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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1427/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
c.f. , residente in [...], Borgata Parte_1 C.F._1
San Giuseppe n. 39, elettivamente domiciliato in Favria (TO), Via Caporal
Cattaneo n. 6 presso lo studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
e c.f. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(TO), via Don Turinetti n. 9, ed elettivamente domiciliata in Torino, Via
Confienza n. 10, presso lo studio dell'Avv. Sara Laurino che la rappresenta e difende giusta delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
I. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Bosconero (TO) il giorno 20.07.2013 e trascritto presso l'Ufficio al n. 5 parte II serie A
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute
annotazioni o incombenze;
Per_ II. disporre l'affidamento congiunto dei minori e ai genitori, con dimora Per_1
abituale e prevalente presso la madre;
III. assegnare conseguentemente alla signora la casa coniugale, sita in Bosconero Pt_2
(TO), Via Don Turinetti n. 9, ivi compresi arredi e suppellettili che si trovano
nell'immobile;
IV. Quanto alla permanenza delle figlie presso il padre, salvo diversi accordi tra i
genitori, si applicherà la regolamentazione prevista nel piano genitoriale già prodotto
con la richiesta di separazione, che viene, pertanto, a formare parte integrante ed
essenziale del presente ricorso;
V. Le parti, di comune accordo, statuiscono che il Sig. potrà avere accesso - e Pt_1
quindi detenerne le relative chiavi - al box sito nel cortile della casa coniugale in
comproprietà, ove sono riposti i propri attrezzi di lavoro, oltre a beni personali;
VI. ad avvenuta estinzione del debito per il mutuo contratto in data 29.07.2020
unitamente alla moglie con la in LO CA (TO), per l'acquisto CP_1
della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, il conto n. 20072013 presso la Banca
BMP di LO C.se (TO), verrà chiuso. Ovviamente, verrà chiuso anche
Pag. 2 di 8 nell'eventualità in cui l'immobile venisse messo in vendita prima dello spirare del
mutuo medesimo;
VII. il padre concorrerà al mantenimento delle figlie mediante assegno pari ad € 200,00
(€ 100,00 per ciascuna figlia) rivalutabile di anno in anno secondo l'indice ISTAT, da
corrispondere alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto
corrente dalla medesima indicato, a decorrere dal mese di Maggio 2023;
VIII. tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche sostenute per le minori
verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Le medesime dovranno preventivamente essere
concordate e successivamente documentate, o comunque necessitate. Le parti aderiscono
al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di
separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Ivrea, dott. Carlomaria Garbellotto, e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che si richiama quale parte integrante del presente
atto;
IX. L'assegno unico, pari ad euro 447 mensili, verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
e le detrazioni fiscali relative alle minori saranno suddivise al 50%; Pt_2
X. Resta di proprietà esclusiva della Sig.ra e in uso alla medesima l'autovettura Pt_2
Fiat Idea targata DK282WF, mentre resta di proprietà esclusiva del Sig. e in Pt_1
uso al medesimo l'autovettura Fiat Abart 500 targata FZ135LC;
XI. I coniugi dichiarano di avere già regolamentato ogni altro rapporto economico,
sicché con la puntuale esecuzione di quanto previsto gli stessi non avranno alcunché a
pretendere o esigere reciprocamente;
XII. Le parti si rilasciano libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio sia per sé che per le figlie minori;
Pag. 3 di 8 XIII. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.4.2023,
e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- contraevano matrimonio a Bosconero (TO), il 20.7.2013, atto trascritto al n. 5
P.2 Serie A (doc. n. 1);
- dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (n. 17.12.2015) e (nata Per_1 Per_2
8.7.2017);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473
bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 6 febbraio 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
Pag. 4 di 8 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 03.10.23 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 1186/2023, passata in giudicato il 10.06.2024 (come da attestazione del 12.06.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito, in
Pag. 5 di 8 ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”, pari e adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 18.11.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 20.07.13, atto Parte_1 Parte_2
registrato il 22.07.13 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di
Bosconero (TO) al n. 5 P. 2 anno 2013, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
2) conferma l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori, con dimora abituale e prevalente presso la madre;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Bosconero
