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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1897/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEZZULLA FERRUCCIO avv Flaggiello pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERTICARO VINCENZO avv Petrone pres in sost
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cola Di Rienzo n. 217, presso lo studio legale dell'Avv. Ferruccio Pezzulla (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 146 presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Perticaro, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
, affinché fosse condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, subiti a seguito di condotte ritorsive poste in essere da questi e per le quali quest'ultimo era stato condannato ai sensi degli artt. 56, 81 e 317 c.p. nonché al risarcimento del danno liquidato in via generica ex art. 539 c.p.p. con sentenza n. 16365/2013, pronunciata dal Tribunale di Roma, passata in giudicato a seguito di conferma da parte della sentenza della Corte di Appello n. 4196/2016
2 (e statuizione di inammissibilità del ricorso dalla S.C.). L'attrice precisava che a seguito dell'ordine di servizio n. 81 del 26.06.2008, a firma del Direttore Generale ma disposto Controparte_2 sostanzialmente da subito dopo la sua nomina a Capo di Gabinetto presso il Parte_1
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agricoltura, così come emerso in sede di accertamento penale, era stata trasferita dall'incarico ricoperto sin dal 2001 nella qualifica di personale non dirigenziale in servizio nel contingente di diretta collaborazione del Ministro del predetto dicastero ed era stata assegnata alla , non Parte_2 percependo più l'indennità fino ad allora corrisposta, la cui media mensile ammontava ad Euro
500,00, ex art. 7, comma 7, D.P.R. n. 303/2001. Lamentava, poi, un danno non patrimoniale a seguito di una sintomatologia da disturbo post traumatico da stress cronico moderato e chiedeva, infine, il risarcimento del danno morale nonché il rimborso delle spese mediche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata Parte_1
e non provata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 07.01.2021 così statuiva: “a) condanna il convenuto a pagare a favore di parte attrice a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 4.035,36, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna il convenuto a pagare a favore di parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per compensi ed euro 805,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, richiamate le eccezioni e istanze tutte già formulate da intendersi qui integralmente ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c, contrariis reiectis, - nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 221/2021 del Tribunale di Roma, sez.. XII civile, Giudice Dott.
De Cristofaro Sciarrotta, pronunciata a definizione del giudizio sub R.G. 36068/2018, pubblicata il
7.01.2021, respingere tutte le domande svolte nei confronti del dott. ; - CP_1 Parte_1 in ogni caso, con vittoria delle spese di lite nel precorso grado di giudizio ed anche in appello”.
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia accertare l'infondatezza delle domande proposte dal sig. in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di appello da distrarre in favore del costituito legale che si dichiara antistatario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
3 § 2. — L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue.
“Premesso che la responsabilità di a danno dell'attrice è stata oggetto di Parte_1 accertamento penale passato in giudicato, occorre tuttavia soffermarsi sui poteri del giudice civile investito della quantificazione del danno a fronte di una condanna generica in sede penale, specificamente sotto il profilo del nesso causale.
A tal riguardo, va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 8477/2020), alla cui stregua “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”. Nello specifico, va osservato come occorre tenere distinta la condanna ricollegata al fatto-reato rispetto alla condanna al risarcimento che presuppone un danno- conseguenza. Invero, in linea teorica, è possibile la configurabilità di un danno-evento, cioè fatto illecito, senza però danno-conseguenza (sulla distinzione dei due profili cfr. Cass. n. 15240/2014).
Ciò premesso in punto di diritto, rispetto ai danni reclamati da parte attrice in conseguenza dei fatti accertati in sede penale, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha, in primo luogo, lamentato che a seguito dell'ordine di servizio n. 81 del 26.06.2008,
a firma del Direttore Generale ma disposto sostanzialmente dal convenuto subito Controparte_2 dopo la sua nomina a Capo di Gabinetto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agricoltura, era stata trasferita dall'incarico ricoperto sin dal 2001 nella qualifica di personale non dirigenziale in servizio nel contingente di diretta collaborazione del Ministro del predetto dicastero ed era stata assegnata alla Generale per lo sviluppo agroalimentare, la Parte_2 qualità e la , non percependo più l'indennità fino ad allora corrisposta, la cui Parte_3 media mensile ammontava ad Euro 500,00, ex art. 7, comma 7, D.P.R. n. 303/2001. Le condotte attribuite al convenuto e oggetto di accertamento in sede penale sono concentrate temporalmente al periodo aprile - maggio 2009, come espressamente indicato nel capo di imputazione per il quale il predetto convenuto è stato condannato.
