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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8820/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8820/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Carugate (MI) in Via Don Giovanni Minzoni n. 16/B, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Lorusso che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2 DI LI (PV) in Via Silvio Pellico n.11, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Carmela Vilardo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati in data 8.11.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: 1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 11 2) Disporre l'affido condiviso di nato il [...] ad [...] i genitori con collocamento Per_1 prevalente anche anagrafico presso l'abitazione materna in Carugate Via Don Minzoni n. 16/B, assegnando tale casa coniugale a;
Parte_1
3) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio minore la somma mensile di € 500,00, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che il sig. versi alla signora il 50% della somma dovuta per Baby- CP_1 Pt_1 sitter, previa esibizione delle pezze giustificative. Si precisa che detta somma dovrà essere sempre debitamente documentata;
5) Condannare il signor a versare alla Sig.ra l'importo di € 1.475,00, quale 50% CP_1 Pt_1 della somma esborsata fino alla data del deposito del ricorso introduttivo per l'aiuto della Baby-sitter a partire dal mese di maggio 2022, data di allontanamento dalla casa familiare del padre;
6) Disporre che il signor versi alla signora in misura del 50% le spese CP_1 Pt_1 straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Monza;
7) Disporre che l'Assegno Unico previsto dalla finanziaria/fiscale per il figlio sia percepito Per_1 nella misura del 100% dalla signora e che il signor continui a percepire il 100% Pt_1 CP_1 gli assegni familiari e le detrazioni previste dalla legge finanziaria/fiscale per il figlio;
Per_1
8) Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
- tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alle ore 21,00 a casa della madre dopo la cena;
- un giorno tutte le settimane da concordare con l'altro genitore facendosi carico di accompagnare il figlio alle varie attività terapeutiche;
- Vacanze di Natale: una settimana ciascuno (comprendente una volta il Natale e una volta il
Capodanno) ad anni alterni;
- Vacanze pasquali: Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con lo stesso genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il
31.05 di ogni anno;
- Ponti e vacanze scolastiche: in modo alternato tra i genitori.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori. 9) Disporre che il signor si impegni a svolgere video chiamate che tengano conto dei “tempi di CP_1 attenzione” del minore nel limite massimo di due volte al giorno;
indicativamente una al mattino e una alla sera.
10) Rigettare tutte le richieste avversarie economiche e non in quanto inammissibili perché esulano dalla competenza dell'intestata Autorità e comunque perché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova documentale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
In via Istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che il signor durante la settimana vive presso e con i propri genitori in Milano Via CP_1
Appennini n. 109? Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
2)Vero che il signor vanta il riconoscimento della L. 104 che prevede tre giorni al mese di CP_1 astensione dal lavoro da destinarsi alla cura del beneficiario?
Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 11 3)Vero che prima dell'allontanamento dalla casa familiare, maggio 2022, i signori e Pt_1 gestivano in considerazione delle attività lavorative di ciascun genitore? CP_1 Per_1
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
4) Vero che nel periodo di convivenza dei genitori fino al maggio 2022, veniva accudito anche Per_1 dalla nonna materna, signora ? Persona_2
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
5)Vero che alla nonna materna signora , nella primavera del 2022, è stata diagnosticata una Per_2 grave malattia terminale e incontra il nipote in occasione delle ricorrenze? Per_1
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
6) Vero che viene gestito durante la settimana dalla madre, che si occupa di accompagnarlo e Per_1 prenderlo a scuola (ore 8,30 / 16,30), alle terapie di logopedia del martedì (ore 12,10/13,15), terapie di logopedia del mercoledì (ore 9,15/10,15) e una volta al mese psicomotricità il venerdì (ore 8,00/9,00)?
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
7)Vero che la signora per accompagnare alle terapie utilizza la propria autovettura Pt_1 Per_1 da Carugate a Pessano e viceversa? Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
8) Vero che quando la signora accompagna alle terapie , il martedì-mercoledì e Pt_1 Per_1 venerdì di ogni settimana (cfr. cap. 6), nel proprio negozio di parrucchiera vi è la presenza della lavorante signora con mansione di acconciatore, come attesta il contratto che si Testimone_5 rammostra (doc. sub 11)?
