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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.780/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 08 ottobre 2021 da
, con sede legale in Roma, Parte_1
via Ciro il Grande, 24, C.F. , rappresentato e difeso nel P.IVA_1
presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, C.F. , con C.F._1
E domicilio digitale PEC Email_1
-appellante- contro (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Laura Vettor con domicilio digitale PEC
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- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.187/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: risarcimento del danno pensionistico.
Causa trattata all'udienza del 20 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi
l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di previa istanza amministrativa;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda di primo grado perché infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: rideterminarsi il danno sulla base dei ratei pensionistici non percepiti, calcolati al netto delle imposte (ferma la detrazione dei corrispettivi percepiti per il lavoro prestato contestualmente), con esclusione dei contributi volontari versati.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istrutoria ... (vedasi pag.25 appello)”
Conclusioni per parte appellata “Rigettarsi Controparte_1
l'appello proposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza n.
187/2021, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, nella causa n.
338/2018, pubblicata in data 9.04.2021, per i motivi di cui in narrativa.
Spese ed onorari del grado d'appello integralmente rifusi.
pag. 2/13 In via istruttoria ... (vedasi pag.9 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 ottobre 2021 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.183/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha accolto il ricorso condannando l' convenuto Pt_1
a pagare in favore della parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma pari al trattamento di quiescenza dovuto per il periodo dal 30 aprile
2017 all' ottobre 2018, dedotto quanto ottenuto dal ricorrente nello stesso periodo, oltre all'importo dei contributi volontari integrativi, complessivamente per €.7.784,57, somma incrementata degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con memoria depositata il 13 febbraio 2023 si è costituito
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata differita una prima volta per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 8 febbraio 2024 nel corso della quale il collegio aveva invitato la parte appellante a valutare l'interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce di precedenti della Corte in fattispecie assimilabile.
Alla successiva udienza del 15 febbraio 2024 il patrocinatore dell'Ente rappresentava che era ancora in corso una valutazione in relazione al precedente invito della Corte;
pertanto, il collegio disponeva un nuovo rinvio.
La causa, in ragione del sopravvenuto impedimento del Presidente relatore era riassegnata all'attuale estensore e, all'udienza del 4 aprile 2024, preso atto che le parti non erano pervenute ad una definizione bonaria della controversia era nuovamente rinviata d'ufficio per assenza giustificata del pag. 3/13 relatore all'odierna udienza, venendo discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La questione di causa riguarda la pretesa risarcitoria del signor che, sul presupposto – rivelatosi erroneo - della contribuzione CP_1
utile per conseguire il trattamento pensionistico con decorrenza dal 30 aprile 2017 (certificazione del 5 dicembre 2016), si era dimessa dal rapporto lavorativo con effetto dall'1 maggio 2017, dopo aver presentato domanda di accesso alla prestazione il 24 febbraio 2017 salvo vedersi respinta la domanda di accesso al trattamento in ragione della correzione dell'estratto contributivo con certificazione del 17 maggio 2017 risultando che nel periodo 1984-1985 gli erano state attribuite 58 settimane contributive superiori al dovuto poiché datore di lavoro (Latteria Sociale
Cooperativa Vendemiano) aveva inviato un doppio flusso contributivo e per tale errore erano stati sommati periodi di doppia contribuzione (lavoro dipendente e lavoro agricolo).
2) Il giudice trevigiano - rigettate l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' trattandosi di azione di risarcimento dei danni da Pt_1
inadempimento contrattuale nell'ambito del rapporto previdenziale, quindi, di competenza del giudice del lavoro, e quella di “improcedibilità” ex art.443 c.p.c. in quanto non prevista per tale tipo di domanda - ha ritenuto non fondata la tesi dell' convenuto secondo la quale il ricorrente Pt_1
avrebbe dovuto verificare l'esattezza del conteggio e informare l' di Pt_1
eventuali dati errati: si trattava di errore causato e successivamente riscontrato dall' pertanto incombeva sull' Ente l'obbligo di informare Pt_1
pag. 4/13 tempestivamente il ricorrente, tantopiù che la doppia copertura assicurativa risultava evidente proprio dall'estratto rilasciato in data 5 dicembre 2016 sicché non era giustificabile l'errore commesso proprio dall'ente deputato alla certificazione.
