Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 3420 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3420/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2059 c.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla Piazza degli Artisti n. 27 presso l'avv. Ciro Ascione, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
in San Giorgio a Cremano con codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to in Napoli alla via Bonito, II Traversa Privata n. 17/A P.IVA_1
presso l'avv. Maria Grazia Marino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 4/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 10/2/2022 nelle forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., ha dedotto di Parte_1
essere proprietaria dell'unità immobiliare sita al sesto ed ultimo piano del fabbricato condominiale di in San Giorgio a Cremano (NA), in virtù di atto di Controparte_1
compravendita del 18/5/1983 del Notaio - repertorio 252 raccolta 61, che Persona_1
nel predetto appartamento erano presenti danni da infiltrazioni di acqua causati da due diversi fenomeni infiltrativi verificatisi nel corso degli ultimi anni, sussistendo da un lato infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante lastrico solare condominiale che avevano danneggiato i soffitti e le murature delle due camere da letto (foto 1 - 2 - 4 - 5),
del soggiorno (foto 10, 11, 12), della cucina (foto 16, 17, 18, 19), del ripostiglio lavanderia (foto 20), del locale bagno padronale (foto 7 e 8), dall'altro infiltrazioni di acqua provenienti dalla prospiciente terrazza a livello che avevano danneggiato la fascia bassa delle pareti dell'appartamento che presentavano macchie e ossidazioni in diversi punti delle camere da letto (foto 3, 4, 6) e del soggiorno (foto 13, 14, 15, 16). Secondo
l'assunto attoreo, tali ultime infiltrazioni avevano danneggiato anche la base della struttura in legno di un divano Sofebank (foto 21, 22, 23) , tanto da renderne necessario il restauro conservativo, nonchè danni all'impianto elettrico della camera da letto e del salone che doveva essere sottoposto a revisione. L'attrice ha precisato di aver proposto in data 3/12/2020 ricorso per accertamento tecnico preventivo sia ex art. 696 c.p.c. che ex art. 696 bis c.p.c. per tentare pure la conciliazione della lite e addivenire ad una rapida soluzione della vicenda, evitando l'insorgenza di una controversia giudiziale, e che nell'ambito di tale procedimento, contrassegnato dal numero di ruolo 24799/2020
R.G., una volta costituitosi il convenuto Condominio, era stato nominato un C.T.U. 3
nella persona dell'ing. , il quale all'esito delle operazioni, e più Persona_2
precisamente in data 5/7/2021, aveva depositato la sua relazione finale, confermando la presenza dei danni da infiltrazione denunziati dalla ricorrente e, in particolare,
“l'ammaloramento della pellicola pittorea e di alcuni tompagni e soffitti nonché del
sottostante intonaco nella fascia perimetrale, bassa di alcune camere. Inoltre, le
infiltrazioni hanno interessato alcune cassette dell'impianto elettrico (cassette di
derivazione, prese, ecc.), ubicate sulle predette pareti perimetrali sia nel salone che
nella camera da letto per cui va revisionato. Inoltre, nel salone vi è un divano ad “L”
marca “Sofebank”, la cui struttura verticale è costituita da alcuni pannelli in legno
laccato che a diretto contatto con la parete bagnata del tompagno, nel tempo, si sono
deteriorati, presentando dei rigonfiamenti, per cui devono essere sostituiti” ( cfr.
relazione peritale pag. 32 e 33 ). L'ausiliario aveva dato atto altresì che tutti i fenomeni infiltrativi non erano più in atto ed erano cessati a seguito dei lavori di ripristino eseguiti dal nel corso del tempo ed aveva individuato la loro provenienza dal CP_1
lastrico solare nonché dalla terrazza di proprietà esclusiva della attrice, CP_2
terrazza che però aveva anche un uso comune nel momento in cui fungeva da copertura agli appartamenti sottostanti .