Si indicano a teste: . Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
9) Vero che la signora dal 1.01.23 con la qualifica di acconciatore svolge presso il Testimone_5 negozio della signora le mansioni di piega e tinta? Pt_1
Si indicano a teste: . Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
10)Vero che la signora dal momento della separazione dal marito e del suo Pt_1 allontanamento dalla casa familiare avvenuto nel mese di maggio 2022, ha chiesto la collaborazione nella gestione ed accudimento di della Baby Sitter signora alla quale versa Per_1 Testimone_4 una somma forfettaria di circa € 600,00 mensili (cfr sub. 7)? Si indicano a teste: . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
11)Vero che il signor riaccompagna a casa la domenica sera alle 19 o in alternativa CP_1 Per_1 alle ore 21, quando il bambino deve mangiare, fare la doccia ed i compiti?
Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
12) Vero che il signor videochiamava dalle tre alle 10 volte al giorno sul telefono CP_1 Per_1 cellulare della madre? Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
Quanto alla produzione documentale ci si riporta a tutte le allegazioni già in atti depositata”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contraiis reiectis così giudicare: pagina 3 di 11 IN VIA PRELIMINARE:
Rimettere la causa sul ruolo per il completamento della fase istruttoria e conseguentemente:
disporre l'accertamento da parte della polizia tributaria delle entrate della sig.ra al fine Pt_1 di fare chiarezza sulla vera entità dei redditi prodotti dalla stessa;
ordinare alla sig.ra ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio idonea attestazione relativa Pt_1 a qualunque erogazione pubblica ricevuta (assegno unico, bonus, etc.), con l'indicazione specifica dei mesi in cui è stata erogata e del relativo ammontare;
Ammettere la prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli Parte_1 di prova:
1) Vero che lo studio della logopedista che segue si trova a 3 km dalla residenza materna e 200 Per_1 km da quella paterna?
2) Vero che la seduta di logopedia settimanale di TE dura un'ora?
Ammettere la prova per testi con la sig.ra ex moglie del sig. sui seguenti Testimone_6 CP_1 capitoli di prova:
3) Vero che il sig. contribuisce al mantenimento ordinario di Vostro figlio ? CP_1 Per_3
4) Vero che il sig. contribuisce al pagamento delle spese straordinarie relative a Vostro figlio CP_1
? Per_3
5) Vero che il sig. contribuisce al pagamento delle spese per la terapia psicologica di Vostro CP_1 figlio ? Per_3
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati e ammessi con i testi indicati.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affido condiviso del figlio , nato il [...], con collocamento presso la Per_1 residenza materna sita in Via Don Giovanni Minzoni, 16/B Carugate (MI);
3) Ridurre ad €. 250,00 il quantum del contributo al mantenimento che il sig. dovrà CP_1 corrispondere alla sig.ra per il figlio minore;
detto importo verrà corrisposto entro Pt_1 Per_1 il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
4) Disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Prevedere che il sig. sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1 minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6) Disporre le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo il seguente schema:
Tre fine settimana al mese dal venerdì ore 16.30 (o comunque dal termine dell'orario scolastico) sino alla domenica sera alle ore 19.00 con riaccompagnamento presso la residenza materna;
Due mercoledì mattina al mese non consecutivi, con prelievo del minore presso la residenza materna alle ore 8.30 c.a., per accompagnarlo a Carugate per la seduta di logopedia e con conseguente riaccompagnamento di a scuola intorno alle ore 10.00 terminata la terapia. Per_1
Per le festività natalizie, pasquali e i ponti vari, varrà il principio dell'alternanza, con suddivisione al 50% delle festività/vacanze in base al calendario scolastico.