Inoltre, l'onere del danneggiato di evitare l'aggravamento del danno di cui all'articolo 1227, comma 2, c.c. presupponeva la conoscenza o la conoscibilità da parte sua del fatto dannoso, mentre l'omissione di ogni informazione sulla modifica delle settimane contributive riconosciute in meno rispetto a quelle già certificate prima della presentazione delle dimissioni, non aveva consentito all'assicurato di avere adeguata notizia del “fatto dannoso” ossia della mancanza del requisito contributivo all'epoca di presentazione delle dimissioni.
Affermato il diritto al risarcimento del danno, il giudice nel quantificarne la misura, l'ha parametrato non alla retribuzione, ma al trattamento di quiescenza che il ricorrente avrebbe conseguito (se in possesso del requisito contributivo), con la decorrenza dal 30 aprile 2017 oltre all'importo dei contributi volontari integrativi.
3) Con l'appello l pone a fondamento della richiesta di riforma della Pt_1
sentenza cinque motivi.
Col primo evidenzia che l'errore inerente alla doppia contribuzione era imputabile al datore di lavoro, per cui “Solamente al momento del rigetto della domanda di pensione con la decorrenza indicata, l' ha Pt_1
individuato l'errore nella posizione del Sig. ”. CP_1
Col secondo motivo assume che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto prevenire il danno rispetto al momento di presentazione della domanda di pensione: a fronte della doverosa verifica circa la presenza dell'errore,
pag. 5/13 omessa dall'assicurato, doveva essere perlomeno affermato un suo concorso di colpa. Reputa che l'estratto conto fosse viziato da errore di diritto essenziale e riconoscibile all'altra parte, atto a rendere annullabile l'atto stesso ex artt. 1324, 1429 e 1431 c.c..
Col terzo motivo l si duole della quantificazione del danno con Pt_1
specifico riguardo al ristoro per il pagamento dei versamenti volontari.
Nell'assunto difensivo il versamento di un numero sufficiente di contributi per l'erogazione della prestazione costituisce un credito ex lege per l'Istituto e un onere a carico dell'assicurato per l'ottenimento del trattamento pensionistico, onere che sempre e comunque deve essere assolto dall'assicurato nelle forme previste dalla legge per il conseguimento del trattamento invocato. Nel caso di specie si tratta di onere conseguente alla carenza di sufficiente contribuzione che opera sul piano oggettivo per l'assenza di adeguata copertura. In ogni caso, il danno risarcibile andrebbe azzerato o quantomeno ridotto, in considerazione del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., per quanto argomentato col secondo motivo. In tale contesto evidenzia che si tratta di persona che si avvaleva dell'assistenza di un patronato circostanza che “impedisce di enfatizzare il ragionevole affidamento dell'assicurato sui dati comunicati dall' , e impone di dar rilievo alla superficialità e negligenza del Pt_1
lavoratore, che col o mediante il Patronato, sicuramente in possesso degli strumenti conoscitivi e documentali utili al caso, avrebbe potuto compiutamente esaminare la propria situazione contributiva prima di dar corso alle anticipate dimissioni.”.
Col quarto motivo si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia in quanto la richiesta ha ad oggetto un pag. 6/13 risarcimento del danno conseguente alla (pretesa) errata comunicazione da parte dell per cui la competenza va individuata secondo i criteri Pt_1
ordinari. In tale senso richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n.2946 del 1997 ed altre precedenti).
Infine, col quinto motivo, sul presupposto della competenza del giudice del lavoro si duole del mancato rilievo di improponibilità dell'azione per il mancato esperimento della previa domanda amministrativa.
4) L'appello non merita accoglimento.