(TO), Via Don Turinetti n. 9, ivi compresi arredi e suppellettili che si trovano nell'immobile;
4) dispone che in ordine alla permanenza delle figlie presso il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, si applicherà la regolamentazione prevista nel piano genitoriale già prodotto con la richiesta di separazione;
Pag. 6 di 8 5) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che potrà Parte_1
avere accesso - e quindi detenerne le relative chiavi - al box sito nel cortile della casa coniugale in comproprietà, ove sono riposti i propri attrezzi di lavoro, oltre a beni personali;
6) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ad avvenuta estinzione del debito per il mutuo contratto in data 29.07.2020 unitamente alla moglie con la LO CA (TO), per l'acquisto della casa coniugale in CP_2
comproprietà fra i coniugi, il conto n. 20072013 presso la Banca BMP di LO
C.se (TO), verrà chiuso. Verrà chiuso anche nell'eventualità in cui l'immobile venisse messo in vendita prima dello spirare del mutuo medesimo;
7) dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento delle figlie €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) rivalutabile di anno in anno secondo l'indice
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente dalla madre già indicato dalle parti;
8) dispone che tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche sostenute per le minori verranno suddivise al 50% fra i genitori. Le medesime dovranno preventivamente essere concordate e successivamente documentate,
o comunque necessitate. Prendendo atto che le parti hanno aderito al
“Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente
del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea;
9) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico verrà
percepito al 100% dalla Sig.ra e le detrazioni fiscali relative alle minori Pt_2
saranno suddivise tra le parti al 50%;
Pag. 7 di 8 10) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che resta di proprietà
esclusiva di e in uso alla medesima l'autovettura Fiat Parte_2
Idea targata DK282WF, mentre resta di proprietà esclusiva del e in uso Pt_1
al medesimo l'autovettura Fiat Abart 500 targata FZ135LC; e di avere già
regolamentato ogni altro rapporto economico, sicché con la puntuale esecuzione di quanto previsto gli stessi non avranno alcunché a pretendere o esigere reciprocamente;
nonché, libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé che per le figlie minori;
11) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1427/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
c.f. , residente in [...], Borgata Parte_1 C.F._1
San Giuseppe n. 39, elettivamente domiciliato in Favria (TO), Via Caporal
Cattaneo n. 6 presso lo studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
e c.f. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(TO), via Don Turinetti n. 9, ed elettivamente domiciliata in Torino, Via
Confienza n. 10, presso lo studio dell'Avv. Sara Laurino che la rappresenta e difende giusta delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
I. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Bosconero (TO) il giorno 20.07.2013 e trascritto presso l'Ufficio al n. 5 parte II serie A
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute
annotazioni o incombenze;
Per_ II. disporre l'affidamento congiunto dei minori e ai genitori, con dimora Per_1
abituale e prevalente presso la madre;
III. assegnare conseguentemente alla signora la casa coniugale, sita in Bosconero Pt_2
(TO), Via Don Turinetti n. 9, ivi compresi arredi e suppellettili che si trovano
nell'immobile;
IV. Quanto alla permanenza delle figlie presso il padre, salvo diversi accordi tra i
genitori, si applicherà la regolamentazione prevista nel piano genitoriale già prodotto
con la richiesta di separazione, che viene, pertanto, a formare parte integrante ed
essenziale del presente ricorso;
V. Le parti, di comune accordo, statuiscono che il Sig. potrà avere accesso - e Pt_1
quindi detenerne le relative chiavi - al box sito nel cortile della casa coniugale in
comproprietà, ove sono riposti i propri attrezzi di lavoro, oltre a beni personali;
VI. ad avvenuta estinzione del debito per il mutuo contratto in data 29.07.2020
unitamente alla moglie con la in LO CA (TO), per l'acquisto CP_1
della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, il conto n. 20072013 presso la Banca
BMP di LO C.se (TO), verrà chiuso. Ovviamente, verrà chiuso anche
Pag. 2 di 8 nell'eventualità in cui l'immobile venisse messo in vendita prima dello spirare del
mutuo medesimo;
VII. il padre concorrerà al mantenimento delle figlie mediante assegno pari ad € 200,00
(€ 100,00 per ciascuna figlia) rivalutabile di anno in anno secondo l'indice ISTAT, da
corrispondere alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto
corrente dalla medesima indicato, a decorrere dal mese di Maggio 2023;
VIII. tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche sostenute per le minori
verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Le medesime dovranno preventivamente essere