Peraltro, nella sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, non si fa menzione di tale evento nella parte che riguarda il capo di imputazione a danno dell'odierna attrice. Ciò nondimeno, parte attrice, specie nelle comparse conclusionali, invoca un collegamento tra il predetto ordine di servizio e la volontà del convenuto che sarebbe oggetto di un giudicato implicito, dovendosi configurare quale presupposto della condanna.
In realtà, l'invocato collegamento logico tra ordine di servizio e condanna non emerge in maniera
4 analitica nella sentenza, né si può desumere in via presuntiva dal contesto di influenza ambientale emerso in relazione al ruolo del convenuto. In assenza di riscontri specifici, trattasi di una conclusione non assistita da un adeguato grado di attendibilità, dovendosi anche tenere conto della circostanza che l'incarico di cui trattasi era soggetto a rinnovo annuale sulla base di scelte implicanti margini di discrezionalità, che già con precedente determinazione detto incarico era stato assegnato per un periodo limitato e che anche nelle gestione successive a quella contestato l'incarico non è stato attribuito. In realtà, il provvedimento con cui l'attrice non è stata confermata nel suo incarico presso il Gabinetto del Ministro è da individuare nel D.M. in data 23 marzo 2008 a firma del Ministro
De Castro, che esplicitamente limita l'incarico fino al 14 febbraio 2008 e la successiva destinazione alla Direzione Generale della Qualità risale al giugno 2008 (ordine di servizio n. 81 del 26 giugno
2008 a firma del Direttore Generale del Personale, dott. e si configura alla stregua Controparte_2 di un atto conseguenziale alla precedente determinazione ministeriale. Le superiori considerazioni sono di per sé sufficienti ad escludere un nesso causale tra condotta illecita accertata in sede penale e il lamentato danno patrimoniale relativo al mancato conseguimento di indennità a seguito del trasferimento di cui si discute.
Considerazioni non dissimili sulla carenza del nesso causale valgono per il reclamato danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico. In proposito, assume un valore dirimente l'esame della documentazione medica prodotta dalla stessa parte attrice, dalla quale si evince chiaramente come le patologie risalgano a data di molto anteriore a quella della condotta dell' . Tale Pt_1 conclusione vale anche per lo stato ansioso, che, come si legge nella certificazione rilasciata dalla dott.ssa De Cristofaro (cfr. doc. 15), risale a mesi prima della data di sottoscrizione (14 febbraio
2008); in ogni caso, trattasi di una certificazione che attesta genericamente uno stato non accompagnato dalla prova concreta della frequentazione di una psicoterapia, di cui non sono state documentate le sedute e i pagamenti: ne consegue che l'ammissione di una CTU medico – legale si sarebbe atteggiata come meramente esplorativa. In tale contesto probatorio, non è possibile affermare un collegamento causale tra le lamentate patologie e la condotta della convenuta.
Dall'affermazione che precede consegue anche l'impossibilità di un riconoscimento delle spese mediche.
Merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale. È ormai affermazione granitica (Cfr. Cass. n. 29206/2019) quella secondo cui <<il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri solidarietà sociale, il futile, ovvero consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi specifica allegazione del pregiudizio,
5 potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa">>. Ed invero, la condotta attribuita all' – per gravità e ripetizione delle condotte e per la lesione di interessi di valenza Pt_1 costituzionale, quale quelli all'autodeterminazione in ambiente lavorativo - ha verosimilmente provocato un significativo turbamento dello stato psicologico e lavorativo dell'attrice, come anche esplicato nella sentenza pronunciata in sede penale.
La liquidazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa e, nel caso di specie, l'importo richiesto da parte attrice (€ 4.035,36) appare congruo alla gravità della condotta e delle sue conseguenze.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato a pagare, a titolo risarcitorio del danno, l'importo, in moneta attuale, di € 4.035,36. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui
è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso stretto e dell'importo risarcitorio riconosciuto, seguono la soccombenza.”
§ 2.1. — L'appello è articolato in un unico motivo con cui l'appellante deduce che “la sentenza
6 è viziata ed erronea in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2059 c.c., artt. 2 e 3 Cost.”.
Secondo l'appellante la sentenza erroneamente non ha valutato che non si può in alcun modo parlare di compressione dell'autodeterminazione dell'appellata, poiché è la stessa sentenza impugnata a negare la illegittimità del comportamento datoriale (nella specie dell'appellante in relazione al trasferimento della appellata) e a statuire che il trasferimento della appellata è stato disposto
“legittimamente” da dirigenti diversi dall'appellante, rientrando tra le prerogative datoriali. Pertanto devono considerarsi pacifici ed incontestati due fatti: il trasferimento non è stato disposto dall'appellante, ma dal datore di lavoro nell'esercizio delle sue legittime prerogative datoriali, e lo stesso non è tacciabile di illegittimità. Il che vale ad escludere il riconoscimento di un danno morale, non sussistendo un interesse leso. Inoltre manca alcuna allegazione in ordine al danno morale.
Erronea è poi la relativa quantificazione, determinata in conformità alla richiesta di controparte.
§ 2.2. — Il motivo è infondato.
In diritto è da ricordare come secondo l'insegnamento delle Sez. Un. della S.C. (sentenza n. 26972 del 24 giugno/11 novembre 2008) il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. "danno morale" individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, potendosi in tal caso ravvisare un'ingiustizia costituzionalmente qualificata;
per contro, non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Qualora il fatto integra una fattispecie di reato, in forza del collegamento dell'art. 2059 c.c. con l'art. 185 c.p. spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Rimane in ogni caso fermo che anche qualora si accerti che taluno è vittima di un reato, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ossia nel fatto stesso che taluno è vittima del reato: occorre pur sempre dimostrare che quel reato ha provocato un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 21037/2024; Cass. 8421/
2011; Cass. 25420/2017).
Innanzitutto è da evidenziare come la richiesta di danno morale era già stata formulata nella citazione introduttiva.
in sede penale è stato condannato del reato di cui agli “artt. 56, 81 e 317 c.p., Parte_1 perché quale Capo di Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, tentava ripetutamente di indurre e Parte_4 Controparte_1
, dirigente e funzionario presso la suddetta Amministrazione che avevano denunciato i
[...]
7 reati indicati ai capi che precedono, a ritrattare le loro accuse nei suoi confronti ricercandoli e convocandoli più volte presso il suo ufficio a tale scopo e ventilando, in caso di mancato accoglimento della richiesta, ritorsioni quali ad esempio azioni giudiziarie in sede civile e penale oltre ad altre conseguenze negative (“ma perché vi devo fare del male? .. anche se hai firmato si fa sempre in tempo a ritirare tutto.. se non c'è intesa devo mettere in atto tutte le azioni per tutelarmi”) affermando in modo allusivo di aver già predisposto il provvedimento disciplinare nei confronti di un sindacalista che aveva rilasciato un'intervista inopportuna ed invitando le vittime a considerare bene tutti i danni che sarebbero scaturiti dalla loro iniziativa sia a livello di carriera che a livello economico”.
