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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2820/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Guido Demartis presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (sentenza n. 1585/2009)
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo
*****
Con ricorso ex art. 473 bis – 29 c.p.c. depositato in data 28 novembre 2024 Parte_1
esponeva che il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1585/2009 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lei e il signor e, con espresso Controparte_1 richiamo alle statuizioni in sede di separazione, aveva disposto in capo al l'obbligo di CP_1
pagina 1 di 3 corresponsione di un assegno in favore della di 150,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente Pt_1
sulla base degli indici ISTAT.
Ha rappresentato che nel frattempo le sue condizioni economiche erano mutate e che erano maturati i presupposti per avviare la pratica presso l'INPS per l'ottenimento dell'assegno sociale il quale, in presenza di un assegno di mantenimento così quantificato, rischierebbe di essere di importo esiguo.
Ha quindi concluso chiedendo che, in considerazione dell'attenuazione della disparità economica tra le parti, l'importo dell'assegno in capo al venga ridotto nella misura di €50,00. CP_1
All'udienza del 17.04.2025 preso atto della regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia del signor e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. CP_1
*
Premesso che il Giudice, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio come determinato in sede di divorzio e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione accertata (cfr. ex multis Cass. civ. n. 36171/ 2021), rileva il Collegio che la maturazione dei requisiti per ottenere l'assegno sociale è descritta dalla stessa ricorrente-beneficiaria dell'assegno divorzile come motivo di riduzione delle disparità economiche tra le parti e che l'importo attuale dell'assegno divorzile è di ostacolo a una piena e completa percezione dell'assegno sociale, compromettendo quindi le intenzioni di solidarietà alla base dell'accordo delle parti raggiunto in sede di divorzio.
Deve inoltre essere valorizzata la circostanza della mancata costituzione del resistente, il quale rimanendo contumace ha manifestato il suo disinteresse a contestare la domanda della signora.
Alla luce di ciò appare corretto rideterminare l'assegno divorzile in €50,00, come richiesto dalla ricorrente, così modificando le condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 23.08.1980 (sentenza del Tribunale di Sassari n. 1585/2009, pubblicata in data 25.11.2009).
La natura delle questioni affrontate e le ragioni della decisione consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1585/ 2009 del 25 novembre 2009, dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della pagina 2 di 3 sentenza, il signor versi alla signora un assegno divorzile di €50,00 oltre Controparte_1 Pt_1
rivalutazione annuale su base ISTAT.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in Camera di consiglio, in data 12.05.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2820/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Guido Demartis presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (sentenza n. 1585/2009)
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo
*****
Con ricorso ex art. 473 bis – 29 c.p.c. depositato in data 28 novembre 2024 Parte_1
esponeva che il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1585/2009 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lei e il signor e, con espresso Controparte_1 richiamo alle statuizioni in sede di separazione, aveva disposto in capo al l'obbligo di CP_1
pagina 1 di 3 corresponsione di un assegno in favore della di 150,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente Pt_1
sulla base degli indici ISTAT.
Ha rappresentato che nel frattempo le sue condizioni economiche erano mutate e che erano maturati i presupposti per avviare la pratica presso l'INPS per l'ottenimento dell'assegno sociale il quale, in presenza di un assegno di mantenimento così quantificato, rischierebbe di essere di importo esiguo.
Ha quindi concluso chiedendo che, in considerazione dell'attenuazione della disparità economica tra le parti, l'importo dell'assegno in capo al venga ridotto nella misura di €50,00. CP_1
All'udienza del 17.04.2025 preso atto della regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia del signor e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. CP_1
*
Premesso che il Giudice, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio come determinato in sede di divorzio e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione accertata (cfr. ex multis Cass. civ. n. 36171/ 2021), rileva il Collegio che la maturazione dei requisiti per ottenere l'assegno sociale è descritta dalla stessa ricorrente-beneficiaria dell'assegno divorzile come motivo di riduzione delle disparità economiche tra le parti e che l'importo attuale dell'assegno divorzile è di ostacolo a una piena e completa percezione dell'assegno sociale, compromettendo quindi le intenzioni di solidarietà alla base dell'accordo delle parti raggiunto in sede di divorzio.
Deve inoltre essere valorizzata la circostanza della mancata costituzione del resistente, il quale rimanendo contumace ha manifestato il suo disinteresse a contestare la domanda della signora.
Alla luce di ciò appare corretto rideterminare l'assegno divorzile in €50,00, come richiesto dalla ricorrente, così modificando le condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 23.08.1980 (sentenza del Tribunale di Sassari n. 1585/2009, pubblicata in data 25.11.2009).
La natura delle questioni affrontate e le ragioni della decisione consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1585/ 2009 del 25 novembre 2009, dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della pagina 2 di 3 sentenza, il signor versi alla signora un assegno divorzile di €50,00 oltre Controparte_1 Pt_1
rivalutazione annuale su base ISTAT.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in Camera di consiglio, in data 12.05.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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