Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2004, n. 9645
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

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In base al combinato disposto degli artt. 5 e 12 della legge Regione Puglia 21 dicembre 1978, n. 54, in riferimento ai corsi di formazione professionale organizzati da un ente gestore in regime di convenzione con la Regione, l'inadempimento della Regione all'obbligo di finanziare tali corsi, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, costituisce fonte di responsabilità della Regione nei confronti dell'ente - che si sia reso a sua volta inadempiente nei confronti dei lavoratori assunti per le attività inerenti ai corsi - e comporta a carico della Regione l'obbligo di tenere indenne l'ente gestore dalle conseguenze lesive derivate dal mancato o ritardato finanziamento.

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto; in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 cod. civ., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente.

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    Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza. Il fatto. Un cliente citava in giudizio il gestore telefonico per ottenere il risarcimento dei danni dovuto alla sospensione dell'utenza telefonica fissa nella fase di migrazione dal vecchio gestore al nuovo. Il vecchio gestore chiamava in giudizio il nuovo gestore ritenendolo unico responsabile del disservizio. Il Tribunale accertava la concorrente responsabilità di entrambe le compagnie telefoniche, mentre la Corte di Appello riformava totalmente la sentenza di primo …

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  • 5Il gestore telefonico che non adempie tempestivamente ai propri obblighi deve risarcire
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2004, n. 9645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9645
Data del deposito : 20 maggio 2004

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