Considerato che nel caso di specie è stato accertato un fatto di reato (tentata concussione), non si pone un problema di individuazione del bene giuridico leso come nelle altre ipotesi di riconoscimento di un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in cui è necessaria l'individuazione della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, atteso che l'interesse tutelato è già individuato nella fattispecie di reato. E, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello nella sentenza penale relativa all'appellante, il delitto di concussione si caratterizza dal punto di vista oggettivo da un abuso costruttivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che senza alcun vantaggio indebito per sé viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno e di evitarlo con l'adozione o la promessa di un'utilità indebita. Pertanto la stessa fattispecie di reato individua la libertà di autodeterminazione quale interesse protetto (oltre a quello della pubblica amministrazione).
Il rilievo secondo cui il fatto che la sentenza esclude l'illegittimità del comportamento datoriale attinente al trasferimento doveva portare ad escludere la compressione dell'autodeterminazione non
è fondato.
In primo luogo il giudice di primo grado non ha in alcun modo ancorato il danno morale al trasferimento, sostenendo che questo non è risultato accertato (quanto meno in modo chiaro) in sentenza, bensì al fatto di reato come accertato in sentenza e quindi alla tentata concussione e alla conseguente lesione della libertà di determinazione (in ordine alla denuncia presentata).
L'accertato reato di tentata concussione, in relazione al quale è stato riconosciuto il danno morale, non attiene al trasferimento dell'appellata, ma al fatto che l'appellante, quale capo di
[...] abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha tentato Controparte_3 di indurre l'appellata (unitamente al ) a ritirare una denuncia (presentata in data 31.3.2009), Pt_4 prospettando in caso di mancato accoglimento della richiesta ritorsioni personali e professionali, con la minaccia di azioni giudiziarie (poi intentate). In sede di dibattimento l'appellata (come dato conto nella sentenza penale di primo grado che ha condannato al risarcimento dei danni) ha dichiarato di
8 avere subito notevoli pressioni verbali e psicologiche, non solo da parte dell'appellante ma anche dei suoi collaboratori (con ripercussioni in ambito lavorativo) e che tutto ciò le ha provocato un enorme stress con problemi psicologici.
Relativamente poi alla censura sulla carenza di prova del danno subito, va evidenziato come se il danno non può ritenersi in re ipsa ma va provato, la prova può essere data anche in via presuntiva sulla base delle stesse modalità in cui si è sostanziato il fatto di reato. Nel caso di specie è risultato accertato in sede penale che l'appellata ha subito intimidazioni per ritirare la denuncia sotto la minaccia di ritorsioni e, come evidenziato dalla Corte d'appello, “è indubbio che le minacce di azioni giudiziarie in sede civile - poi in effetti avvenute e rigettate – con richieste di risarcimenti esorbitanti, di ritorsioni a livello di carriera … integrano una forma di intimidazione idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo ai soggetti passivi” (pg. 45) e “la minaccia da un punto di vista psicologico sulle persone offese aveva un peso sicuramente rilevante non solo per l'entità del risarcimento dei danni che si minacciava di richiedere, ma anche tenuto conto del particolare contesto che rendeva la minaccia particolarmente seria e fondata” (pg. 46). E sul punto l'appellata ha dichiarato in dibattimento che controparte le aveva detto che con l'azione giudiziaria avrebbe perso tutto, anche la casa.
Non pare quindi dubitabile una significativa sofferenza legata a tale intimidazione, peraltro in un contesto difficile come quello lavorativo in cui l'appellante aveva un ruolo dirigenziale, circostanza che rendeva l'intimidazione particolarmente seria.
Pertanto anche tale censura è infondata, potendo ritenersi provato il danno.
Circa poi il criterio di quantificazione del danno morale, questo è necessariamente equitativo, dovendo essere valutata la sofferenza. E sul punto l'appellante non fornisce elementi per ritenere incongruo il riconoscimento della somma di poco superiore a € 4.000,00. Peraltro va considerato che
è stata liquidata una somma comunque contenuta a fronte di una intimidazione significativa e quindi fonte di una rilevante sofferenza.
In definitiva l'appello è infondato.