Di qui la richiesta della avanzata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni nei seguenti termini : 1) euro CP_1
2.671,74 a titolo di ripristino delle condizioni delle murature conseguenti alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare;
2) euro 9.826,05 a titolo di risarcimento dei danni provocati dai difetti della pavimentazione del terrazzo, come da specifica del
C.T.U. ; 3) euro 4.165 pari a 1/3 del danno alle cose, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali o di quella diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto per euro
16.662,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 18/11/2019, 4
data di deposito dell'istanza di mediazione, con l'aggiunta del rimborso delle spese del presente giudizio e di quelle del procedimento di accertamento preventivo, già liquidate in favore dell'ausiliario in quella sede dal Giudice con decreto del 23/7/2021, che le aveva poste a carico della ricorrente. Trattasi di domanda di risarcimento del danno patrimoniale a cose ex art. 2051 c.c., formulata sul presupposto della provenienza delle infiltrazioni da beni immobili sottoposti alla custodia del convenuto, con istanza di liquidazione anche del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Si è costituito con comparsa il ed ha eccepito in Controparte_1
punto di rito la nullità dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. ing. Persona_2
nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che lo stesso fosse stato acquisito agli atti all'esito dell'udienza del 13/10/2021, fissata per il relativo esame,
nonostante l'intervenuta interruzione automatica del procedimento per effetto della cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Napoli del difensore costituito nell'interesse del Ciò in quanto quest'ultimo, nella persona dell'avv. CP_1
Barbara Cupelli, era stata cancellata dall'albo professionale in data 6/10/2021 e tale evento sarebbe stato rappresentato al Giudice nel corso dell'udienza di cui sopra dall'amministratore p.t. del resistente, comparso personalmente nell'occasione.
In aggiunta, secondo tale assunto, la lesione del contraddittorio conseguente alla mancanza di un difensore del in tale udienza avrebbe impedito al CP_1
convenuto di chiedere al Giudice di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis
c.p.c. sollevate all'atto della sua costituzione nell'ambito di tale procedimento.
In particolare sarebbe stato illegittimo il ricorso cumulativo, da parte della ai Parte_1
due strumenti processuali di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., che, pur soggiacendo alla medesima procedura per la loro adozione, sarebbero tra loro inconciliabili, avendo 5
natura e finalità differenti, essendo il primo uno strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova, e il secondo invece un mezzo di risoluzione delle controversie.
Sempre in punto di rito, il resistente ha eccepito la assenza dei presupposti indefettibilmente richiesti dal codice di rito per la corretta proposizione dell'istanza cautelare ex art. 696 c.p.c. , asserendo che non era stata dimostrata l'esistenza di un pericolo di dispersione dei mezzi di prova e che anzi alla data degli accessi peritali erano stati già eseguiti dal interventi di manutenzione del lastrico di CP_1
copertura e del terrazzo a livello, individuati da controparte quali cause dei lamentati fenomeni infiltrativi.
Nel merito, il convenuto ha asserito che la responsabilità per i danni ai soffitti dell'
appartamento della era da ascrivere all'ES edile , la Parte_1 Persona_3
quale non aveva eseguito a regola d'arte i lavori di manutenzione del lastrico solare alla stessa appaltati (cfr. all.ti 10 e 11), mentre quelli alla fascia perimetrale sottolivello e,
eventualmente, al divano, erano stati cagionati dalla medesima attrice.
In particolare il resistente ha eccepito che con delibera assunta in data 3/9/2010, esso aveva deliberato di procedere alla manutenzione della copertura del fabbricato,
affidando l'esecuzione dei relativi lavori alla suddetta ES ( cfr. Persona_3
contratto di appalto – all. 10 ), e che i lavori erano iniziati in data 8/11/2011, e che successivamente al completamento delle opere da parte della ditta appaltatrice si erano verificate infiltrazioni all'interno della proprietà della ricorrente Parte_1
Del che il Condominio, al fine di ottenere un accertamento dello status quo, aveva introdotto un procedimento per A.T.P. svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, 11^ sez.
civ., Dott. recante R.G. n. 12616/2013, all'esito del quale il C.T.U. Persona_4 6
nominato, ing. , aveva appurato l'avvenuta esecuzione non a regola Persona_5
d'arte dei lavori da parte della ditta appaltatrice (cfr. relazione di C.T.U. – all. 11).
Secondo tale assunto, al fine di ovviare all'errata esecuzione dei lavori da parte dell'ES , nel mese di luglio 2014 l'ing. , marito Persona_3 Persona_6
della e suo delegato per la gestione delle questioni condominiali, aveva quindi Parte_1
fatto realizzare un intervento di riparazione del lastrico da parte di tal Persona_7
(cfr. corrispondenza via mail del giorno 23.07.2014 – all. 12), e per tale motivo il convenuto ha sostenuto, sia pure in via solo ipotetica, che non si può escludere che tale intervento abbia contribuito a determinare l'aggravamento delle infiltrazioni cagionate dall'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del
Condominio dall'ES edile . Persona_3
Infine il resistente ha eccepito la compensazione dell'eventuale credito risarcitorio della con l'importo di euro 7.148,78 oltre interessi legali dalla data del 19/1/2021, Parte_1
di cui la predetta sarebbe attualmente debitrice nei confronti del in forza CP_1
del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1665/2021 reso in data 3/3/2021
dal Tribunale di Napoli, 4^ sez. civ., Dott. Pietro Lupi ( cfr. all. 25 ).
