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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 158/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
L'avv. – odierno ricorrente in riassunzione – è stato difensore di Parte_1
nella causa civile innanzi al Tribunale di Macerata (n. Controparte_2
2256/2016) avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex. art. 615 II comma c.p.c.; La sig.ra era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato (con CP_2
provvedimento dell'ordine degli avvocati di Macerata del 31.05.2016) nel procedimento su indicato, il quale si concludeva con sentenza n. 473/2018.
Con decreto reso in data 6.6.2018 il Giudice istruttore, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione presentata rilevando che “la istanza, sebbene tempestivamente proposta prima della decisione, non è stata valutata dal G.I. il quale ha reso sentenza;
che in tale situazione, essendo venuto meno qualsivoglia potere del giudice in ordine al giudizio (e quindi anche in ordine alla richiesta liquidazione) successivamente alla decisione, non è possibile rendere la richiesta pronuncia”;
Avverso il predetto decreto l'avv. depositava ricorso ex. art. 702 bis c.p.c./ art. Pt_1
170 D.P.R. n. 115 del 2002, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) accertare e dichiarare il diritto dell'avvocato l'avv. FrancescoPerfetti del foro di Macerata, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato, al fine del presente C.F._1 procedimento, nel suo studio sito in Macerata, via 226° Reggimento Fanteria n. 6, quale difensore della sig.ra , parte ammessa al patrocinio a spese dello stato nella causa civile Controparte_2 iscritta al n. 2256/2016 RG, pendente dinanzi il Tribunale di Macerata, Giudice Istruttore Dott.ssa Tinessa, definita con sentenza n. 473/2018, emessa e pubblicata in data 18.04.2018, alla liquidazione del compenso maturato, per l'attività svolta nel corso del giudizio;
per l'effetto, liquidare il compenso spettante al medesimo difensore, quantificato nella nota spese in calce alla istanza di liquidazione allegata, in complessivi € 10.693,50 (già decurtati del 50% per il gratuito patrocinio) oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge considerato lo scaglione di riferimento della causa di merito, tra“€ 260.001,00 ed € 520.000,00” essendo il valore della causa dato dalla cifra portata dal precetto della banca e, cioè, € 297.594,65, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà più congrua e di giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, ed effettuate le riduzioni di legge, ordinare alla Tesoreria Provinciale Dello Stato, tramite il funzionario delegato del
Tribunale di Macerata, di pagare l'importo liquidato, mandando alla cancelleria per i provedimenti di competenza;
Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di lite, ammontanti ad € 4.835,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà più congrua e di giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, secondo la nota spese che si produce”. Con ordinanza del 26.11.2018 il Tribunale di Macerata così statuiva: ““Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, liquida in favore dell'opponente/ricorrente la somma di € 2000,00 per l'attività difensiva svolta nel procedimento n. 2256/2016 e ne dispone il pagamento a carico dell'Erario. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio in euro 1400,00 oltre accessori di legge.”
L'avv. ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la precedente ordinanza Pt_1
per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per aver il Giudice liquidato una somma vistosamente inferiore ai minimi tariffari (già tenuto conto della riduzione ex lege prevista per il gratuito patrocinio).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 29001/24 depositata in data 11.11.2024 e comunicata in pari data ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di
Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'Avv. ha quindi provveduto alla Pt_1
riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo di: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, vista l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29001/24, all'interno del procedimento R.G.N 16530/2019, Presidente Lorenzo Orilia, Cons. Relatore
Giuseppe Forunato, depositata in data 11.11.2024, comunicata in pari data via pec all'avv.
Morabito, domiciliataria dell'avv. Craia, che ha accolto l'unico motivo di ricorso ed ha cassato
l'ordinanza impugnata emessa dal Presidente del Tribunale di Macerata in data 8.03.2019, RG
Trib. Mc 1976/18, in relazione al motivo accolto e rinviato la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità condannare il CP_1 competente al pagamento in favore dell'avv. ut supra generalizzato, con riguardo Parte_1 alle fasi dinanzi al giudice dell'esecuzione civile , dinanzi al Presidente in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dinanzi alla Suprema Corte in sede di legittimità, della somma di € 18.610,50 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, secondo quanto sopra illustrato nella “sintesi” e come da note spese che si producono e che richiamano quelle già prodotte (e comunque qui ridepositate
DOC. N. 15, 16 e 17) nei vari procedimenti oltre € 586,63 per spese vive documentate e/o rintracciabili nei fascicoli d'ufficio dei vari gradi., o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento di riassunzione dinanzi al Tribunale di
Macerata che si quantificheranno nel corso dello stesso”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 11.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 11.06.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso in riassunzione è da ritenersi fondato e va accolto.