§ 3. — Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 5.200, tabella
12, secondo scaglione, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in considerazione della limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 225/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione a favore dell'avv. Vicenzo Perticaro antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23.9.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
10
Sezione VI civile
R.G. 1897/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEZZULLA FERRUCCIO avv Flaggiello pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERTICARO VINCENZO avv Petrone pres in sost
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cola Di Rienzo n. 217, presso lo studio legale dell'Avv. Ferruccio Pezzulla (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 146 presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Perticaro, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
, affinché fosse condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, subiti a seguito di condotte ritorsive poste in essere da questi e per le quali quest'ultimo era stato condannato ai sensi degli artt. 56, 81 e 317 c.p. nonché al risarcimento del danno liquidato in via generica ex art. 539 c.p.p. con sentenza n. 16365/2013, pronunciata dal Tribunale di Roma, passata in giudicato a seguito di conferma da parte della sentenza della Corte di Appello n. 4196/2016
2 (e statuizione di inammissibilità del ricorso dalla S.C.). L'attrice precisava che a seguito dell'ordine di servizio n. 81 del 26.06.2008, a firma del Direttore Generale ma disposto Controparte_2 sostanzialmente da subito dopo la sua nomina a Capo di Gabinetto presso il Parte_1
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agricoltura, così come emerso in sede di accertamento penale, era stata trasferita dall'incarico ricoperto sin dal 2001 nella qualifica di personale non dirigenziale in servizio nel contingente di diretta collaborazione del Ministro del predetto dicastero ed era stata assegnata alla , non Parte_2 percependo più l'indennità fino ad allora corrisposta, la cui media mensile ammontava ad Euro
500,00, ex art. 7, comma 7, D.P.R. n. 303/2001. Lamentava, poi, un danno non patrimoniale a seguito di una sintomatologia da disturbo post traumatico da stress cronico moderato e chiedeva, infine, il risarcimento del danno morale nonché il rimborso delle spese mediche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata Parte_1
e non provata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 07.01.2021 così statuiva: “a) condanna il convenuto a pagare a favore di parte attrice a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 4.035,36, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna il convenuto a pagare a favore di parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per compensi ed euro 805,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, richiamate le eccezioni e istanze tutte già formulate da intendersi qui integralmente ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c, contrariis reiectis, - nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 221/2021 del Tribunale di Roma, sez.. XII civile, Giudice Dott.
De Cristofaro Sciarrotta, pronunciata a definizione del giudizio sub R.G. 36068/2018, pubblicata il
7.01.2021, respingere tutte le domande svolte nei confronti del dott. ; - CP_1 Parte_1 in ogni caso, con vittoria delle spese di lite nel precorso grado di giudizio ed anche in appello”.
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia accertare l'infondatezza delle domande proposte dal sig. in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di appello da distrarre in favore del costituito legale che si dichiara antistatario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
3 § 2. — L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue.
“Premesso che la responsabilità di a danno dell'attrice è stata oggetto di Parte_1 accertamento penale passato in giudicato, occorre tuttavia soffermarsi sui poteri del giudice civile investito della quantificazione del danno a fronte di una condanna generica in sede penale, specificamente sotto il profilo del nesso causale.
A tal riguardo, va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 8477/2020), alla cui stregua “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”. Nello specifico, va osservato come occorre tenere distinta la condanna ricollegata al fatto-reato rispetto alla condanna al risarcimento che presuppone un danno- conseguenza. Invero, in linea teorica, è possibile la configurabilità di un danno-evento, cioè fatto illecito, senza però danno-conseguenza (sulla distinzione dei due profili cfr. Cass. n. 15240/2014).