Per le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive nel CP_1 mese di agosto secondo un piano ferie da programmare entro il mese di maggio di ciascuna anno, oltre ad una settimana da concordare tra giugno e agosto.
pagina 4 di 11 7) Respingere le istanze della sig.ra relative al pagamento della baby-sitter – compresi gli Pt_1 arretrati, o presunti tali;
8) Disporre che la sig.ra rimborsi al sig. il 50% dell'importo ricevuto a titolo di Pt_1 CP_1 assegno unico sino alla data dell'effettiva erogazione pubblica in favore del resistente e/o, in accoglimento delle domande del sig. sino all'effettiva riduzione del quantum del mantenimento CP_1 disposto in favore di come indicato nel soprastante punto n. 3); Per_1
9) Disporre che le detrazioni siano percepite nella misura del 50% tra i coniugi.
10) Autorizzare i coniugi al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo al figlio minore
Persona_4 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) il Parte_1 Controparte_1
14.12.2020;
- dalla loro unione è nato (24.6.2016); Per_1
- con ricorso depositato in data 31.10.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva che entrambe le parti, reduci da un precedente matrimonio con figli, avevano deciso di costituire un
“nucleo familiare c.d. allargato” allietato dalla nascita di;
riferiva che il resistente si era Per_1 trasferito presso l'abitazione della ricorrente (di sua esclusiva proprietà) tuttavia, sin dai primi momenti della coabitazione, si mostrava reticente ad occuparsi delle nuove esigenze familiari;
tale comportamento aveva indebolito il rapporto coniugale divenendo nel tempo irrecuperabile anche a seguito dell'allontanamento del coniuge dalla casa familiare e del suo costante disinteresse verso il figlio , affetto da un “ritardo cognitivo di grado medio” con Per_1 necessità di cure periodiche;
ricostruiva le condizioni economico-reddituali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con atto depositato in data 12.3.2023, si costituiva contestando l'avversa Controparte_1 ricostruzione dei fatti;
esponeva che l'apparente disinteresse verso le esigenze del nuovo nucleo familiare era dovuto ad una pregressa esposizione economica che non consentiva di concorrere appieno alle diverse necessità (a titolo esemplificativo, versamenti mensili pro quota dei mutui contratti per l'acquisto dell'originaria casa coniugale e di un immobile in DI LI, versamento del contributo per il mantenimento dei figli avuti dal primo matrimonio); precisava che, al raggiungimento dell'indipendenza economica della prima figlia, concorreva nella misura del 50% alle nuove esigenze familiari;
riferiva, altresì, di essere stato costretto dalla ricorrente a lasciare la casa familiare, ricostruiva le condizioni patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale del 29.3.2023, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, affidava il figlio minore in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale pagina 5 di 11 assegnava la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'importo di € 350 mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva che gli assegni familiari e le detrazioni previste ex lege fossero ripartite tra i coniugi nella misura della metà; aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il prosieguo del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- con ordinanza emessa in data 19.12.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie ed ordinava alle parti di integrare la documentazione reddituale;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva gli atti al Collegio e concedeva i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.;
- nelle more, veniva fissata udienza al 18.4.2024 ove le parti pervenivano ad un accordo in merito alle modalità di frequentazione padre-figlio, incluso l'impegno paterno di accompagnare il minore alle lezioni di psicomotricità presso la Fondazione Don Carlo CC di Pessano con
NA (MI); ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente all'affidamento del figlio minore, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa pagina 6 di 11 dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del minore presso la madre.
Il Collegio, valutati gli atti di causa ed il comportamento processuale delle parti, preso atto dell'accordo intercorso all'udienza del 18.4.2024, ritenuto altresì che non vi siano elementi ostativi all'accoglimento della domanda, provvede in conformità.
Il collocamento del minore presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Le modalità di frequentazione paterna sono indicate in dispositivo e tengono conto delle necessità terapeutiche del minore;
- relativamente al contributo per il mantenimento, l'importo (ove sussistente il relativo diritto) deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle rispettive risorse economiche.
Nel caso di specie sussiste l'obbligo delle parti di concorrere al mantenimento del minore;
occorre, pertanto, procedere alla ricostruzione della capacità economico-reddituale. svolge in forma autonoma attività di parrucchiera. Parte_1
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo al netto di imposta sostitutiva e contributi di € 29.569 pari ad euro 2.464 mensili (PF 2024).
