Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 2
In base al combinato disposto degli artt. 5 e 12 della legge Regione Puglia 21 dicembre 1978, n. 54, in riferimento ai corsi di formazione professionale organizzati da un ente gestore in regime di convenzione con la Regione, l'inadempimento della Regione all'obbligo di finanziare tali corsi, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, costituisce fonte di responsabilità della Regione nei confronti dell'ente - che si sia reso a sua volta inadempiente nei confronti dei lavoratori assunti per le attività inerenti ai corsi - e comporta a carico della Regione l'obbligo di tenere indenne l'ente gestore dalle conseguenze lesive derivate dal mancato o ritardato finanziamento.
In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto; in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 cod. civ., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente.
Commentari • 5
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Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza. Il fatto. Un cliente citava in giudizio il gestore telefonico per ottenere il risarcimento dei danni dovuto alla sospensione dell'utenza telefonica fissa nella fase di migrazione dal vecchio gestore al nuovo. Il vecchio gestore chiamava in giudizio il nuovo gestore ritenendolo unico responsabile del disservizio. Il Tribunale accertava la concorrente responsabilità di entrambe le compagnie telefoniche, mentre la Corte di Appello riformava totalmente la sentenza di primo …
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Corte di Cassazione, III Sezione, n. 11914/2016 La compagnia esercente servizi di telefonia deve attivare con tempestività e “nei termini contrattualmente stabiliti” la nuova utenza del cliente proveniente da un vecchio gestore. Nel caso in cui questo non sia possibile, la stessa società fornitrice è tenuta a dare tempestivamente comunicazione al proprio cliente dell'impossibilità di eseguire la prestazione dovuta e adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Cassazione, in relazione ad una vicenda che ha visto coinvolta una delle più importanti società di telecomunicazioni italiane. La società era stata citata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2004, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PUGLIA (EN.A.I.P. PUGLIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 4, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MACIOCI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SEMERARO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI D'ARELLI presso l'Avvocato GIUSEPPE MOLFESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
EL IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1798/00 del Tribunale di BARI, depositata il 25/07/00 - R.G.N. 458/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato D'ARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 26 gennaio 1995, il Pretore di Bari ingiungeva all'EN di pagare alla sig.ra MA MI L. 12.229.604, oltre interessi e rivalutazione, dovute per l'attività di formazione professionale svolta dall'Ente nel 1992 e nel 1994.
Proponeva opposizione l'EN che veniva autorizzato a chiamare in causa la Regione Puglia e il Pretore, con sentenza in data 14 settembre 1998, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere per la sorte capitale e condannava l'ENAIP a pagare la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma originariamente richiesta. Rigettava, invece, la domanda proposta contro la Regione.
L'appello dell'ENAIP - che, dolendosi del rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti della Regione, chiedeva la condanna di quest'ultima a tenerlo indenne dall'obbligo di pagare interessi e rivalutazione alla lavoratrice e dalle spese legali sostenute a fronte delle pretese di lei - è stato respinto dal Tribunale di Bari con sentenza in data 22 giugno 2000. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che l'EN, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che con il primo motivo di appello, pur intitolato "sulla domanda di garanzia", aveva prospettato una situazione estranea al concetto di garanzia, anche impropria. Col dedurre infatti l'impossibilità di pagare le retribuzioni per la mancata erogazione del finanziamento regionale aveva dedotto una impossibilità della prestazione per causa non imputabile, in quanto tale esonerativa da responsabilità e da ogni conseguenza del ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.civ., sicché sarebbe stato contraddittorio dare spazio ad una chiamata in garanzia, seppure impropria, talché il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato senza alcuna condanna nei confronti dell'ingiunto. E che la domanda dell'opponente fosse formulata secondo la detta prospettazione risultava dalla circostanza che l'Ente si era limitato a chiedere di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'azione promossa dalla MI e non già la condanna della Regione a pagare quanto autonomamente dovuto all'EN a titolo di finanziamento. Peraltro, anche ad intendere la domanda dell'EN verso la Regione come domanda di garanzia, la stessa doveva considerarsi infondata;
e non come ritenuto dal Pretore, per difetto della prova, da parte dell'EN, di avere posto in essere tutte le attività richieste dalla convenzione per il conseguimento dei finanziamenti;
infatti, anche se la prova sul punto dovesse ritenersi raggiunta, sarebbe mancata la prova e finanche l'allegazione della illiquidità incolpevole o della impotenza finanziaria dell'EN (non desumibile dalla sola assenza del fine di lucro della sua attività), come situazione che avrebbe impedito di pagare la retribuzione. Secondo il Tribunale, "filo conduttore" delle deduzioni dell'Inaip era la prospettazione di una sorta di "responsabilità da posizione" della Regione, per i poteri di supremazia o di pregnante influenza sulle attività degli enti gestori della formazione professionale, particolarmente nella gestione del personale, responsabilità che avrebbe obbligato la Regione medesima a rivalere l'ente gestore degli oneri sopportati per quell'attività. Ma tale posizione, secondo il Tribunale non avrebbe potuto costituire fonte di obbligo di rimborso o di rivalsa o di garanzia impropria.
