Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7761/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Spanò e dall'avv. Simone Bisacca, elettivamente domiciliato in
Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
C.F. ; CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento – unico centro di imputazione – trasferimento d'azienda – impugnazione dimissioni - retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“- previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione di diritti e di doveri tra le convenute o, comunque, di un fenomeno di co-datorialità o ancora, in subordine, previo accertamento dell'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. art. 2112 c.c.
- dichiarare l'inefficacia e, comunque, l'invalidità e pertanto annullare le dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 11/3/2024, dichiarando ed accertando che il rapporto non si è mai interrotto e
condannando le Società a pagare tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte fino alla ricostituzione del rapporto;
1
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo -
Pubblici Servizi e, per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro o ciascuna per la propria parte al pagamento di tutte le differenze retributive, pari ad € 5.854,43, lordi di cui € 790,45 lordi a titolo di TFR, oltre ad € 1.202,60 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso o a quelle veriori, maggiori o minori, accertande in corso di causa, se del caso mediante disponenda CTU;
- tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti alla proposizione della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, c. IV, c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al saldo;
- con vittoria di onorari e spese di giustizia, oltre aumento 30% ex art 4 c. 1bis DM 55/2014 e ss. mm. e
ii., oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA e successive occorrende;
- con sentenza esecutiva ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. è stato assunto dalla il 21.7.2023 con Parte_1 CP_2
inquadramento nel V livello CCNL pubblici esercizi e orario di lavoro a tempo parziale al 75%, trasformato in tempo pieno dall'1.12.2023, svolgendo la mansione di cuoco del locale denominato The Loft, sito in Torino, via Principe Amedeo n. 12H.
Il ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 11.3.2024.
Assunto, poi, il 14.3.2024 dalla è stato licenziato il medesimo giorno. CP_1
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 il ricorrente allega:
- l'esistenza di un unico centro di imputazione tra la società datrice di lavoro e la che gestisce l'adiacente locale The Loft bistrò (sito in via Principe CP_1
Amedeo n. 14B);
- di avere lavorato sia nella cucina nel piano interrato del locale The Loft, sia nella cucina del bistrò;
- di essere stato indotto dal datore di lavoro a rassegnare le dimissioni l'11.3.2024, con l'intesa di essere riassunto dopo due giorni dalla al fine di CP_1
continuare a svolgere le medesime mansioni;
- di avere ripreso il lavoro il 13.3.2024, ricevendo, al termine del turno di lavoro un messaggio whatsapp dal sig. di licenziamento. Parte_2
Il sig. agisce in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un unico centro di Pt_1
imputazione tra e o, in subordine, di un trasferimento d'azienda. CP_2 CP_1
2 Il ricorrente impugna, inoltre, le dimissioni, per vizio del consenso e il licenziamento, per omessa previa contestazione e, in ogni caso, per difetto di giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo e chiede la condanna delle convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni riconducibili nel IV livello CCNL pubblici esercizi e di ore di lavoro supplementare e straordinario non retribuite.
Le società convenute non si sono costituite in giudizio, restando contumaci.
1. L'unico centro di imputazione
Parte ricorrente afferma che le società e costituissero un unico CP_2 CP_1
centro di imputazione e, in via subordinata, ha chiesto accertarsi il trasferimento
CP_ d'azienda dalla prima in favore della seconda, rappresentato dai dipendenti di CP_2
e di tutti gli strumenti impiegati nei locali del The Loft.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per
l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro;
che tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e
3 contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 26346/2016, n.
