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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2024, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23188/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23188/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TITO MANLIO ANTONIO ANDREA e dell'avv. VISONE FRANCESCO ( ) VIA CAMILLO PEANO, 22 80044 OTTAVIANO;
elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA RAIMONDO DE SANGRO DI SANSEVERO, 4 80134 NAPOLIpresso il difensore avv. TITO
MANLIO ANTONIO ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA SIMONE Controparte_2 P.IVA_2
MARCELLO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 6 20122 MILANOpresso il difensore avv. RIVA SIMONE MARCELLO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per la parte attrice opponente:
In via preliminare
1. revocare, e/o in ogni caso sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 5029/2020 emesso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento sub RG 5677/2020;
Nel merito
1. accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi di cui in narrativa;
2. in via riconvenzionale, accertare che la vanta nei confronti della Controparte_1 opposta un credito per l'importo di € 52.268,40,
pagina 1 di 5 3. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la opposta al pagamento del credito indicato sub 2; in via subordinata, laddove il Tribunale dovesse ritenerlo necessario, procedere alla compensazione delle reciproche partite debito creditorie, così come rappresentate in narrativa e per l'effetto condannare la opposta al pagamento della differenza a credito della opponente pari ad € 16.133,59 oltre interessi legali e moratori di cui al D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
1. In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere respinta la domanda sub 1, accertato il credito di cui alla domanda sub 2 e, conseguentemente, procedere alla compensazione delle reciproche partite debito-creditorie;
2. condannare la ove ritenuto, anche per responsabilità Controparte_2 aggravata, ex art. 96 c.p.c., per una somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
3. Con vittoria di spese ed onorari di lite, direttamente nei confronti dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario.
In ogni caso e in via istruttoria 1 previa revoca del precedente provvedimento con il quale l'udienza è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disporre consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione delle partite dare-avere tra la società opponente e la opposta, sottoponendo, al nominando consulente, i seguenti quesiti:
pagina 2 di 5 1 ricostruisca il CTU, dall'analisi della documentazione delle società opposta e opponente, ovvero dalla documentazione della opponente, il saldo delle partite dare-avere tra le società, e se dalla detta analisi risultano correte le deduzioni della sono corrette in Controparte_1 termini di risultanze dare-avere rispetto al cliente – oggi –;dica il CP_3 Controparte_2
CTU, sulla scorta del conteggio di cui al punto precedente, espunti gli importi di cui alla nota credito n. 2 del 21.01.2016 emessa dalla a favore della (oggi Controparte_1 CP_3
se la società opponente vanta o meno crediti nei confronti della opposta;
si Controparte_2 oppone alle istanze istruttorie articolate dalla controparte, laddove nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) cpc.
Per la parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda od eccezione, così giudicare: nel merito:
- rigettare la proposta opposizione per i motivi tutti di cui in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo n. 5029/2020; Cont
- accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto e preteso credito di nei confronti di e per l'effetto rigettare altresì la domanda riconvenzionale;
CP_3 Cont in ogni caso: condannare al pagamento in favore di Controparte_2 dell'importo di € 58.048,00 - oltre interessi come da domanda, spese come
[...] liquidate ed accessori di legge, per i danni subiti per la merce difettosa e l'inadempimento degli ordini, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, 2 si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come già richiesti e in particolare come articolati in sede di atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamati e con i testi ivi indicati, nonché Cont per il rigetto delle richieste istruttorie di in quanto ultronee oltre che inammissibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a),
n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 pagina 3 di 5 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con (per brevità ) ha proposto opposizione al d.i. nr 5029/2020 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Milano.
