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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2020 R.G. del ruolo generale degli Af- fari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. Parte_1
, (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(C.F. , PRESI- Parte_3 P.IVA_3
DENZA (C.F. , Parte_4 P.IVA_4
(C.F. , Parte_5 P.IVA_5
(C.F. , Parte_6 P.IVA_6
(C.F. , Parte_7 P.IVA_7
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
(PEC: ; Email_1
Attori in revocazione
CONTRO
, nata a [...] [...] (C.F. CP_1 Pt_7
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avv. Carmelo La Fauci Belponer (PEC: Email_2
, presso cui è pure elettivamente domiciliata in Paler-
[...]
mo alla via Giovanni Maurigi, n. 11;
Convenuta in revocazione
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1986/2019 del 09/10/2019, notificata il giorno 11/10/2019;
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore in revocazione:
“Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma:
- disponga, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sen- tenza;
- in accoglimento del presente gravame, revochi la sentenza n. 1986/19 di codesta
Corte d'Appello, nella parte in cui accoglie le domande proposte dalla Dott.sa
[...]
perché già coperte da giudicato ex art. 395, n. 5) c.p.c.; Parte_8
- condanni l'appellata al pagamento di diritti ed onorari di causa relativi al dop- pio grado del giudizio, oltre le spese prenotate a debito.”;
per il convenuto in revocazione:
“voglia l'ill.ma corte d'appello adversis rejectis,
1. In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di revocazione ex adverso proposta per tardività;
2. Nel merito rigettarla per le motivazioni in precedenza dedotte.
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudi- zio.”.
IN FATTO
La il Controparte_2 [...]
, il , il Parte_3 Parte_1 [...]
, l , l Parte_2 Parte_9 Parte_10
e l hanno introdotto, con atto
[...] Parte_11
di citazione, domanda di revocazione della sentenza n. 1986/2019 pro- nunziata da questa Corte di Appello il 09.10.2019 che, in parziale rifor- ma della sentenza del Tribunale di Palermo del 2 febbraio 2015, appella-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 ta, fra gli altri, da , condannava la CP_1 Controparte_3
al pagamento di euro 26.855,76 oltre interessi in favore
[...] di questa, e ciò a titolo di risarcimento dei danni per la mancata tempe- stiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari. Adduce allora parte at- trice in revocazione che la predetta sentenza sarebbe in contrasto con al- tra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c. Rappresenta, infatti, che la aveva già do- CP_1
mandato al Tribunale di Roma il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializza- zione, e che l'adito Tribunale, con la sentenza n. 17039/2005 del
22.07.2005, aveva definitivamente rigettato la domanda, giacchè la sen- tenza della Corte d'Appello di Roma n. 3694/2013 del 26.06.2013, che pure non conteneva statuizione di condanna, acquisiva nei suoi confron- ti autorità di cosa giudicata.
Costituitasi nel presente giudizio, ha allora in pri- CP_1
mo luogo eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione a motivo della tardiva proposizione, considerato che il termine per proporre la revoca- zione di cui al n. 5) dell'art. 395 c.p.c., ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c., è di trenta giorni e decorre dalla data di notificazione della sen- tenza. Rileva allora che la sentenza n. 1986/2019 resa dalla Corte di ap- pello di Palermo, sez. I civile, il 09.10.2019, è stata notificata alla Presi- denza del Consiglio dei Ministri presso l'avvocatura distrettuale dello
Stato di il successivo 11.10.2019, ed è passata in giudicato il Pt_7
10.12.2019. Deduce quindi che l'atto di citazione per revocazione avreb- be dovuto essere notificato entro il 10.11.2019 e non già, come avvenuto, il 7 aprile 2020. In ogni caso, nel merito, eccepisce il difetto dell'identità dei soggetti del petitum e della causa petendi tra il procedimento civile del
Tribunale di Roma, conclusosi con la sentenza n. 17039/2005, e quello
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 della Corte d'Appello di Palermo, deciso con sentenza 1986/2019, gra- vata nel presente giudizio.