Da queste considerazioni derivava la fondatezza della decisione di rigetto del Pretore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'EN - Puglia affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso e memoria la Regione.
MA MI non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, anzitutto, la Corte, in ordine all'integrità del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, che ogni questione concernente la notificazione a MA MI del ricorso dell'EN e del controricorso della Regione è assorbita dalla considerazione che contro la sentenza del Pretore - che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, quanto alle somme capitali dovute dall'EN alla lavoratrice, e ha condannato l'Ente stesso a corrispondere alla stessa rivalutazione e interessi, con compensazione delle spese processuali -, non è stato proposto appello (contro la parte stessa) per tali capi;
sui quali, pertanto, si è formato il giudicato.
Col primo motivo, l'EN denuncia violazione di giudicato interno, ai sensi degli artt. 2909 e 324 c.p.c., e ultrapetizione, in relazione all'accertamento, operato dal Pretore e non oggetto di successiva impugnazione, della sussistenza del rapporto di garanzia impropria tra EN e Regione e, al tempo stesso, della mancanza di prova sufficiente per la condanna della Regione.
Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare nuovamente la questione dell'esistenza del rapporto sostanziale a fondamento della chiamata in causa della Regione per concludere poi che le deduzioni dell'Ente non giustificavano una domanda di garanzia. Poiché il punto non era stato devoluto dalle parti, il Tribunale era incorso anche nel vizio di ultrapetizione, non sussistendo il potere del Tribunale di giudicare della fondatezza della domanda "anche sulla base di considerazioni differenti rispetto a quelle svolte dal Pretore".
Il motivo è infondato.
Il Pretore, dopo avere illustrato le ragioni per le quali la chiamata in garanzia della Regione doveva ritenersi ammissibile (evidentemente sotto il profilo processuale), ha tuttavia escluso che la domanda di rilevazione potesse trovare accoglimento non essendo stata fornita dall'EN la prova di avere posto in essere le attività richieste dalla convenzione per il conseguimento dei finanziamenti. Quest'ultimo punto è stato investito dall'appello (in particolare a pag. 9 e seg.) proposto dall'EN e doverosamente è stato esaminato dal Tribunale il quale non è incorso in alcuna violazione delle norme sul giudicato per avere poi escluso la sussistenza dell'obbligazione di garanzia impropria secondo una valutatone in diritto che lo stesso giudice - chiamato ad applicare le norme regolatici della fattispecie, indipendentemente dalle indicazioni delle parti - era processualmente autorizzato ad adottare (astraendo, nell'esame di questo motivo di censura, dalla correttezza sostanziale di tale valutazione il che costituisce oggetto dei successivi motivi di ricorso).