L'avv. nella nota spese depositata nel giudizio 2256/2016 aveva richiesto Pt_1
la liquidazione dei compensi pari a euro 10.693,50, facendo applicazione dei medi tariffari, tenuto conto dello scaglione di riferimento ed applicando la riduzione prevista dall'art. 130 T.U.S.G.
Va evidenziato che il giudice del procedimento di opposizione ex. art. 702 bis. c.p.c., ha erroneamente liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari, e sul punto la
Cassazione è univoca nel ritenere che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643),
Pertanto, rilevato che l'opposizione ex. art. 615 comma II c.p.c, proposta dal difensore
è stata dichiarata improcedibile e che si tratta di controversia relativa a materia bancaria inserita in un filone ampiamente seriale, seguendo la nota spese del difensore sul punto, per il giudizio avente n. r.g. 2256/2025 può riconoscersi un importo prossimo ai minimi tabellari, cioè euro 7.000, già decurtati ex. art. 130 T.U.S.G.; Per il procedimento di opposizione ex. art. 702 bis avente n. r.g. 1976/2018 possono essere invece liquidati, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente, importi prossimi ai limiti e pertanto complessivi euro
1.700,00.
Per quanto concerne la fase svoltasi dinnanzi alla Corte di Cassazione, essendo il giudizio conclusosi nell'anno 2024, trova applicazione il D.M. 55/2014, cosi come riformulato dal D.M. 147/2022 e può essere quindi riconosciuto, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, un importo per compensi pari ad euro 2.000,00 (importo prossimo ai minimi).
Alla luce di quanto precede, in riforma del gravato provvedimento, il compenso complessivamente dovuto all' avv. iene quindi così rideterminato: Pt_1
€ 7.000,00 per compensi relativi al giudizio n.r.g. 2256/2016;
€ 1.650,00 per compensi relativi al giudizio n. 1976/2018;
€ 2.000,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione;
e quindi complessivi €.10.650,00, oltre accessori (rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite infine del presente giudizio devono essere poste a carico del CP_1
resistente in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione tra
5.201 e 26.000 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 158/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'opera prestata in favore di ,
[...] Controparte_2
ammessa al beneficio , nell'ambito del procedimento civile avente n. 2256/2016 euro 7.000,00 per onorari (somma già decurtata ai sensi dell'art. 130 T.U.S.G.), nonché euro 1.700,00 per compensi relativi al giudizio n. 1976/2018 ed euro
2.000,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e pertanto la somma complessiva di euro 10.650,00 ed euro 250, 00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 158/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
L'avv. – odierno ricorrente in riassunzione – è stato difensore di Parte_1
nella causa civile innanzi al Tribunale di Macerata (n. Controparte_2
2256/2016) avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex. art. 615 II comma c.p.c.; La sig.ra era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato (con CP_2
provvedimento dell'ordine degli avvocati di Macerata del 31.05.2016) nel procedimento su indicato, il quale si concludeva con sentenza n. 473/2018.
Con decreto reso in data 6.6.2018 il Giudice istruttore, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione presentata rilevando che “la istanza, sebbene tempestivamente proposta prima della decisione, non è stata valutata dal G.I. il quale ha reso sentenza;
che in tale situazione, essendo venuto meno qualsivoglia potere del giudice in ordine al giudizio (e quindi anche in ordine alla richiesta liquidazione) successivamente alla decisione, non è possibile rendere la richiesta pronuncia”;
Avverso il predetto decreto l'avv. depositava ricorso ex. art. 702 bis c.p.c./ art. Pt_1
170 D.P.R. n. 115 del 2002, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) accertare e dichiarare il diritto dell'avvocato l'avv. FrancescoPerfetti del foro di Macerata, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato, al fine del presente C.F._1 procedimento, nel suo studio sito in Macerata, via 226° Reggimento Fanteria n. 6, quale difensore della sig.ra , parte ammessa al patrocinio a spese dello stato nella causa civile Controparte_2 iscritta al n. 2256/2016 RG, pendente dinanzi il Tribunale di Macerata, Giudice Istruttore Dott.ssa Tinessa, definita con sentenza n. 473/2018, emessa e pubblicata in data 18.04.2018, alla liquidazione del compenso maturato, per l'attività svolta nel corso del giudizio;
per l'effetto, liquidare il compenso spettante al medesimo difensore, quantificato nella nota spese in calce alla istanza di liquidazione allegata, in complessivi € 10.693,50 (già decurtati del 50% per il gratuito patrocinio) oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge considerato lo scaglione di riferimento della causa di merito, tra“€ 260.001,00 ed € 520.000,00” essendo il valore della causa dato dalla cifra portata dal precetto della banca e, cioè, € 297.594,65, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà più congrua e di giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, ed effettuate le riduzioni di legge, ordinare alla Tesoreria Provinciale Dello Stato, tramite il funzionario delegato del
Tribunale di Macerata, di pagare l'importo liquidato, mandando alla cancelleria per i provedimenti di competenza;
Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di lite, ammontanti ad € 4.835,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà più congrua e di giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, secondo la nota spese che si produce”. Con ordinanza del 26.11.2018 il Tribunale di Macerata così statuiva: ““Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, liquida in favore dell'opponente/ricorrente la somma di € 2000,00 per l'attività difensiva svolta nel procedimento n. 2256/2016 e ne dispone il pagamento a carico dell'Erario. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio in euro 1400,00 oltre accessori di legge.”