Ciò premesso in punto di diritto, rispetto ai danni reclamati da parte attrice in conseguenza dei fatti accertati in sede penale, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha, in primo luogo, lamentato che a seguito dell'ordine di servizio n. 81 del 26.06.2008,
a firma del Direttore Generale ma disposto sostanzialmente dal convenuto subito Controparte_2 dopo la sua nomina a Capo di Gabinetto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agricoltura, era stata trasferita dall'incarico ricoperto sin dal 2001 nella qualifica di personale non dirigenziale in servizio nel contingente di diretta collaborazione del Ministro del predetto dicastero ed era stata assegnata alla Generale per lo sviluppo agroalimentare, la Parte_2 qualità e la , non percependo più l'indennità fino ad allora corrisposta, la cui Parte_3 media mensile ammontava ad Euro 500,00, ex art. 7, comma 7, D.P.R. n. 303/2001. Le condotte attribuite al convenuto e oggetto di accertamento in sede penale sono concentrate temporalmente al periodo aprile - maggio 2009, come espressamente indicato nel capo di imputazione per il quale il predetto convenuto è stato condannato.
Peraltro, nella sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, non si fa menzione di tale evento nella parte che riguarda il capo di imputazione a danno dell'odierna attrice. Ciò nondimeno, parte attrice, specie nelle comparse conclusionali, invoca un collegamento tra il predetto ordine di servizio e la volontà del convenuto che sarebbe oggetto di un giudicato implicito, dovendosi configurare quale presupposto della condanna.
In realtà, l'invocato collegamento logico tra ordine di servizio e condanna non emerge in maniera
4 analitica nella sentenza, né si può desumere in via presuntiva dal contesto di influenza ambientale emerso in relazione al ruolo del convenuto. In assenza di riscontri specifici, trattasi di una conclusione non assistita da un adeguato grado di attendibilità, dovendosi anche tenere conto della circostanza che l'incarico di cui trattasi era soggetto a rinnovo annuale sulla base di scelte implicanti margini di discrezionalità, che già con precedente determinazione detto incarico era stato assegnato per un periodo limitato e che anche nelle gestione successive a quella contestato l'incarico non è stato attribuito. In realtà, il provvedimento con cui l'attrice non è stata confermata nel suo incarico presso il Gabinetto del Ministro è da individuare nel D.M. in data 23 marzo 2008 a firma del Ministro
De Castro, che esplicitamente limita l'incarico fino al 14 febbraio 2008 e la successiva destinazione alla Direzione Generale della Qualità risale al giugno 2008 (ordine di servizio n. 81 del 26 giugno
2008 a firma del Direttore Generale del Personale, dott. e si configura alla stregua Controparte_2 di un atto conseguenziale alla precedente determinazione ministeriale. Le superiori considerazioni sono di per sé sufficienti ad escludere un nesso causale tra condotta illecita accertata in sede penale e il lamentato danno patrimoniale relativo al mancato conseguimento di indennità a seguito del trasferimento di cui si discute.
Considerazioni non dissimili sulla carenza del nesso causale valgono per il reclamato danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico. In proposito, assume un valore dirimente l'esame della documentazione medica prodotta dalla stessa parte attrice, dalla quale si evince chiaramente come le patologie risalgano a data di molto anteriore a quella della condotta dell' . Tale Pt_1 conclusione vale anche per lo stato ansioso, che, come si legge nella certificazione rilasciata dalla dott.ssa De Cristofaro (cfr. doc. 15), risale a mesi prima della data di sottoscrizione (14 febbraio
2008); in ogni caso, trattasi di una certificazione che attesta genericamente uno stato non accompagnato dalla prova concreta della frequentazione di una psicoterapia, di cui non sono state documentate le sedute e i pagamenti: ne consegue che l'ammissione di una CTU medico – legale si sarebbe atteggiata come meramente esplorativa. In tale contesto probatorio, non è possibile affermare un collegamento causale tra le lamentate patologie e la condotta della convenuta.
Dall'affermazione che precede consegue anche l'impossibilità di un riconoscimento delle spese mediche.
Merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale. È ormai affermazione granitica (Cfr. Cass. n. 29206/2019) quella secondo cui <<il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri solidarietà sociale, il futile, ovvero consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi specifica allegazione del pregiudizio,
5 potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa">>. Ed invero, la condotta attribuita all' – per gravità e ripetizione delle condotte e per la lesione di interessi di valenza Pt_1 costituzionale, quale quelli all'autodeterminazione in ambiente lavorativo - ha verosimilmente provocato un significativo turbamento dello stato psicologico e lavorativo dell'attrice, come anche esplicato nella sentenza pronunciata in sede penale.
La liquidazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa e, nel caso di specie, l'importo richiesto da parte attrice (€ 4.035,36) appare congruo alla gravità della condotta e delle sue conseguenze.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato a pagare, a titolo risarcitorio del danno, l'importo, in moneta attuale, di € 4.035,36. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui
è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso stretto e dell'importo risarcitorio riconosciuto, seguono la soccombenza.”
§ 2.1. — L'appello è articolato in un unico motivo con cui l'appellante deduce che “la sentenza
6 è viziata ed erronea in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2059 c.c., artt. 2 e 3 Cost.”.
Secondo l'appellante la sentenza erroneamente non ha valutato che non si può in alcun modo parlare di compressione dell'autodeterminazione dell'appellata, poiché è la stessa sentenza impugnata a negare la illegittimità del comportamento datoriale (nella specie dell'appellante in relazione al trasferimento della appellata) e a statuire che il trasferimento della appellata è stato disposto
“legittimamente” da dirigenti diversi dall'appellante, rientrando tra le prerogative datoriali. Pertanto devono considerarsi pacifici ed incontestati due fatti: il trasferimento non è stato disposto dall'appellante, ma dal datore di lavoro nell'esercizio delle sue legittime prerogative datoriali, e lo stesso non è tacciabile di illegittimità. Il che vale ad escludere il riconoscimento di un danno morale, non sussistendo un interesse leso. Inoltre manca alcuna allegazione in ordine al danno morale.
Erronea è poi la relativa quantificazione, determinata in conformità alla richiesta di controparte.
§ 2.2. — Il motivo è infondato.
In diritto è da ricordare come secondo l'insegnamento delle Sez. Un. della S.C. (sentenza n. 26972 del 24 giugno/11 novembre 2008) il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. "danno morale" individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, potendosi in tal caso ravvisare un'ingiustizia costituzionalmente qualificata;
per contro, non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Qualora il fatto integra una fattispecie di reato, in forza del collegamento dell'art. 2059 c.c. con l'art. 185 c.p. spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Rimane in ogni caso fermo che anche qualora si accerti che taluno è vittima di un reato, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ossia nel fatto stesso che taluno è vittima del reato: occorre pur sempre dimostrare che quel reato ha provocato un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 21037/2024; Cass. 8421/
2011; Cass. 25420/2017).
Innanzitutto è da evidenziare come la richiesta di danno morale era già stata formulata nella citazione introduttiva.
in sede penale è stato condannato del reato di cui agli “artt. 56, 81 e 317 c.p., Parte_1 perché quale Capo di Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, tentava ripetutamente di indurre e Parte_4 Controparte_1
, dirigente e funzionario presso la suddetta Amministrazione che avevano denunciato i
[...]
7 reati indicati ai capi che precedono, a ritrattare le loro accuse nei suoi confronti ricercandoli e convocandoli più volte presso il suo ufficio a tale scopo e ventilando, in caso di mancato accoglimento della richiesta, ritorsioni quali ad esempio azioni giudiziarie in sede civile e penale oltre ad altre conseguenze negative (“ma perché vi devo fare del male? .. anche se hai firmato si fa sempre in tempo a ritirare tutto.. se non c'è intesa devo mettere in atto tutte le azioni per tutelarmi”) affermando in modo allusivo di aver già predisposto il provvedimento disciplinare nei confronti di un sindacalista che aveva rilasciato un'intervista inopportuna ed invitando le vittime a considerare bene tutti i danni che sarebbero scaturiti dalla loro iniziativa sia a livello di carriera che a livello economico”.