Col secondo motivo, l'EN deduce violazione dell'art. 106 c.p.c. anche in relazione alla legge n. 845/1978, alla leggi r. Puglia n. 54/1978 e n. 1/1994, nonché vizi di motivazione. Sostiene che,
essendo prescritto che gli enti gestori della formazione professionale, quali enti a vocazione sociale, non possano avere fini di lucro, essi debbono essere finanziati dalla Regione con totale copertura degli oneri, compresi quelli conseguenti al ritardo o alla mancanza delle sovvenzioni, ciò in conformità anche a deliberazione n. 9014 del 24 novembre 1986 della Regione Puglia, istituzionalmente tenuta alla realizzazione del fine della formazione professionale. Secondo il ricorrente, pur essendosi formato, su tali punti, il giudicato (costituito dalla sentenza del Pretore), il Tribunale di Bari ha di nuovo affrontato la problematica relativa, attardandosi in vani tentativi qualificatori.
In particolare, erroneamente il Tribunale - per non avere considerato l'assenza di lucro dell'attività degli enti di gestione - avrebbe interpretato la normativa di riferimento nel senso che la domanda dell'opponente (EN) nei confronti della Regione non dipendeva, neppure sotto il profilo economico (oltre che sotto quello giuridico), dalla decisione sulla domanda avanzata dalla lavoratrice in sede monitoria.
Rileva il ricorrente che, anche seguendo la prospettazione del Tribunale circa la "irresponsabilità" dell'Ente, si sarebbe pur dovuto considerare che questa costituiva oggetto di accertamento prodromico al riconoscimento di garanzia impropria tra ente gestore e Regione. Se, infatti, l'Ente avesse avuto una propria responsabilità nel ritardo, non avrebbe potuto chiedere la condanna della Regione. Col terzo motivo di ricorso, l'EN, deducendo violazione delle norme in tema di formazione professionale e dell'arti 12 c.p.c., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia considerato gli oneri - il cui adempimento era soggetto al controllo della Regione - facenti carico agli enti gestori della formazione, la cui attività era regolata da convenzioni stipulate con la Regione per ciascun anno formativo.
L'Ente aveva provato, sin dal giudizio di primo grado, di avere dato puntuale esecuzione agli adempimenti in questione ed aveva reiteratamente sollecitato la Regione alla liquidazione dei finanziamenti. Aveva altresì provato che la Regione aveva riconosciuto il diritto alle somme richieste.
La relativa erogazione non aveva alcun margine di discrezionalità. Tutto ciò era stato dedotto dall'EN in sede di appello per contestare l'affermazione del Pretore secondo cui l'EN sarebbe stato inadempiente ai propri obblighi, ma sul punto non vi sarebbe stata pronuncia.
L'Ente aveva avuto i finanziamenti con tre anni di ritardo e proprio tale situazione, dedotta in sede di appello, costituiva la "causa pretendi" della domanda di garanzia, volta proprio alla condanna della Regione al pagamento delle spese sopportate per fronteggiare le richieste giudiziali conseguenti al ritardo nei finanziamenti. Col quarto motivo, l'EN denuncia la violazione degli artt. 2702 e ss, c.civ. e vizi della motivazione (contraddittoria e insufficiente).
Si duole che il Tribunale non abbia valutato il materiale probatorio circa la non colpevolezza dello stato di illiquidità nel quale l'Ente stesso versava;
l'Ente, invero aveva dato la prova, non solo di avere assolto (come riconosciuto dalla stessa Regione) ai doveri derivante dalla legge e dalla convenzione per conseguire i finanziamenti, ma anche la prova ben più ampia della responsabilità della Regione.
I tre motivi da ultimo esposti che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono.
Deve essere disattesa, anzitutto, la tesi della Regione secondo cui l'obbligazione dell'EN verso la lavoratrice si sarebbe estinta per l'impossibilità della sua esecuzione (peraltro determinata proprio dalla Regione) e, di conseguenza, sarebbe venuta meno anche l'obbligazione di garanzia impropria dell'Ente territoriale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, particolarmente in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere rimosso, con riferimento alla prestazione in sè e per sè considerata, e deve attenere alla prestazione contrattuale ed operare nell'ambito del contratto, sicché essa non può dipendere da circostanze inerenti ad un rapporto diverso (rispetto al rapporto di lavoro di cui si tratta): nel caso di specie, la circostanza che la pretesa impossibilità di adempiere dell'Inaip sarebbe dipesa dalla mancata erogazione dei mezzi da parte della Regione, pone In evidenza che non si trattava di impossibilità assoluta ed obiettiva delle prestazione in quanto essa è prospettata come conseguente al comportamento di un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (cfr. per una ipotesi analoga, la motivazione di Cass. 11 giugno 1990, n. 5653). D'altra parte, non si sarebbe potuto subordinare il pagamento di spettanze retributive del lavoratore subordinato alla erogazione dei contributi da parte della Regione: il patto sarebbe stato nullo perché contrario al principio di irrinunciabilità della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato.