L'avv. ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la precedente ordinanza Pt_1
per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per aver il Giudice liquidato una somma vistosamente inferiore ai minimi tariffari (già tenuto conto della riduzione ex lege prevista per il gratuito patrocinio).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 29001/24 depositata in data 11.11.2024 e comunicata in pari data ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di
Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'Avv. ha quindi provveduto alla Pt_1
riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo di: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, vista l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29001/24, all'interno del procedimento R.G.N 16530/2019, Presidente Lorenzo Orilia, Cons. Relatore
Giuseppe Forunato, depositata in data 11.11.2024, comunicata in pari data via pec all'avv.
Morabito, domiciliataria dell'avv. Craia, che ha accolto l'unico motivo di ricorso ed ha cassato
l'ordinanza impugnata emessa dal Presidente del Tribunale di Macerata in data 8.03.2019, RG
Trib. Mc 1976/18, in relazione al motivo accolto e rinviato la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità condannare il CP_1 competente al pagamento in favore dell'avv. ut supra generalizzato, con riguardo Parte_1 alle fasi dinanzi al giudice dell'esecuzione civile , dinanzi al Presidente in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dinanzi alla Suprema Corte in sede di legittimità, della somma di € 18.610,50 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, secondo quanto sopra illustrato nella “sintesi” e come da note spese che si producono e che richiamano quelle già prodotte (e comunque qui ridepositate
DOC. N. 15, 16 e 17) nei vari procedimenti oltre € 586,63 per spese vive documentate e/o rintracciabili nei fascicoli d'ufficio dei vari gradi., o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento di riassunzione dinanzi al Tribunale di
Macerata che si quantificheranno nel corso dello stesso”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 11.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 11.06.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso in riassunzione è da ritenersi fondato e va accolto.
L'avv. nella nota spese depositata nel giudizio 2256/2016 aveva richiesto Pt_1
la liquidazione dei compensi pari a euro 10.693,50, facendo applicazione dei medi tariffari, tenuto conto dello scaglione di riferimento ed applicando la riduzione prevista dall'art. 130 T.U.S.G.
Va evidenziato che il giudice del procedimento di opposizione ex. art. 702 bis. c.p.c., ha erroneamente liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari, e sul punto la
Cassazione è univoca nel ritenere che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643),
Pertanto, rilevato che l'opposizione ex. art. 615 comma II c.p.c, proposta dal difensore
è stata dichiarata improcedibile e che si tratta di controversia relativa a materia bancaria inserita in un filone ampiamente seriale, seguendo la nota spese del difensore sul punto, per il giudizio avente n. r.g. 2256/2025 può riconoscersi un importo prossimo ai minimi tabellari, cioè euro 7.000, già decurtati ex. art. 130 T.U.S.G.; Per il procedimento di opposizione ex. art. 702 bis avente n. r.g. 1976/2018 possono essere invece liquidati, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente, importi prossimi ai limiti e pertanto complessivi euro
1.700,00.
Per quanto concerne la fase svoltasi dinnanzi alla Corte di Cassazione, essendo il giudizio conclusosi nell'anno 2024, trova applicazione il D.M. 55/2014, cosi come riformulato dal D.M. 147/2022 e può essere quindi riconosciuto, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, un importo per compensi pari ad euro 2.000,00 (importo prossimo ai minimi).
Alla luce di quanto precede, in riforma del gravato provvedimento, il compenso complessivamente dovuto all' avv. iene quindi così rideterminato: Pt_1
€ 7.000,00 per compensi relativi al giudizio n.r.g. 2256/2016;
€ 1.650,00 per compensi relativi al giudizio n. 1976/2018;
€ 2.000,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione;
e quindi complessivi €.10.650,00, oltre accessori (rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite infine del presente giudizio devono essere poste a carico del CP_1
resistente in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione tra
5.201 e 26.000 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 158/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'opera prestata in favore di ,
[...] Controparte_2
ammessa al beneficio , nell'ambito del procedimento civile avente n. 2256/2016 euro 7.000,00 per onorari (somma già decurtata ai sensi dell'art. 130 T.U.S.G.), nonché euro 1.700,00 per compensi relativi al giudizio n. 1976/2018 ed euro
2.000,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e pertanto la somma complessiva di euro 10.650,00 ed euro 250, 00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'