19023/2017); ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (Cass. n. 7704/2018)” (da ultimo, Cass. civ. sez. lav., 26/01/2024, n. 2526).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che:
- le due società hanno il medesimo oggetto sociale (docc. 12 e 13);
- amministratore unico delle due società è il sig. è Controparte_3
socia di maggioranza di al 60% (docc. 12 e 13); CP_2
- le due società utilizzano lo stesso sito internet (docc. 15 e 16);
- le due società utilizzano lo stesso marchio (doc. 11);
- la pagina Instagram di The Loft Bistrò indica che il locale è “il nuovo Bistrò del
@theloftorino” (doc. 16);
- il personale delle due società è stato gestito, quantomeno dal mese di dicembre 2023 fino all'11.3.2024, tramite la medesima chat whatsapp (docc. 5 bis e 5 ter);
- i due locali venivano gestiti come se si trattasse di un unico locale per quanto concerne le prenotazioni di eventi: i clienti venivano destinati al The Loft o al Bistrò
a seconda delle disponibilità nelle due sale (doc. 5 bis, pag. 190; doc. 5 ter pag. 12,
22);
- la stessa chat veniva utilizzata per dare indicazioni agli addetti al Loft o al Bistrò
(doc. 5 ter, pag. 43 e 44; pag. 141 “per questo mese vi comunico che tutti
(dipendenti holuma e loft) riceverete il 50% dello stipendio nella giornata di venerdì 15 marzo e la restante parte nella giornata di lunedì 18 marzo”; pag. 149
“vi comunico, benché in fase di approvazione, che probabilmente ad aprile il The
Loft continuerà ad essere chiuso 2 gg, mentre il bistrò potrebbe aprire 6/7, il martedì”; pag. 151 “ragazzi alcuni a preso in telecomando del bistro?” … “trovato, era al loft”);
- alcuni dipendenti venivano destinati al Loft o al Bistrò in base alle necessità (doc. 5 ter pag. 52 passa al Bistrò”; pag. 115 “un complimento a tutti (anche Persona_1
a chi come non lavora strettamente qui ma, come mercoledì, è passata Parte_3 di qui garantendo il servizio”; la teste ha riferito che era una Tes_1 Pt_3
4 dipendente del bistrò; pag. 144 “ apre il Loft bar, per poi spostarsi al Loft Per_2 bistrò”);
- i due locali condividevano gli spazi di conservazione dei generi alimentari (doc. 5 ter pag. 85);
- i dipendenti di sono stati tutti obbligati, per continuare a lavorare, a CP_2
rassegnare le dimissioni, per essere riassunti da proseguendo a CP_1 svolgere le medesime mansioni (doc. 5 ter pag. 157 “ Pt_4 Parte_5
dovete procedere con le dimissioni con ultima data Parte_6 Parte_7
l'11 marzo lavorativa, dal 13 partirà il contratto con Lo potete fare CP_1 recandovi al Caf o tramite Spid”);
- il messaggio inviato dal sig. al sig. il 14.3.2024 (doc. 4) Parte_2 Pt_1
evidenzia come lo stesso partecipasse in concreto alla gestione tanto della CP_2
quanto di CP_1
L'istruttoria per testi ha confermato tali circostanze.
La teste , cameriera del da giugno a dicembre 2023 ha indicato il sig. Tes_2 CP_2
come “proprietario” del insieme al sig. , Parte_2 CP_2 Controparte_3
evidenziando il ruolo gestionale del primo (che poi ha di fatto estromesso il sig. Pt_1 da lo stesso giorno dell'assunzione da parte di quest'ultima); la stessa teste ha CP_1
indicato gli stessi e quali proprietari del bistrò. Pt_2 CP_3
Anche la teste ha indicati i sigg.ri e quali proprietari del Tes_1 Pt_2 CP_3
e ha altresì dato atto che vi erano dipendenti, come il sig. che venivano CP_2 Per_1
inviati nei due locali in base alle specifiche necessità (quest'ultima circostanza è stata riferita anche dalla teste e trova riscontro nelle chat whatsapp sopra citate). Tes_2
La teste ha riferito che anche il sig. odierno ricorrente, ha lavorato Tes_1 Pt_1
sia nella cucina del bistrò, sia nello spazio cucina nel piano interrato del Loft: “conosco il sig. abbiamo lavorato insieme;
lui è arrivato dopo di me, era il cuoco della Pt_8 cucina, era stato assunto inizialmente per fare gli aperitivi, poi l'hanno messo al ristorante e poi per colpa di una sua collega lo hanno mandato sotto, nella cucina del bar, e non lo hanno fatto più lavorare nella cucina del bistrò, dove c'era che non Pt_3
voleva altri cuochi in cucina, perché pensava di poter fare tutto lei e si sentiva minacciata da che era molto bravo”. Pt_8
Gli stessi turni allegati dal ricorrente (doc. 3) e riconosciuti dalla teste come i Tes_1
piani turno comunicati dalle due società, evidenziano, da un lato che fino al mese di
5 dicembre, era previsto un'unica turnazione tra gli addetti alla cucina (la cucina esterna al Loft e che serviva entrambi i locali, come confermato dalla teste e dalla Tes_1
teste ); e che il sig. solo a partire dl 15.1.2024 è stato reinserito nella Tes_2 Pt_1
turnazione del Loft, a conferma di quanto riferito dalla teste circa Tes_1
l'estromissione del sig. dalla cucina del bistrò. Pt_1
Alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché della condotta processuale delle due società, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, né ha ottemperato all'ordine di esibizione emesso con ordinanza 13.2.2025 e rinnovato all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, deve ritenersi che le due società e abbiano formato un unico centro di CP_2 CP_1
imputazione, con conseguente responsabilità solidale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro del sig. (Cass. civ. sez. lav., 28/03/2018, n. 7704). Pt_1
Nella sostanza, le due società, agendo come un tutt'uno quantomeno dall'autunno 2023, solo in apparenza sono rimaste da tale data due soggetti distinti, diventando in concreto un unico centro di imputazione delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori già dipendenti di anche con riferimento alle obbligazioni sorte CP_2
anteriormente alla formazione di detto centro unico.