All'udienza del 16.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitu- tive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 29.4.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusio- nali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Premesso che la revocazione è assoggettata, quanto all'estensione e alla decorrenza dei termini di impugnazione, alle disposizioni degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., deve osservarsi che è documentato, in punto di fatto, che la sentenza oggetto del presente giudizio è stata pubblicata il
9.10.2019 ed è stata successivamente notificata a mezzo PEC il giorno
11.10.2019, circostanza questa, peraltro, non contestata ma anzi pure rassegnata in narrativa dalla difesa erariale.
In virtù del disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., nella formu- lazione in vigore fino al 28.2.2023 e applicabile al presente giudizio, dal- la data di notificazione della sentenza decorre il termine per impugnare di giorni 30 sancito dall'art. 325 c.p.c., non trattandosi per l'appunto dei casi di revocazione c.d. straordinaria previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c., ma dell'ipotesi del n. 5) afferente la contrarietà ad altra precedente pronuncia avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
Risulta allora dagli atti di causa che l'atto di citazione, evidente- mente in avvalimento del termine c.d. lungo di mesi sei consacrato all'art. 327 comma 1 c.p.c., è stato notificato in data 7.4.2020, ben oltre quindi i 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, avvenuta il giorno 11.10.2019, pertanto spirati il 10.11.2019.
Alcunchè, del resto, ha replicato la difesa erariale, a fronte della pur prospettata eccezione, al fine di invalidare, in fatto o in diritto, le so-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 praesposte argomentazioni.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del giudizio vengono poste a carico delle amministrazioni impugnanti, con liquida- zione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando:
o Dichiara inammissibile la revocazione proposta dal
[...]
, Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Parte_3
Controparte_2 [...]
, Controparte_6 Parte_6
e
[...] Parte_12
nei confronti di , avverso la senten-
[...] CP_1 za Corte d'Appello di Palermo n. 1986/2019 del 09/10/2019;
o Condanna il Parte_1
, il , il
[...] Parte_2 [...]
, la Parte_3 Controparte_2
l
[...] Controparte_7
, l e
[...] Parte_6
l al pagamento Parte_7
delle spese processuali riferibili a per il pre- CP_1 sente giudizio, che si liquidano in € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso in Palermo, il 29.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2020 R.G. del ruolo generale degli Af- fari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. Parte_1
, (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(C.F. , PRESI- Parte_3 P.IVA_3
DENZA (C.F. , Parte_4 P.IVA_4
(C.F. , Parte_5 P.IVA_5
(C.F. , Parte_6 P.IVA_6
(C.F. , Parte_7 P.IVA_7
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
(PEC: ; Email_1
Attori in revocazione
CONTRO
, nata a [...] [...] (C.F. CP_1 Pt_7
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avv. Carmelo La Fauci Belponer (PEC: Email_2
, presso cui è pure elettivamente domiciliata in Paler-
[...]
mo alla via Giovanni Maurigi, n. 11;
Convenuta in revocazione
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1986/2019 del 09/10/2019, notificata il giorno 11/10/2019;
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore in revocazione:
“Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma:
- disponga, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sen- tenza;
- in accoglimento del presente gravame, revochi la sentenza n. 1986/19 di codesta
Corte d'Appello, nella parte in cui accoglie le domande proposte dalla Dott.sa
[...]
perché già coperte da giudicato ex art. 395, n. 5) c.p.c.; Parte_8
- condanni l'appellata al pagamento di diritti ed onorari di causa relativi al dop- pio grado del giudizio, oltre le spese prenotate a debito.”;
per il convenuto in revocazione:
“voglia l'ill.ma corte d'appello adversis rejectis,
1. In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di revocazione ex adverso proposta per tardività;
2. Nel merito rigettarla per le motivazioni in precedenza dedotte.
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudi- zio.”.
IN FATTO
La il Controparte_2 [...]
, il , il Parte_3 Parte_1 [...]