È proprietaria in via esclusiva della casa coniugale e del negozio per i quali corrisponde una rata di mutuo di euro 821 mensili.
Ha due figlie nate dal precedente matrimonio, attualmente maggiorenni, delle quali non è nota la situazione lavorativa, né il contributo dell'ex marito.
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiede inoltre disporsi che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente e le detrazioni fiscali dal resistente. svolge le mansioni di operaio presso IBF S.P.A. in Vittuone (MI). Controparte_1
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito mensile netto di € 2.656,42 e nell'anno 2022 € 2.568,41 calcolati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari
(CU 2024 - CU 2023).
Ha documentato la seguente documentazione: finanziamento Agos Ducato S.p.A. contratto per
“lavori di ristrutturazione” in data 20.7.2021 per cui versa una rata mensile di € 334 sino al 20.7.2026 (importo complessivo € 20.229); piano ammortamento mutuo a tasso variabile per acquisto immobile in DI LI (PV) per cui versa una rata mensile di € 574 sino al 15.12.2036; estratto conto del libretto postale intestato al minore (che percepisce una Per_1 pensione di invalidità di € 280 mensili) da cui risulta un saldo attivo alla data del 17.11.2023
pagina 7 di 11 di € 9.669,06; comunicazione dell'INPS alla società datrice di lavoro del resistente in merito alla concessione dei benefici ex lege n. 104/92 nell'interesse del minore . Per_1
Dichiara di versare € 250 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , nato Per_3 il 10.2.1998, da precedente matrimonio. Peraltro, la ricorrente ha documentato che Per_3 alla data del 2.11.2023 lavorava part-time con contratto a tempo indeterminato e il resistente nulla ha eccepito sul punto, per cui, anche laddove dovesse continuare a versare tale CP_1 somma in favore di che, alla data dell'udienza presidenziale (29.3.2023), era Per_3 studente universitario facoltà di infermieristica c/o l'Università Statale di Milano, non può andare a detrimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore in Per_1 misura adeguata ai suoi redditi.
Si dichiara disponibile a versare € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiede inoltre disporsi che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente a condizione che sia ridotto il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio mentre le Per_1 detrazioni fiscali nella misura del 50% per ciascun coniuge.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio provvede come da dispositivo, attribuendo per intero alla ricorrente l'assegno unico familiare.
Quanto alle spese di baby-sitter che la madre deve sostenere di sabato e di pomeriggio dalle 16 alle 19, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre prevista con ordinanza presidenziale, confermata in questa sede, prevede che il padre tenga tre weekend al Per_1 mese dal venerdì alla domenica sera, nonché un giorno la settimana con accompagnamento alle attività terapeutiche, con la conseguenza che la madre non dovrà avvalersi della baby-sitter in quei 10 giorni al mese infrasettimanali di competenza del padre.
Per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 19.12.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 11 I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) in data Controparte_1
14.12.2020;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carugate (MI) per le annotazioni e trascrizioni di legge.