In via preliminare, va respinta l'eccezione di rito proposta dal in ordine alla CP_1
asserita nullità dell'atto conclusivo dell'accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal numero di ruolo 24799/2020 R.G. sul presupposto della sua acquisizione in una udienza, quella del 13/10/2021, in cui il procedimento a suo dire doveva intendersi essere già stato automaticamente interrotto per effetto della cancellazione dall'albo degli avvocati del difensore del avvenuta pochi giorni prima, e più precisamente CP_1
il 6/10/2021.
Il rigetto si impone in primo luogo perché l'eccezione parte da un presupposto errato,
quello della acquisizione dell'elaborato peritale all'udienza del 13/10/2021. Invero 7
l'acquisizione dell'elaborato peritale avviene con il suo deposito telematico, che nella fattispecie in esame aveva avuto luogo già il 5/7/2021, e con successivo decreto di pagamento del 23/7/2021 era anche stato liquidato il compenso in favore dell'ausiliario,
il tutto quindi prima della cancellazione del difensore del dall'albo CP_1
professionale e dell'udienza del 13/10/2021, che era stata fissata unicamente per verificare che il deposito fosse stato effettivamente eseguito. In proposito va evidenziato che soltanto lo speciale procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono invece con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria,
concludendosi detto speciale procedimento con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che solo nella fattispecie di cui all'art. 445 bis
c.p.c. le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti ( v. Cass. civ. sez. II, 10/9/2024, n. 24347 ).
In secondo luogo, la cancellazione dall'albo del difensore della parte, anche dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi,
indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il Giudice, ma il termine per la riassunzione, a seguito delle citate pronunce, decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione o dichiarazione dell'evento e cioè dalla conoscenza legale di esso, mentre il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva ( v. Cass. civ. sez. lav. n. 11162, 16/7/2003 ). Per 8
l'appunto nella fattispecie la cancellazione del difensore del nominato CP_1
nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo non risulta essere stata notificata alla ricorrente in quella sede e neppure dichiarata in udienza dall'amministratore dell'ente di gestione, che era presente di persona all'udienza del
13/10/2021, laddove anzi questi si era limitato a dichiarare che il difensore predetto aveva rinunciato al mandato professionale, circostanza questa di per sé irrilevante, posto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 301 comma 3 e 85 c.p.c. né la revoca né
la rinuncia privano il difensore delle capacità di compiere o ricevere atti processuali (
cd. ultrattività del mandato o perpetuatio ), che viene meno solo ove ad esse si accompagni la sua sostituzione ( v. Cass. civ. sez. VI, 23/6/2020, n. 12249 ), e tantomeno determina l'interruzione del procedimento, mentre è onere della parte adoperarsi tempestivamente per munirsi di altro difensore.
In terzo luogo la mancanza di un difensore all'udienza del 13/10/2021 non poteva determinare alcuna lesione del contraddittorio, nel momento in cui le eventuali controdeduzioni alla C.T.U. e in genere tutte le eccezioni di rito e di merito sull'accertamento tecnico preventivo erano per definizione consentite soltanto nel futuro, eventuale giudizio di merito e quindi dopo la definizione dell'accertamento medesimo . Invero l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il Giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel Giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità
dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse ( cfr. Cass. civ. sez. II, 9/11/2009, n. 23693 ).
Fra l'altro con ordinanza del 12/1/2023 resa nell'ambito del presente giudizio di merito 9
è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario con fissazione, ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c. , di udienza di comparizione e di trattazione di fronte ex art. 183 c.p.c., proprio sul rilievo che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, consentendo quindi un pieno contraddittorio su tutte le questioni proposte.
Parimenti infondata è l'eccezione di irritualità della duplicazione dell'accertamento preventivo in quanto richiesto ai sensi sia dell'art. 696 c.p.c. che dell'art. 696 bis c.p.c.
Ciò in quanto il cumulo delle richieste è consentito, laddove entrambe le procedure perseguono finalità diverse ma complementari: la conservazione della prova ( art. 696 )
e la composizione bonaria della lite ( art. 696 bis ), essendo invece rilevante che vi siano i presupposti per entrambi gli istituti, e quindi sia necessario conservare la prova e contemporaneamente tentare una conciliazione ( v. Tribunale di Venezia, 19/12/2022 ).