2. L'invalidità delle dimissioni
L'invalidità delle dimissioni è provata documentalmente.
Come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, “le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso” (Cass. civ. sez. lav., 18/03/2024, n. 7190).
Il principio deve ritenersi operante anche in ipotesi quale quella per cui è causa in cui il datore di lavoro prospetti le dimissioni del dipendente con riassunzione da parte di altro datore di lavoro quale condizione necessaria per la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro, vieppiù in un'ipotesi come quella in esame in cui la società ex datrice di lavoro e la nuova società siano parte di un unico centro di imputazione.
6 È documentalmente provato che a tutti i dipendenti di è stata posta quale CP_2
condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro la riassunzione da parte di dopo le dimissioni fornite dai dipendenti (doc. 5 ter), senza che siano CP_1
emersi nel giudizio una giusta causa di cessazione dei rapporti o un giustificato motivo oggettivo.
La condotta processuale tenuta dalle convenute corrobora quanto già emerso documentalmente.
Le dimissioni devono pertanto essere annullate ai sensi dell'art. 1434 c.c.
3. L'impugnazione del licenziamento
Il licenziamento è senz'altro illegittimo, in quanto non preceduto dalla contestazione disciplinare e al ricorrente spetta la tutela prevista dall'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 per insussistenza del fatto contestato (si v. da ultimo Cass. civ. sez. lav., 20/12/2024, n.
33531 che applica il principio già espresso con riferimento alla normativa previgente ad una fattispecie rientrante nella disciplina del d.lgs. n. 23/2015).
In ragione del numero dei dipendenti delle società convenute, inferiore a 15, la tutela di cui all'art. 3 deve essere applicata in combinato disposto con l'art. 9.
Tenuto conto della durata del rapporto e delle modalità del licenziamento al ricorrente spetta l'indennità risarcitoria in misura pari a 3 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
4. L'inquadramento superiore
Il ricorrente è stato assunto con inquadramento nel V livello CCNL pubblici esercizi e chiede che venga accertato il diritto all'inquadramento nel superiore IV livello sin dall'assunzione, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle differenze retributive.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
La fondatezza della domanda emerge documentalmente, in considerazione del riconoscimento da parte del datore di lavoro dello svolgimento da parte del sig. Pt_1
della mansione di cuoco nelle buste paga prodotte in atti.
L'art. 54 CCNL pubblici esercizi riconduce nel quarto livello il profilo di “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente
7 dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”, mentre il
V livello comprende profili non corrispondenti a quello di cuoco:
“demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
[…] secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
[…] operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature”.
Si tratta di profili distinti da quello di cuoco, formalmente riconosciuto dalla datrice di lavoro nelle buste paga.