, l , l Parte_2 Parte_9 Parte_10
e l hanno introdotto, con atto
[...] Parte_11
di citazione, domanda di revocazione della sentenza n. 1986/2019 pro- nunziata da questa Corte di Appello il 09.10.2019 che, in parziale rifor- ma della sentenza del Tribunale di Palermo del 2 febbraio 2015, appella-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 ta, fra gli altri, da , condannava la CP_1 Controparte_3
al pagamento di euro 26.855,76 oltre interessi in favore
[...] di questa, e ciò a titolo di risarcimento dei danni per la mancata tempe- stiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari. Adduce allora parte at- trice in revocazione che la predetta sentenza sarebbe in contrasto con al- tra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c. Rappresenta, infatti, che la aveva già do- CP_1
mandato al Tribunale di Roma il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializza- zione, e che l'adito Tribunale, con la sentenza n. 17039/2005 del
22.07.2005, aveva definitivamente rigettato la domanda, giacchè la sen- tenza della Corte d'Appello di Roma n. 3694/2013 del 26.06.2013, che pure non conteneva statuizione di condanna, acquisiva nei suoi confron- ti autorità di cosa giudicata.
Costituitasi nel presente giudizio, ha allora in pri- CP_1
mo luogo eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione a motivo della tardiva proposizione, considerato che il termine per proporre la revoca- zione di cui al n. 5) dell'art. 395 c.p.c., ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c., è di trenta giorni e decorre dalla data di notificazione della sen- tenza. Rileva allora che la sentenza n. 1986/2019 resa dalla Corte di ap- pello di Palermo, sez. I civile, il 09.10.2019, è stata notificata alla Presi- denza del Consiglio dei Ministri presso l'avvocatura distrettuale dello
Stato di il successivo 11.10.2019, ed è passata in giudicato il Pt_7
10.12.2019. Deduce quindi che l'atto di citazione per revocazione avreb- be dovuto essere notificato entro il 10.11.2019 e non già, come avvenuto, il 7 aprile 2020. In ogni caso, nel merito, eccepisce il difetto dell'identità dei soggetti del petitum e della causa petendi tra il procedimento civile del
Tribunale di Roma, conclusosi con la sentenza n. 17039/2005, e quello
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 della Corte d'Appello di Palermo, deciso con sentenza 1986/2019, gra- vata nel presente giudizio.
All'udienza del 16.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitu- tive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 29.4.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusio- nali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Premesso che la revocazione è assoggettata, quanto all'estensione e alla decorrenza dei termini di impugnazione, alle disposizioni degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., deve osservarsi che è documentato, in punto di fatto, che la sentenza oggetto del presente giudizio è stata pubblicata il
9.10.2019 ed è stata successivamente notificata a mezzo PEC il giorno
11.10.2019, circostanza questa, peraltro, non contestata ma anzi pure rassegnata in narrativa dalla difesa erariale.
In virtù del disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., nella formu- lazione in vigore fino al 28.2.2023 e applicabile al presente giudizio, dal- la data di notificazione della sentenza decorre il termine per impugnare di giorni 30 sancito dall'art. 325 c.p.c., non trattandosi per l'appunto dei casi di revocazione c.d. straordinaria previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c., ma dell'ipotesi del n. 5) afferente la contrarietà ad altra precedente pronuncia avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
Risulta allora dagli atti di causa che l'atto di citazione, evidente- mente in avvalimento del termine c.d. lungo di mesi sei consacrato all'art. 327 comma 1 c.p.c., è stato notificato in data 7.4.2020, ben oltre quindi i 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, avvenuta il giorno 11.10.2019, pertanto spirati il 10.11.2019.
Alcunchè, del resto, ha replicato la difesa erariale, a fronte della pur prospettata eccezione, al fine di invalidare, in fatto o in diritto, le so-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 praesposte argomentazioni.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del giudizio vengono poste a carico delle amministrazioni impugnanti, con liquida- zione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando:
o Dichiara inammissibile la revocazione proposta dal
[...]
, Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Parte_3
Controparte_2 [...]
, Controparte_6 Parte_6
e
[...] Parte_12
nei confronti di , avverso la senten-
[...] CP_1 za Corte d'Appello di Palermo n. 1986/2019 del 09/10/2019;
o Condanna il Parte_1
, il , il
[...] Parte_2 [...]
, la Parte_3 Controparte_2
l
[...] Controparte_7
, l e
[...] Parte_6
l al pagamento Parte_7
delle spese processuali riferibili a per il pre- CP_1 sente giudizio, che si liquidano in € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso in Palermo, il 29.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5