Considerato che nel caso di specie è stato accertato un fatto di reato (tentata concussione), non si pone un problema di individuazione del bene giuridico leso come nelle altre ipotesi di riconoscimento di un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in cui è necessaria l'individuazione della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, atteso che l'interesse tutelato è già individuato nella fattispecie di reato. E, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello nella sentenza penale relativa all'appellante, il delitto di concussione si caratterizza dal punto di vista oggettivo da un abuso costruttivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che senza alcun vantaggio indebito per sé viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno e di evitarlo con l'adozione o la promessa di un'utilità indebita. Pertanto la stessa fattispecie di reato individua la libertà di autodeterminazione quale interesse protetto (oltre a quello della pubblica amministrazione).
Il rilievo secondo cui il fatto che la sentenza esclude l'illegittimità del comportamento datoriale attinente al trasferimento doveva portare ad escludere la compressione dell'autodeterminazione non
è fondato.
In primo luogo il giudice di primo grado non ha in alcun modo ancorato il danno morale al trasferimento, sostenendo che questo non è risultato accertato (quanto meno in modo chiaro) in sentenza, bensì al fatto di reato come accertato in sentenza e quindi alla tentata concussione e alla conseguente lesione della libertà di determinazione (in ordine alla denuncia presentata).
L'accertato reato di tentata concussione, in relazione al quale è stato riconosciuto il danno morale, non attiene al trasferimento dell'appellata, ma al fatto che l'appellante, quale capo di
[...] abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha tentato Controparte_3 di indurre l'appellata (unitamente al ) a ritirare una denuncia (presentata in data 31.3.2009), Pt_4 prospettando in caso di mancato accoglimento della richiesta ritorsioni personali e professionali, con la minaccia di azioni giudiziarie (poi intentate). In sede di dibattimento l'appellata (come dato conto nella sentenza penale di primo grado che ha condannato al risarcimento dei danni) ha dichiarato di
8 avere subito notevoli pressioni verbali e psicologiche, non solo da parte dell'appellante ma anche dei suoi collaboratori (con ripercussioni in ambito lavorativo) e che tutto ciò le ha provocato un enorme stress con problemi psicologici.
Relativamente poi alla censura sulla carenza di prova del danno subito, va evidenziato come se il danno non può ritenersi in re ipsa ma va provato, la prova può essere data anche in via presuntiva sulla base delle stesse modalità in cui si è sostanziato il fatto di reato. Nel caso di specie è risultato accertato in sede penale che l'appellata ha subito intimidazioni per ritirare la denuncia sotto la minaccia di ritorsioni e, come evidenziato dalla Corte d'appello, “è indubbio che le minacce di azioni giudiziarie in sede civile - poi in effetti avvenute e rigettate – con richieste di risarcimenti esorbitanti, di ritorsioni a livello di carriera … integrano una forma di intimidazione idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo ai soggetti passivi” (pg. 45) e “la minaccia da un punto di vista psicologico sulle persone offese aveva un peso sicuramente rilevante non solo per l'entità del risarcimento dei danni che si minacciava di richiedere, ma anche tenuto conto del particolare contesto che rendeva la minaccia particolarmente seria e fondata” (pg. 46). E sul punto l'appellata ha dichiarato in dibattimento che controparte le aveva detto che con l'azione giudiziaria avrebbe perso tutto, anche la casa.
Non pare quindi dubitabile una significativa sofferenza legata a tale intimidazione, peraltro in un contesto difficile come quello lavorativo in cui l'appellante aveva un ruolo dirigenziale, circostanza che rendeva l'intimidazione particolarmente seria.
Pertanto anche tale censura è infondata, potendo ritenersi provato il danno.
Circa poi il criterio di quantificazione del danno morale, questo è necessariamente equitativo, dovendo essere valutata la sofferenza. E sul punto l'appellante non fornisce elementi per ritenere incongruo il riconoscimento della somma di poco superiore a € 4.000,00. Peraltro va considerato che
è stata liquidata una somma comunque contenuta a fronte di una intimidazione significativa e quindi fonte di una rilevante sofferenza.
In definitiva l'appello è infondato.
§ 3. — Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 5.200, tabella
12, secondo scaglione, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in considerazione della limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 225/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione a favore dell'avv. Vicenzo Perticaro antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23.9.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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