Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/04/2025, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7449 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto del Ministro dell’Interno del 19.3.2021, notificato il 3.5.2021, con il quale veniva dichiarato il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 19.3.2021, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza presentata in data 15.11.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, l’Amministrazione procedente ha rilevato la presenza dei seguenti pregiudizi penali a carico del ricorrente:
- 11.4.2008: Sentenza del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 31.5.2008, per il seguente reato: art. 474 c.p. ( commercio di prodotti con segni falsi );
- 22.5.2009: Sentenza del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 6.11.2009, per i seguenti reati: artt. 474 e 648 c.p. ( commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione );
1.2. Inoltre, dal rapporto informativo della Questura di Roma, emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli sul conto dell’istante:
- segnalazione del 13.6.2015 del Compartimento POLFER di Roma per violazione amministrativa ex art. 30, comma 3, d.P.R. n. 753 /1980 ( divieto di vendita di beni e servizi su treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate ).
1.3. Tale rapporto informativo esprimeva parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
1.4. Sulla base di tali presupposti il Ministero intimato, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, nel quale il ricorrente ha ritenuto di non presentare osservazioni, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
1.5. Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, deducendo il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché per travisamento ed erronea valutazione di fatto.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando relazione e documenti, mediante i quali ha chiesto il rigetto del gravame.
3. All’udienza di merito straordinario dell’11 aprile 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
3.1. Il ricorso è infondato e va respinto.
3.2. In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo, che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (TAR Lazio, Sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
3.3. Più nel dettaglio, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, sintetizzata dalla sezione in numerose pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
3.4. L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
3.5. L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez. I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
3.6. Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
3.7. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
4. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
4.1. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
4.2. In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., Sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
4.3. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
4.4. Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022).
5. Applicando le coordinate tracciate al caso sub judice , questo Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione resistente sia immune dai vizi dedotti con i motivi di ricorso, avendo formulato un giudizio di non compiuta integrazione nella comunità nazionale in considerazione delle condotte penalmente rilevanti contestate all’interessato, ricadenti nel decennio antecedente la domanda, che ha ragionevolmente influito sull’esito dell’istruttoria condotta.
5.1. Con riferimento alla significatività delle condotte ascritte all’odierno ricorrente, si rileva in primo luogo che, a suo carico, sono emerse condanne per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, ex artt. 474 e 648 c.p., risalenti al 2008 e al 2009, e pertanto rientranti nel novero dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022).
5.2. In particolare, la giurisprudenza, a proposito del disvalore dei cd. “reati di sussistenza”, considerati nel loro inquadramento complessivo (ad es. il reato di ricettazione spesso “abbinato” a quello di commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p. a fini di semplice detenzione o vendita), rispetto ai quali “potrebbe apparire eccessivo” il peso attribuito a tale precedente ove ridotto a un mero “fenomeno di costume”, ha precisato che tale tipo di reati “comporta comunque l’inserimento del venditore in una rete facente capo ad gruppi criminali che organizzano la produzione e la distribuzione commerciale di prodotti falsi - che quindi vengono indirettamente favoriti dall’attività dei soggetti impiegati in tali traffici – di cui lo straniero costituisce l’ultimo anello della catena – e che giustifica lo sfavore attribuito dall’ordinamento (a tal fine, peraltro, va ricordata anche la ratio della norma in parola, che non è solo quella di tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità della merce acquistata e l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento di marchi, come nel caso in esame…)” (TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 6609/2022) .
6. Vi è poi da rilevare che non solo il ricorrente risulta attinto dai suddetti pregiudizi penali, registrati nel decennio antecedente la formulazione della relativa istanza di naturalizzazione, ma che – come evidenziato nella relazione ministeriale – ha anche omesso la stessa dichiarazione dei precedenti penali, all’atto della presentazione della domanda (v. istanza di concessione della cittadinanza del 14.11.2016, in atti).
6.1. In particolare, l’amministrazione osserva nella propria relazione che “la dichiarazione non veritiera nella domanda di cittadinanza è idonea da sé… a determinarne l’inammissibilità, oltre a denunciare una insufficiente conoscenza delle regole di base dell’ordinamento di cui si chiede lo status”.
6.2. Peraltro, la dichiarazione omessa o non veritiera costituisce un fatto recente, suscettibile di essere perseguito penalmente; con la conseguenza che tale circostanza non consente di valutare – secondo quanto indicato dal ricorrente nel proprio ricorso – la risalenza della commissione dei reati, essendo suscettibile di determinare, in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la reiezione della domanda. In estrema sintesi, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza.
6.3. Invero, il ricorrente si è limitato a riferire della propria situazione di inserimento sociale (peraltro, senza fornire elementi probatori a suffragio), contrastando i pregiudizi alla base delle opposte valutazioni dell’amministrazione, senza entrare nel merito delle concrete vicende fattuali che li hanno generati e solo in ragione della eccepita risalenza nel tempo, avendo allegato l’intervenuta riabilitazione delle condanne pregresse.
6.4. In tal modo, però, ritiene il Collegio che non siano stati forniti adeguati elementi per inficiare il provvedimento impugnato il quale, proprio perché connotato da amplissima discrezionalità, può essere efficacemente contrastato solo mediante la rigorosa dimostrazione della sussistenza degli elementi sintomatici dell’eccesso di potere sotto i profili della illogicità, irrazionalità e/o ingiustizia manifesta.
6.5. E tali elementi sintomatici, ritiene il Collegio, in ragione della specifica vicenda sottoposta al proprio vaglio, potevano essere validamente rappresentati in giudizio solo se supportati dalla integrale esplicitazione dei fatti storici sottostanti, ovvero, delle concrete condotte che l’amministrazione ha ritenuto ostative al rilascio del richiesto provvedimento concessorio.
6.6. Come rammentato nelle considerazioni di principio che precedono, infatti, le valutazioni dell’amministrazione procedente si muovono su un piano diverso rispetto a quello squisitamente giuspenalistico, in quanto si soffermano prima sulle concrete condotte poste in essere sul territorio nazionale dal richiedente e solo successivamente, ove queste non siano già state considerate autonomamente ostative, alle circostanze procedimentali e/o processuali che hanno portato alla loro sussunzione in una specifica fattispecie penale o, ancora, ai provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria in sede di esecuzione della pena.
7. Per completezza, in relazione alla dedotta mancata trasmissione di “alcuna comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990” (per vero rappresentata in fatto, ma non oggetto di specifica censura), osserva il Collegio che nel decreto impugnato il Ministero ha dato atto di avere effettuato la comunicazione de qua attraverso il sistema SICITT in data 30.10.2020, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza; a fronte di ciò, il ricorrente non ha dedotto o dimostrato che il preavviso di diniego non fosse rinvenibile nella predetta piattaforma informatica, né ha posto in rilievo circostanze impeditive della consultazione telematica.
8. In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, sicché il ricorso proposto deve essere respinto.
9. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.