Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 140
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 febbraio 1992
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Credito agrario (limite di impegno)" e "Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)" nonche', per lire 30 miliardi annui, l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attivita' agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente