Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 964
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall' art. 1784, comma primo, del Codice civile e' elevato a lire duecentomila.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1954