III. affida il figlio minore in via condivisa di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna in Carugate
(MI) - Via Don Minzoni n. 16/B;
IV. assegna la casa coniugale, sita a Carugate (MI) in Via Don Minzoni n. 16/B, a
; Parte_1
V. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore : tre fine settimana al Per_1 mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alle ore 21,00 a casa della madre dopo la cena;
un giorno tutte le settimane da concordare con l'altro genitore facendosi carico di accompagnare il figlio presso le strutture idonee allo svolgimento delle attività terapeutiche;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni;
vacanze pasquali incluso lunedì dell'Angelo e ponti ad anni alterni;
tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del Controparte_1 figlio l'importo di euro 300,00 - ad oggi rivalutato ed annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese di vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 con riferimento al mese di gennaio 2025; VII. pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, pagina 9 di 11 anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 10 di 11 VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito dalla ricorrente in misura integrale;
IX. dispone che le detrazioni previste dalla legge finanziaria/fiscale per il figlio siano Per_1 percepite da ciascun coniuge nella misura della metà;
X. rigetta le altre domande;
XI. dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8820/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Carugate (MI) in Via Don Giovanni Minzoni n. 16/B, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Lorusso che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2 DI LI (PV) in Via Silvio Pellico n.11, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Carmela Vilardo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati in data 8.11.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: 1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 11 2) Disporre l'affido condiviso di nato il [...] ad [...] i genitori con collocamento Per_1 prevalente anche anagrafico presso l'abitazione materna in Carugate Via Don Minzoni n. 16/B, assegnando tale casa coniugale a;
Parte_1
3) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio minore la somma mensile di € 500,00, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che il sig. versi alla signora il 50% della somma dovuta per Baby- CP_1 Pt_1 sitter, previa esibizione delle pezze giustificative. Si precisa che detta somma dovrà essere sempre debitamente documentata;
5) Condannare il signor a versare alla Sig.ra l'importo di € 1.475,00, quale 50% CP_1 Pt_1 della somma esborsata fino alla data del deposito del ricorso introduttivo per l'aiuto della Baby-sitter a partire dal mese di maggio 2022, data di allontanamento dalla casa familiare del padre;
6) Disporre che il signor versi alla signora in misura del 50% le spese CP_1 Pt_1 straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Monza;
7) Disporre che l'Assegno Unico previsto dalla finanziaria/fiscale per il figlio sia percepito Per_1 nella misura del 100% dalla signora e che il signor continui a percepire il 100% Pt_1 CP_1 gli assegni familiari e le detrazioni previste dalla legge finanziaria/fiscale per il figlio;
Per_1
8) Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
- tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alle ore 21,00 a casa della madre dopo la cena;
- un giorno tutte le settimane da concordare con l'altro genitore facendosi carico di accompagnare il figlio alle varie attività terapeutiche;
- Vacanze di Natale: una settimana ciascuno (comprendente una volta il Natale e una volta il
Capodanno) ad anni alterni;
- Vacanze pasquali: Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con lo stesso genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il
31.05 di ogni anno;
- Ponti e vacanze scolastiche: in modo alternato tra i genitori.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori. 9) Disporre che il signor si impegni a svolgere video chiamate che tengano conto dei “tempi di CP_1 attenzione” del minore nel limite massimo di due volte al giorno;
indicativamente una al mattino e una alla sera.
10) Rigettare tutte le richieste avversarie economiche e non in quanto inammissibili perché esulano dalla competenza dell'intestata Autorità e comunque perché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova documentale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
In via Istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che il signor durante la settimana vive presso e con i propri genitori in Milano Via CP_1
Appennini n. 109? Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
2)Vero che il signor vanta il riconoscimento della L. 104 che prevede tre giorni al mese di CP_1 astensione dal lavoro da destinarsi alla cura del beneficiario?
Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 11 3)Vero che prima dell'allontanamento dalla casa familiare, maggio 2022, i signori e Pt_1 gestivano in considerazione delle attività lavorative di ciascun genitore? CP_1 Per_1
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
4) Vero che nel periodo di convivenza dei genitori fino al maggio 2022, veniva accudito anche Per_1 dalla nonna materna, signora ? Persona_2
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
5)Vero che alla nonna materna signora , nella primavera del 2022, è stata diagnosticata una Per_2 grave malattia terminale e incontra il nipote in occasione delle ricorrenze? Per_1
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
6) Vero che viene gestito durante la settimana dalla madre, che si occupa di accompagnarlo e Per_1 prenderlo a scuola (ore 8,30 / 16,30), alle terapie di logopedia del martedì (ore 12,10/13,15), terapie di logopedia del mercoledì (ore 9,15/10,15) e una volta al mese psicomotricità il venerdì (ore 8,00/9,00)?
Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
7)Vero che la signora per accompagnare alle terapie utilizza la propria autovettura Pt_1 Per_1 da Carugate a Pessano e viceversa? Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
8) Vero che quando la signora accompagna alle terapie , il martedì-mercoledì e Pt_1 Per_1 venerdì di ogni settimana (cfr. cap. 6), nel proprio negozio di parrucchiera vi è la presenza della lavorante signora con mansione di acconciatore, come attesta il contratto che si Testimone_5 rammostra (doc. sub 11)?