concordate e successivamente documentate, o comunque necessitate. Le parti aderiscono
al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di
separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Ivrea, dott. Carlomaria Garbellotto, e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che si richiama quale parte integrante del presente
atto;
IX. L'assegno unico, pari ad euro 447 mensili, verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
e le detrazioni fiscali relative alle minori saranno suddivise al 50%; Pt_2
X. Resta di proprietà esclusiva della Sig.ra e in uso alla medesima l'autovettura Pt_2
Fiat Idea targata DK282WF, mentre resta di proprietà esclusiva del Sig. e in Pt_1
uso al medesimo l'autovettura Fiat Abart 500 targata FZ135LC;
XI. I coniugi dichiarano di avere già regolamentato ogni altro rapporto economico,
sicché con la puntuale esecuzione di quanto previsto gli stessi non avranno alcunché a
pretendere o esigere reciprocamente;
XII. Le parti si rilasciano libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio sia per sé che per le figlie minori;
Pag. 3 di 8 XIII. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.4.2023,
e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- contraevano matrimonio a Bosconero (TO), il 20.7.2013, atto trascritto al n. 5
P.2 Serie A (doc. n. 1);
- dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (n. 17.12.2015) e (nata Per_1 Per_2
8.7.2017);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473
bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 6 febbraio 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
Pag. 4 di 8 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 03.10.23 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 1186/2023, passata in giudicato il 10.06.2024 (come da attestazione del 12.06.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito, in
Pag. 5 di 8 ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”, pari e adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 18.11.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 20.07.13, atto Parte_1 Parte_2
registrato il 22.07.13 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di
Bosconero (TO) al n. 5 P. 2 anno 2013, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
2) conferma l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori, con dimora abituale e prevalente presso la madre;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Bosconero
(TO), Via Don Turinetti n. 9, ivi compresi arredi e suppellettili che si trovano nell'immobile;
4) dispone che in ordine alla permanenza delle figlie presso il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, si applicherà la regolamentazione prevista nel piano genitoriale già prodotto con la richiesta di separazione;
Pag. 6 di 8 5) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che potrà Parte_1
avere accesso - e quindi detenerne le relative chiavi - al box sito nel cortile della casa coniugale in comproprietà, ove sono riposti i propri attrezzi di lavoro, oltre a beni personali;
6) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ad avvenuta estinzione del debito per il mutuo contratto in data 29.07.2020 unitamente alla moglie con la LO CA (TO), per l'acquisto della casa coniugale in CP_2
comproprietà fra i coniugi, il conto n. 20072013 presso la Banca BMP di LO
C.se (TO), verrà chiuso. Verrà chiuso anche nell'eventualità in cui l'immobile venisse messo in vendita prima dello spirare del mutuo medesimo;
7) dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento delle figlie €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) rivalutabile di anno in anno secondo l'indice
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente dalla madre già indicato dalle parti;
8) dispone che tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche sostenute per le minori verranno suddivise al 50% fra i genitori. Le medesime dovranno preventivamente essere concordate e successivamente documentate,
o comunque necessitate. Prendendo atto che le parti hanno aderito al
“Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente
del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea;
9) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico verrà
percepito al 100% dalla Sig.ra e le detrazioni fiscali relative alle minori Pt_2
saranno suddivise tra le parti al 50%;
Pag. 7 di 8 10) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che resta di proprietà
esclusiva di e in uso alla medesima l'autovettura Fiat Parte_2
Idea targata DK282WF, mentre resta di proprietà esclusiva del e in uso Pt_1
al medesimo l'autovettura Fiat Abart 500 targata FZ135LC; e di avere già
regolamentato ogni altro rapporto economico, sicché con la puntuale esecuzione di quanto previsto gli stessi non avranno alcunché a pretendere o esigere reciprocamente;
nonché, libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé che per le figlie minori;
11) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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