Sentenza 6 marzo 2017
Decreto cautelare 1 luglio 2017
Ordinanza cautelare 31 agosto 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 31/08/2017, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2017
N. 04784/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4784 del 2017, proposto da:
GI NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso lo studio NT NO in Roma, via Pelagio I, N. 10;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Superiore della Magistratura non costituito in giudizio;
nei confronti di
IA LO non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 03143/2017, resa tra le parti, concernente conferimento di funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Torre Annunziata, settore civile.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Di Lieto, Paola De Nuntis per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto che la sollecita definizione del merito rappresenta una misura cautelare espressamente prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto che, nella specie, la scelta del T.a.r., di giungere ad una sollecita definizione del merito, senza sospendere i provvedimenti impugnati, risulta condivisibile, risultando disfunzionale e inopportuno nella fase cautelare l’avvicendamento (auspicato dal ricorrente) nello svolgimento delle funzioni relative all’incarico oggetto del giudizio;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello (Ricorso numero: 4784/2017).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Daniele Ravenna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Giovagnoli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO