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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3005/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. ORSONI LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LANZIELLO ROSA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' FUSARI, 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ORSONI LAURA
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDI PAOLO e dell'avv. ALBAN MICHELE;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCARDI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 03 marzo 2022, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4917/2021, emesso dal Tribunale di Bologna in data 07 dicembre 2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.095,22, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_2
Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito della risoluzione unilaterale di tre contratti di finanziamento stipulati tra le parti il 21 novembre 2019 per l'acquisto di un'autovettura BMW 118d Msport. La risoluzione era stata dichiarata dalla in data 24 settembre 2021, a causa del CP_1 mancato pagamento di tre rate (aprile, maggio e agosto 2021) per un totale di € 2.275,83.
L'opponente contestava la gravità dell'inadempimento, sostenendo che esso fosse di lieve entità e giustificato dalle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19. Inoltre, eccepiva la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la risoluzione automatica del contratto per il pagina 1 di 3 mancato pagamento di una sola rata e l'applicazione di una penale del 4% sul capitale residuo, ritenendole vessatorie e sproporzionate.
La si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni dell'opponente e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'inadempimento fosse grave e che la risoluzione contrattuale fosse legittima in base alle clausole contrattuali sottoscritte.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, il giudice rigettate le istanze avanzate dalle parti fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc trattenendo la causa in decisione. parte opponente
* * *
Premesso come non sia contestato l'omesso pagamento delle rate del finanziamento da parte dell'opponente (“successivamente non riusciva ad ottemperare le rate dei mesi di aprile, maggio ed agosto 2021”), deve considerarsi fondata la domanda volta al riconoscimento del credito azionato da sulla base del dedotto inadempimento di con le specifiche di seguito CP_1 Parte_1 evidenziate.
Viene infatti posto il tema della gravità dell'inadempimento nella fattispecie, presupposto, a mente dell'art. 1455 c.c. della dedotta risoluzione dei contratti a distanza sottoscritti, o meglio, approvati in data 21.11.2019. Nel caso di specie, si ritiene che il mancato pagamento di tre rate per un importo complessivo di € 2.275,83, a fronte di un debito iniziale di oltre € 50.000,00 non può essere considerato di scarsa importanza, soprattutto alla luce delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
L'art.
5.1 delle Condizioni Generali di Contratto (comune ai tre contratti standard predisposti da CP_1
prevede espressamente che la società finanziatrice possa dichiarare la risoluzione del contratto al
[...] verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata, trascorsi 30 giorni dalla relativa scadenza. Tale clausola, sebbene contestata dall'opponente, è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., e non può essere considerata vessatoria, essendo conforme ai principi di autonomia contrattuale e di separazione delle clausole.
Inoltre, la giurisprudenza prevalente, in caso di contratti ad esecuzione continuata, ha chiarito che la pandemia da Covid-19, pur rappresentando un evento straordinario, non esclude automaticamente la responsabilità del debitore per inadempimenti pecuniari, salvo che venga dimostrata l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c. (ex pluribus Cassazione civile sez. III, 22/07/2025, n.20779) Nel caso di specie, il sig. non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la Pt_1 pandemia abbia inciso in modo determinante sulla sua capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, posto che non risulta contestato il suo status di dipendente dell'Ente Fiera di Bologna, condizione lavorativa non contemplata dal decreto “Cura Italia” (art. 91 D.L. 18/2020).
In realtà le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica del contratto per il mancato pagamento di una sola rata e l'applicazione di una penale del 4% sul capitale residuo sono state specificamente approvate per iscritto dal sig. e non possono essere considerate nulle. Tuttavia, Pt_1 la penale del 4% sul capitale residuo appare eccessiva e sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito dalla a causa dell'inadempimento del sig. CP_1 Pt_1
Si intende nella fattispecie dare applicazione all'art. 1384 c.c., in virtù del quale il giudice può ridurre equamente la penale quando essa risulti manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore. Nel caso de quo, tenuto conto della natura del bene oggetto del finanziamento e delle circostanze straordinarie legate alla pandemia, si ritiene equo ridurre la penale al 2% del capitale residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la risoluzione contrattuale dichiarata dalla CP_1 sia legittima e che il credito azionato nei confronti del sig. sia in larga parte, dovendosi però Pt_1 dar seguito alla riduzione della penale applicata. pagina 2 di 3 In tal senso la penale originaria applicata da è pari al 4% del capitale residuo del CP_1 finanziamento, che ammonta ad €.32.969,89. Pertanto, l'importo della penale è stato determinato nella misura pari ad €. 1.318,80; pertanto alla luce del ricalcolo della penale al 2%, l'importo della stessa penale risulta essere di €. 659,40 (2% di €. 32.969,89, che è il capitale residuo del finanziamento).
Pertanto, l'importo totale dovuto da considerando il capitale residuo di €. 32.969,89, la penale Pt_1 ricalcolata di €. 659,40, corrisponde a complessivi €. 33.629,29.
