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Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/10/2023, n. 16035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16035 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16035/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14548/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14548 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Maria Sessa, Vittorio Spallasso, Laura Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli Accertamenti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del -OMISSIS-, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il ricorrente, con riferimento alla selezione relativa al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale bandito nel 2019, non idoneo agli accertamenti sanitari.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati in data 7.02.2020:
della graduatoria finale del concorso di cui sopra;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso n. R.G. 14548 del 2019, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato ritenuto inidoneo ed escluso dal concorso di cui in epigrafe per: “d-OMISSIS-”;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta una verificazione al fine di accertare la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità, incaricando di ciò il Ministero dell’Interno- Direzione di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con sede in Roma;
Considerato che, con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, sono stati concessi ulteriori termini al verificatore per il deposito della relazione finale;
Vista la relazione depositata dall’Organo verificatore in data 24.08.2020, che ha attestato l’idoneità del ricorrente alla prosecuzione della procedura selettiva de qua ;
Considerato che, con ordinanza n.-OMISSIS-, è stata accolta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente e lo stesso è stato ammesso con riserva al prosieguo dell’iter concorsuale;
Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione, in data 28.04.2021, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, dalla quale emerge che il ricorrente, convocato per gli accertamenti attitudinali, è risultato inidoneo agli stessi;
Visto l’atto depositato in data 14.10.2023, con il quale parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che, in conseguenza, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio debbano essere compensate fra le parti costituite;
Ritenuto, invece, che debbano porsi in via definitiva a carico del ricorrente le spese della verificazione, poste temporaneamente a carico dell’Amministrazione con ordinanza n. -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di verificazione, che si liquidano in € 500,00, come da nota spesa allegata e non contestata dalle parti, temporaneamente poste a carico dell’Amministrazione con ordinanza n. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.