Sulle questioni pregiudiziali di incompetenza per materia e di improponibilità.
Quanto alla competenza del giudice del lavoro valga il richiamo alla giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi e consolidatasi rispetto a quella citata dalla parte: “La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell' al risarcimento del danno cagionatogli per averlo Pt_1
indotto all'anticipata cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'errata comunicazione della propria posizione assicurativa ha natura previdenziale, fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento
(ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l' è tenuto nell'ambito del Pt_1
rapporto giuridico con l'assicurato e dando vita pertanto ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell' , come tale ricompresa Pt_1
nell'ampia formulazione dell'art. 442 cod. proc. civ., e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.” (Sez. L,
Sentenza n. 8118 del 28/03/2008 (Rv. 602441 - 01).
pag. 7/13 Con riguardo, invece, alla questione di improponibilità va osservato che la domanda risarcitoria si sottrae al regime procedurale invocato che attiene in modo tassativo alle sole prestazioni previdenziali.
4.1) Nel merito va premesso in fatto che l'unica certificazione ex art.54 legge n.88 del 1989 in atti, quella sulla base della quale l'assicurato si era determinato a rassegnare le dimissioni in vista del conseguimento del trattamento pensionistico con decorrenza dal settembre 2017, non reca alcuna specificazione in ordine alla circostanza che si trattasse dello stesso datore di lavoro.
Per altro l'attribuzione dell'errore allo stesso datore di lavoro non esclude che nella catena causale abbia autonomo rilievo l'attribuzione della doppia contribuzione ad opera dell' che aveva provveduto ad elaborare Pt_1
l'estratto contributivo e la conseguente certificazione.
4.2) Ciò posto si deve ritenere che la dedotta conoscibilità dell'inesistenza di una contribuzione per il remoto periodo (1984 - 1985) non può essere addebitata all'appellato in quanto risulta obbiettivamente non esigibile - a distanza di un così considerevole lasso di tempo (oltre 30 anni) - la possibilità dell'interessato di verificare l'imputazione dei periodi contributivi al medesimo datore di lavoro, come in realtà risulta essere accertato successivamente alla presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico.
4.3) Mancava, quindi, qualsivoglia documentazione integrativa o precedente che consentisse una maggiore intellegibilità della certificazione.
4.4) Tale ulteriore circostanza avvalora, quindi, la tesi della parte appellata circa l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione o di pag. 8/13 “doverosa cooperazione” ex art.1227 comma 2, c.c.. In particolare, con riguardo a tale secondo profilo l'ipotesi disciplinata dall'art. 1227, comma
2, c.c., è riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione di cui all'art.1227, comma 1, c.c..
Più di recente, sul tema, si richiama la giurisprudenza di legittimità che pone in evidenza i diversi presupposti perché si configuri il concorso di colpa del creditore, rispetto all'ipotesi del suo contributo eziologico nella produzione del danno da parte dello stesso creditore: “L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. ….” (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 1165 del 21/01/2020, Rv. 656688 - 01).
4.5) Va poi precisato che in ragione del particolare valore certificativo della posizione contributiva documentata dall' ai sensi dell'art.54 delle legge Pt_1
n.88 del 19891, funzionale anche all'accesso alla prestazione pensionistica, non è prospettabile un obbligo di cooperazione che si estenda oltre i casi di evidenza dell'erroneità della certificazione: “L' risponde delle erronee Pt_1
comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto
pag. 9/13 nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall' non potesse ritenersi di per sé Pt_1
solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell , in quanto la sussistenza di un obbligo di Pt_1
informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, c.p.).” (Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n.
23114 del 17/09/2019, Rv. 655057 - 01).
4.6) Tantomeno è prospettabile la tesi dell'errore di diritto della certificazione in quanto essenziale e riconoscibile, peraltro inammissibile in quanto mai dedotta in primo grado, alla luce del rilievo appena operato: la tesi dell' secondo cui si trattava di errore riconoscibile da parte Pt_1
dell'assicurata è smentita in fatto da tutte le superiori considerazioni.