Le spese, complessivamente considerando il contesto pandemico e il contegno delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara validi ed efficaci i contratti di finanziamento nn. 03698820, 03698821 e 03698822 stipulati tra le parti in data 21 novembre 2019; riduce la penale applicata dalla al sig. ai sensi Controparte_2 Parte_1 dell'art. 1384 c.c., nella misura del 2% sul capitale residuo;
condanna l'opponente a rimborsare al la somma di €. 33.629,29. CP_1
Compensate le spese di lite.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3005/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. ORSONI LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LANZIELLO ROSA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' FUSARI, 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ORSONI LAURA
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDI PAOLO e dell'avv. ALBAN MICHELE;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCARDI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 03 marzo 2022, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4917/2021, emesso dal Tribunale di Bologna in data 07 dicembre 2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.095,22, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_2
Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito della risoluzione unilaterale di tre contratti di finanziamento stipulati tra le parti il 21 novembre 2019 per l'acquisto di un'autovettura BMW 118d Msport. La risoluzione era stata dichiarata dalla in data 24 settembre 2021, a causa del CP_1 mancato pagamento di tre rate (aprile, maggio e agosto 2021) per un totale di € 2.275,83.
L'opponente contestava la gravità dell'inadempimento, sostenendo che esso fosse di lieve entità e giustificato dalle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19. Inoltre, eccepiva la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la risoluzione automatica del contratto per il pagina 1 di 3 mancato pagamento di una sola rata e l'applicazione di una penale del 4% sul capitale residuo, ritenendole vessatorie e sproporzionate.
La si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni dell'opponente e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'inadempimento fosse grave e che la risoluzione contrattuale fosse legittima in base alle clausole contrattuali sottoscritte.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, il giudice rigettate le istanze avanzate dalle parti fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc trattenendo la causa in decisione. parte opponente
* * *
Premesso come non sia contestato l'omesso pagamento delle rate del finanziamento da parte dell'opponente (“successivamente non riusciva ad ottemperare le rate dei mesi di aprile, maggio ed agosto 2021”), deve considerarsi fondata la domanda volta al riconoscimento del credito azionato da sulla base del dedotto inadempimento di con le specifiche di seguito CP_1 Parte_1 evidenziate.
Viene infatti posto il tema della gravità dell'inadempimento nella fattispecie, presupposto, a mente dell'art. 1455 c.c. della dedotta risoluzione dei contratti a distanza sottoscritti, o meglio, approvati in data 21.11.2019. Nel caso di specie, si ritiene che il mancato pagamento di tre rate per un importo complessivo di € 2.275,83, a fronte di un debito iniziale di oltre € 50.000,00 non può essere considerato di scarsa importanza, soprattutto alla luce delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
L'art.
5.1 delle Condizioni Generali di Contratto (comune ai tre contratti standard predisposti da CP_1
prevede espressamente che la società finanziatrice possa dichiarare la risoluzione del contratto al
[...] verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata, trascorsi 30 giorni dalla relativa scadenza. Tale clausola, sebbene contestata dall'opponente, è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., e non può essere considerata vessatoria, essendo conforme ai principi di autonomia contrattuale e di separazione delle clausole.
Inoltre, la giurisprudenza prevalente, in caso di contratti ad esecuzione continuata, ha chiarito che la pandemia da Covid-19, pur rappresentando un evento straordinario, non esclude automaticamente la responsabilità del debitore per inadempimenti pecuniari, salvo che venga dimostrata l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c. (ex pluribus Cassazione civile sez. III, 22/07/2025, n.20779) Nel caso di specie, il sig. non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la Pt_1 pandemia abbia inciso in modo determinante sulla sua capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, posto che non risulta contestato il suo status di dipendente dell'Ente Fiera di Bologna, condizione lavorativa non contemplata dal decreto “Cura Italia” (art. 91 D.L. 18/2020).
In realtà le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica del contratto per il mancato pagamento di una sola rata e l'applicazione di una penale del 4% sul capitale residuo sono state specificamente approvate per iscritto dal sig. e non possono essere considerate nulle. Tuttavia, Pt_1 la penale del 4% sul capitale residuo appare eccessiva e sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito dalla a causa dell'inadempimento del sig. CP_1 Pt_1
Si intende nella fattispecie dare applicazione all'art. 1384 c.c., in virtù del quale il giudice può ridurre equamente la penale quando essa risulti manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore. Nel caso de quo, tenuto conto della natura del bene oggetto del finanziamento e delle circostanze straordinarie legate alla pandemia, si ritiene equo ridurre la penale al 2% del capitale residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la risoluzione contrattuale dichiarata dalla CP_1 sia legittima e che il credito azionato nei confronti del sig. sia in larga parte, dovendosi però Pt_1 dar seguito alla riduzione della penale applicata. pagina 2 di 3 In tal senso la penale originaria applicata da è pari al 4% del capitale residuo del CP_1 finanziamento, che ammonta ad €.32.969,89. Pertanto, l'importo della penale è stato determinato nella misura pari ad €. 1.318,80; pertanto alla luce del ricalcolo della penale al 2%, l'importo della stessa penale risulta essere di €. 659,40 (2% di €. 32.969,89, che è il capitale residuo del finanziamento).
Pertanto, l'importo totale dovuto da considerando il capitale residuo di €. 32.969,89, la penale Pt_1 ricalcolata di €. 659,40, corrisponde a complessivi €. 33.629,29.
Le spese, complessivamente considerando il contesto pandemico e il contegno delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara validi ed efficaci i contratti di finanziamento nn. 03698820, 03698821 e 03698822 stipulati tra le parti in data 21 novembre 2019; riduce la penale applicata dalla al sig. ai sensi Controparte_2 Parte_1 dell'art. 1384 c.c., nella misura del 2% sul capitale residuo;
condanna l'opponente a rimborsare al la somma di €. 33.629,29. CP_1
Compensate le spese di lite.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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