Si indicano a teste: . Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
9) Vero che la signora dal 1.01.23 con la qualifica di acconciatore svolge presso il Testimone_5 negozio della signora le mansioni di piega e tinta? Pt_1
Si indicano a teste: . Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
10)Vero che la signora dal momento della separazione dal marito e del suo Pt_1 allontanamento dalla casa familiare avvenuto nel mese di maggio 2022, ha chiesto la collaborazione nella gestione ed accudimento di della Baby Sitter signora alla quale versa Per_1 Testimone_4 una somma forfettaria di circa € 600,00 mensili (cfr sub. 7)? Si indicano a teste: . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
11)Vero che il signor riaccompagna a casa la domenica sera alle 19 o in alternativa CP_1 Per_1 alle ore 21, quando il bambino deve mangiare, fare la doccia ed i compiti?
Si indicano a teste: Testimone_1 Testimone_2
12) Vero che il signor videochiamava dalle tre alle 10 volte al giorno sul telefono CP_1 Per_1 cellulare della madre? Si indicano a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Tes_5
Quanto alla produzione documentale ci si riporta a tutte le allegazioni già in atti depositata”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contraiis reiectis così giudicare: pagina 3 di 11 IN VIA PRELIMINARE:
Rimettere la causa sul ruolo per il completamento della fase istruttoria e conseguentemente:
disporre l'accertamento da parte della polizia tributaria delle entrate della sig.ra al fine Pt_1 di fare chiarezza sulla vera entità dei redditi prodotti dalla stessa;
ordinare alla sig.ra ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio idonea attestazione relativa Pt_1 a qualunque erogazione pubblica ricevuta (assegno unico, bonus, etc.), con l'indicazione specifica dei mesi in cui è stata erogata e del relativo ammontare;
Ammettere la prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli Parte_1 di prova:
1) Vero che lo studio della logopedista che segue si trova a 3 km dalla residenza materna e 200 Per_1 km da quella paterna?
2) Vero che la seduta di logopedia settimanale di TE dura un'ora?
Ammettere la prova per testi con la sig.ra ex moglie del sig. sui seguenti Testimone_6 CP_1 capitoli di prova:
3) Vero che il sig. contribuisce al mantenimento ordinario di Vostro figlio ? CP_1 Per_3
4) Vero che il sig. contribuisce al pagamento delle spese straordinarie relative a Vostro figlio CP_1
? Per_3
5) Vero che il sig. contribuisce al pagamento delle spese per la terapia psicologica di Vostro CP_1 figlio ? Per_3
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati e ammessi con i testi indicati.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affido condiviso del figlio , nato il [...], con collocamento presso la Per_1 residenza materna sita in Via Don Giovanni Minzoni, 16/B Carugate (MI);
3) Ridurre ad €. 250,00 il quantum del contributo al mantenimento che il sig. dovrà CP_1 corrispondere alla sig.ra per il figlio minore;
detto importo verrà corrisposto entro Pt_1 Per_1 il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
4) Disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Prevedere che il sig. sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1 minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6) Disporre le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo il seguente schema:
Tre fine settimana al mese dal venerdì ore 16.30 (o comunque dal termine dell'orario scolastico) sino alla domenica sera alle ore 19.00 con riaccompagnamento presso la residenza materna;
Due mercoledì mattina al mese non consecutivi, con prelievo del minore presso la residenza materna alle ore 8.30 c.a., per accompagnarlo a Carugate per la seduta di logopedia e con conseguente riaccompagnamento di a scuola intorno alle ore 10.00 terminata la terapia. Per_1
Per le festività natalizie, pasquali e i ponti vari, varrà il principio dell'alternanza, con suddivisione al 50% delle festività/vacanze in base al calendario scolastico.