Con Il d.i. era stato richiesto in relazione ad un credito corrisposto da mediante l'emissione della nota di credito nr 2/2015 a seguito, in tesi della parte opponente, dell'obbligo di a non retrocedere CP_3 la merce che la stessa aveva ritenuto difettosa. Diversamente dall'impegno assunto, la merce CP_3
fu invece restituita, da qui la proposizione dell'opposizione in oggetto, essendo cioè venuta meno la
Con ragione giustificatrice del c.d. bonus 2015 concesso a da , relativo cioè all'eliminazione CP_3
del pregiudizio che avesse dovuto subire nel caso alcuni orologi fossero risultati difettosi. CP_3
In via gradata la soc. ha eccepito la remissione del debito da parte di Controparte_1
ora e comunque l'estinzione dell'obbligazione mediante una prestazione CP_3 Controparte_2
alternativa.
È stata proposta domanda riconvenzionale perchè dall'esame della contabilità sarebbe emerso un credito di euro 52268,40 derivante dalla somma dei rapporti ancora insoluti per gl essercizi 2015 e
2016 con detrazione dell'importo di euro 36134,81 quale valore contabile della merce resa.
Riferisce poi la società opponente dei rapporti commerciali e imprenditoriali tra la soc. CP_3
(costituita nel 2013) avente un oggetto sociale in parte identico a quella della Controparte_5
(costituita nel 1998); la soc. avente un oggetto sociale per una parte sovrapponibile alle CP_6
prime due e avente un oggetto sociale identico alla e costituitasi nel Controparte_1 CP_6
2014.
La società opponente riferisce inoltre, del ruolo assunto da tale che avrebbe Persona_1
assunto delle iniziative imprenditoriale oggetto di verifica davanti alla sezione imprese del Tribunale di
Napoli per responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto e di diritto della , CP_6
rispettivamente e . Si tratta comunque di circostanze Persona_1 Parte_1
estranee a questo processo ed irrilevanti.
In definitiva, in tesi della parte opponente, il totale delle note di credito (emesse in favore della e per la quasi totalità afferenti a resi di merce) ammonterebbe complessivamente ad euro CP_3
117.212,31, e tra queste vi sarebbe la nota di credito oggetto di ingiunzione (doc. 22.2 nr 2/2016).
pagina 4 di 5 Si è costituita la società opposta contestando i motivi di opposizione.
Il Tribunale osserva che il credito fatto valere si basa sulla nota di credito di cui al doc. 22.2, documento emesso dalla società opponente, si tratta di documento emesso successivamente al riconoscimento della difettosità della merce fornita a e non conforme agli ordini inoltrati. Si CP_3
Con veda al riguardo il doc. 3 sottoscritto dall'amministratore di . Si veda in questo senso anche il doc. nr 28 di parte opponente, documento costituito da email nelle quali lamenta il danno per CP_3 euro 100.000,00 danno relativo a merce difettosa e non conforme all'ordine – in particolare si veda la mail del 21.2.2016.
Deve dunque ritenersi che la nota di credito sia stata emessa a titolo di risarcimento del danno per la difettosità della merce, e non si nota un contestuale obbligo ad omettere la restituzione della merce.
Del resto non appare nemmeno vi sia la prova di una correlazione tra la merce riconosciuta difettosa da cui la nota di credito e la merce restituita.
Si osserva inoltre che dai registri IVA sub doc.15 – 20 di parte opposta emergono gli acquisti e dal doc.
Con 14 emerge il credito di verso relativo alla nota di credito di euro 60.000,00. Le note di CP_3
credito in precedenza emesse sono caratterizzate da importi ben inferiori. Si veda il doc. 9 relativo a resi ma con la precisazione che – appunto – si tratta di resi, mentre la descrizione contenuta nel doc.