I piani turni prodotti dal ricorrente, indicati come quelli effettivamente trasmessi dal datore di lavoro dalla teste evidenziano che nella maggior parte dei turni, Tes_1
soprattutto in quelli serali, il ricorrente lavorava da solo in cucina, occupandosi, pertanto, in via esclusiva della preparazione dei piatti da somministrare nel bar CP_2
La circostanza è stata confermata dalla teste , che ha dichiarato “capitava che Tes_2 fosse solo in cucina, capitava molto meno che ci fosse solo ” e dalla teste Pt_8 Per_3 che ha dichiarato: “capitava molto spesso che lavorasse da solo in Tes_1 Pt_8
cucina, anzi quasi sempre;
capitava che la cucina del bistrò preparasse piatti anche per il bar e non solo per il bistrò”.
Inoltre, il fatto che il ricorrente assicurasse, da solo, il servizio cucina al bar deve desumersi dalla condotta processuale delle convenute, non comparse a rendere l'interrogatorio formale.
5. L'orario di lavoro
8 Parte ricorrente deduce e prova di essere stato assunto dal 21.7.2023 al 30.11.2023 con contratto di lavoro a tempo parziale al 75% (per 30 ore di lavoro settimanali) e dall'1.12.2023 con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il sig. allega altresì lo svolgimento, nei fine settimana e, segnatamente nei Pt_1
giorni di venerdì e sabato, di ore di lavoro non retribuite, essendo tenuto ad arrivare mezz'ora prima rispetto all'inizio del turno (alle 17, anziché alle 17,30) e restando oltre l'orario di fine turno (fino alle 24,00 anziché fino alle 23,00).
Dall'istruttoria per testi è emerso chiaramente che nei fine settimana il sig. Pt_1
restava in cucina oltre le 23,00 (teste sino alle 24,00 (teste ). Tes_1 Tes_2
Le chat allegate al ricorso, che evidenziano numerosi eventi (feste di compleanno, di laurea etc), la circostanza emersa dall'istruttoria secondo cui l'altra addetta alla cucina non si occupava degli eventi, dovendo pertanto il sig. curare la preparazione dei Pt_1 pasti in occasione degli stessi, l'omessa comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale, nonché la reiterata inottemperanza delle convenute all'ordine di produzione dei LUL (omissione che ha impedito l'approfondimento istruttorio richiesto dal ricorrente) consentono di ritenere fondata la domanda così come prospettata dal ricorrente.
La permanenza del ricorrente nei fine settimana oltre l'orario di lavoro è emersa dalle dichiarazioni delle testi escusse, mentre l'arrivo anticipato di mezz'ora è facilmente presumibile in ragione della necessità di preparare i pasti in occasione dei summenzionati eventi e della condotta processuale delle convenute.
Anche questa domanda deve pertanto trovare accoglimento come da ricorso.
Quanto alle differenze retributive dovute, devono essere recepite le somme riportate nel conteggio allegato al ricorso, che tiene conto:
- del corretto livello di inquadramento;
- delle ore di lavoro supplementare e straordinario non retribuite;
- della maggiorazione per lavoro notturno;
- delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2024 non regolarmente saldate;
- delle spettanze di fine rapporto;
- del TFR.
6. Il preavviso
9 È dovuto il preavviso nella misura richiesta, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza che ne riconosce il diritto in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento con riconoscimento della sola tutela indennitaria-risarcitoria (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n. 3247)
7. Gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di corresponsione degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda, alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione pronunciatasi sul punto (Cass. civ. sez. lav., 30/04/2025, n. 11343).
8. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la sussistenza di unico centro di imputazione tra e CP_2 CP_1
[...]
2. annulla le dimissioni rassegnate dal sig. per vizio del Parte_1
consenso;
3. dichiara estinto il rapporto di lavoro del sig. alla data Parte_1
del licenziamento del 13.3.2024 e, per l'effetto, condanna e CP_2 CP_1
in solido tra loro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
[...]
contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari a euro 1.823,13), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
4. condanna e in solido tra loro a pagare in favore del sig. CP_2 CP_1
la somma di euro 5.854,43, lordi di cui € 790,45 lordi a Parte_1 titolo di TFR, oltre ad € 1.202,60 lordi a titolo di indennità sostitutiva, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
5. condanna altresì e in solido tra loro, a rimborsare alla CP_2 CP_1
10 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al 30% ai sensi dell'art. 4 co 1 bis
D.M. n. 55/2014.
Torino, 04/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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