Per le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive nel CP_1 mese di agosto secondo un piano ferie da programmare entro il mese di maggio di ciascuna anno, oltre ad una settimana da concordare tra giugno e agosto.
pagina 4 di 11 7) Respingere le istanze della sig.ra relative al pagamento della baby-sitter – compresi gli Pt_1 arretrati, o presunti tali;
8) Disporre che la sig.ra rimborsi al sig. il 50% dell'importo ricevuto a titolo di Pt_1 CP_1 assegno unico sino alla data dell'effettiva erogazione pubblica in favore del resistente e/o, in accoglimento delle domande del sig. sino all'effettiva riduzione del quantum del mantenimento CP_1 disposto in favore di come indicato nel soprastante punto n. 3); Per_1
9) Disporre che le detrazioni siano percepite nella misura del 50% tra i coniugi.
10) Autorizzare i coniugi al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo al figlio minore
Persona_4 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) il Parte_1 Controparte_1
14.12.2020;
- dalla loro unione è nato (24.6.2016); Per_1
- con ricorso depositato in data 31.10.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva che entrambe le parti, reduci da un precedente matrimonio con figli, avevano deciso di costituire un
“nucleo familiare c.d. allargato” allietato dalla nascita di;
riferiva che il resistente si era Per_1 trasferito presso l'abitazione della ricorrente (di sua esclusiva proprietà) tuttavia, sin dai primi momenti della coabitazione, si mostrava reticente ad occuparsi delle nuove esigenze familiari;
tale comportamento aveva indebolito il rapporto coniugale divenendo nel tempo irrecuperabile anche a seguito dell'allontanamento del coniuge dalla casa familiare e del suo costante disinteresse verso il figlio , affetto da un “ritardo cognitivo di grado medio” con Per_1 necessità di cure periodiche;
ricostruiva le condizioni economico-reddituali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con atto depositato in data 12.3.2023, si costituiva contestando l'avversa Controparte_1 ricostruzione dei fatti;
esponeva che l'apparente disinteresse verso le esigenze del nuovo nucleo familiare era dovuto ad una pregressa esposizione economica che non consentiva di concorrere appieno alle diverse necessità (a titolo esemplificativo, versamenti mensili pro quota dei mutui contratti per l'acquisto dell'originaria casa coniugale e di un immobile in DI LI, versamento del contributo per il mantenimento dei figli avuti dal primo matrimonio); precisava che, al raggiungimento dell'indipendenza economica della prima figlia, concorreva nella misura del 50% alle nuove esigenze familiari;
riferiva, altresì, di essere stato costretto dalla ricorrente a lasciare la casa familiare, ricostruiva le condizioni patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale del 29.3.2023, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, affidava il figlio minore in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale pagina 5 di 11 assegnava la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'importo di € 350 mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva che gli assegni familiari e le detrazioni previste ex lege fossero ripartite tra i coniugi nella misura della metà; aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il prosieguo del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- con ordinanza emessa in data 19.12.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie ed ordinava alle parti di integrare la documentazione reddituale;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva gli atti al Collegio e concedeva i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.;
- nelle more, veniva fissata udienza al 18.4.2024 ove le parti pervenivano ad un accordo in merito alle modalità di frequentazione padre-figlio, incluso l'impegno paterno di accompagnare il minore alle lezioni di psicomotricità presso la Fondazione Don Carlo CC di Pessano con
NA (MI); ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente all'affidamento del figlio minore, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa pagina 6 di 11 dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del minore presso la madre.
Il Collegio, valutati gli atti di causa ed il comportamento processuale delle parti, preso atto dell'accordo intercorso all'udienza del 18.4.2024, ritenuto altresì che non vi siano elementi ostativi all'accoglimento della domanda, provvede in conformità.
Il collocamento del minore presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Le modalità di frequentazione paterna sono indicate in dispositivo e tengono conto delle necessità terapeutiche del minore;
- relativamente al contributo per il mantenimento, l'importo (ove sussistente il relativo diritto) deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle rispettive risorse economiche.
Nel caso di specie sussiste l'obbligo delle parti di concorrere al mantenimento del minore;
occorre, pertanto, procedere alla ricostruzione della capacità economico-reddituale. svolge in forma autonoma attività di parrucchiera. Parte_1
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo al netto di imposta sostitutiva e contributi di € 29.569 pari ad euro 2.464 mensili (PF 2024).
