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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 532/2023 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in San Sperate, Via Cagliari n. 61, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende giusta procura prodotta a corredo del ricorso parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2023, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia CP_1
professionale contratta a causa del lavoro svolto. In particolare, l'attore ha dedotto di avere svolto dal 7.12.1988 al 30.6.2021, alle dipendenze della società Controparte_2 pagina 1 di 4 i Cagliari, il lavoro di conducente di linea di mezzi pubblici di Controparte_3
trasporto passeggeri lungo le strade pubbliche della città di Cagliari e Frazioni e/o Comuni limitrofi e che le condizioni lavorative in cui ha prestato la propria attività lavorativa hanno determinato l'insorgenza di una seria spondilodiscopatia del tratto lombare (malattia tabella dall' – Cod. 213), che gli ha causato “parestesie agli arti superiori, fitte dolorose in CP_1 regione lombosacrale con mialgie irradiate agli arti superiori ed inferiori”.
L' ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando l'assenza di qualsivoglia CP_1
malattia, tanto meno professionale, da cui l'attore sarebbe affetto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Stante la contestazione circa la sussistenza di un vero e concreto quadro patologico qualificabile in termini di malattia, il tribunale si è avvalso dell'ausilio di un consulente tecnico dell'ufficio, il quale, dopo approfondito e scrupoloso esame della documentazione prodotta in uno con la visita della persona dell'attore, ha avuto modo di accertare che quest'ultimo presenta un quadro clinico- funzionale tipico di una spondiloartrosi lombare con discopatie multiple che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che, quindi, all'attività lavorativa da lui svolta per circa 30 anni possa essere riconosciuto un altamente probabile nesso di causalità con la patologia lamentata.
In particolare, l'attore risulta affetto da una comune SINDROME LOMBALGICA IN
SPONDILOARTROSI LOMBARE CON DISCOPATIE MULTIPLE, con nesso almeno concausale preponderante con il lavoro di autista di autobus cui è stato dedito per 33 anni circa.
Tuttavia, il perito ha evidenziato che, considerando il quadro clinico-funzionale e strumentale rilevato, di ben modesta rilevanza medico-legale, il danno biologico è da valutare in misura pari al 4%, e ciò per mera analogia con la menomazione di cui al cod. 193.
A fronte delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, secondo il quale l'invalidità permanente dell'attore sarebbe stimabile in misura non inferiore al 6%, il CTU ha dato compiuta ed approfondita risposta, sottolineando:
- che il quadro RMN del tratto lombare evidenzia unicamente spondiloartrosi con protrusioni discali L4L5 e L5S1 in assenza di immagini sicuramente riferibili ad ernie o stenosi, quadro che non si discosta da quanto ci si potrebbe attendere in soggetti di pari età (oltre 60 anni);
- che il rilievo anamnestico della patologia lombare è modestissimo in quanto sono accusati pagina 2 di 4 episodi lombalgici, ma senza alcun referto specialistico probante, né referti di terapie specifiche prima del 2018, e in assenza di qualsivoglia altro accertamento specialistico successivo;
- che il quadro clinico presentato dal è povero di elementi patologici significativi: infatti Pt_1
è caratterizzato da modesta spinalgia cervicale e lombare diffusa, da buona motilità della colonna
(che appare limitata soltanto ai gradi estremi) e senza significativa dolorabilità, negatività della manovra di Lasegue, non alterazioni dei riflessi, non deficit sensitivo-motori agli arti inferiori;
- che quello in esame è indubbiamente un quadro riferibile ad una patologia degenerativa della colonna con discopatie multiple ma senza segni, attuali o pregressi, di deficit neurologici;
- che, proprio in considerazione del quadro clinico-funzionale e strumentale, ha attribuito alla patologia una modesta incidenza invalidante e non il cod. 213 che si riferisce a “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”, che nel caso in esame sono assenti;
- che solo per analogia ha ritenuto corretto riferirsi al cod. 193 per “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità...”, attribuendo un danno di lieve entità proprio in quanto di lieve entità è la menomazione accertata.
Per quanto riguarda il rachide cervicale, il perito ha messo in risalto che il quadro rilevato nel ricorrente non si discosta da quanto si potrebbe rilevare in soggetti della stessa età ed è rappresentato da modesti segni di spondiloartrosi con una discopatia C5-C6, con un rilievo anamnestico pressochè nullo, in assenza, peraltro, di accertamenti o provvedimenti terapeutici a sostegno di qualsivoglia diagnosi di discopatie cervicali.
Sul punto, nessun rilievo è stato mosso dal consulente di parte attrice.