22.2(Nota di credito nr 2) recita: sconto concordato per contestazione fornitura a partire da febbraio
2015 a dicembre 2015
La domanda riconvenzionale va rigettata perché non e stata fornita una adeguata allegazione tecnica, la contabilità fornita, dalla quale dovrebbe derivare il credito della parte opponente, non e sufficientemente chiara e avrebbe dovuto essere oggetto di una consulenza tecnica di parte al fine di consentire al giudice di valutarne la valenza probatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e ai valori minimi tenuto conto della semplicità di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al d.i. nr 5029/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7052,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 22 aprile 2024
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23188/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TITO MANLIO ANTONIO ANDREA e dell'avv. VISONE FRANCESCO ( ) VIA CAMILLO PEANO, 22 80044 OTTAVIANO;
elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA RAIMONDO DE SANGRO DI SANSEVERO, 4 80134 NAPOLIpresso il difensore avv. TITO
MANLIO ANTONIO ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA SIMONE Controparte_2 P.IVA_2
MARCELLO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 6 20122 MILANOpresso il difensore avv. RIVA SIMONE MARCELLO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per la parte attrice opponente:
In via preliminare
1. revocare, e/o in ogni caso sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 5029/2020 emesso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento sub RG 5677/2020;
Nel merito
1. accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi di cui in narrativa;
2. in via riconvenzionale, accertare che la vanta nei confronti della Controparte_1 opposta un credito per l'importo di € 52.268,40,
pagina 1 di 5 3. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la opposta al pagamento del credito indicato sub 2; in via subordinata, laddove il Tribunale dovesse ritenerlo necessario, procedere alla compensazione delle reciproche partite debito creditorie, così come rappresentate in narrativa e per l'effetto condannare la opposta al pagamento della differenza a credito della opponente pari ad € 16.133,59 oltre interessi legali e moratori di cui al D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
1. In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere respinta la domanda sub 1, accertato il credito di cui alla domanda sub 2 e, conseguentemente, procedere alla compensazione delle reciproche partite debito-creditorie;
2. condannare la ove ritenuto, anche per responsabilità Controparte_2 aggravata, ex art. 96 c.p.c., per una somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
3. Con vittoria di spese ed onorari di lite, direttamente nei confronti dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario.
In ogni caso e in via istruttoria 1 previa revoca del precedente provvedimento con il quale l'udienza è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disporre consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione delle partite dare-avere tra la società opponente e la opposta, sottoponendo, al nominando consulente, i seguenti quesiti:
pagina 2 di 5 1 ricostruisca il CTU, dall'analisi della documentazione delle società opposta e opponente, ovvero dalla documentazione della opponente, il saldo delle partite dare-avere tra le società, e se dalla detta analisi risultano correte le deduzioni della sono corrette in Controparte_1 termini di risultanze dare-avere rispetto al cliente – oggi –;dica il CP_3 Controparte_2
CTU, sulla scorta del conteggio di cui al punto precedente, espunti gli importi di cui alla nota credito n. 2 del 21.01.2016 emessa dalla a favore della (oggi Controparte_1 CP_3
se la società opponente vanta o meno crediti nei confronti della opposta;
si Controparte_2 oppone alle istanze istruttorie articolate dalla controparte, laddove nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) cpc.
Per la parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda od eccezione, così giudicare: nel merito:
- rigettare la proposta opposizione per i motivi tutti di cui in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo n. 5029/2020; Cont
- accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto e preteso credito di nei confronti di e per l'effetto rigettare altresì la domanda riconvenzionale;
CP_3 Cont in ogni caso: condannare al pagamento in favore di Controparte_2 dell'importo di € 58.048,00 - oltre interessi come da domanda, spese come
[...] liquidate ed accessori di legge, per i danni subiti per la merce difettosa e l'inadempimento degli ordini, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, 2 si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come già richiesti e in particolare come articolati in sede di atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamati e con i testi ivi indicati, nonché Cont per il rigetto delle richieste istruttorie di in quanto ultronee oltre che inammissibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a),
n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 pagina 3 di 5 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con (per brevità ) ha proposto opposizione al d.i. nr 5029/2020 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Milano.
Con Il d.i. era stato richiesto in relazione ad un credito corrisposto da mediante l'emissione della nota di credito nr 2/2015 a seguito, in tesi della parte opponente, dell'obbligo di a non retrocedere CP_3 la merce che la stessa aveva ritenuto difettosa. Diversamente dall'impegno assunto, la merce CP_3
fu invece restituita, da qui la proposizione dell'opposizione in oggetto, essendo cioè venuta meno la
Con ragione giustificatrice del c.d. bonus 2015 concesso a da , relativo cioè all'eliminazione CP_3
del pregiudizio che avesse dovuto subire nel caso alcuni orologi fossero risultati difettosi. CP_3
In via gradata la soc. ha eccepito la remissione del debito da parte di Controparte_1
ora e comunque l'estinzione dell'obbligazione mediante una prestazione CP_3 Controparte_2
alternativa.
È stata proposta domanda riconvenzionale perchè dall'esame della contabilità sarebbe emerso un credito di euro 52268,40 derivante dalla somma dei rapporti ancora insoluti per gl essercizi 2015 e
2016 con detrazione dell'importo di euro 36134,81 quale valore contabile della merce resa.
Riferisce poi la società opponente dei rapporti commerciali e imprenditoriali tra la soc. CP_3
(costituita nel 2013) avente un oggetto sociale in parte identico a quella della Controparte_5
(costituita nel 1998); la soc. avente un oggetto sociale per una parte sovrapponibile alle CP_6
prime due e avente un oggetto sociale identico alla e costituitasi nel Controparte_1 CP_6
2014.
La società opponente riferisce inoltre, del ruolo assunto da tale che avrebbe Persona_1
assunto delle iniziative imprenditoriale oggetto di verifica davanti alla sezione imprese del Tribunale di
Napoli per responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto e di diritto della , CP_6
rispettivamente e . Si tratta comunque di circostanze Persona_1 Parte_1
estranee a questo processo ed irrilevanti.
In definitiva, in tesi della parte opponente, il totale delle note di credito (emesse in favore della e per la quasi totalità afferenti a resi di merce) ammonterebbe complessivamente ad euro CP_3
117.212,31, e tra queste vi sarebbe la nota di credito oggetto di ingiunzione (doc. 22.2 nr 2/2016).
pagina 4 di 5 Si è costituita la società opposta contestando i motivi di opposizione.
Il Tribunale osserva che il credito fatto valere si basa sulla nota di credito di cui al doc. 22.2, documento emesso dalla società opponente, si tratta di documento emesso successivamente al riconoscimento della difettosità della merce fornita a e non conforme agli ordini inoltrati. Si CP_3
Con veda al riguardo il doc. 3 sottoscritto dall'amministratore di . Si veda in questo senso anche il doc. nr 28 di parte opponente, documento costituito da email nelle quali lamenta il danno per CP_3 euro 100.000,00 danno relativo a merce difettosa e non conforme all'ordine – in particolare si veda la mail del 21.2.2016.
Deve dunque ritenersi che la nota di credito sia stata emessa a titolo di risarcimento del danno per la difettosità della merce, e non si nota un contestuale obbligo ad omettere la restituzione della merce.
Del resto non appare nemmeno vi sia la prova di una correlazione tra la merce riconosciuta difettosa da cui la nota di credito e la merce restituita.
Si osserva inoltre che dai registri IVA sub doc.15 – 20 di parte opposta emergono gli acquisti e dal doc.
Con 14 emerge il credito di verso relativo alla nota di credito di euro 60.000,00. Le note di CP_3
credito in precedenza emesse sono caratterizzate da importi ben inferiori. Si veda il doc. 9 relativo a resi ma con la precisazione che – appunto – si tratta di resi, mentre la descrizione contenuta nel doc.
22.2(Nota di credito nr 2) recita: sconto concordato per contestazione fornitura a partire da febbraio
2015 a dicembre 2015
La domanda riconvenzionale va rigettata perché non e stata fornita una adeguata allegazione tecnica, la contabilità fornita, dalla quale dovrebbe derivare il credito della parte opponente, non e sufficientemente chiara e avrebbe dovuto essere oggetto di una consulenza tecnica di parte al fine di consentire al giudice di valutarne la valenza probatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e ai valori minimi tenuto conto della semplicità di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al d.i. nr 5029/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7052,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 22 aprile 2024
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5