5) Anche il terzo motivo di impugnazione va disatteso.
In primo luogo, nessuna deduzione è stata svolta in primo grado per contrastare la pretesa dell'assicurata in ordine al ristoro per l'onere derivato dal versamento della contribuzione volontaria. L' si è limitato a dedurre Pt_1
che il risarcimento del danno non fosse parametrabile alle retribuzioni perdute. Tale rilievo dell'appellato, quindi, va condiviso, pur trattandosi di pag. 10/13 questione in questa sede esaminabile, in quanto prospettata in ragione dei fatti allegati in primo grado.
Nel merito, circa l'infondatezza del motivo, il versamento della somma a titolo di contribuzione volontaria ha rappresentato un danno effettivo per il ricorrente atteso che qualora non fosse stata indotto a rendere le proprie dimissioni dall'errata comunicazione dell' avrebbe continuato a Pt_1
lavorare conseguendo la contribuzione utile al raggiungimento della contribuzione necessaria al pensionamento mediante versamento da parte del suo datore di lavoro. In sostanza il fatto generatore del danno ha prodotto le conseguenze pregiudizievoli non solo per la perdita dell'occupazione, del correlato reddito e del mancato conseguimento del trattamento pensionistico, ma anche in relazione all'onere per conseguire quest'ultimo in un tempo il più ravvicinato possibile al fine di non produrre l'ulteriore maggiore danno, profilo anch'esso valorizzato dalla parte.
Infine, va evidenziato che l'ipotesi prospettata dall' , mediante il Pt_1
richiamo ad un precedente di legittimità (n.24148 del 2018) circa l'assenza di una relazione casuale tra errata certificazione e danno pensionistico non
è pertinente: nel caso ora in esame si tratta di relazione diretta ed immediata senza che l'ambito del pregiudizio sia stata esteso a situazioni ulteriori che non riguardino la sola vicenda dei tempi di conseguimento del trattamento pensionistico.
6) Infine non è ritenuto pertinente il richiamo alla giurisprudenza di merito richiamata in sede di discussione dalla difesa dell'appellante (Core
d'Appello Brescia n.283 del 2017) sia perchè inerente a fattispecie diversa: in quel caso si discuteva della mancata possibilità di anticipazione del pag. 11/13 pensionamento per un'errata ed incompleta comunicazione sui contribuivi valorizzabili, mentre nel caso in esame la situazione, all'opposto, riguarda il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico sul presupposto dell'apparente, positivo, versamento della contribuzione utile. Sia perché quel caso riguarda la ben diversa posizione del lavoratore non subordinato
(nel caso ivi trattato una collaborazione), come noto, soggetto ad una diretta, seppure parziale conoscenza dei versamenti contributivi per la quota di propria pertinenza (in tale prospettiva, seppure per il lavoratore autonomo, si rinvia a Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 6643 del 09/03/2020,
Rv. 657433 - 01).
Ad ogni buon conto il criterio che il collegio intende seguire è ben enunciato dalla stessa Corte di Cassazione sopra citata.
Ebbene, come più sopra chiarito, non era concretamente esigibile una verifica che consentisse di fare emergere l'erroneità della doppia contribuzione per i medesimi periodi: non si palesava dalla certificazione alcuna imputazione allo stesso datore di lavoro, né sono emerse circostanze che attraverso elementi di conoscenza riferibili al lavoratore – tenuto conto della lontananza nel tempo e della esiguità, seppure relativa del periodo di sovrapposizione – consentissero allo stesso di riconoscere l'erroneità della certificazione.
7) Le spese di lite seguono per il principio di soccombenza, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto dell'esame di questioni sulle quali la giurisprudenza si è nel tempo consolidata.
p.q.m.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.1.984,00,00 oltre al rimborso forfetario del 15% ex lege, iva, cpa in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 febbraio 2025 Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Second cui “ È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato
o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.”