All'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, l'attore non è pertanto affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite possono essere compensate nei limiti di ¼ solo in quanto, a fronte della negazione radicale da parte dell' di qualsivoglia quadro patologico, all'esito del giudizio è CP_1
comunque emersa la sussistenza di una malattia di origine professionale, seppure di gravità tale da non legittimare la pretesa di indennizzo.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza dell'attore e devono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella, in ragione della estrema semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di pagina 3 di 4 solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese del giudizio nei limiti di ¼ e condanna parte attrice a rifondere all' la CP_1
restante parte, che si liquida in euro 2.250,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 26.2.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 532/2023 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in San Sperate, Via Cagliari n. 61, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende giusta procura prodotta a corredo del ricorso parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2023, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia CP_1
professionale contratta a causa del lavoro svolto. In particolare, l'attore ha dedotto di avere svolto dal 7.12.1988 al 30.6.2021, alle dipendenze della società Controparte_2 pagina 1 di 4 i Cagliari, il lavoro di conducente di linea di mezzi pubblici di Controparte_3
trasporto passeggeri lungo le strade pubbliche della città di Cagliari e Frazioni e/o Comuni limitrofi e che le condizioni lavorative in cui ha prestato la propria attività lavorativa hanno determinato l'insorgenza di una seria spondilodiscopatia del tratto lombare (malattia tabella dall' – Cod. 213), che gli ha causato “parestesie agli arti superiori, fitte dolorose in CP_1 regione lombosacrale con mialgie irradiate agli arti superiori ed inferiori”.
L' ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando l'assenza di qualsivoglia CP_1
malattia, tanto meno professionale, da cui l'attore sarebbe affetto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Stante la contestazione circa la sussistenza di un vero e concreto quadro patologico qualificabile in termini di malattia, il tribunale si è avvalso dell'ausilio di un consulente tecnico dell'ufficio, il quale, dopo approfondito e scrupoloso esame della documentazione prodotta in uno con la visita della persona dell'attore, ha avuto modo di accertare che quest'ultimo presenta un quadro clinico- funzionale tipico di una spondiloartrosi lombare con discopatie multiple che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che, quindi, all'attività lavorativa da lui svolta per circa 30 anni possa essere riconosciuto un altamente probabile nesso di causalità con la patologia lamentata.
In particolare, l'attore risulta affetto da una comune SINDROME LOMBALGICA IN
SPONDILOARTROSI LOMBARE CON DISCOPATIE MULTIPLE, con nesso almeno concausale preponderante con il lavoro di autista di autobus cui è stato dedito per 33 anni circa.
Tuttavia, il perito ha evidenziato che, considerando il quadro clinico-funzionale e strumentale rilevato, di ben modesta rilevanza medico-legale, il danno biologico è da valutare in misura pari al 4%, e ciò per mera analogia con la menomazione di cui al cod. 193.
A fronte delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, secondo il quale l'invalidità permanente dell'attore sarebbe stimabile in misura non inferiore al 6%, il CTU ha dato compiuta ed approfondita risposta, sottolineando:
- che il quadro RMN del tratto lombare evidenzia unicamente spondiloartrosi con protrusioni discali L4L5 e L5S1 in assenza di immagini sicuramente riferibili ad ernie o stenosi, quadro che non si discosta da quanto ci si potrebbe attendere in soggetti di pari età (oltre 60 anni);
- che il rilievo anamnestico della patologia lombare è modestissimo in quanto sono accusati pagina 2 di 4 episodi lombalgici, ma senza alcun referto specialistico probante, né referti di terapie specifiche prima del 2018, e in assenza di qualsivoglia altro accertamento specialistico successivo;
- che il quadro clinico presentato dal è povero di elementi patologici significativi: infatti Pt_1
è caratterizzato da modesta spinalgia cervicale e lombare diffusa, da buona motilità della colonna
(che appare limitata soltanto ai gradi estremi) e senza significativa dolorabilità, negatività della manovra di Lasegue, non alterazioni dei riflessi, non deficit sensitivo-motori agli arti inferiori;
- che quello in esame è indubbiamente un quadro riferibile ad una patologia degenerativa della colonna con discopatie multiple ma senza segni, attuali o pregressi, di deficit neurologici;
- che, proprio in considerazione del quadro clinico-funzionale e strumentale, ha attribuito alla patologia una modesta incidenza invalidante e non il cod. 213 che si riferisce a “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”, che nel caso in esame sono assenti;
- che solo per analogia ha ritenuto corretto riferirsi al cod. 193 per “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità...”, attribuendo un danno di lieve entità proprio in quanto di lieve entità è la menomazione accertata.
Per quanto riguarda il rachide cervicale, il perito ha messo in risalto che il quadro rilevato nel ricorrente non si discosta da quanto si potrebbe rilevare in soggetti della stessa età ed è rappresentato da modesti segni di spondiloartrosi con una discopatia C5-C6, con un rilievo anamnestico pressochè nullo, in assenza, peraltro, di accertamenti o provvedimenti terapeutici a sostegno di qualsivoglia diagnosi di discopatie cervicali.
Sul punto, nessun rilievo è stato mosso dal consulente di parte attrice.
All'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, l'attore non è pertanto affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite possono essere compensate nei limiti di ¼ solo in quanto, a fronte della negazione radicale da parte dell' di qualsivoglia quadro patologico, all'esito del giudizio è CP_1
comunque emersa la sussistenza di una malattia di origine professionale, seppure di gravità tale da non legittimare la pretesa di indennizzo.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza dell'attore e devono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella, in ragione della estrema semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di pagina 3 di 4 solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese del giudizio nei limiti di ¼ e condanna parte attrice a rifondere all' la CP_1
restante parte, che si liquida in euro 2.250,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 26.2.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4