Per l'appunto nella fattispecie in esame era necessario verificare le cause delle infiltrazioni a mezzo C.T.U. e fotografare la situazione dell'appartamento della in tempo reale e quindi i danni e tentare di conciliare bonariamente la lite. Parte_1
Tanto premesso in punto di rito, nel merito la domanda risarcitoria va respinta. Invero
l'ing. , nel dare atto che alla data della esecuzione della sua ispezione le Persona_2
infiltrazioni erano ormai già cessate in virtù di un intervento commissionato dal
, non ha motivato in modo congruo per quale motivo abbia ritenuto , sotto il CP_1
profilo della eziologia dei danni, contestata dal tecnico di parte convenuta, che i danni tutti riscontrati in casa fossero ascrivibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti Parte_1
sia dal lastrico solare che dal terrazzo a livello appartenente alla stessa ricorrente, e non fossero dovuti invece ad altre cause, quali per esempio la condensa conseguente alla scarsa ventilazione dei locali o la cattiva posa in opera degli infissi esterni, privi delle ornie verticali, alla mancanza di una guaina impermeabile, indicate esplicitamente quali 10
possibili cause da parte convenuta, anche se ha comunque quantificato i costi di ripristino secondo il seguente computo metrico :
1 ) costo relativo agli interventi di ripristino dei soffitti di casa interessati Parte_1
dalle infiltrazioni, provenienti dal lastrico solare, pari ad euro 2.671,74 ;
2 ) costo relativo agli interventi di ripristino delle pareti dell'appartamento della ricorrente, interessate dalle infiltrazioni, provenienti dal terrazzo a livello di casa pari ad euro 9.826,05 . Parte_1
Più in particolare, l'ing. nella relazione finale si è limitato ad asserire Persona_2
genericamente di essere giunto alle proprie conclusioni sulla scorta dei danni rilevati e dalla sua lunga esperienza professionale maturata nel corso degli anni ed ha effettuato un rinvio alla bozza preliminare della sua relazione, il cui contenuto in realtà dovrebbe essere stato trasfuso nella relazione finale. Più in particolare, all'interno della bozza di cui sopra, inviata alle parti, l'ing. si era limitato ad asserire apoditticamente Persona_2
che da quanto esposto dalla parte convenuta appariva chiaro ed evidente che il perdurare delle infiltrazioni in casa fosse ascrivibile alla cattiva esecuzione del primo Parte_1
intervento eseguito nel lontano 2010 dalla Ditta Tammaro e che, sempre per quanto asserito dal resistente, anche il comportamento ostativo della ricorrente nel far eseguire i lavori di rifacimento del terrazzo avevano comportato un aggravamento delle infiltrazioni. Tanto non è sufficiente, perché la responsabilità dedotta dalla attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, ma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, costituita nella fattispecie dal lastrico solare sovrastante l'appartamento della e dalla stessa terrazza a livello di sua proprietà ( cfr. Parte_1
Cass. civ. sez. III, 29/7/2016, n. 15761 ) . 11
Ora, il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del
Giudice individuare mediante un accertamento di fatto, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - ( laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 c.c. ) è stata effettuata dall'ausiliario, cosicchè non vi è necessità di chiamarlo a chiarimenti, ma in modo non corretto e giungendo ad una conclusione non attendibile. Attraverso la sua relazione finale è stato infatti soltanto descritto l'evento dannoso con la quantificazione dei costi di ripristino, ma non sono state ricostruite in modo verificabile, in relazione alle critiche del convenuto, le cause dell'evento medesimo . Tantomeno sarebbe utile alla attualità disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio, attesa la presumibile ulteriore modifica dello stato dei luoghi rispetto all'epoca dell'ispezione eseguita dall'ing. nel 2021, fra l'altro in un Persona_2
momento in cui le infiltrazioni lamentate dall'attrice erano già cessate, il che costituisce un ulteriore motivo di inattendibilità della sua valutazione quale riportata nella relazione finale di C.T.U.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella palese pretestuosità delle eccezioni di rito sollevate dal convenuto, per compensare integralmente tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza 19
aprile 2018, n. 77, le spese del giudizio, nonostante la soccombenza della sul Parte_1
merito della controversia. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo da lei anticipate rimangono comunque a suo carico, come disposto nel decreto di pagamento già emesso nell'ambito del relativo procedimento. 12
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 7/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi