CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Siclari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 406 del Ruolo generale affari contenziosi L'anno 2023 e vertente
TRA
, con l'Avv. SALERNO CARMELO, che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E
, con l'Avv. CANONACO PAOLO, che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento e retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << in accoglimento del proposto Appello ed in riforma della sentenza Parte_1
n.478/2023 pubblicata il 21.03.2023, dal Tribunale Ordinario di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro (Dr. Vaccarella), all'esito del giudizio iscritto al R.G. Lav. n.4886/2022, accogliere integralmente le Conclusioni così come riportate nel Ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, OVVERO:
-Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e l'On è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato dal 05.01.2015 al 16.05.2022, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare che la IG. ha diritto ad essere inquadrata al livello II Pt_1 previsto dal CCNL studi professionali per il lavoro svolto alle dipendenze della CP_1 dal gennaio 2015 al maggio 2022;
-condannare l'On. al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€ 29.765,72, come da consulenza di parte che si allega (doc. n. 6), a titolo di differenze retributive , comprensive anche di tredicesima mensilità, premio ferie, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, lavoro straordinario notturno, festività e permessi non goduti, o della somma maggiore o minore di risulta o che il Giudice riterrà, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo;
-condannare l'On a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della CP_1 nella misura dovuta agli istituti competenti e prevista dalla legge dal 05.01.2015 al Pt_1 maggio 2022; -accertare e dichiarare inefficace, nullo e/o, comunque, illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui integralmente trascritte e, conseguentemente, ordinare all'On
[...]
la immediata reintegra o riassunzione della IG.ra nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì del licenziamento e fino alla effettiva reintegra o riassunzione al lavoro e il riconoscimento comunque di ogni ulteriore indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- In via subordinata, qualora Tribunale ritenga di non dover disporre la reintegra o la riassunzione al lavoro (con le ulteriori conseguenze di cui sopra), si chiede che il
Tribunale voglia condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la misura massima L'indennità risarcitoria prevista dalla legge, tenendo conto L'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, 24 con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore L'avvocato Carmelo Salerno antistatario, del doppio grado di giudizio. >>; per : < In ordine all'impugnazione principale CP_1
• Rigettare, per i motivi dedotti, l'impugnazione promossa dall'appellante sui diversi capi di sentenza, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale su tutti i capi che sono stati fatti oggetto di gravame della lavoratrice. In ordine all'appello incidentale
• In accoglimento del motivo di appello incidentale, qui promosso, riformare la sentenza del Tribunale limitatamente al capo gravato, accertando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto a sostegno del licenziamento individuale operato, con conseguente riforma della statuizione del primo giudice relativa alla disposta condanna all'indennità risarcitoria.
• Per l'effetto della riforma della pronuncia disporre la condanna L'appellante alla restituzione in favore L'On.le delle somme percepite a titolo di indennità CP_1
(oltre interessi legali) e di spese versate nel favore del distrattario.
In ogni caso
• Con vittoria di diritti, onorari e spese, del doppio grado di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 23.9.2022, conveniva in giudizio l'avv. , deducendo Parte_2 CP_1 quanto segue:
- ha prestato la propria attività lavorativa in favore L'avv. dal mese di CP_1 dicembre del 2014 fino al 16.05.2022;
Pag. 2 di 24 - tale rapporto veniva formalmente denunciato prima come contratto a progetto (dal
19.01.2015 al 31.12.2016), successivamente come contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 02.01.2017 al 30.09.2019) e, infine, dal 01.10.2019, come contratto a tempo indeterminato, full-time, con la qualifica di impiegata (Livello 3s, mansioni di Segreteria/amm.vo, CCNL settore 026 Studi Professionali – doc n. 1).
- in particolare, nel mese di dicembre 2014 l'avv le proponeva una CP_1 collaborazione remunerata per la gestione organizzativa del territorio della Regione Calabria, volta principalmente all'assistenza L'eurodeputata nello stato di elezione;
- per detto incarico di collaborazione, concordavano: un impegno di 2 o 3 giorni a settimana a fronte di un corrispettivo, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 1.500,00; che il lavoro da lei svolto sarebbe consistito essenzialmente nell'avviamento e organizzazione L'ufficio territoriale, nell'organizzazione di eventi, convegni e dibattiti politici sul territorio, nella gestione ed organizzazione L'agenda di lavoro L'avv. ; CP_1
- a inizio Gennaio 2015, veniva individuato dalla suddetta un ufficio da utilizzare su
C.so Mazzini 175 in Cosenza ed ella si occupava di organizzarlo, arredarlo, attivare le utenze, ovvero ed in buona sostanza, renderlo operativo assumendo, dal punto di vista giuridico, la qualifica di assistente locale della eurodeputata;
CP_1
- il rapporto di lavoro iniziava sostanzialmente sin dal 05.01.2015, ma formalmente il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) veniva stipulato solo successivamente, con decorrenza dal 19/01/2015 al 30/04/2015, tant'è che la prima busta paga ammonterà ad Euro 692,00 anziché Euro 1.680,00 - al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali per come espressamente pattuito;
- il rapporto di lavoro continuava fino al 2022 e, dal punto di vista formale, ella veniva assunta con i seguenti contratti:
A) dal 19.01.2015 al 30.04.2015: contratto a progetto;
B) il 20.04.2015: proroga contratto a progetto per un anno;
C) dal 01.01.2016 al 30.04.2016: contratto di lavoro autonomo;
D) dal 01.05.2016 al 31.12.2016: proroga contratto autonomo;
E) dal 01.01.2017 al 31.12.2017: (venivano sottoscritti due contratti per lo stesso periodo) contratto co.co.co. e contratto di lavoro autonomo;
F) dal 02.01.2018 al 31.12.2018: contratto co.co.co.;
G) dal 01.01.2019 al 30.06.2019: proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 2018;
H) dal 03.07.2019 al 30.09.2019: contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
G) assunzione, il 1^.10.2019, con contratto di lavoro subordinato;
- sin dalla data di assunzione, però, di contro e diversamente da quanto inizialmente stabilito, gli impegni L'Ufficio la obbligavano ad essere presente tutti i giorni feriali della settimana e così dalle ore 9,00 alle ore 18,30, di fatto svolgendo le seguenti mansioni:
-gestione L'ufficio (utenze, pagamenti, prima nota con anticipazione personale delle spese giornaliere, pulizie, utenze, piccole manutenzioni e materiali per eventi, ecc.);
-organizzazione dei vari eventi politici e tematici, incontri per formazione, riunioni locali e regionali (a titolo esemplificativo: evento NA ZA a Cs – evento Criminalità Organizzata con a RC, WorkShop Fondi europei sul territorio CP_2 regionale calabrese);
Pag. 3 di 24 -campagne elettorali, coordinamento degli eventi e dei candidati, prenotazioni di sale e piazze, comunicazioni con Enti provinciali, incontri in Prefetture e Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi, sicurezza ecc., chiusure campagne elettorali con permessi e gestione dello staff organizzativo;
-presenza personale in consigli comunali, comitati cittadini e provinciali, in gruppi territoriali del M5S- Meetup, oltre all'organizzazione delle attività della eurodeputata sul territorio calabrese e nazionale, compresi spostamenti e CP_1 logistica;
-accompagnare l'Avv. nei vari incontri sul territorio regionale spesso CP_1 utilizzando la propria auto personale o quella di altro collaboratore (IT NO o
; Persona_1
- gestione L'agenda della resistente - il tutto sotto le direttive ed il controllo L'Avv.
, la quale attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione degli stessi, CP_1 stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio;
- durante i giorni festivi prestava la propria attività lavorativa senza per questo ricevere alcun ulteriore emolumento a titolo di indennità, ma unicamente rimborso spese carburante ed eventuale pernottamento e vitto;
ciò avveniva, per l'intera durata del rapporto di lavoro e, in particolare, nelle date che sono riportate all'interno L'allegato
“elenco straordinari” contenuto nel corredo documentale e rubricato come doc. n. 5;
- ella svolgeva la sua prestazione lavorativa dall'ufficio organizzato dalla resistente ed utilizzando i mezzi (locali, computer, arredi, cancelleria) forniti dalla stessa;
non sussisteva, pertanto, alcun “progetto” da realizzare, né ella svolgeva la sua attività in modo autonomo perché era la stessa a dirigere le attività, impartire gli ordini di CP_1 servizio, distribuire i compiti e stabilire orari e turni;
tanto si evince, già, dalla serie di mail organizzative inviate dall'avv, (doc. n. 14), in cui sostanzialmente la CP_1 medesima dava direttive quotidiane ai dipendenti ed in cui questi ultimi erano tenuti a comunicare preventivamente le assenze dall'ufficio territoriale;
- fra le parti è dunque intercorso, fin dal gennaio 2015, un rapporto di lavoro subordinato;
tanto è confermato, anche, dalla circostanza che ella e gli altri dipendenti e/o collaboratori della convenuta stilavano annualmente un piano ferie per garantire costantemente la presenza o la reperibilità (da remoto) di una persona dello staff in sede
(doc. n. 15);
- verso la fine del mese di Settembre 2019, l'ufficio nel quale svolgeva la propria attività lavorativa veniva trasferito da C.so Mazzini n. 175 in un appartamento, di proprietà del marito L'On.le – sig. - in Via Degli Stadi 20 CP_1 Controparte_3 in Cosenza ed ella ebbe ad occuparsi anche della parte operativa e organizzativa del trasloco;
- nel corso L'anno 2021, avendo svolto fin dall'inizio del rapporto un lavoro di tipo subordinato ed essendo stata, oltretutto, inquadrata nell'ultimo contratto in un livello più basso (livello 3S CCNL studi professionali) rispetto alle mansioni effettivamente svolte
(livello II), richiedeva al datore di lavoro di poter ottenere i diritti alla stessa spettanti;
da quel momento i rapporti tra l'On. e lei si incrinano;
l'atteggiamento della CP_1 suddetta nei suoi confronti cambia bruscamente, tanto che, allorquando lei e la collega assistente locale sig.ra richiedono la corresponsione del premio di Parte_3 produttività previsto dal contratto, l'On. , immotivatamente, decide di concedere CP_1
Pag. 4 di 24 un premio di gran lunga più cospicuo alla sig.ra ed € 500,00 a lei;
stante la grave Pt_3 ingiustizia del trattamento ricevuto, decideva di rifiutare tale premio (doc. n. 16);
- dal momento in cui comunica l'assenza per malattia con decorrenza 3 gennaio 2022, iniziano le “rappresaglie” L'avv. , in suo danno, dirette ad estrometterla da CP_1 ogni attività L'Ufficio: in data 04.01.2022 la chat Telegram, usata intensamente e quotidianamente dallo staff L'avv. , veniva bloccata;
la chat Whatapp, CP_1 anch'essa utilizzata dallo staff, invece, veniva bloccata in data 15.02.2022 ma sino a quella data sarà utilizzata solo per conversazioni generiche;
le veniva inibito anche l'accesso al calendario condiviso, Google Calendar, in cui era riportata tutta la pianificazione del lavoro, degli eventi, degli spostamenti nonché l'accesso all'agenda L'Avv. (doc. n. 19). CP_1
- al rientro a lavoro, dopo il periodo di malattia, l'avv. le comunicava a mezzo CP_1 mail la riduzione degli spazi L'ufficio e la sua nuova postazione (doc. n. 20); sennonché, nei giorni successivi, le venivano dapprima assegnati pochi compiti da espletare e, nell'ultimo periodo antecedente al licenziamento, sostanzialmente la datrice di lavoro la lasciava priva di mansioni (doc. n. 21);
- in data 13.05.2022, l'On le intimava il licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo “determinato dall'esigenza di riorganizzare l'attività presso l'ufficio di Cosenza” (doc. n. 2) che immediatamente contestava, con racc. a/r del 16.05.2022 (doc. n. 3);
- il licenziamento intimato è illegittimo e, inoltre, ella ha diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della sin dal mese di dicembre CP_1
2014, con inquadramento contrattuale nel livello II CCNL settore 026 Studi Professionali, con conseguente corresponsione di differenze retributive, contributive e di tutti gli accessori si legge.
Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e l'On Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05.01.2015 al CP_1
16.05.2022, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare che la IG. ha Pt_1 diritto ad essere inquadrata al livello II previsto dal CCNL studi professionali per il lavoro svolto alle dipendenze della dal gennaio 2015 al maggio 2022; - CP_1 condannare l'On. al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 di € 29.765,72, come da consulenza di parte che si allega (doc. n. 6), a titolo di differenze retributive, comprensive anche di tredicesima mensilità, premio ferie, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, lavoro straordinario notturno, festività e permessi non goduti, o della somma maggiore o minore di risulta o che il Giudice riterrà, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo;
-condannare l'On CP_1
a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della nella misura Pt_1 dovuta agli istituti competenti e prevista dalla legge dal 05.01.2015 al maggio 2022; - accertare e dichiarare inefficace, nullo e/o, comunque, illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui integralmente trascritte e, conseguentemente, ordinare all'On la CP_1 immediata reintegra o riassunzione della IG.ra nel posto di lavoro, con Parte_1 ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì del licenziamento e fino alla effettiva reintegra o
Pag. 5 di 24 riassunzione al lavoro e il riconoscimento comunque di ogni ulteriore indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- In via subordinata, qualora Tribunale ritenga di non dover disporre la reintegra o la riassunzione al lavoro (con le ulteriori conseguenze di cui sopra), si chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la misura massima L'indennità risarcitoria prevista dalla legge, tenendo conto L'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, con ogni ulteriore conseguenza di legge [..]”. Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza, negando la dedotta subordinazione inter partes e sostenendo la legittimità dei rapporti di lavoro e L'inquadramento contrattuale della ricorrente nonché del licenziamento intimato.
§2
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso: <dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota datata
6.5.2022; dichiara estinto rapporto di lavoro alla data del licenziamento (16.5.2022) e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi>>.
§2.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, per ragioni di carattere logico-sistematiche, essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente agisce in giudizio per vedere riconosciuta la natura subordinata delle prestazioni di lavoro rese in favore della resistente nel periodo dal gennaio 2015 al
30.9.2019 – formalmente in forza di contratti a progetto, di co.co.co. e di lavoro autonomo – deducendo di aver svolto le attività analiticamente descritte in ricorso alle pagg.
3-4 assoggettandosi al potere direttivo e di controllo della resistente, osservando l'orario di lavoro da questi determinato e rendendo le prestazioni di lavoro utilizzando mezzi e strumentazione messa a disposizione della resistente.
La pretesa è contrastata dalla resistente che ha negato il carattere subordinato del rapporto sostenendo che le attività di lavoro della ricorrente erano state rese in autonomia e senza alcun assoggettamento al potere organizzativo/direttivo e l'osservanza di un rigido orario di lavoro. Ora, giova rilevare, richiamando le conclusioni ormai consolidate su cui è pacificamente assestata la giurisprudenza di legittimità, che ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i rispettivi interessi, sicché ai fini della qualificazione è necessario procedere all'individuazione della comune intenzione delle parti onde accertare se esse hanno voluto l'inserimento del prestatore di lavoro
Pag. 6 di 24 nell'organizzazione del datore di lavoro con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo. Tale situazione, infatti, rappresenta l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato. La Suprema Corte è costante nell'affermare, invero, che elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione – la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione – mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario (cfr. tra, le altre, Cass. Sez.
Lav. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. n. 849/2004; Cass. n. 2970/2001; Cass. Sez. Lav. 30 marzo 2010, n. 7681). In questo senso è stato significativamente affermato che l'elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è, appunto, la subordinazione intesa quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (così Cass.
Sez. Lav. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Del pari viene tradizionalmente evidenziato dai giudici di legittimità che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento al potere direttivo – da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale – organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità L'incarico conferito e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (così, tra le altre, Cass. 5534/2003).
Orbene, fatte queste premesse generali, si osserva che nella specie l'onere gravante sulla parte ricorrente in merito alla sussistenza L'elemento qualificante del rapporto, ossia il vincolo della subordinazione nei termini sopra precisati, non può dirsi assolto.
A tal riguardo non può non rilevarsi che - già a livello di allegazione - l'atto introduttivo è carente quanto al dedotto assoggettamento della ricorrente al potere direttivo della essendosi la parte limitata ad allegare, genericamente, di aver CP_1 svolto le mansioni “[..] sotto le direttive ed il controllo L'Avv. , la quale CP_1 attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione degli stessi, stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio
[..]” e che “[..] Tanto si evince, già ictu oculi, dalla serie di mail organizzative inviate dalla [..] in cui sostanzialmente l'odierna resistente dava direttive quotidiane CP_1 ai dipendenti ed in cui questi ultimi erano tenuti a comunicare preventivamente le assenze dall'ufficio territoriale [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) senza, tuttavia, svolgere alcuna concreta allegazione sul come (ed in che cosa) il dedotto potere direttivo si sia, effettivamente, concretizzato.
Pag. 7 di 24 Contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, la documentazione prodotta (cfr. all.
14 fasc. ricorrente) - consistente in mail intercorse con la resistente e in screen shot di messaggi whatsapp – non prova alcun assoggettamento della al potere direttivo Pt_1 della , palesando, piuttosto, l'ampio margine di autonomia di cui la ricorrente CP_1 ha goduto nello svolgimento dei compiti affidati (cfr., tra gli altri, messaggio whatsapp del 9 aprile 2016 con il quale la resistente ricorda alla ricorrente di contattare delle ditte produttrici di olio e di redigere una lettera indirizzata al Parlamento Europeo;
messaggio whatsapp del 14 marzo 2017 con il quale la resistente chiede alla ricorrente di iniziare a preparare una bozza di organizzazione di un evento;
mail del 10 gennaio
2016 con la quale la resistente indica a vari destinatari, tra i quali anche la ricorrente, un sunto-promemoria L'ultima riunione organizzativa per il 2016 invitandoli a redigere delle mail tematiche); né dalla predetta documentazione emerge alcuna predeterminazione da parte della resistente L'orario di lavoro della ricorrente (cfr., tra gli altri, screen shot del messaggio whatsapp del 17.5.2018 con il quale la ricorrente comunica la propria indisponibilità a rendere le prestazioni per un paio di giorni per impedimento familiare;
mail L'1.2.2016 con la quale la ricorrente comunica che non sarà presente in ufficio in quella giornata). L'assoggettamento al potere direttivo - che costituisce il proprium della subordinazione
- è, in ogni caso, contestato dalla resistente e di tale requisito distintivo del rapporto di lavoro la ricorrente non ha fornito prova, avendo chiesta di offrirla articolando capitoli di prova miranti a provare unicamente le attività disimpegnate (cfr. capitoli di prova testimoniale nn. 3, 18, 19) ma non anche l'effettivo e concreto atteggiarsi di detto potere. Generica è, poi, allegazione relativa all'assoggettamento della ricorrente al potere di controllo della resistente sui compiti svolti, avendo, sotto tale profilo, la parte allegato unicamente che la resistente “[..] controllava l'esecuzione degli stessi [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) ma, anche in tal caso, non è dato comprendere in che termini detto controllo sia stato concretamente esercitato. Le lacune allegatorie investono, inoltre, il profilo del quomodo delle prestazioni di lavoro dedotte in ricorso: nulla infatti la ricorrente allega sulle concrete modalità con le quali ha svolto le mansioni e i compiti descritti nell'atto introduttivo. Tali gravi carenze allegatorie – con conseguente carenza probatoria – ostano già in limine al riconoscimento della rivendicata natura subordinata del rapporto di lavoro. Né la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato inter partes può essere riconosciuta in ragione della contestata legittimità dei rapporti di collaborazione a progetto/co.co.co.
La parte ricorrente si duole, in particolare, della nullità/fittizietà dei contratti di collaborazione a progetto assumendo la genericità del progetto e comunque la sua natura simulata deducendo di aver svolto anche compiti ed attività in esso non rientranti (cfr. pagg.
9-11 del ricorso).
Ebbene, il contratto a progetto stipulato dalle parti (cfr. fasc. ricorrente) contiene la seguente descrizione del progetto “Il progetto consiste nell'avviamento e organizzazione L'ufficio territoriale e organizzazione di eventi sul territorio che dovranno poi essere funzionali all'attività della deputata al Parlamento Europeo
[...]
. Nello specifico il progetto è finalizzato a: A) Organizzare e avviare l'ufficio sul CP_1 territorio rendendone fruibile l'utilizzo da parte di terzi. B) Organizzazione di eventi sul
Pag. 8 di 24 territorio. C) Organizzazione e moderazione di convegni e di-battiti politici sul territorio. D) Divulgare informazioni e notizie di interesse territoriale fino alla conclusione del progetto. Obiettivo del progetto. Organizzazione e avviamento L'ufficio territoriale, organizzazione di eventi sul territorio e divulgazione delle informazioni e delle notizie sul la-voro del deputato [..]”.
Si tratta, contrariamente a quanto lamenta la ricorrente, di un contratto caratterizzato dalla compiuta, analitica e particolareggiata descrizione del progetto con la specifica indicazione delle finalità e L'obiettivo assegnato al collaboratore. Le attività che la ricorrente ha svolto e che sostiene essere esulanti dal progetto
(campagne elettorali, coordinamento degli eventi e dei candidati, prenotazioni di sale e piazze, comunicazioni con Enti provinciali, incontri in Prefetture e Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi, sicurezza ecc., chiusure campagne elettorali [..]” cfr. pag. 9 del ricorso) non appaiono disancorate dal progetto ma risultano essere, piuttosto, a questo inerenti e funzionali alla sua attuazione.
La domanda intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal gennaio 2015 al 30.9.2019 per quanto sinora esposto non può essere accolta.
Neppure può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'inquadramento al livello II del CCNL ed il relativo trattamento economico.
Parte ricorrente – inquadrata a far data dall'1.10.2019 al livello III s del CCNL di settore – lamenta l'erroneo inquadramento contrattuale assumendo di aver diritto ad essere inquadrata nel superiore livello II in relazione ai compiti ed alle mansioni analiticamente indicate in ricorso. La pretesa è contrastata resistente che ha dedotto il corretto inquadramento contrattuale, negando il diritto al superiore inquadramento. Giova ricordare che l'art. 2103 c.c. dispone che “ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
[..]” e che “[…] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […]”. È noto, in tema di mansioni superiori, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione L'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2008, n.
26233).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che
“agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di
Pag. 9 di 24 appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio L'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2009, n. 16200).
Appare quindi utile richiamare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie. Il CCNL di riferimento (CCNL Studi Professionali) prevede che appartengono al livello
IIIs – nel quale è stata inquadrata la ricorrente – “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure
e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale [..]”. Al II livello – ambito da parte ricorrente – appartengono, invece, “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurandone il buon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica”. Tanto premesso, le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento.
Ed invero, si osserva al riguardo che dette allegazioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato.
Sotto questo profilo la parte ricorrente, dopo aver descritto le mansioni svolte, si è limitata a riportare la declaratoria contrattuale del superiore profilo senza tuttavia operare – in concreto – alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello IIIs), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico – che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (sostanzialmente trascrivendo la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già
Pag. 10 di 24 in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive.
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello IIIs e debba, invece, essere considerata – come ritiene la ricorrente – esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello II. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che “[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) L'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]”. Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate.
Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo L'ineludibile raffronto
– che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata.
Né, si osserva, tale onere di specifica comparazione può ritenersi assolto a mezzo di astratte affermazioni quali quella di aver svolto “[..] mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia di iniziativa [..]” (così in ricorso a pag. 13) non avendo la ricorrente neppure esplicitando in che termini, in concreto, si sia esplicata la riferita autonomia di iniziativa.
La domanda relativa al superiore inquadramento non merita, quindi, accoglimento.
Deve, invece, essere accolta - sia pure parzialmente - la domanda relativa all'impugnato licenziamento. Il rapporto di lavoro per cui è causa è stato risolto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con nota datata 6.5.2022 (all. 2 fasc. ricorrente).
Nella lettera di licenziamento la ragione del recesso datoriale è ancorata alla riorganizzazione L'attività presso l'ufficio territoriale di Cosenza con conseguente ridimensionamento del personale ivi addetto e alla scelta del datore di lavoro di privilegiare le attività presso il Parlamento Europeo nonché gli incontri con cittadini e istituzioni on line.
La ricorrente contesta la legittimità del recesso datoriale, anzitutto, assumendone il carattere ritorsivo e, in secondo luogo, per il difetto dei presupposti e requisiti fondanti il giustificato motivo oggettivo.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che il licenziamento costituisca la reazione arbitraria del datore di lavoro alle sue richieste intese al riconoscimento della natura subordinata del rapporto sin dalla sua costituzione ed evidenzia che le azioni ritorsive poste in essere nei suoi confronti e culminate con l'atto espulsivo sarebbero
Pag. 11 di 24 rappresentate: 1) dal riconoscimento nei confronti della collega di un premio di Pt_3 levato importo a fronte di uno nettamente inferiore rispetto a quello accordato ad essa ricorrente;
2) dagli atti, posti in essere dopo la comunicazione della sua assenza per malattia del 3.1.2022, finalizzati all'esclusione dall'organizzazione dello studio mediante il blocco della chat Telegram, della chat whatsapp, del diniego di accesso al calendario condiviso (calendar google); 3) dall'assegnazione, al rientro dalla malattia, di pochi compiti lavorativi.
La natura ritorsiva del licenziamento è contestata dalla resistente. Appare utile ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (così Cass. Sez. Lav. 8 agosto 2011, n. 17087). La Suprema Corte ha, al riguardo, evidenziato che ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze (Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2011, n. 5555) precisando che, poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma L'art. 2119 cod. civ.
(in questo senso, Cass. Sez. Lav. 6 maggio 1999, n. 4543). Orbene, fatte queste necessarie premesse, ritiene il giudice che parte ricorrente non abbia assolto all'onere relativo alla sussistenza L'intento ritorsivo quale unico motivo determinante il licenziamento.
Al riguardo mentre non appare decisiva - nel senso di rivelare la natura
(esclusivamente) ritorsiva - la allegazione secondo la quale la collega di lavoro della ricorrente sia stata destinataria di un premio di produttività di importo superiore a quello a lei accordato, quanto alla lamentata esclusione della ricorrente dai mezzi di comunicazione utilizzati per lo svolgimento delle attività di lavoro (chat e calendario condiviso) si osserva che appare ragionevole la posizione difensiva assunta al riguardo dalla resistente secondo la quale “[..] ciò è avvenuto soltanto nel periodo in cui la ricorrente è stata assente per malattia (cioè dal 03 gennaio 2022 fino al 27 aprile 2022) al fine di rispettare il periodo di assenza della stessa e non chiedere a quest'ultima alcuna attività [..]” (cfr. pag. 13 della memoria); quanto alla inattività o scarsa attività lavorativa svolta al rientro sul luogo di lavoro dopo il periodo di malattia, avvenuto il
27.4.2022, è sufficiente osservare che il licenziamento è stato intimato con nota del
6.5.2022 con decorrenza dal 16.5.2022 sicché la ricorrente è rimasta al lavoro per complessivi n. 19 giorni, arco temporale obiettivamente ristretto per sostenere che
Pag. 12 di 24 l'inattività (o scarsa attività lavorativa) sia stata determinata da intento esclusivamente ritorsivo.
Deve, conseguentemente, escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento. Ciò detto, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giova ricordare, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione L'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione L'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235). È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento (nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato. Tanto premesso, ritiene il giudice che la parte resistente non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 5 L. n. 604/1966.
Ed invero, rispetto alle ragioni del licenziamento come indicate nella relativa lettera, la resistente ha allegato “[..] Cessata la pandemia, peraltro, come è stato precisato anche nel provvedimento impugnato e come risulta dal raffronto degli allegati 5 e 24 prodotti dalla ricorrente (dai quali si evince come l'attività L'onorevole fino al 2019 sia stata caratterizzata dall'organizzazione attiva di molti incontri con i cittadini, diversamente da quanto avvenuto dopo la pandemia), l'attività L' è completamente Parte_4
Pag. 13 di 24 mutata nell'approccio al territorio, tanto che dal 2020 in poi non è stato più organizzato alcun evento da parte L'EV diretto, che ha invece partecipato ad eventi curati e organizzati da altri accettando gli inviti ricevuti, con la conseguenza che è venuta meno l'esigenza di organizzare la logistica degli eventi, che era la principale attività svolta dalla Di qui la decisione di ridurre gli spazi destinati ai Pt_1 collaboratori nella segreteria di Cosenza L'EV comunicato con largo anticipo ai collaboratori, diversamente da ciò che espone la ricorrente e, da ultimo, quella di comunicare il licenziamento della per giustificato motivo oggettivo [..]” (cfr. Pt_1 pagg. 11-12 della memoria).
Tale allegazione - che costituisce l'essenza della ragione posta alla base del licenziamento – è contestata dalla ricorrente (che ha, appunto, lamentato l'insussistenza del motivo addotto) ed è rimasta indimostrata atteso che la resistente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al riguardo (i capitoli di prova testimoniali articolati in memoria non attengono, invero, alle ragioni del licenziamento).
La prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento non è stata dunque offerta dal datore di lavoro sicché deve, conseguentemente, dichiararsi l'invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente con la nota datata 6.5.2022. Quanto alle conseguenze di detta declaratoria, deve trovare applicazione - avuto riguardo all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato (1.10.2019) ed all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970 – la disciplina degli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. n. 23/2015, sicché deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento (16.5.2022) e la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura pari a tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, misura ritenuta equa tenuto della (ridotta) anzianità di servizio della ricorrente (pari a poco più di due anni e mezzo).
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% in ragione del parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, essere poste a carico della resistente liquidate come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello sia da con ricorso depositato il 26 aprile Parte_1
2023, che da , con appello incidentale notificato e depositato il 20.9.23. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposti l'interrogatorio formale richiesto da e l'escussione dei testi indicati da quest'ultima, raccolte le prove Parte_1 suddette, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 Con l'appello principale la sentenza è censurata laddove: A) ha ritenuto omesso dalla ricorrente l'onere della prova inerente alla sussistenza L'elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato, ossia il vincolo di subordinazione, senza: 1) attenta lettura dei punti nn. 11, 12 e 14 del ricorso introduttivo, dove ella ha allegato e dedotto la sussistenza L'elemento che contraddistingue la subordinazione, ovvero l'etero determinazione, deducendo
Pag. 14 di 24 l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, ma ha anche indicato elementi utili ed idonei per rilevare la sussistenza del vincolo di subordinazione: assenza di rischio in capo al prestatore di lavoro;
osservanza di un orario di lavoro;
misura fissa e cadenza periodica della retribuzione (rilevabile dai contratti allegati nel corredo documentale); continuità della prestazione;
inserimento nell'organizzazione in modo stabile;
assenza di una struttura imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro. La ricorrente ha inoltre allegato il quomodo della prestazione, che peraltro era intuibile anche dalla copiosa documentazione allegata al ricorso;
2) approfondito esame della documentazione allegata;
3) ammissione delle prove orali che erano state articolate a sostegno della domanda;
B) ha escluso la nullità / fittizietà del progetto e/o dei contratti autonomi stipulati dalla con la durante il primo mandato elettorale espletato dall'eurodeputata, CP_1 Pt_1 senza tenere conto della deduzione della genericità del progetto ed omettendo di scrutinare e motivare sulla dedotta nullità / simulazione di tutti i contratti “autonomi” sottoscritti dalle parti successivamente al primo del 2015;
C) ha respinto la domanda volta ad ottenere l'inquadramento al livello II del
[...] ed il relativo trattamento economico, per difetto L'ineludibile raffronto Parte_5 critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, sebbene, come emerge dalla disamina L'atto introduttivo, ella abbia fornito tutte le indicazioni necessarie per consentire la sussunzione L'attività lavorativa in concreto svolta nel livello superiore invocato, allegando la declaratoria contrattuale del livello superiore e descrivendo l'attività svolta, in modo da far emergere gli elementi decisivi per considerare la prestazione svolta sussumibile nel livello superiore;
D) ha omesso lo scrutinio della domanda volta ad accertare l'applicazione al caso in esame della normativa Fornero;
E) ha escluso la sussistenza del licenziamento ritorsivo ritenendo il mancato assolvimento L'onere relativo alla sussistenza L'intento ritorsivo quale unico motivo determinante il licenziamento, trascurando di leggere le allegazioni attoree sul punto in combinato disposto tra loro e senza considerare che l'atteggiamento L'odierna appella nei suoi confronti ha iniziato a cambiare all'indomani della formulazione, da parte sua, di legittime rivendicazioni retributive, dando luogo ad una condotta ritorsiva culminata nel disposto licenziamento;
F) ha liquidato in numero di tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, l'indennità spettante a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, senza considerare che l'art.3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con la sentenza n. 194/2018, consente al giudice di quantificare l'indennità nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, tenendo in considerazione non solo il criterio L'anzianità di servizio, ma anche gli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, individuati dal
Giudice delle leggi nei parametri già indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni L'attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti;
nel caso di specie, in particolare, il tribunale avrebbe dovuto considerare le allegazioni concernenti il comportamento delle parti, ossia la simulazione
Pag. 15 di 24 del rapporto di lavoro subordinato, il carattere ritorsivo del licenziamento, la durata complessiva di ben otto anni, nel complesso, del rapporto tra le parti;
G) ha violato i parametri del DM n.55/2014, cause di lavoro, valore della causa indeterminabile, nella liquidazione delle spese di lite.
§5
Prendendo le mosse dalla disamina delle censure sub A), B), E), la Corte ha ritenuto di non condividere la scelta del Tribunale di non ammettere le prove articolate dalla lavoratrice al fine di provare la qualificazione del rapporto, ab origine, in termini di subordinazione, oltre al carattere ritorsivo del licenziamento.
Invero, sotto il primo profilo, si osserva che, per come evincibile da quanto riportato al
§1, l'atto introduttivo conteneva puntuali allegazioni circa la sussistenza della subordinazione.
A ciò si aggiunga che la parte resistente non ha mai spiegato perché l'assunzione della lavoratrice, chiamata nella sostanza a svolgere, nel tempo, le stesse mansioni, sia avvenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo con il suo secondo mandato elettorale – e questo, ossia l'avere mantenuto invariata l'attività svolta dalla nel corso nel tempo, nonostante la diversa “veste giuridica” conferita di volta Pt_1 in volta al rapporto – potrebbe essere in astratto indice di fittizietà; pertanto, si è ritenuto indispensabile, al fine di decidere, raccogliere la prova per testi che, peraltro, per come formulata, era piuttosto specifica sulla etero determinazione.
Analoga valutazione è stata fatta, circa l'ammissione delle prove orali dedotte ai fini della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, posto che la sig.ra aveva Pt_1 chiesto di dimostrare che aveva avanzato rivendicazioni salariali che hanno provocato la reazione della datrice culminata nel provvedimento espulsivo.
§5.1
Si riportano, a seguire, i capitoli di prova ammessi dal Collegio, con riferimento alla sola prova orale richiesta dall'appellante principale – avendo invece escluso, all'udienza del 9 aprile 2024, l'ammissibilità di quella L'appellante incidentale, costituitasi in primo grado oltre il termine di cui all'art. 416 cpc e dunque decaduta dalla prova. Interrogatorio formale L'Avv. sulle seguenti circostanze: CP_1
11. Vero che nel corso degli anni 2020-2021 la sig.ra manifesta apertamente più Pt_1 volte la propria insoddisfazione nel rapporto di lavoro e nella retribuzione decidendo di fatto di non dare LA PROPRIA DISPONIBILITA' ALL'USO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA OLTRE CHE di non rendersi più disponibile a lavorare senza compenso alcuno nei weekend?
16. Vero che la riprendeva regolarmente il servizio in ufficio in data 27.04.2022 Pt_1 ma, nei giorni successivi le venivano affidati dalla , solo in 4 occasioni, dei CP_1 compiti da svolgere, fino alla data del 13.05.2022 allorché riceveva la predetta lettera di licenziamento, restando di fatto in ufficio per oltre 30 gg, comprensivi di preavviso, senza compiti da svolgere?
17. Vero che la sig.ra durante tutto il corso del rapporto di lavoro, si è Parte_1 occupata di accompagnarla in eventi organizzati anche durante giorni festivi, a volte notturni, non ricevendo alcun pagamento a titolo di straordinario, straordinario festivo, straordinario notturno, come da elenco di eventi di cui all'all. n. 5 che si rammostra all'interrogando? Prova per testi sulle seguenti circostanze:
Pag. 16 di 24 4. Vero che a partire dall'inizio del rapporto di lavoro nel 2015 gli impegni L'ufficio obbligavano la ricorrente ad essere presente tutti i giorni feriali della settimana e così dalle ore 9,00-13,30 alle ore 14,30-18,30? 6. Vero che le mansioni espletate dalla ricorrente erano svolte sotto le direttive ed il controllo L'On. , la quale attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione CP_1 degli stessi, stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio?
7. Vero che la ricorrente e gli altri dipendenti e/o collaboratori della resistente stilavano annualmente un piano ferie per garantire costantemente la presenza o la reperibilità (da remoto) di una persona dello staff?
8. Vero che la ricorrente svolgeva le sue mansioni anche durante i giorni festivi in occasione di incontri ed eventi pianificati dall'On. Ferrara…? 12. Vero che nel mese di Novembre 2021 la ricorrente, in accordo con la collega assistente locale sig.ra richiede, come integrazione degli stipendi, la Parte_3 corresponsione del premio di produttività annuale e l'On. decide, senza darne CP_1 alcuna comunicazione preventiva alle richiedenti, di concedere € 4.000,00 ca. alla sig.ra ed € 500,00 alla sig.ra che rifiuta? Pt_3 Pt_1
14. Vero che dopo che la ricorrente comunica l'assenza per malattia dal 3 gennaio 2022, in data 04.01.2022 la chat Telegram “Staff Lauretta”, usata da anni per le comunicazioni tra staff e l'Avv. , resta inutilizzata;
la chat whatapp “Telegram Down”, anch' CP_1 essa utilizzata dallo staff, invece, si fermava in ogni tipo di comunicazione dal
15.02.2022 ma sino a quella data sarà utilizzata solo per conversazioni generiche;
veniva inibito alla ricorrente anche l'accesso al calendario condiviso, Google Calendar, in cui era riportata tutta la pianificazione del lavoro, degli eventi, degli spostamenti nonché l'accesso all'agenda L'On. per espressa richiesta L'On al CP_1 CP_1 collaboratore , salvo essere riammessa successivamente al rientro Controparte_4 post malattia dopo esplicita lamentela della ricorrente alla collega Parte_3
18. Vero che la sig.ra e la sig.ra erano entrambe assistenti Parte_1 Parte_3 locali L'Avv. e si occupavano entrambe della gestione L'ufficio CP_1 territoriale della ? CP_1
19. Vero che la sig.ra si occupava in maniera esclusiva di gestione dei Parte_1 gruppi territoriali, gestione economica e organizzativa L'ufficio, organizzazione di eventi pubblici?
20. Vero che la sig.ra si occupava in maniera esclusiva del settore stampa, Parte_3 rassegna stampa e contatto con i giornalisti?
§5.2
Si riportano, a seguire, i verbali delle espletate prove orali:
interrogatorio formale di (udienza del 9 aprile 24): CP_1
“In merito al capitolo 11, sicuramente nel 2020 non vi è stata alcuna attività nel mio ufficio territoriale di Cosenza, né tanto meno eventi pubblici sul territorio in quanto entrambe le cose erano proibite dalle normative anti-pandemia Covid- SARS. Preciso che l'ufficio territoriale, cui avevo diritto in quanto parlamentare europeo, era utilizzato principalmente per poter interloquire di persona con gli iscritti e militanti al partito e gli elettori del medesimo. Quindi nel periodo della pandemia è rimasto sempre chiuso ed inattivo. La stessa cosa per i primi mesi del 2021 e cioè fino a quando sono rimaste in vigore le norme anti-pandemia. In realtà neanche nella rimanente parte del 2021 non vi
Pag. 17 di 24 sono state né manifestazioni di insoddisfazione e recriminazioni dedotte nel capitolato.
Anzi, sia nel periodo pandemico che in quello immediatamente successivo, la ricorrente ha continuato a percepire il suo stipendio e durante l'orario di lavoro si dedicava anche all'attività della propria impresa familiare, circostanza della quale volle ringraziarmi. Preciso che la suddetta impresa produceva visiere di protezione degli occhi che donava a quel tempo gratuitamente, agli addetti a professioni sanitarie. Tengo inoltre a precisare che, a fine 2021 ricevetti una richiesta, sulla nostra chat di Telegram, da parte della ricorrente e L'altra mia collaboratrice di erogazione di un premio di Parte_3 produttività. Tale premio era effettivamente previsto come eventuale nei rispettivi contratti di lavoro subordinato che, dal 2019, erano succeduti ai pregressi contratti di collaborazione. In verità la richiesta un poco mi ha indisposto atteso quanto sopra detto circa la quasi totale inattività durante il periodo Covid. Ad ogni modo ho offerto il premio produttività ad entrambe, ma alla ricorrente solo nella misura simbolica di € 500. Perché, a differenza di quello L'altra collaboratrice (alla quale ho Parte_3 corrisposto circa € 2000), il suo apporto lavorativo in quel periodo fu pressoché minimo. Questa differenza di importi, ha fatto sì che la abbia rifiutato il premio Pt_1 offertole. Non è vero quanto affermato al punto 16 del capitolato. Anche perché nei primi mesi del 2022, mi pare fino ad aprile inoltrato, la ricorrente è stata per la maggior parte del tempo assente per malattia. Inoltre, il fatto che effettivamente, rientrata in aprile dalla malattia, la ricorrente abbia avuto una riduzione L'attività lavorativa non è altro che la conferma della ridotta operatività L'ufficio territoriale, conseguente ad una complessiva riorganizzazione, che è stata a base del successivo suo licenziamento. In merito al capitolato n 17 rilevo che tutti gli eventi indicati nell'allegato n. 5 sono riferiti al periodo in cui il rapporto con la ricorrente non era di lavoro subordinato, bensì di collaborazione. Pertanto, ritengo sia del tutto improprio parlare di spettanze per lavoro straordinario, festivo o notturno. Peraltro, è circostanza del tutto usuale che l'attività politica pubblica dei partiti si svolga in prossimità o durante i fine settimana in ragione degli impegni istituzionali dei propri rappresentanti. Faccio peraltro presente che la oltre che mia collaboratrice era anche una iscritta e militante del partito e Pt_1 quindi non è vero che in tutte le manifestazioni ed incontri che sono ivi indicati essa fosse presente in esecuzione L'incarico professionale che le avevo conferito. A solo titolo di esempio indico l'incontro con il nostro rappresentante regionale
[...]
il 5 dicembre 2015 a Mirto Crosia;
incontro con l'onorevole a CP_5 CP_2 Reggio Calabria 21 novembre 2015, ecc… Ad integrazione di quanto prima detto, voglio precisare che, quelle poche volte che la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura per ragioni di viaggio, le spese di usura e carburante le sono state rimborsate, anche perché il rimborso era previsto dalla normativa del Parlamento Europeo.” Deposizione del teste (udienza del 9 aprile 24): Controparte_4 A.d.r.: Sono collaboratore L'onorevole sin dal suo primo mandato al CP_1
Parlamento Europeo. Anche negli anni 2020-2022, così come oggi, svolgevo la mia attività lavorativa a Bruxelles. A.d.r.: Ricordo che nei primissimi mesi del 2022 la ricorrente si era assentata per malattia per un periodo non breve. In merito al capitolato n. 14 quello che posso dire è che, proprio in ragione di questo suo stato di malattia, la stessa fu esclusa dal calendario condiviso attraverso il quale facevamo circolare tra noi le notizie relative alle iniziative politiche sul territorio. A.d.r.: Per quanto riguarda
Pag. 18 di 24 invece le chat di WhatsApp e Telegram, che io ricordi, non vi fu nessun cambiamento.
Nel senso che la ricorrente rimase iscritta alle chat dei due canali social e poteva pertanto leggere i messaggi postati e mandarne di suoi. Preciso che il calendario di cui ho parlato sopra è “Google calendar”. Preciso che l'esclusione da Google calendar la eseguii materialmente io su richiesta L'onorevole .” CP_1
Deposizione del teste (udienza del 9 aprile 2024): Persona_1
A.d.r.: Sono assistente parlamentare L'onorevole sin dall'inizio del suo CP_1 attuale mandato ed anche in precedenza ero un suo collaboratore. A.d.r.: Negli anni precedenti al 2020 noi collaboratori ci coordinavamo e frequentavamo anche l'ufficio che avevamo a disposizione a Cosenza. A.d.r.: Le attività di noi collaboratori a quei tempi si svolgevano con criteri di grande flessibilità. Non mi risultano direttive o indicazioni specifiche da parte L'onorevole . Naturalmente questo posso CP_1 riferirlo solo in generale, come prospettazione del modello L'attività lavorativa che svolgevamo noi collaboratori. Peraltro, la mia collaborazione si svolgeva su di un piano diverso rispetto a quello della sig.ra in quanto, essendo io avvocato, mi Pt_1 interessavo prioritariamente delle questioni che avevano attinenza con il mio bagaglio professionale. A.d.r.: Per la natura della nostra attività, non vi era indicazione L'orario lavorativo, anche perché era necessaria una grande flessibilità in conseguenza della variabilità e difficile prevedibilità L'impegno politico sul territorio.
Quanto ai giorni in cui non ci recavamo al lavoro, io personalmente comunicavo che sarei stato assente, ma non lo facevo perché obbligato, bensì per una questione di correttezza nei confronti della complessiva organizzazione del lavoro. A.d.r.: Nel periodo estivo noi collaboratori ci organizzavamo in modo che ciascuno avesse la possibilità di godere di almeno 3 settimane di riposo e quindi, concordavamo una sorta di piano ferie tra noi, ovvero riguardante sia i collaboratori che prestavano attività a
Cosenza che quelli che prestavano attività a Bruxelles. A.d.r.: A Cosenza eravamo io, la ricorrente, NO IT e, non ricordo da quanto esattamente, A.d.r.: Se Parte_3 vi erano eventi politici in giorni festivi o nei fine settimana noi collaboratori ci organizzavamo in modo da essere presenti una volta uno e una volta l'altro.” Deposizione del teste IO RU (udienza del 9 LUGLIO 24):
A.d.r.: In effetti devo dire che non ho avuto alcun mandato difensivo da parte L'onorevole in alcun giudizio, la mia attività essendo stata circoscritta a CP_1 quella di consulenza giuridica. A.d.r.: Ho fatto parte della struttura di supporto di cui l'onorevole ha fruito, avendone il diritto, sul territorio di provenienza dal 2014 CP_1 circa e per circa 2 anni e mezzo. All'inizio non avevamo un vero e proprio ufficio, ufficio che fu poi istituito ed ubicato su Corso Mazzini di Cosenza. A.d.r.: Mi pare che l'ufficio nella sua materialità fu istituito dopo qualche mese, mi sembra verso la fine del 2014. A.d.r.: Quell'ufficio era frequentato anche dalla ricorrente, da e, Persona_1 in un secondo momento, anche da A.d.r.: Che io sappia, non vi erano Parte_3 obblighi di frequenza e di orario, di certo io non ne ho mai avuti. La principale ragione per cui è stato istituito l'ufficio di Corso Mazzini, era quella di poter avere un luogo fisico in cui coordinarci nelle rispettive attività. Non vi era necessità di giustificare eventuali assenze, ma solo di comunicarle perché bisognava evitare che l'ufficio rimanesse chiuso e per coordinarci come ho detto. A.d.r.: La ricorrente si occupava di attività più propriamente organizzativa spesso coordinandosi con me. Ad esempio, quando c'era da organizzare gli “Info Day”, durante i quali si fornivano informazioni ai
Pag. 19 di 24 cittadini sulle attività e leggi del Parlamento Europeo. A.d.r.: Quanto al cosiddetto
“piano ferie”, lo scopo del medesimo era quello di fare sì che durante il periodo delle ferie estive, vi fosse sempre qualcuno reperibile e di supporto alle eventuali iniziative politiche L'onorevole . Ci vedevamo o ci sentivamo o contattavamo in chat tra CP_1 noi per assicurare che vi fosse questa reperibilità facendo in modo di tenere conto delle esigenze personali di ciascuno. A.d.r.: Specifico che non ho una memoria precisa al riguardo, ma se sono stati prodotti in atti tali “piani ferie” sicuramente rispetteranno la effettiva organizzazione. Non riconosco il documento n 15 che mi viene esibito Tes_1 come corrispondente ai piani ferie di cui stiamo parlando che erano realizzati su fogli
Excel, mentre questi documenti esibiti sono delle mere mail. Confermo che la Tes_1 ricorrente si occupava di tematiche di natura organizzativa ed aveva anche contatti diretti con gli appartenenti al “Movimento”. A.d.r.: Non ricordo altre specifiche attività che fossero demandate alla ricorrente. A.d.r.: I piani ferie erano sottoposti all'onorevole
, la quale formulava delle osservazioni se ad esempio constatava una CP_1 insufficiente reperibilità in periodi in cui erano previsti eventi politici. A.d.r.: Fin quando ci sono stato io, normalmente ero io che accompagnavo l'EV con la mia auto. Ma ricordo che qualche volta l'ha fatto anche la ricorrente. A.d.r.: Confermo che le attività più propriamente di segreteria ed attinenti all'agenda L'EV erano svolte dalla ricorrente
§5.3
Ciò posto, dalla disamina dei verbali delle dichiarazioni sopra riportate, ritiene il
Collegio di escludere che sia stata fornita la prova della natura subordinata del rapporto in epoca anteriore alla formale assunzione con contratto di lavoro subordinato. I testi, invero, non hanno fornito elementi tali da fare ritenere l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare negli anni precedenti all'assunzione; è emersa piuttosto la conferma della cesura, in termini qualitativi-quantitativi, L'impegno lavorativo della sig.ra nel periodo più recente, ossia quello coperto da contratto subordinato. Pt_1
Quanto alla deduzione circa la genericità del progetto, la critica non è condivisibile, perché il Tribunale sul punto ha argomentato diffusamente (cfr. la parte sottolineata della motivazione della sentenza, sopra trascritta), con puntuale ed esauriente disamina del contenuto dei contratti a progetto. Le argomentazioni del giudicante, d'altro canto, non sono state oggetto di specifiche censure
§ 6 Quanto al motivo sub C), osserva la Corte che, in base alle declaratorie dei due livelli contrattuali (quello agognato, ossia il II, e quello di formale inquadramento), quali riportate puntualmente nella sentenza gravata, il tratto distintivo del secondo livello è costituito dall'alta specializzazione, oltre che alle funzioni di coordinamento e controllo;
sul punto ha riferito il solo teste NO, che, tuttavia, ha indicato, come svolti dalla lavoratrice, meri compiti di segreteria e attinenti alla tenuta L'agenda L'on. , CP_1 sicché va esclusa la dimostrazione L'indicato discrimen.
§7
Passando alla doglianza sub D), è sufficiente osservare che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto del D. Lgs. n. 23/2015, avuto riguardo all'epoca di instaurazione del rapporto (2019), una volta esclusa la natura fittizia dei contratti a progetto stipulati per il periodo pregresso e la prova della subordinazione in relazione allo stesso.
Pag. 20 di 24 §8
Quanto alla censura sub E), si osserva che le rivendicazioni salariali riguardavano un premio di produttività su cui la parte resistente ha motivato, nel corso L'interrogatorio formale, in ordine alle ragioni del trattamento differente riservato alla ricorrente rispetto alla collega ha in pratica sostenuto di avere offerto il premio alla sig.ra a in Pt_3 Pt_1 misura ridotta rispetto alla cifra riservata all'altra dipendente, in ragione della prolungata assenza per malattia L'odierna appellante principale;
ha confermato che l'offerta di tale importo ridotto è stata respinta dalla lavoratrice. Tale comportamento della parte datoriale non si presta a critiche, dal momento che sulla dovutezza del premio di produttività, anche in costanza di malattia, la lavoratrice non ha allegato e provato alcunché; ciò comporta che si tratta di prestazione del tutto discrezionale, sicché, esclusa l'arbitrarietà del diniego in base alla plausibile motivazione addotta dalla datrice di lavoro, la deduzione della negazione del premio rivendicato nella misura integrale (uguale a quella della collega) non può fondare l'intento ritorsivo. Circa, poi, alla deduzione del carattere ritorsivo fondata sul profilo L'esclusione della sig.ra dalle “chat” lavorative e dall'applicativo “calendar” nel periodo di malattia, Pt_1
è sufficiente – ad escluderlo - richiamare le delucidazioni fornite sul punto dal teste
. CP_4
§9
Quanto alla critica relativa alla liquidazione L'indennità risarcitoria in numero di tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la lavoratrice lamenta che il giudicante avrebbe dovuto effettuarla tenendo conto delle proprie allegazioni concernenti il comportamento delle parti, ossia la simulazione del rapporto di lavoro subordinato, il carattere ritorsivo del licenziamento, la durata complessiva di ben otto anni, nel complesso, del rapporto tra le parti.
Ebbene, osserva la Corte che si tratta di circostanze subordinate all'accertamento della fondatezza dei precedenti motivi di appello, che invece, per come fin qui argomentato, vanno disattesi.
§10
L'ultima censura attiene alla pretesa violazione, nella liquidazione delle spese di lite, dei parametri del DM n.55/2014, per le cause di lavoro, con valore della causa indeterminabile. La doglianza non è suscettibile di condivisione.
Orbene, il Tribunale ha liquidato le spese in complessivi euro 3000, decurtati del 50% per reciproca soccombenza.
In realtà il valore della causa era compreso nello scaglione di valore tra 26 e 52 mila e per le quattro fasi spettavano, pertanto, euro 4629,00; sennonché, il valore della parte di domanda respinta (differenze retributive per circa 29 mila euro) è di gran lunga superiore rispetto a quella accolta (risarcimento del danno per rapporto illegittimamente risolto pari a tre mensilità, avuto riguardo alla paga di euro 2000 mensili all'incirca).
La disposta compensazione nella misura del 50% risulta, dunque, vantaggiosa per la lavoratrice, soccombente in misura di gran lunga superiore. L'importo liquidato, pertanto, va reputato congruo.
§11
Pag. 21 di 24 L'appello incidentale di attiene alla declaratoria di illegittimità del CP_1 licenziamento: soppressione del posto di lavoro quale motivo obbiettivo del licenziamento disposto, circostanza (pacifica) mai contestata né diversamente rappresentata tra le parti.
La resistente, sin dalla motivazione resa nella comunicazione di licenziamento (e per le ragioni dedotte nella propria memoria di costituzione, richiamate dalla stessa pronuncia del Tribunale), ha evidenziato come “cessata la pandemia […] l'attività L' è completamente mutata nell'approccio al territorio, tanto che dal Parte_4
2020 in poi non è stato più organizzato alcun evento (circostanza non contestata) da parte L'EV , che ha invece partecipato ad eventi curati e organizzati da Pt_6 altri accettando gli inviti ricevuti, con la conseguenza che è venuta meno l'esigenza di organizzare la logistica degli eventi, che era la principale attività svolta dalla Di Pt_1 qui la decisione di ridurre gli spazi destinati ai collaboratori nella segreteria di Cosenza L'EV comunicato con largo anticipo ai collaboratori, diversamente da ciò che espone la ricorrente e, da ultimo, quella di comunicare il licenziamento della per giustificato motivo oggettivo, le cui ragioni sono state date in maniera Pt_1 esaustiva e dettagliata alla lavoratrice che non ha inteso contestarle se non nei limiti in cui ha ritenuto lo stesso come provvedimento ritorsivo”. L' ha infatti rappresentato, nel giudizio, trovando conforto nella Controparte_6 stessa documentazione depositata dalla parte attrice in atti, che – quale effetto di mutate forme L'attività politica conseguenti alle vicende che hanno caratterizzato il biennio 2020/2022 – non risultasse più necessario (o assiduo, come era stato in precedenza) l'espletamento di attività di organizzazione di eventi di larga portata, quali dibattiti pubblici, meeting organizzati dalla propria segreteria, o altre manifestazioni che richiedessero l'adozione di una specifica risorsa lavorativa assegnata a tali mansioni.
In particolare, e la circostanza non sembra né necessitante di una specifica prova, né adeguatamente contestata dalla ricorrente, è indubbio che nel biennio considerato l'attività politica (non solo L'On.le , ma di tutti gli esponenti dei movimenti CP_1 politici) si è espressa attraverso canali telematici, mediante corrispondenza (e riunioni) online ed attraverso la gestione dei diversi profili dei social network, essendo piuttosto ridotta (se non addirittura vietata) l'assemblamento di grandi masse di cittadini. Peraltro, l'attività L'Eurodeputata si è concentrata principalmente a Bruxelles, presso l'Istituzione Parlamentare, e sempre meno sul territorio di riferimento, dato anche questo incontrovertibile e non contestato dalla ricorrente.
Sicché per tali motivi – come appare altresì indiscusso – per il biennio 2020/2022 (e anche successivamente al rientro sul posto di lavoro al termine dei provvedimenti restrittivi e del periodo di malattia della lavoratrice), i compiti assegnati alla lavoratrice risultavano estremamente ridotti, proprio per le mutate necessità L'attività politica del deputato. Ciò che rileva, sia pure nella difficile equiparazione L'attività politica del parlamentare con il modello di impresa (su cui si modella la disciplina giuslavoristica nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro), è che il posto di lavoro precedentemente assegnato alla IG.ra come confermato dalla stessa nell'ambito del ricorso Pt_1 introduttivo quale addetta all'organizzazione degli eventi politici e tematici sul territorio regionale calabrese (prenotazione di sale e piazze, incontri con Prefetture e
Pag. 22 di 24 Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi) sia stato integralmente soppresso. E poiché l'attività dei collaboratori e dipendenti della Segreteria L'Europarlamentare è finanziata, con fondi provenienti dalle Istituzioni Comunitarie, sussistevano evidentemente ragioni di interesse pubblico e di corretta gestione della funzione, provvedere alla soppressione del posto di lavoro esuberante rispetto alle reali ed attuali necessità L'eurodeputato…. la drastica riduzione degli eventi pubblici (nel biennio 2020/2022) di manifestazione è circostanza certamente nota, così come la mutata realtà L'attività politica che si è sviluppata su altri canali;
la stessa circostanza che la dipendente – rientrata dopo la malattia sul posto di lavoro – abbia lamentato una gravosa riduzione dei compiti affidati affermando l'assenza di mansioni affidate, sono elementi che confermano l'esaurimento della necessità di dotarsi di una risorsa specificatamente deputata ad organizzare eventi e manifestazioni pubbliche. Né sembra possa essere sindacato, né dalla lavoratrice né dal Giudice (nemmeno sotto il profilo L'onere probatorio), la scelta del parlamentare di gestire in forme diverse la propria attività politica collaterale, giacché il fulcro L'attività svolta dall'eurodeputato è presso l'Istituzione Europea, laddove la segreteria cui era addetta la lavoratrice ha svolto attività meramente sussidiaria>>. Afferma, in sostanza, che, ai fini di valutare la legittimità del licenziamento, occorre considerare i seguenti elementi trascurati dal Giudice di primo grado: a) che per effetto della mutata attività del deputato non è risultato più necessario disporre di una risorsa espressamente deputata a mansioni organizzative di eventi (circostanza, non sindacabile, che trova conferma nella narrativa delle parti tanto che la lavoratrice ha lamentato la mancanza di compiti); b) che la soppressione del posto di lavoro trova ragione non solo e non tanto in generiche valutazioni di “economicità”, ma in un'ottica di necessario risparmio di fondi pubblici destinati alla politica, tenuto conto della sempre crescente avversione che i media e i cittadini hanno verso gli “sprechi” di risorse pubbliche da parte di chi svolge funzioni rappresentative;
c) la conseguente non occupabilità della lavoratrice in mansioni “diverse” da quelle assegnate;
d) la non censurabilità della scelta – in presenza di due soli dipendenti – di mantenere la sola
IG.ra (con competenze specifiche diverse), senza che possa invocarsi (perché Pt_3 escluse anche dal Tribunale) ragioni ritorsive di varia natura.
§ 11.1 L'articolata doglianza non è suscettibile di essere condivisa. Orbene, occorre premettere che <In caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata "a valle" con la soppressione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in relazione a vicenda in cui il licenziamento del lavoratore era stato intimato in ragione del fatto che la soppressione del ruolo del sesto violoncello, in una fondazione musicale, risultava misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio - aveva affermato l'insidacabilità delle scelte datoriali in relazione alla mancata soppressione di un altro e più costoso posto di lavoro, quello del terzo corno, e delle ragioni addotte, "in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall'ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e
Pag. 23 di 24 quindi la scelta del lavoratore", senza tuttavia accertare l'effettività della ragione economica addotta dal datore, né il necessario collegamento causale tra questa e la soppressione del posto di lavoro)>> (Cass., Sez. lav., Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023). Nel caso di specie viene dedotta, in modo generico, l'esigenza di contrazione dei posti di lavoro per riduzione dei costi, ma non viene spiegato perché la scelta sia stata fatta ricadere proprio sull'addetta alla segreteria, che, verosimilmente, ha una paga più bassa, piuttosto che su altri collaboratori – presenti nello staff in numero cospicuo, come dedotto nella memoria di costituzione di primo grado;
del resto, dalle mail allegati 19,
20 e 21 prodotte dalla lavoratrice emerge che, comunque, alla stessa vengono affidati, nel periodo immediatamente antecedente il licenziamento, compiti di ricerca e studio finalizzati ad incontri di tipo istituzionale;
la resistente, dunque, avrebbe dovuto allegare e provare che tali compiti potevano essere svolti da altri e sono stati, in concreto, affidati ad altri.
§12
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto sia L'appello principale che di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza gravata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 26 aprile 2023, nonché sull'appello incidentale di , con CP_1 memoria depositata il 20 settembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 478/2023, resa in data 28 marzo 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi L'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte L'appellante principale e di quello incidentale, L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione per l'appellante principale.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 24 di 24
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Siclari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 406 del Ruolo generale affari contenziosi L'anno 2023 e vertente
TRA
, con l'Avv. SALERNO CARMELO, che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E
, con l'Avv. CANONACO PAOLO, che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento e retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << in accoglimento del proposto Appello ed in riforma della sentenza Parte_1
n.478/2023 pubblicata il 21.03.2023, dal Tribunale Ordinario di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro (Dr. Vaccarella), all'esito del giudizio iscritto al R.G. Lav. n.4886/2022, accogliere integralmente le Conclusioni così come riportate nel Ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, OVVERO:
-Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e l'On è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato dal 05.01.2015 al 16.05.2022, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare che la IG. ha diritto ad essere inquadrata al livello II Pt_1 previsto dal CCNL studi professionali per il lavoro svolto alle dipendenze della CP_1 dal gennaio 2015 al maggio 2022;
-condannare l'On. al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€ 29.765,72, come da consulenza di parte che si allega (doc. n. 6), a titolo di differenze retributive , comprensive anche di tredicesima mensilità, premio ferie, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, lavoro straordinario notturno, festività e permessi non goduti, o della somma maggiore o minore di risulta o che il Giudice riterrà, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo;
-condannare l'On a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della CP_1 nella misura dovuta agli istituti competenti e prevista dalla legge dal 05.01.2015 al Pt_1 maggio 2022; -accertare e dichiarare inefficace, nullo e/o, comunque, illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui integralmente trascritte e, conseguentemente, ordinare all'On
[...]
la immediata reintegra o riassunzione della IG.ra nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì del licenziamento e fino alla effettiva reintegra o riassunzione al lavoro e il riconoscimento comunque di ogni ulteriore indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- In via subordinata, qualora Tribunale ritenga di non dover disporre la reintegra o la riassunzione al lavoro (con le ulteriori conseguenze di cui sopra), si chiede che il
Tribunale voglia condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la misura massima L'indennità risarcitoria prevista dalla legge, tenendo conto L'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, 24 con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore L'avvocato Carmelo Salerno antistatario, del doppio grado di giudizio. >>; per : < In ordine all'impugnazione principale CP_1
• Rigettare, per i motivi dedotti, l'impugnazione promossa dall'appellante sui diversi capi di sentenza, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale su tutti i capi che sono stati fatti oggetto di gravame della lavoratrice. In ordine all'appello incidentale
• In accoglimento del motivo di appello incidentale, qui promosso, riformare la sentenza del Tribunale limitatamente al capo gravato, accertando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto a sostegno del licenziamento individuale operato, con conseguente riforma della statuizione del primo giudice relativa alla disposta condanna all'indennità risarcitoria.
• Per l'effetto della riforma della pronuncia disporre la condanna L'appellante alla restituzione in favore L'On.le delle somme percepite a titolo di indennità CP_1
(oltre interessi legali) e di spese versate nel favore del distrattario.
In ogni caso
• Con vittoria di diritti, onorari e spese, del doppio grado di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 23.9.2022, conveniva in giudizio l'avv. , deducendo Parte_2 CP_1 quanto segue:
- ha prestato la propria attività lavorativa in favore L'avv. dal mese di CP_1 dicembre del 2014 fino al 16.05.2022;
Pag. 2 di 24 - tale rapporto veniva formalmente denunciato prima come contratto a progetto (dal
19.01.2015 al 31.12.2016), successivamente come contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 02.01.2017 al 30.09.2019) e, infine, dal 01.10.2019, come contratto a tempo indeterminato, full-time, con la qualifica di impiegata (Livello 3s, mansioni di Segreteria/amm.vo, CCNL settore 026 Studi Professionali – doc n. 1).
- in particolare, nel mese di dicembre 2014 l'avv le proponeva una CP_1 collaborazione remunerata per la gestione organizzativa del territorio della Regione Calabria, volta principalmente all'assistenza L'eurodeputata nello stato di elezione;
- per detto incarico di collaborazione, concordavano: un impegno di 2 o 3 giorni a settimana a fronte di un corrispettivo, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 1.500,00; che il lavoro da lei svolto sarebbe consistito essenzialmente nell'avviamento e organizzazione L'ufficio territoriale, nell'organizzazione di eventi, convegni e dibattiti politici sul territorio, nella gestione ed organizzazione L'agenda di lavoro L'avv. ; CP_1
- a inizio Gennaio 2015, veniva individuato dalla suddetta un ufficio da utilizzare su
C.so Mazzini 175 in Cosenza ed ella si occupava di organizzarlo, arredarlo, attivare le utenze, ovvero ed in buona sostanza, renderlo operativo assumendo, dal punto di vista giuridico, la qualifica di assistente locale della eurodeputata;
CP_1
- il rapporto di lavoro iniziava sostanzialmente sin dal 05.01.2015, ma formalmente il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) veniva stipulato solo successivamente, con decorrenza dal 19/01/2015 al 30/04/2015, tant'è che la prima busta paga ammonterà ad Euro 692,00 anziché Euro 1.680,00 - al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali per come espressamente pattuito;
- il rapporto di lavoro continuava fino al 2022 e, dal punto di vista formale, ella veniva assunta con i seguenti contratti:
A) dal 19.01.2015 al 30.04.2015: contratto a progetto;
B) il 20.04.2015: proroga contratto a progetto per un anno;
C) dal 01.01.2016 al 30.04.2016: contratto di lavoro autonomo;
D) dal 01.05.2016 al 31.12.2016: proroga contratto autonomo;
E) dal 01.01.2017 al 31.12.2017: (venivano sottoscritti due contratti per lo stesso periodo) contratto co.co.co. e contratto di lavoro autonomo;
F) dal 02.01.2018 al 31.12.2018: contratto co.co.co.;
G) dal 01.01.2019 al 30.06.2019: proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 2018;
H) dal 03.07.2019 al 30.09.2019: contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
G) assunzione, il 1^.10.2019, con contratto di lavoro subordinato;
- sin dalla data di assunzione, però, di contro e diversamente da quanto inizialmente stabilito, gli impegni L'Ufficio la obbligavano ad essere presente tutti i giorni feriali della settimana e così dalle ore 9,00 alle ore 18,30, di fatto svolgendo le seguenti mansioni:
-gestione L'ufficio (utenze, pagamenti, prima nota con anticipazione personale delle spese giornaliere, pulizie, utenze, piccole manutenzioni e materiali per eventi, ecc.);
-organizzazione dei vari eventi politici e tematici, incontri per formazione, riunioni locali e regionali (a titolo esemplificativo: evento NA ZA a Cs – evento Criminalità Organizzata con a RC, WorkShop Fondi europei sul territorio CP_2 regionale calabrese);
Pag. 3 di 24 -campagne elettorali, coordinamento degli eventi e dei candidati, prenotazioni di sale e piazze, comunicazioni con Enti provinciali, incontri in Prefetture e Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi, sicurezza ecc., chiusure campagne elettorali con permessi e gestione dello staff organizzativo;
-presenza personale in consigli comunali, comitati cittadini e provinciali, in gruppi territoriali del M5S- Meetup, oltre all'organizzazione delle attività della eurodeputata sul territorio calabrese e nazionale, compresi spostamenti e CP_1 logistica;
-accompagnare l'Avv. nei vari incontri sul territorio regionale spesso CP_1 utilizzando la propria auto personale o quella di altro collaboratore (IT NO o
; Persona_1
- gestione L'agenda della resistente - il tutto sotto le direttive ed il controllo L'Avv.
, la quale attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione degli stessi, CP_1 stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio;
- durante i giorni festivi prestava la propria attività lavorativa senza per questo ricevere alcun ulteriore emolumento a titolo di indennità, ma unicamente rimborso spese carburante ed eventuale pernottamento e vitto;
ciò avveniva, per l'intera durata del rapporto di lavoro e, in particolare, nelle date che sono riportate all'interno L'allegato
“elenco straordinari” contenuto nel corredo documentale e rubricato come doc. n. 5;
- ella svolgeva la sua prestazione lavorativa dall'ufficio organizzato dalla resistente ed utilizzando i mezzi (locali, computer, arredi, cancelleria) forniti dalla stessa;
non sussisteva, pertanto, alcun “progetto” da realizzare, né ella svolgeva la sua attività in modo autonomo perché era la stessa a dirigere le attività, impartire gli ordini di CP_1 servizio, distribuire i compiti e stabilire orari e turni;
tanto si evince, già, dalla serie di mail organizzative inviate dall'avv, (doc. n. 14), in cui sostanzialmente la CP_1 medesima dava direttive quotidiane ai dipendenti ed in cui questi ultimi erano tenuti a comunicare preventivamente le assenze dall'ufficio territoriale;
- fra le parti è dunque intercorso, fin dal gennaio 2015, un rapporto di lavoro subordinato;
tanto è confermato, anche, dalla circostanza che ella e gli altri dipendenti e/o collaboratori della convenuta stilavano annualmente un piano ferie per garantire costantemente la presenza o la reperibilità (da remoto) di una persona dello staff in sede
(doc. n. 15);
- verso la fine del mese di Settembre 2019, l'ufficio nel quale svolgeva la propria attività lavorativa veniva trasferito da C.so Mazzini n. 175 in un appartamento, di proprietà del marito L'On.le – sig. - in Via Degli Stadi 20 CP_1 Controparte_3 in Cosenza ed ella ebbe ad occuparsi anche della parte operativa e organizzativa del trasloco;
- nel corso L'anno 2021, avendo svolto fin dall'inizio del rapporto un lavoro di tipo subordinato ed essendo stata, oltretutto, inquadrata nell'ultimo contratto in un livello più basso (livello 3S CCNL studi professionali) rispetto alle mansioni effettivamente svolte
(livello II), richiedeva al datore di lavoro di poter ottenere i diritti alla stessa spettanti;
da quel momento i rapporti tra l'On. e lei si incrinano;
l'atteggiamento della CP_1 suddetta nei suoi confronti cambia bruscamente, tanto che, allorquando lei e la collega assistente locale sig.ra richiedono la corresponsione del premio di Parte_3 produttività previsto dal contratto, l'On. , immotivatamente, decide di concedere CP_1
Pag. 4 di 24 un premio di gran lunga più cospicuo alla sig.ra ed € 500,00 a lei;
stante la grave Pt_3 ingiustizia del trattamento ricevuto, decideva di rifiutare tale premio (doc. n. 16);
- dal momento in cui comunica l'assenza per malattia con decorrenza 3 gennaio 2022, iniziano le “rappresaglie” L'avv. , in suo danno, dirette ad estrometterla da CP_1 ogni attività L'Ufficio: in data 04.01.2022 la chat Telegram, usata intensamente e quotidianamente dallo staff L'avv. , veniva bloccata;
la chat Whatapp, CP_1 anch'essa utilizzata dallo staff, invece, veniva bloccata in data 15.02.2022 ma sino a quella data sarà utilizzata solo per conversazioni generiche;
le veniva inibito anche l'accesso al calendario condiviso, Google Calendar, in cui era riportata tutta la pianificazione del lavoro, degli eventi, degli spostamenti nonché l'accesso all'agenda L'Avv. (doc. n. 19). CP_1
- al rientro a lavoro, dopo il periodo di malattia, l'avv. le comunicava a mezzo CP_1 mail la riduzione degli spazi L'ufficio e la sua nuova postazione (doc. n. 20); sennonché, nei giorni successivi, le venivano dapprima assegnati pochi compiti da espletare e, nell'ultimo periodo antecedente al licenziamento, sostanzialmente la datrice di lavoro la lasciava priva di mansioni (doc. n. 21);
- in data 13.05.2022, l'On le intimava il licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo “determinato dall'esigenza di riorganizzare l'attività presso l'ufficio di Cosenza” (doc. n. 2) che immediatamente contestava, con racc. a/r del 16.05.2022 (doc. n. 3);
- il licenziamento intimato è illegittimo e, inoltre, ella ha diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della sin dal mese di dicembre CP_1
2014, con inquadramento contrattuale nel livello II CCNL settore 026 Studi Professionali, con conseguente corresponsione di differenze retributive, contributive e di tutti gli accessori si legge.
Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e l'On Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05.01.2015 al CP_1
16.05.2022, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare che la IG. ha Pt_1 diritto ad essere inquadrata al livello II previsto dal CCNL studi professionali per il lavoro svolto alle dipendenze della dal gennaio 2015 al maggio 2022; - CP_1 condannare l'On. al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 di € 29.765,72, come da consulenza di parte che si allega (doc. n. 6), a titolo di differenze retributive, comprensive anche di tredicesima mensilità, premio ferie, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, lavoro straordinario notturno, festività e permessi non goduti, o della somma maggiore o minore di risulta o che il Giudice riterrà, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo, oltre interessi dalla maturazione di ogni credito e fino al soddisfo;
-condannare l'On CP_1
a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della nella misura Pt_1 dovuta agli istituti competenti e prevista dalla legge dal 05.01.2015 al maggio 2022; - accertare e dichiarare inefficace, nullo e/o, comunque, illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui integralmente trascritte e, conseguentemente, ordinare all'On la CP_1 immediata reintegra o riassunzione della IG.ra nel posto di lavoro, con Parte_1 ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì del licenziamento e fino alla effettiva reintegra o
Pag. 5 di 24 riassunzione al lavoro e il riconoscimento comunque di ogni ulteriore indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- In via subordinata, qualora Tribunale ritenga di non dover disporre la reintegra o la riassunzione al lavoro (con le ulteriori conseguenze di cui sopra), si chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la misura massima L'indennità risarcitoria prevista dalla legge, tenendo conto L'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, con ogni ulteriore conseguenza di legge [..]”. Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza, negando la dedotta subordinazione inter partes e sostenendo la legittimità dei rapporti di lavoro e L'inquadramento contrattuale della ricorrente nonché del licenziamento intimato.
§2
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso: <dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota datata
6.5.2022; dichiara estinto rapporto di lavoro alla data del licenziamento (16.5.2022) e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi>>.
§2.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, per ragioni di carattere logico-sistematiche, essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente agisce in giudizio per vedere riconosciuta la natura subordinata delle prestazioni di lavoro rese in favore della resistente nel periodo dal gennaio 2015 al
30.9.2019 – formalmente in forza di contratti a progetto, di co.co.co. e di lavoro autonomo – deducendo di aver svolto le attività analiticamente descritte in ricorso alle pagg.
3-4 assoggettandosi al potere direttivo e di controllo della resistente, osservando l'orario di lavoro da questi determinato e rendendo le prestazioni di lavoro utilizzando mezzi e strumentazione messa a disposizione della resistente.
La pretesa è contrastata dalla resistente che ha negato il carattere subordinato del rapporto sostenendo che le attività di lavoro della ricorrente erano state rese in autonomia e senza alcun assoggettamento al potere organizzativo/direttivo e l'osservanza di un rigido orario di lavoro. Ora, giova rilevare, richiamando le conclusioni ormai consolidate su cui è pacificamente assestata la giurisprudenza di legittimità, che ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i rispettivi interessi, sicché ai fini della qualificazione è necessario procedere all'individuazione della comune intenzione delle parti onde accertare se esse hanno voluto l'inserimento del prestatore di lavoro
Pag. 6 di 24 nell'organizzazione del datore di lavoro con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo. Tale situazione, infatti, rappresenta l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato. La Suprema Corte è costante nell'affermare, invero, che elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione – la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione – mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario (cfr. tra, le altre, Cass. Sez.
Lav. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. n. 849/2004; Cass. n. 2970/2001; Cass. Sez. Lav. 30 marzo 2010, n. 7681). In questo senso è stato significativamente affermato che l'elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è, appunto, la subordinazione intesa quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (così Cass.
Sez. Lav. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Del pari viene tradizionalmente evidenziato dai giudici di legittimità che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento al potere direttivo – da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale – organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità L'incarico conferito e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (così, tra le altre, Cass. 5534/2003).
Orbene, fatte queste premesse generali, si osserva che nella specie l'onere gravante sulla parte ricorrente in merito alla sussistenza L'elemento qualificante del rapporto, ossia il vincolo della subordinazione nei termini sopra precisati, non può dirsi assolto.
A tal riguardo non può non rilevarsi che - già a livello di allegazione - l'atto introduttivo è carente quanto al dedotto assoggettamento della ricorrente al potere direttivo della essendosi la parte limitata ad allegare, genericamente, di aver CP_1 svolto le mansioni “[..] sotto le direttive ed il controllo L'Avv. , la quale CP_1 attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione degli stessi, stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio
[..]” e che “[..] Tanto si evince, già ictu oculi, dalla serie di mail organizzative inviate dalla [..] in cui sostanzialmente l'odierna resistente dava direttive quotidiane CP_1 ai dipendenti ed in cui questi ultimi erano tenuti a comunicare preventivamente le assenze dall'ufficio territoriale [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) senza, tuttavia, svolgere alcuna concreta allegazione sul come (ed in che cosa) il dedotto potere direttivo si sia, effettivamente, concretizzato.
Pag. 7 di 24 Contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, la documentazione prodotta (cfr. all.
14 fasc. ricorrente) - consistente in mail intercorse con la resistente e in screen shot di messaggi whatsapp – non prova alcun assoggettamento della al potere direttivo Pt_1 della , palesando, piuttosto, l'ampio margine di autonomia di cui la ricorrente CP_1 ha goduto nello svolgimento dei compiti affidati (cfr., tra gli altri, messaggio whatsapp del 9 aprile 2016 con il quale la resistente ricorda alla ricorrente di contattare delle ditte produttrici di olio e di redigere una lettera indirizzata al Parlamento Europeo;
messaggio whatsapp del 14 marzo 2017 con il quale la resistente chiede alla ricorrente di iniziare a preparare una bozza di organizzazione di un evento;
mail del 10 gennaio
2016 con la quale la resistente indica a vari destinatari, tra i quali anche la ricorrente, un sunto-promemoria L'ultima riunione organizzativa per il 2016 invitandoli a redigere delle mail tematiche); né dalla predetta documentazione emerge alcuna predeterminazione da parte della resistente L'orario di lavoro della ricorrente (cfr., tra gli altri, screen shot del messaggio whatsapp del 17.5.2018 con il quale la ricorrente comunica la propria indisponibilità a rendere le prestazioni per un paio di giorni per impedimento familiare;
mail L'1.2.2016 con la quale la ricorrente comunica che non sarà presente in ufficio in quella giornata). L'assoggettamento al potere direttivo - che costituisce il proprium della subordinazione
- è, in ogni caso, contestato dalla resistente e di tale requisito distintivo del rapporto di lavoro la ricorrente non ha fornito prova, avendo chiesta di offrirla articolando capitoli di prova miranti a provare unicamente le attività disimpegnate (cfr. capitoli di prova testimoniale nn. 3, 18, 19) ma non anche l'effettivo e concreto atteggiarsi di detto potere. Generica è, poi, allegazione relativa all'assoggettamento della ricorrente al potere di controllo della resistente sui compiti svolti, avendo, sotto tale profilo, la parte allegato unicamente che la resistente “[..] controllava l'esecuzione degli stessi [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) ma, anche in tal caso, non è dato comprendere in che termini detto controllo sia stato concretamente esercitato. Le lacune allegatorie investono, inoltre, il profilo del quomodo delle prestazioni di lavoro dedotte in ricorso: nulla infatti la ricorrente allega sulle concrete modalità con le quali ha svolto le mansioni e i compiti descritti nell'atto introduttivo. Tali gravi carenze allegatorie – con conseguente carenza probatoria – ostano già in limine al riconoscimento della rivendicata natura subordinata del rapporto di lavoro. Né la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato inter partes può essere riconosciuta in ragione della contestata legittimità dei rapporti di collaborazione a progetto/co.co.co.
La parte ricorrente si duole, in particolare, della nullità/fittizietà dei contratti di collaborazione a progetto assumendo la genericità del progetto e comunque la sua natura simulata deducendo di aver svolto anche compiti ed attività in esso non rientranti (cfr. pagg.
9-11 del ricorso).
Ebbene, il contratto a progetto stipulato dalle parti (cfr. fasc. ricorrente) contiene la seguente descrizione del progetto “Il progetto consiste nell'avviamento e organizzazione L'ufficio territoriale e organizzazione di eventi sul territorio che dovranno poi essere funzionali all'attività della deputata al Parlamento Europeo
[...]
. Nello specifico il progetto è finalizzato a: A) Organizzare e avviare l'ufficio sul CP_1 territorio rendendone fruibile l'utilizzo da parte di terzi. B) Organizzazione di eventi sul
Pag. 8 di 24 territorio. C) Organizzazione e moderazione di convegni e di-battiti politici sul territorio. D) Divulgare informazioni e notizie di interesse territoriale fino alla conclusione del progetto. Obiettivo del progetto. Organizzazione e avviamento L'ufficio territoriale, organizzazione di eventi sul territorio e divulgazione delle informazioni e delle notizie sul la-voro del deputato [..]”.
Si tratta, contrariamente a quanto lamenta la ricorrente, di un contratto caratterizzato dalla compiuta, analitica e particolareggiata descrizione del progetto con la specifica indicazione delle finalità e L'obiettivo assegnato al collaboratore. Le attività che la ricorrente ha svolto e che sostiene essere esulanti dal progetto
(campagne elettorali, coordinamento degli eventi e dei candidati, prenotazioni di sale e piazze, comunicazioni con Enti provinciali, incontri in Prefetture e Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi, sicurezza ecc., chiusure campagne elettorali [..]” cfr. pag. 9 del ricorso) non appaiono disancorate dal progetto ma risultano essere, piuttosto, a questo inerenti e funzionali alla sua attuazione.
La domanda intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal gennaio 2015 al 30.9.2019 per quanto sinora esposto non può essere accolta.
Neppure può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'inquadramento al livello II del CCNL ed il relativo trattamento economico.
Parte ricorrente – inquadrata a far data dall'1.10.2019 al livello III s del CCNL di settore – lamenta l'erroneo inquadramento contrattuale assumendo di aver diritto ad essere inquadrata nel superiore livello II in relazione ai compiti ed alle mansioni analiticamente indicate in ricorso. La pretesa è contrastata resistente che ha dedotto il corretto inquadramento contrattuale, negando il diritto al superiore inquadramento. Giova ricordare che l'art. 2103 c.c. dispone che “ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
[..]” e che “[…] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […]”. È noto, in tema di mansioni superiori, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione L'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2008, n.
26233).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che
“agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di
Pag. 9 di 24 appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio L'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2009, n. 16200).
Appare quindi utile richiamare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie. Il CCNL di riferimento (CCNL Studi Professionali) prevede che appartengono al livello
IIIs – nel quale è stata inquadrata la ricorrente – “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure
e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale [..]”. Al II livello – ambito da parte ricorrente – appartengono, invece, “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurandone il buon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica”. Tanto premesso, le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento.
Ed invero, si osserva al riguardo che dette allegazioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato.
Sotto questo profilo la parte ricorrente, dopo aver descritto le mansioni svolte, si è limitata a riportare la declaratoria contrattuale del superiore profilo senza tuttavia operare – in concreto – alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello IIIs), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico – che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (sostanzialmente trascrivendo la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già
Pag. 10 di 24 in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive.
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello IIIs e debba, invece, essere considerata – come ritiene la ricorrente – esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello II. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che “[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) L'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]”. Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate.
Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo L'ineludibile raffronto
– che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata.
Né, si osserva, tale onere di specifica comparazione può ritenersi assolto a mezzo di astratte affermazioni quali quella di aver svolto “[..] mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia di iniziativa [..]” (così in ricorso a pag. 13) non avendo la ricorrente neppure esplicitando in che termini, in concreto, si sia esplicata la riferita autonomia di iniziativa.
La domanda relativa al superiore inquadramento non merita, quindi, accoglimento.
Deve, invece, essere accolta - sia pure parzialmente - la domanda relativa all'impugnato licenziamento. Il rapporto di lavoro per cui è causa è stato risolto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con nota datata 6.5.2022 (all. 2 fasc. ricorrente).
Nella lettera di licenziamento la ragione del recesso datoriale è ancorata alla riorganizzazione L'attività presso l'ufficio territoriale di Cosenza con conseguente ridimensionamento del personale ivi addetto e alla scelta del datore di lavoro di privilegiare le attività presso il Parlamento Europeo nonché gli incontri con cittadini e istituzioni on line.
La ricorrente contesta la legittimità del recesso datoriale, anzitutto, assumendone il carattere ritorsivo e, in secondo luogo, per il difetto dei presupposti e requisiti fondanti il giustificato motivo oggettivo.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che il licenziamento costituisca la reazione arbitraria del datore di lavoro alle sue richieste intese al riconoscimento della natura subordinata del rapporto sin dalla sua costituzione ed evidenzia che le azioni ritorsive poste in essere nei suoi confronti e culminate con l'atto espulsivo sarebbero
Pag. 11 di 24 rappresentate: 1) dal riconoscimento nei confronti della collega di un premio di Pt_3 levato importo a fronte di uno nettamente inferiore rispetto a quello accordato ad essa ricorrente;
2) dagli atti, posti in essere dopo la comunicazione della sua assenza per malattia del 3.1.2022, finalizzati all'esclusione dall'organizzazione dello studio mediante il blocco della chat Telegram, della chat whatsapp, del diniego di accesso al calendario condiviso (calendar google); 3) dall'assegnazione, al rientro dalla malattia, di pochi compiti lavorativi.
La natura ritorsiva del licenziamento è contestata dalla resistente. Appare utile ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (così Cass. Sez. Lav. 8 agosto 2011, n. 17087). La Suprema Corte ha, al riguardo, evidenziato che ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze (Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2011, n. 5555) precisando che, poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma L'art. 2119 cod. civ.
(in questo senso, Cass. Sez. Lav. 6 maggio 1999, n. 4543). Orbene, fatte queste necessarie premesse, ritiene il giudice che parte ricorrente non abbia assolto all'onere relativo alla sussistenza L'intento ritorsivo quale unico motivo determinante il licenziamento.
Al riguardo mentre non appare decisiva - nel senso di rivelare la natura
(esclusivamente) ritorsiva - la allegazione secondo la quale la collega di lavoro della ricorrente sia stata destinataria di un premio di produttività di importo superiore a quello a lei accordato, quanto alla lamentata esclusione della ricorrente dai mezzi di comunicazione utilizzati per lo svolgimento delle attività di lavoro (chat e calendario condiviso) si osserva che appare ragionevole la posizione difensiva assunta al riguardo dalla resistente secondo la quale “[..] ciò è avvenuto soltanto nel periodo in cui la ricorrente è stata assente per malattia (cioè dal 03 gennaio 2022 fino al 27 aprile 2022) al fine di rispettare il periodo di assenza della stessa e non chiedere a quest'ultima alcuna attività [..]” (cfr. pag. 13 della memoria); quanto alla inattività o scarsa attività lavorativa svolta al rientro sul luogo di lavoro dopo il periodo di malattia, avvenuto il
27.4.2022, è sufficiente osservare che il licenziamento è stato intimato con nota del
6.5.2022 con decorrenza dal 16.5.2022 sicché la ricorrente è rimasta al lavoro per complessivi n. 19 giorni, arco temporale obiettivamente ristretto per sostenere che
Pag. 12 di 24 l'inattività (o scarsa attività lavorativa) sia stata determinata da intento esclusivamente ritorsivo.
Deve, conseguentemente, escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento. Ciò detto, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giova ricordare, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione L'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione L'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235). È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento (nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato. Tanto premesso, ritiene il giudice che la parte resistente non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 5 L. n. 604/1966.
Ed invero, rispetto alle ragioni del licenziamento come indicate nella relativa lettera, la resistente ha allegato “[..] Cessata la pandemia, peraltro, come è stato precisato anche nel provvedimento impugnato e come risulta dal raffronto degli allegati 5 e 24 prodotti dalla ricorrente (dai quali si evince come l'attività L'onorevole fino al 2019 sia stata caratterizzata dall'organizzazione attiva di molti incontri con i cittadini, diversamente da quanto avvenuto dopo la pandemia), l'attività L' è completamente Parte_4
Pag. 13 di 24 mutata nell'approccio al territorio, tanto che dal 2020 in poi non è stato più organizzato alcun evento da parte L'EV diretto, che ha invece partecipato ad eventi curati e organizzati da altri accettando gli inviti ricevuti, con la conseguenza che è venuta meno l'esigenza di organizzare la logistica degli eventi, che era la principale attività svolta dalla Di qui la decisione di ridurre gli spazi destinati ai Pt_1 collaboratori nella segreteria di Cosenza L'EV comunicato con largo anticipo ai collaboratori, diversamente da ciò che espone la ricorrente e, da ultimo, quella di comunicare il licenziamento della per giustificato motivo oggettivo [..]” (cfr. Pt_1 pagg. 11-12 della memoria).
Tale allegazione - che costituisce l'essenza della ragione posta alla base del licenziamento – è contestata dalla ricorrente (che ha, appunto, lamentato l'insussistenza del motivo addotto) ed è rimasta indimostrata atteso che la resistente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al riguardo (i capitoli di prova testimoniali articolati in memoria non attengono, invero, alle ragioni del licenziamento).
La prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento non è stata dunque offerta dal datore di lavoro sicché deve, conseguentemente, dichiararsi l'invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente con la nota datata 6.5.2022. Quanto alle conseguenze di detta declaratoria, deve trovare applicazione - avuto riguardo all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato (1.10.2019) ed all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970 – la disciplina degli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. n. 23/2015, sicché deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento (16.5.2022) e la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura pari a tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, misura ritenuta equa tenuto della (ridotta) anzianità di servizio della ricorrente (pari a poco più di due anni e mezzo).
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% in ragione del parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, essere poste a carico della resistente liquidate come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello sia da con ricorso depositato il 26 aprile Parte_1
2023, che da , con appello incidentale notificato e depositato il 20.9.23. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposti l'interrogatorio formale richiesto da e l'escussione dei testi indicati da quest'ultima, raccolte le prove Parte_1 suddette, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 Con l'appello principale la sentenza è censurata laddove: A) ha ritenuto omesso dalla ricorrente l'onere della prova inerente alla sussistenza L'elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato, ossia il vincolo di subordinazione, senza: 1) attenta lettura dei punti nn. 11, 12 e 14 del ricorso introduttivo, dove ella ha allegato e dedotto la sussistenza L'elemento che contraddistingue la subordinazione, ovvero l'etero determinazione, deducendo
Pag. 14 di 24 l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, ma ha anche indicato elementi utili ed idonei per rilevare la sussistenza del vincolo di subordinazione: assenza di rischio in capo al prestatore di lavoro;
osservanza di un orario di lavoro;
misura fissa e cadenza periodica della retribuzione (rilevabile dai contratti allegati nel corredo documentale); continuità della prestazione;
inserimento nell'organizzazione in modo stabile;
assenza di una struttura imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro. La ricorrente ha inoltre allegato il quomodo della prestazione, che peraltro era intuibile anche dalla copiosa documentazione allegata al ricorso;
2) approfondito esame della documentazione allegata;
3) ammissione delle prove orali che erano state articolate a sostegno della domanda;
B) ha escluso la nullità / fittizietà del progetto e/o dei contratti autonomi stipulati dalla con la durante il primo mandato elettorale espletato dall'eurodeputata, CP_1 Pt_1 senza tenere conto della deduzione della genericità del progetto ed omettendo di scrutinare e motivare sulla dedotta nullità / simulazione di tutti i contratti “autonomi” sottoscritti dalle parti successivamente al primo del 2015;
C) ha respinto la domanda volta ad ottenere l'inquadramento al livello II del
[...] ed il relativo trattamento economico, per difetto L'ineludibile raffronto Parte_5 critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, sebbene, come emerge dalla disamina L'atto introduttivo, ella abbia fornito tutte le indicazioni necessarie per consentire la sussunzione L'attività lavorativa in concreto svolta nel livello superiore invocato, allegando la declaratoria contrattuale del livello superiore e descrivendo l'attività svolta, in modo da far emergere gli elementi decisivi per considerare la prestazione svolta sussumibile nel livello superiore;
D) ha omesso lo scrutinio della domanda volta ad accertare l'applicazione al caso in esame della normativa Fornero;
E) ha escluso la sussistenza del licenziamento ritorsivo ritenendo il mancato assolvimento L'onere relativo alla sussistenza L'intento ritorsivo quale unico motivo determinante il licenziamento, trascurando di leggere le allegazioni attoree sul punto in combinato disposto tra loro e senza considerare che l'atteggiamento L'odierna appella nei suoi confronti ha iniziato a cambiare all'indomani della formulazione, da parte sua, di legittime rivendicazioni retributive, dando luogo ad una condotta ritorsiva culminata nel disposto licenziamento;
F) ha liquidato in numero di tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, l'indennità spettante a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, senza considerare che l'art.3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con la sentenza n. 194/2018, consente al giudice di quantificare l'indennità nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, tenendo in considerazione non solo il criterio L'anzianità di servizio, ma anche gli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, individuati dal
Giudice delle leggi nei parametri già indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni L'attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti;
nel caso di specie, in particolare, il tribunale avrebbe dovuto considerare le allegazioni concernenti il comportamento delle parti, ossia la simulazione
Pag. 15 di 24 del rapporto di lavoro subordinato, il carattere ritorsivo del licenziamento, la durata complessiva di ben otto anni, nel complesso, del rapporto tra le parti;
G) ha violato i parametri del DM n.55/2014, cause di lavoro, valore della causa indeterminabile, nella liquidazione delle spese di lite.
§5
Prendendo le mosse dalla disamina delle censure sub A), B), E), la Corte ha ritenuto di non condividere la scelta del Tribunale di non ammettere le prove articolate dalla lavoratrice al fine di provare la qualificazione del rapporto, ab origine, in termini di subordinazione, oltre al carattere ritorsivo del licenziamento.
Invero, sotto il primo profilo, si osserva che, per come evincibile da quanto riportato al
§1, l'atto introduttivo conteneva puntuali allegazioni circa la sussistenza della subordinazione.
A ciò si aggiunga che la parte resistente non ha mai spiegato perché l'assunzione della lavoratrice, chiamata nella sostanza a svolgere, nel tempo, le stesse mansioni, sia avvenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo con il suo secondo mandato elettorale – e questo, ossia l'avere mantenuto invariata l'attività svolta dalla nel corso nel tempo, nonostante la diversa “veste giuridica” conferita di volta Pt_1 in volta al rapporto – potrebbe essere in astratto indice di fittizietà; pertanto, si è ritenuto indispensabile, al fine di decidere, raccogliere la prova per testi che, peraltro, per come formulata, era piuttosto specifica sulla etero determinazione.
Analoga valutazione è stata fatta, circa l'ammissione delle prove orali dedotte ai fini della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, posto che la sig.ra aveva Pt_1 chiesto di dimostrare che aveva avanzato rivendicazioni salariali che hanno provocato la reazione della datrice culminata nel provvedimento espulsivo.
§5.1
Si riportano, a seguire, i capitoli di prova ammessi dal Collegio, con riferimento alla sola prova orale richiesta dall'appellante principale – avendo invece escluso, all'udienza del 9 aprile 2024, l'ammissibilità di quella L'appellante incidentale, costituitasi in primo grado oltre il termine di cui all'art. 416 cpc e dunque decaduta dalla prova. Interrogatorio formale L'Avv. sulle seguenti circostanze: CP_1
11. Vero che nel corso degli anni 2020-2021 la sig.ra manifesta apertamente più Pt_1 volte la propria insoddisfazione nel rapporto di lavoro e nella retribuzione decidendo di fatto di non dare LA PROPRIA DISPONIBILITA' ALL'USO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA OLTRE CHE di non rendersi più disponibile a lavorare senza compenso alcuno nei weekend?
16. Vero che la riprendeva regolarmente il servizio in ufficio in data 27.04.2022 Pt_1 ma, nei giorni successivi le venivano affidati dalla , solo in 4 occasioni, dei CP_1 compiti da svolgere, fino alla data del 13.05.2022 allorché riceveva la predetta lettera di licenziamento, restando di fatto in ufficio per oltre 30 gg, comprensivi di preavviso, senza compiti da svolgere?
17. Vero che la sig.ra durante tutto il corso del rapporto di lavoro, si è Parte_1 occupata di accompagnarla in eventi organizzati anche durante giorni festivi, a volte notturni, non ricevendo alcun pagamento a titolo di straordinario, straordinario festivo, straordinario notturno, come da elenco di eventi di cui all'all. n. 5 che si rammostra all'interrogando? Prova per testi sulle seguenti circostanze:
Pag. 16 di 24 4. Vero che a partire dall'inizio del rapporto di lavoro nel 2015 gli impegni L'ufficio obbligavano la ricorrente ad essere presente tutti i giorni feriali della settimana e così dalle ore 9,00-13,30 alle ore 14,30-18,30? 6. Vero che le mansioni espletate dalla ricorrente erano svolte sotto le direttive ed il controllo L'On. , la quale attribuiva specifici compiti, controllava l'esecuzione CP_1 degli stessi, stabiliva gli orari di lavoro e pretendeva di essere preventivamente informata in caso di assenza dall'ufficio?
7. Vero che la ricorrente e gli altri dipendenti e/o collaboratori della resistente stilavano annualmente un piano ferie per garantire costantemente la presenza o la reperibilità (da remoto) di una persona dello staff?
8. Vero che la ricorrente svolgeva le sue mansioni anche durante i giorni festivi in occasione di incontri ed eventi pianificati dall'On. Ferrara…? 12. Vero che nel mese di Novembre 2021 la ricorrente, in accordo con la collega assistente locale sig.ra richiede, come integrazione degli stipendi, la Parte_3 corresponsione del premio di produttività annuale e l'On. decide, senza darne CP_1 alcuna comunicazione preventiva alle richiedenti, di concedere € 4.000,00 ca. alla sig.ra ed € 500,00 alla sig.ra che rifiuta? Pt_3 Pt_1
14. Vero che dopo che la ricorrente comunica l'assenza per malattia dal 3 gennaio 2022, in data 04.01.2022 la chat Telegram “Staff Lauretta”, usata da anni per le comunicazioni tra staff e l'Avv. , resta inutilizzata;
la chat whatapp “Telegram Down”, anch' CP_1 essa utilizzata dallo staff, invece, si fermava in ogni tipo di comunicazione dal
15.02.2022 ma sino a quella data sarà utilizzata solo per conversazioni generiche;
veniva inibito alla ricorrente anche l'accesso al calendario condiviso, Google Calendar, in cui era riportata tutta la pianificazione del lavoro, degli eventi, degli spostamenti nonché l'accesso all'agenda L'On. per espressa richiesta L'On al CP_1 CP_1 collaboratore , salvo essere riammessa successivamente al rientro Controparte_4 post malattia dopo esplicita lamentela della ricorrente alla collega Parte_3
18. Vero che la sig.ra e la sig.ra erano entrambe assistenti Parte_1 Parte_3 locali L'Avv. e si occupavano entrambe della gestione L'ufficio CP_1 territoriale della ? CP_1
19. Vero che la sig.ra si occupava in maniera esclusiva di gestione dei Parte_1 gruppi territoriali, gestione economica e organizzativa L'ufficio, organizzazione di eventi pubblici?
20. Vero che la sig.ra si occupava in maniera esclusiva del settore stampa, Parte_3 rassegna stampa e contatto con i giornalisti?
§5.2
Si riportano, a seguire, i verbali delle espletate prove orali:
interrogatorio formale di (udienza del 9 aprile 24): CP_1
“In merito al capitolo 11, sicuramente nel 2020 non vi è stata alcuna attività nel mio ufficio territoriale di Cosenza, né tanto meno eventi pubblici sul territorio in quanto entrambe le cose erano proibite dalle normative anti-pandemia Covid- SARS. Preciso che l'ufficio territoriale, cui avevo diritto in quanto parlamentare europeo, era utilizzato principalmente per poter interloquire di persona con gli iscritti e militanti al partito e gli elettori del medesimo. Quindi nel periodo della pandemia è rimasto sempre chiuso ed inattivo. La stessa cosa per i primi mesi del 2021 e cioè fino a quando sono rimaste in vigore le norme anti-pandemia. In realtà neanche nella rimanente parte del 2021 non vi
Pag. 17 di 24 sono state né manifestazioni di insoddisfazione e recriminazioni dedotte nel capitolato.
Anzi, sia nel periodo pandemico che in quello immediatamente successivo, la ricorrente ha continuato a percepire il suo stipendio e durante l'orario di lavoro si dedicava anche all'attività della propria impresa familiare, circostanza della quale volle ringraziarmi. Preciso che la suddetta impresa produceva visiere di protezione degli occhi che donava a quel tempo gratuitamente, agli addetti a professioni sanitarie. Tengo inoltre a precisare che, a fine 2021 ricevetti una richiesta, sulla nostra chat di Telegram, da parte della ricorrente e L'altra mia collaboratrice di erogazione di un premio di Parte_3 produttività. Tale premio era effettivamente previsto come eventuale nei rispettivi contratti di lavoro subordinato che, dal 2019, erano succeduti ai pregressi contratti di collaborazione. In verità la richiesta un poco mi ha indisposto atteso quanto sopra detto circa la quasi totale inattività durante il periodo Covid. Ad ogni modo ho offerto il premio produttività ad entrambe, ma alla ricorrente solo nella misura simbolica di € 500. Perché, a differenza di quello L'altra collaboratrice (alla quale ho Parte_3 corrisposto circa € 2000), il suo apporto lavorativo in quel periodo fu pressoché minimo. Questa differenza di importi, ha fatto sì che la abbia rifiutato il premio Pt_1 offertole. Non è vero quanto affermato al punto 16 del capitolato. Anche perché nei primi mesi del 2022, mi pare fino ad aprile inoltrato, la ricorrente è stata per la maggior parte del tempo assente per malattia. Inoltre, il fatto che effettivamente, rientrata in aprile dalla malattia, la ricorrente abbia avuto una riduzione L'attività lavorativa non è altro che la conferma della ridotta operatività L'ufficio territoriale, conseguente ad una complessiva riorganizzazione, che è stata a base del successivo suo licenziamento. In merito al capitolato n 17 rilevo che tutti gli eventi indicati nell'allegato n. 5 sono riferiti al periodo in cui il rapporto con la ricorrente non era di lavoro subordinato, bensì di collaborazione. Pertanto, ritengo sia del tutto improprio parlare di spettanze per lavoro straordinario, festivo o notturno. Peraltro, è circostanza del tutto usuale che l'attività politica pubblica dei partiti si svolga in prossimità o durante i fine settimana in ragione degli impegni istituzionali dei propri rappresentanti. Faccio peraltro presente che la oltre che mia collaboratrice era anche una iscritta e militante del partito e Pt_1 quindi non è vero che in tutte le manifestazioni ed incontri che sono ivi indicati essa fosse presente in esecuzione L'incarico professionale che le avevo conferito. A solo titolo di esempio indico l'incontro con il nostro rappresentante regionale
[...]
il 5 dicembre 2015 a Mirto Crosia;
incontro con l'onorevole a CP_5 CP_2 Reggio Calabria 21 novembre 2015, ecc… Ad integrazione di quanto prima detto, voglio precisare che, quelle poche volte che la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura per ragioni di viaggio, le spese di usura e carburante le sono state rimborsate, anche perché il rimborso era previsto dalla normativa del Parlamento Europeo.” Deposizione del teste (udienza del 9 aprile 24): Controparte_4 A.d.r.: Sono collaboratore L'onorevole sin dal suo primo mandato al CP_1
Parlamento Europeo. Anche negli anni 2020-2022, così come oggi, svolgevo la mia attività lavorativa a Bruxelles. A.d.r.: Ricordo che nei primissimi mesi del 2022 la ricorrente si era assentata per malattia per un periodo non breve. In merito al capitolato n. 14 quello che posso dire è che, proprio in ragione di questo suo stato di malattia, la stessa fu esclusa dal calendario condiviso attraverso il quale facevamo circolare tra noi le notizie relative alle iniziative politiche sul territorio. A.d.r.: Per quanto riguarda
Pag. 18 di 24 invece le chat di WhatsApp e Telegram, che io ricordi, non vi fu nessun cambiamento.
Nel senso che la ricorrente rimase iscritta alle chat dei due canali social e poteva pertanto leggere i messaggi postati e mandarne di suoi. Preciso che il calendario di cui ho parlato sopra è “Google calendar”. Preciso che l'esclusione da Google calendar la eseguii materialmente io su richiesta L'onorevole .” CP_1
Deposizione del teste (udienza del 9 aprile 2024): Persona_1
A.d.r.: Sono assistente parlamentare L'onorevole sin dall'inizio del suo CP_1 attuale mandato ed anche in precedenza ero un suo collaboratore. A.d.r.: Negli anni precedenti al 2020 noi collaboratori ci coordinavamo e frequentavamo anche l'ufficio che avevamo a disposizione a Cosenza. A.d.r.: Le attività di noi collaboratori a quei tempi si svolgevano con criteri di grande flessibilità. Non mi risultano direttive o indicazioni specifiche da parte L'onorevole . Naturalmente questo posso CP_1 riferirlo solo in generale, come prospettazione del modello L'attività lavorativa che svolgevamo noi collaboratori. Peraltro, la mia collaborazione si svolgeva su di un piano diverso rispetto a quello della sig.ra in quanto, essendo io avvocato, mi Pt_1 interessavo prioritariamente delle questioni che avevano attinenza con il mio bagaglio professionale. A.d.r.: Per la natura della nostra attività, non vi era indicazione L'orario lavorativo, anche perché era necessaria una grande flessibilità in conseguenza della variabilità e difficile prevedibilità L'impegno politico sul territorio.
Quanto ai giorni in cui non ci recavamo al lavoro, io personalmente comunicavo che sarei stato assente, ma non lo facevo perché obbligato, bensì per una questione di correttezza nei confronti della complessiva organizzazione del lavoro. A.d.r.: Nel periodo estivo noi collaboratori ci organizzavamo in modo che ciascuno avesse la possibilità di godere di almeno 3 settimane di riposo e quindi, concordavamo una sorta di piano ferie tra noi, ovvero riguardante sia i collaboratori che prestavano attività a
Cosenza che quelli che prestavano attività a Bruxelles. A.d.r.: A Cosenza eravamo io, la ricorrente, NO IT e, non ricordo da quanto esattamente, A.d.r.: Se Parte_3 vi erano eventi politici in giorni festivi o nei fine settimana noi collaboratori ci organizzavamo in modo da essere presenti una volta uno e una volta l'altro.” Deposizione del teste IO RU (udienza del 9 LUGLIO 24):
A.d.r.: In effetti devo dire che non ho avuto alcun mandato difensivo da parte L'onorevole in alcun giudizio, la mia attività essendo stata circoscritta a CP_1 quella di consulenza giuridica. A.d.r.: Ho fatto parte della struttura di supporto di cui l'onorevole ha fruito, avendone il diritto, sul territorio di provenienza dal 2014 CP_1 circa e per circa 2 anni e mezzo. All'inizio non avevamo un vero e proprio ufficio, ufficio che fu poi istituito ed ubicato su Corso Mazzini di Cosenza. A.d.r.: Mi pare che l'ufficio nella sua materialità fu istituito dopo qualche mese, mi sembra verso la fine del 2014. A.d.r.: Quell'ufficio era frequentato anche dalla ricorrente, da e, Persona_1 in un secondo momento, anche da A.d.r.: Che io sappia, non vi erano Parte_3 obblighi di frequenza e di orario, di certo io non ne ho mai avuti. La principale ragione per cui è stato istituito l'ufficio di Corso Mazzini, era quella di poter avere un luogo fisico in cui coordinarci nelle rispettive attività. Non vi era necessità di giustificare eventuali assenze, ma solo di comunicarle perché bisognava evitare che l'ufficio rimanesse chiuso e per coordinarci come ho detto. A.d.r.: La ricorrente si occupava di attività più propriamente organizzativa spesso coordinandosi con me. Ad esempio, quando c'era da organizzare gli “Info Day”, durante i quali si fornivano informazioni ai
Pag. 19 di 24 cittadini sulle attività e leggi del Parlamento Europeo. A.d.r.: Quanto al cosiddetto
“piano ferie”, lo scopo del medesimo era quello di fare sì che durante il periodo delle ferie estive, vi fosse sempre qualcuno reperibile e di supporto alle eventuali iniziative politiche L'onorevole . Ci vedevamo o ci sentivamo o contattavamo in chat tra CP_1 noi per assicurare che vi fosse questa reperibilità facendo in modo di tenere conto delle esigenze personali di ciascuno. A.d.r.: Specifico che non ho una memoria precisa al riguardo, ma se sono stati prodotti in atti tali “piani ferie” sicuramente rispetteranno la effettiva organizzazione. Non riconosco il documento n 15 che mi viene esibito Tes_1 come corrispondente ai piani ferie di cui stiamo parlando che erano realizzati su fogli
Excel, mentre questi documenti esibiti sono delle mere mail. Confermo che la Tes_1 ricorrente si occupava di tematiche di natura organizzativa ed aveva anche contatti diretti con gli appartenenti al “Movimento”. A.d.r.: Non ricordo altre specifiche attività che fossero demandate alla ricorrente. A.d.r.: I piani ferie erano sottoposti all'onorevole
, la quale formulava delle osservazioni se ad esempio constatava una CP_1 insufficiente reperibilità in periodi in cui erano previsti eventi politici. A.d.r.: Fin quando ci sono stato io, normalmente ero io che accompagnavo l'EV con la mia auto. Ma ricordo che qualche volta l'ha fatto anche la ricorrente. A.d.r.: Confermo che le attività più propriamente di segreteria ed attinenti all'agenda L'EV erano svolte dalla ricorrente
§5.3
Ciò posto, dalla disamina dei verbali delle dichiarazioni sopra riportate, ritiene il
Collegio di escludere che sia stata fornita la prova della natura subordinata del rapporto in epoca anteriore alla formale assunzione con contratto di lavoro subordinato. I testi, invero, non hanno fornito elementi tali da fare ritenere l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare negli anni precedenti all'assunzione; è emersa piuttosto la conferma della cesura, in termini qualitativi-quantitativi, L'impegno lavorativo della sig.ra nel periodo più recente, ossia quello coperto da contratto subordinato. Pt_1
Quanto alla deduzione circa la genericità del progetto, la critica non è condivisibile, perché il Tribunale sul punto ha argomentato diffusamente (cfr. la parte sottolineata della motivazione della sentenza, sopra trascritta), con puntuale ed esauriente disamina del contenuto dei contratti a progetto. Le argomentazioni del giudicante, d'altro canto, non sono state oggetto di specifiche censure
§ 6 Quanto al motivo sub C), osserva la Corte che, in base alle declaratorie dei due livelli contrattuali (quello agognato, ossia il II, e quello di formale inquadramento), quali riportate puntualmente nella sentenza gravata, il tratto distintivo del secondo livello è costituito dall'alta specializzazione, oltre che alle funzioni di coordinamento e controllo;
sul punto ha riferito il solo teste NO, che, tuttavia, ha indicato, come svolti dalla lavoratrice, meri compiti di segreteria e attinenti alla tenuta L'agenda L'on. , CP_1 sicché va esclusa la dimostrazione L'indicato discrimen.
§7
Passando alla doglianza sub D), è sufficiente osservare che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto del D. Lgs. n. 23/2015, avuto riguardo all'epoca di instaurazione del rapporto (2019), una volta esclusa la natura fittizia dei contratti a progetto stipulati per il periodo pregresso e la prova della subordinazione in relazione allo stesso.
Pag. 20 di 24 §8
Quanto alla censura sub E), si osserva che le rivendicazioni salariali riguardavano un premio di produttività su cui la parte resistente ha motivato, nel corso L'interrogatorio formale, in ordine alle ragioni del trattamento differente riservato alla ricorrente rispetto alla collega ha in pratica sostenuto di avere offerto il premio alla sig.ra a in Pt_3 Pt_1 misura ridotta rispetto alla cifra riservata all'altra dipendente, in ragione della prolungata assenza per malattia L'odierna appellante principale;
ha confermato che l'offerta di tale importo ridotto è stata respinta dalla lavoratrice. Tale comportamento della parte datoriale non si presta a critiche, dal momento che sulla dovutezza del premio di produttività, anche in costanza di malattia, la lavoratrice non ha allegato e provato alcunché; ciò comporta che si tratta di prestazione del tutto discrezionale, sicché, esclusa l'arbitrarietà del diniego in base alla plausibile motivazione addotta dalla datrice di lavoro, la deduzione della negazione del premio rivendicato nella misura integrale (uguale a quella della collega) non può fondare l'intento ritorsivo. Circa, poi, alla deduzione del carattere ritorsivo fondata sul profilo L'esclusione della sig.ra dalle “chat” lavorative e dall'applicativo “calendar” nel periodo di malattia, Pt_1
è sufficiente – ad escluderlo - richiamare le delucidazioni fornite sul punto dal teste
. CP_4
§9
Quanto alla critica relativa alla liquidazione L'indennità risarcitoria in numero di tre mensilità L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la lavoratrice lamenta che il giudicante avrebbe dovuto effettuarla tenendo conto delle proprie allegazioni concernenti il comportamento delle parti, ossia la simulazione del rapporto di lavoro subordinato, il carattere ritorsivo del licenziamento, la durata complessiva di ben otto anni, nel complesso, del rapporto tra le parti.
Ebbene, osserva la Corte che si tratta di circostanze subordinate all'accertamento della fondatezza dei precedenti motivi di appello, che invece, per come fin qui argomentato, vanno disattesi.
§10
L'ultima censura attiene alla pretesa violazione, nella liquidazione delle spese di lite, dei parametri del DM n.55/2014, per le cause di lavoro, con valore della causa indeterminabile. La doglianza non è suscettibile di condivisione.
Orbene, il Tribunale ha liquidato le spese in complessivi euro 3000, decurtati del 50% per reciproca soccombenza.
In realtà il valore della causa era compreso nello scaglione di valore tra 26 e 52 mila e per le quattro fasi spettavano, pertanto, euro 4629,00; sennonché, il valore della parte di domanda respinta (differenze retributive per circa 29 mila euro) è di gran lunga superiore rispetto a quella accolta (risarcimento del danno per rapporto illegittimamente risolto pari a tre mensilità, avuto riguardo alla paga di euro 2000 mensili all'incirca).
La disposta compensazione nella misura del 50% risulta, dunque, vantaggiosa per la lavoratrice, soccombente in misura di gran lunga superiore. L'importo liquidato, pertanto, va reputato congruo.
§11
Pag. 21 di 24 L'appello incidentale di attiene alla declaratoria di illegittimità del CP_1 licenziamento: soppressione del posto di lavoro quale motivo obbiettivo del licenziamento disposto, circostanza (pacifica) mai contestata né diversamente rappresentata tra le parti.
La resistente, sin dalla motivazione resa nella comunicazione di licenziamento (e per le ragioni dedotte nella propria memoria di costituzione, richiamate dalla stessa pronuncia del Tribunale), ha evidenziato come “cessata la pandemia […] l'attività L' è completamente mutata nell'approccio al territorio, tanto che dal Parte_4
2020 in poi non è stato più organizzato alcun evento (circostanza non contestata) da parte L'EV , che ha invece partecipato ad eventi curati e organizzati da Pt_6 altri accettando gli inviti ricevuti, con la conseguenza che è venuta meno l'esigenza di organizzare la logistica degli eventi, che era la principale attività svolta dalla Di Pt_1 qui la decisione di ridurre gli spazi destinati ai collaboratori nella segreteria di Cosenza L'EV comunicato con largo anticipo ai collaboratori, diversamente da ciò che espone la ricorrente e, da ultimo, quella di comunicare il licenziamento della per giustificato motivo oggettivo, le cui ragioni sono state date in maniera Pt_1 esaustiva e dettagliata alla lavoratrice che non ha inteso contestarle se non nei limiti in cui ha ritenuto lo stesso come provvedimento ritorsivo”. L' ha infatti rappresentato, nel giudizio, trovando conforto nella Controparte_6 stessa documentazione depositata dalla parte attrice in atti, che – quale effetto di mutate forme L'attività politica conseguenti alle vicende che hanno caratterizzato il biennio 2020/2022 – non risultasse più necessario (o assiduo, come era stato in precedenza) l'espletamento di attività di organizzazione di eventi di larga portata, quali dibattiti pubblici, meeting organizzati dalla propria segreteria, o altre manifestazioni che richiedessero l'adozione di una specifica risorsa lavorativa assegnata a tali mansioni.
In particolare, e la circostanza non sembra né necessitante di una specifica prova, né adeguatamente contestata dalla ricorrente, è indubbio che nel biennio considerato l'attività politica (non solo L'On.le , ma di tutti gli esponenti dei movimenti CP_1 politici) si è espressa attraverso canali telematici, mediante corrispondenza (e riunioni) online ed attraverso la gestione dei diversi profili dei social network, essendo piuttosto ridotta (se non addirittura vietata) l'assemblamento di grandi masse di cittadini. Peraltro, l'attività L'Eurodeputata si è concentrata principalmente a Bruxelles, presso l'Istituzione Parlamentare, e sempre meno sul territorio di riferimento, dato anche questo incontrovertibile e non contestato dalla ricorrente.
Sicché per tali motivi – come appare altresì indiscusso – per il biennio 2020/2022 (e anche successivamente al rientro sul posto di lavoro al termine dei provvedimenti restrittivi e del periodo di malattia della lavoratrice), i compiti assegnati alla lavoratrice risultavano estremamente ridotti, proprio per le mutate necessità L'attività politica del deputato. Ciò che rileva, sia pure nella difficile equiparazione L'attività politica del parlamentare con il modello di impresa (su cui si modella la disciplina giuslavoristica nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro), è che il posto di lavoro precedentemente assegnato alla IG.ra come confermato dalla stessa nell'ambito del ricorso Pt_1 introduttivo quale addetta all'organizzazione degli eventi politici e tematici sul territorio regionale calabrese (prenotazione di sale e piazze, incontri con Prefetture e
Pag. 22 di 24 Questure per l'ordine pubblico, sopralluoghi per logistica degli eventi con impiantisti, gruppi musicali, palchi) sia stato integralmente soppresso. E poiché l'attività dei collaboratori e dipendenti della Segreteria L'Europarlamentare è finanziata, con fondi provenienti dalle Istituzioni Comunitarie, sussistevano evidentemente ragioni di interesse pubblico e di corretta gestione della funzione, provvedere alla soppressione del posto di lavoro esuberante rispetto alle reali ed attuali necessità L'eurodeputato…. la drastica riduzione degli eventi pubblici (nel biennio 2020/2022) di manifestazione è circostanza certamente nota, così come la mutata realtà L'attività politica che si è sviluppata su altri canali;
la stessa circostanza che la dipendente – rientrata dopo la malattia sul posto di lavoro – abbia lamentato una gravosa riduzione dei compiti affidati affermando l'assenza di mansioni affidate, sono elementi che confermano l'esaurimento della necessità di dotarsi di una risorsa specificatamente deputata ad organizzare eventi e manifestazioni pubbliche. Né sembra possa essere sindacato, né dalla lavoratrice né dal Giudice (nemmeno sotto il profilo L'onere probatorio), la scelta del parlamentare di gestire in forme diverse la propria attività politica collaterale, giacché il fulcro L'attività svolta dall'eurodeputato è presso l'Istituzione Europea, laddove la segreteria cui era addetta la lavoratrice ha svolto attività meramente sussidiaria>>. Afferma, in sostanza, che, ai fini di valutare la legittimità del licenziamento, occorre considerare i seguenti elementi trascurati dal Giudice di primo grado: a) che per effetto della mutata attività del deputato non è risultato più necessario disporre di una risorsa espressamente deputata a mansioni organizzative di eventi (circostanza, non sindacabile, che trova conferma nella narrativa delle parti tanto che la lavoratrice ha lamentato la mancanza di compiti); b) che la soppressione del posto di lavoro trova ragione non solo e non tanto in generiche valutazioni di “economicità”, ma in un'ottica di necessario risparmio di fondi pubblici destinati alla politica, tenuto conto della sempre crescente avversione che i media e i cittadini hanno verso gli “sprechi” di risorse pubbliche da parte di chi svolge funzioni rappresentative;
c) la conseguente non occupabilità della lavoratrice in mansioni “diverse” da quelle assegnate;
d) la non censurabilità della scelta – in presenza di due soli dipendenti – di mantenere la sola
IG.ra (con competenze specifiche diverse), senza che possa invocarsi (perché Pt_3 escluse anche dal Tribunale) ragioni ritorsive di varia natura.
§ 11.1 L'articolata doglianza non è suscettibile di essere condivisa. Orbene, occorre premettere che <In caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata "a valle" con la soppressione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in relazione a vicenda in cui il licenziamento del lavoratore era stato intimato in ragione del fatto che la soppressione del ruolo del sesto violoncello, in una fondazione musicale, risultava misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio - aveva affermato l'insidacabilità delle scelte datoriali in relazione alla mancata soppressione di un altro e più costoso posto di lavoro, quello del terzo corno, e delle ragioni addotte, "in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall'ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e
Pag. 23 di 24 quindi la scelta del lavoratore", senza tuttavia accertare l'effettività della ragione economica addotta dal datore, né il necessario collegamento causale tra questa e la soppressione del posto di lavoro)>> (Cass., Sez. lav., Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023). Nel caso di specie viene dedotta, in modo generico, l'esigenza di contrazione dei posti di lavoro per riduzione dei costi, ma non viene spiegato perché la scelta sia stata fatta ricadere proprio sull'addetta alla segreteria, che, verosimilmente, ha una paga più bassa, piuttosto che su altri collaboratori – presenti nello staff in numero cospicuo, come dedotto nella memoria di costituzione di primo grado;
del resto, dalle mail allegati 19,
20 e 21 prodotte dalla lavoratrice emerge che, comunque, alla stessa vengono affidati, nel periodo immediatamente antecedente il licenziamento, compiti di ricerca e studio finalizzati ad incontri di tipo istituzionale;
la resistente, dunque, avrebbe dovuto allegare e provare che tali compiti potevano essere svolti da altri e sono stati, in concreto, affidati ad altri.
§12
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto sia L'appello principale che di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza gravata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 26 aprile 2023, nonché sull'appello incidentale di , con CP_1 memoria depositata il 20 settembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 478/2023, resa in data 28 marzo 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi L'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte L'appellante principale e di quello incidentale, L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione per l'appellante principale.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 24 di 24