Art. 1. Articolo unico.
Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall' art. 1784, comma primo, del Codice civile e' elevato a lire duecentomila.
Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall' art. 1784, comma primo, del Codice civile e' elevato a lire duecentomila.