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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11427/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_1
con obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza
[...] Parte_2
a margine dell'atto di matrimonio;
3) autorizzare i coniugi a vivere separatamente. 4) Disporre per l'affido della figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso la madre. 5) Per_1
Dare atto che la IG entro il 15.9.2025 si trasferirà con la figlia presso l'immobile di sua Pt_1 Per_1
proprietà, sito in Padenghe via ITALO BARBIERI n. 8, prelevando con sé tutti i suoi beni personali. 6)
Disporre che la casa coniugale di proprietà del sig. resterà a quest'ultimo.7) Disporre che la figlia Pt_2
starà con il padre ogniqualvolta lo desideri, garantendosi almeno due pernottamenti a settimana. - Salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, la minore trascorrerà con il padre anche il giorno della festa del papà e del compleanno
1 del medesimo (e analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra in Pt_1
cui staranno, appunto, con questa); - Durante le festività pasquali varrà il calendario ordinario;
- Durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- la figlia trascorrerà con i genitori anche due/tre settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive ma preferibilmente consecutive) in periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno. 8) Dare atto che i genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 9) La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi in autonomia (seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza della figlia minore, la facoltà di interloquire. - Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. 10) Disporre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 500,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla fino alla autosufficienza economica della figlia e con decorrenza Pt_1 dall'uscita di casa della moglie. - Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale come per
Legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del tribunale. 11) I genitori concordano che nel contributo di mantenimento di 500,00 mensili per la figlia, non sono comprese le seguenti spese, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corr. codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso. • Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
• Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e
2 universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; •
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese che richiedono il preventivo accordo I) patente di guida;
II) eventuali acquisti di auto o moto, bollo, assicurazione e manutenzione. • Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze della figlia.
12) I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia. 13)
I coniugi si divideranno in parti uguali la giacenza sul conto corrente cointestato, provvedendo poi alla sua chiusura. 14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento. 15) Darsi atto che il sig. ntesterà entrò 15 giorni dal deposito Pt_2
del presente ricorso la vettura marca Kia alla IG la quale sosterrà i costi di passaggio e da Pt_1
quel momento ogni costo relativo. 16) Darsi atto che a definizione dei rapporti economici tra le parti, il sig. riconosce a favore della IG a titolo di rimborso delle somme da questa sostenute Pt_2 Pt_1
personalmente per l'acquisto del terreno e della costruzione della casa coniugale di proprietà dello Pt_2 stesso, l'importo di euro 400.000,00 ( quattrocentomila/00) - Tale importo verrà pagato dal sig. alla Pt_2
IG in 8 rate annuali di euro 50.000,00 ciascuna da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno Pt_1
a decorrere dalla prima scadenza stabilita per il 31 dicembre 2025. 17) Darsi atti che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti non avranno più da pretendere alcunché l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione. 18) Spese legali a carico della IG . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/6/2007, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 19/11/2008). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; spese di lite a carico della sig.ra come da accordo tra le parti. Pt_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TI DR HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11427/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_1
con obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza
[...] Parte_2
a margine dell'atto di matrimonio;
3) autorizzare i coniugi a vivere separatamente. 4) Disporre per l'affido della figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso la madre. 5) Per_1
Dare atto che la IG entro il 15.9.2025 si trasferirà con la figlia presso l'immobile di sua Pt_1 Per_1
proprietà, sito in Padenghe via ITALO BARBIERI n. 8, prelevando con sé tutti i suoi beni personali. 6)
Disporre che la casa coniugale di proprietà del sig. resterà a quest'ultimo.7) Disporre che la figlia Pt_2
starà con il padre ogniqualvolta lo desideri, garantendosi almeno due pernottamenti a settimana. - Salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, la minore trascorrerà con il padre anche il giorno della festa del papà e del compleanno
1 del medesimo (e analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra in Pt_1
cui staranno, appunto, con questa); - Durante le festività pasquali varrà il calendario ordinario;
- Durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- la figlia trascorrerà con i genitori anche due/tre settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive ma preferibilmente consecutive) in periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno. 8) Dare atto che i genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 9) La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi in autonomia (seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza della figlia minore, la facoltà di interloquire. - Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. 10) Disporre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 500,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla fino alla autosufficienza economica della figlia e con decorrenza Pt_1 dall'uscita di casa della moglie. - Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale come per
Legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del tribunale. 11) I genitori concordano che nel contributo di mantenimento di 500,00 mensili per la figlia, non sono comprese le seguenti spese, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corr. codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso. • Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
• Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e
2 universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; •
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese che richiedono il preventivo accordo I) patente di guida;
II) eventuali acquisti di auto o moto, bollo, assicurazione e manutenzione. • Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze della figlia.
12) I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia. 13)
I coniugi si divideranno in parti uguali la giacenza sul conto corrente cointestato, provvedendo poi alla sua chiusura. 14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento. 15) Darsi atto che il sig. ntesterà entrò 15 giorni dal deposito Pt_2
del presente ricorso la vettura marca Kia alla IG la quale sosterrà i costi di passaggio e da Pt_1
quel momento ogni costo relativo. 16) Darsi atto che a definizione dei rapporti economici tra le parti, il sig. riconosce a favore della IG a titolo di rimborso delle somme da questa sostenute Pt_2 Pt_1
personalmente per l'acquisto del terreno e della costruzione della casa coniugale di proprietà dello Pt_2 stesso, l'importo di euro 400.000,00 ( quattrocentomila/00) - Tale importo verrà pagato dal sig. alla Pt_2
IG in 8 rate annuali di euro 50.000,00 ciascuna da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno Pt_1
a decorrere dalla prima scadenza stabilita per il 31 dicembre 2025. 17) Darsi atti che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti non avranno più da pretendere alcunché l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione. 18) Spese legali a carico della IG . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/6/2007, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 19/11/2008). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; spese di lite a carico della sig.ra come da accordo tra le parti. Pt_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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