L'impotenza economica del debitore (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore, verso il quale, del resto, rimane tenuto anche oltre il termine dell'adempimento, stante il principio di cui all'art. 2740 c.civ.. Resta ancora da considerare, sotto il profilo dell'onere probatorio, che questo grava certamente sul debitore nei rapporti con la parte creditrice nei cui confronti è inadempiente, verso la quale invochi l'impossibilità della prestazione, ma grava anche sul terzo tenuto a erogare i mezzi che rendono possibile l'adempimento, il quale, chiamato a rispondere in rilevazione, siccome a sua volta inadempiente, deduca che l'obbligazione oggetto della garanzia impropria si sarebbe estinta a causa di detta impossibilità. Sarebbe stato, dunque, onere della Regione dar prova che in ogni caso l'EN avrebbe potuto eseguire esattamente, con propri mezzi, le prestazioni dovute alla lavoratrice dipendente.
Del pari, secondo la regola generale, avrebbe fatto carico alla Regione la prova dell'inadempimento eventuale, da parte dell'EN, nei propri confronti, dell'onere di dare corso a specifiche attività previste dalla convenzione con la Regione per il conseguimento dei finanziamenti (sono quindi assorbitele, pur genetiche, censure del ricorrente in ordine alla mancata o non adeguata considerazione, da parte del Tribunale, delle prove, in ipotesi, a sè favorevoli, acquisite sul punto).
Poiché il Tribunale da, quindi, per scontata l'esistenza di detta convenzione, non avrebbe potuto disconoscere la responsabilità dell'Ente territoriale per non avere fatto fronte nei confronti dell'EN all'obbligo di tempestivo finanziamento. Dispone, infatti, l'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ("Legge-quadro in materia di formazione professionale") che le regioni predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale, direttamente nelle strutture pubbliche, oppure mediante convenzione, nelle strutture di altri enti, aventi particolari connotazioni e requisiti, quale è l'EN.
Le convenzioni, previste anche dall'art. 5 della legge reg. Puglia 17 ottobre 1978, n. 54, regolano (art. 121, reg. cit.) i rapporti finanziari tra la Regione e gli enti gestori, dovendo esse contenere, tra l'altro, l'indicazione della quantità delle provvidenze finanziarie e della modalità di erogazione.
Da ciò consegue che la Regione debba rispondere della mancata erogazione delle provvidenze finanziarie, cui è tenuta per il finanziamento dello svolgimento delle attività di formazione, rilevando indenne l'ente gestore dalle conseguenze del proprio inadempimento verso i lavoratori impiegati nei corsi. A tali principi non si è attenuta la sentenza del Tribunale di Bari che, pertanto, deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, il quale si uniformerà ai seguenti principi di diritto: "L'inadempimento della Regione all'obbligo di finanziare corsi di formazione professionale, oggetto di convenzione con ente gestore del corso, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, costituisce fonte di responsabilità della prima nei confronti dell'ente gestore - che si sia reso a sua volta inadempiente nei confronti dei lavoratori assunti per le attività inerenti ai corsi - e comporta a carico della Regione l'obbligo di rilevare indenne l'ente gestore dalle conseguenze lesive derivate dal mancato o ritardato finanziamento. L'esclusione da responsabilità dell'ente gestore per il pagamento del dipendente assunto per lo svolgimento del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 c.civ., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva e non può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto.
L'onere della prova in ordine al preteso venir meno dell'obbligo di rilevazione della Regione fa carico a quest'ultima. La Regione è altresì onerata della prova circa il dedotto mancato espletamento da parte dell'ente gestore di attività previste in funzione dell'erogazione del finanziamento".
Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004