È proprietaria in via esclusiva della casa coniugale e del negozio per i quali corrisponde una rata di mutuo di euro 821 mensili.
Ha due figlie nate dal precedente matrimonio, attualmente maggiorenni, delle quali non è nota la situazione lavorativa, né il contributo dell'ex marito.
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiede inoltre disporsi che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente e le detrazioni fiscali dal resistente. svolge le mansioni di operaio presso IBF S.P.A. in Vittuone (MI). Controparte_1
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito mensile netto di € 2.656,42 e nell'anno 2022 € 2.568,41 calcolati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari
(CU 2024 - CU 2023).
Ha documentato la seguente documentazione: finanziamento Agos Ducato S.p.A. contratto per
“lavori di ristrutturazione” in data 20.7.2021 per cui versa una rata mensile di € 334 sino al 20.7.2026 (importo complessivo € 20.229); piano ammortamento mutuo a tasso variabile per acquisto immobile in DI LI (PV) per cui versa una rata mensile di € 574 sino al 15.12.2036; estratto conto del libretto postale intestato al minore (che percepisce una Per_1 pensione di invalidità di € 280 mensili) da cui risulta un saldo attivo alla data del 17.11.2023
pagina 7 di 11 di € 9.669,06; comunicazione dell'INPS alla società datrice di lavoro del resistente in merito alla concessione dei benefici ex lege n. 104/92 nell'interesse del minore . Per_1
Dichiara di versare € 250 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , nato Per_3 il 10.2.1998, da precedente matrimonio. Peraltro, la ricorrente ha documentato che Per_3 alla data del 2.11.2023 lavorava part-time con contratto a tempo indeterminato e il resistente nulla ha eccepito sul punto, per cui, anche laddove dovesse continuare a versare tale CP_1 somma in favore di che, alla data dell'udienza presidenziale (29.3.2023), era Per_3 studente universitario facoltà di infermieristica c/o l'Università Statale di Milano, non può andare a detrimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore in Per_1 misura adeguata ai suoi redditi.
Si dichiara disponibile a versare € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiede inoltre disporsi che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente a condizione che sia ridotto il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio mentre le Per_1 detrazioni fiscali nella misura del 50% per ciascun coniuge.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio provvede come da dispositivo, attribuendo per intero alla ricorrente l'assegno unico familiare.
Quanto alle spese di baby-sitter che la madre deve sostenere di sabato e di pomeriggio dalle 16 alle 19, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre prevista con ordinanza presidenziale, confermata in questa sede, prevede che il padre tenga tre weekend al Per_1 mese dal venerdì alla domenica sera, nonché un giorno la settimana con accompagnamento alle attività terapeutiche, con la conseguenza che la madre non dovrà avvalersi della baby-sitter in quei 10 giorni al mese infrasettimanali di competenza del padre.
Per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 19.12.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 11 I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) in data Controparte_1
14.12.2020;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carugate (MI) per le annotazioni e trascrizioni di legge.
III. affida il figlio minore in via condivisa di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna in Carugate
(MI) - Via Don Minzoni n. 16/B;
IV. assegna la casa coniugale, sita a Carugate (MI) in Via Don Minzoni n. 16/B, a
; Parte_1
V. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore : tre fine settimana al Per_1 mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alle ore 21,00 a casa della madre dopo la cena;
un giorno tutte le settimane da concordare con l'altro genitore facendosi carico di accompagnare il figlio presso le strutture idonee allo svolgimento delle attività terapeutiche;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni;
vacanze pasquali incluso lunedì dell'Angelo e ponti ad anni alterni;
tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del Controparte_1 figlio l'importo di euro 300,00 - ad oggi rivalutato ed annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese di vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 con riferimento al mese di gennaio 2025; VII. pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, pagina 9 di 11 anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 10 di 11 VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito dalla ricorrente in misura integrale;
IX. dispone che le detrazioni previste dalla legge finanziaria/fiscale per il figlio siano Per_1 percepite da ciascun coniuge nella misura della metà;
X. rigetta le altre domande;
XI. dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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