1.2.2022.
La causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G. presso il Giudice di Pace è stata promossa da
[...]
per ottenere la condanna del al pagamento delle spese di lite e degli interessi Parte_1 CP_1 liquidati con tale decreto ingiuntivo, non notificato per l'intervenuto integrale pagamento, a seguito della sua emissione, della somma ivi indicata a titolo di sorte.
Al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.” (Cass., Sezione 2 civ., sentenza n. 164 del 1996, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
495304 – 01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 431 del 12.2.1966).
Non sono stati contestati il pregresso debito del Condominio nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma capitale, né la sua condizione di morosità, e il procedimento monitorio era stato instaurato il 3.11.2021, prima del pagamento della somma capitale eseguito mediante tre bonifici in date 30.11.2021, 29.12.2021 e 1.2.2022.
Queste evenienze confermano la legittimità della pretesa del creditore di conseguire la corresponsione di quanto richiesto e liquidato in sede monitoria a titolo di spese di lite e interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella richiamata decisione, il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 comma 2°, c.c., a corrispondere al creditore le spese sostenute per l'instaurazione del procedimento monitorio, poiché, anche in mancanza di notificazione del decreto ingiuntivo – nel caso di pagamento della somma capitale – il provvedimento stesso contiene un accertamento circa il rapporto causale con la posizione debitoria.
Per conseguenza, la parte appellata è obbligata al pagamento in favore della parte appellante della somma di € 1.409,54 a titolo di spese legali e interessi liquidati con il decreto ingiuntivo n.
467/2022, emesso l'11.1.2022 dal Tribunale di Roma.
Le spese processuali i entrambi i gradi del giudizio si liquidano, a favore dell'Avv. Guido Gabrielli
a norma dell'art. 93 c.p.c., come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, riforma la sentenza n. 23598-2023 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 18079-2022 R.G. e condanna il Roma, Via Controparte_1 6
Affogalasino n.56, a pagare a la Parte_1 complessiva somma di € 1.409,54 a titolo di spese legali ed interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 476-2022, oltre interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al saldo;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna il appellato a rifondere all'Avv. Guido Gabrielli CP_1 le spese processuali del primo grado del giudizio, che si liquidano in € 1.038, di cui € 125 per anticipazioni, e le spese processuali del grado di appello, liquidate in € 1.902, di cui € 201 per anticipazioni, il tutto oltre, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
LA TA