TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8123/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Dario Lisi e Ugo Troso come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e CP_1
Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 7.04.2022 l' le aveva comunicato di aver indebitamente CP_1 erogato la somma di € 4.872,13 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza sociale (cat.
INCIV n. 07646474) per il periodo dal 01.01.2021 al 01.04.2022, in conseguenza del ricalcolo della prestazione per ragioni reddituali.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento
1 alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014;
n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
“non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,
2 quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INCIV erogati nel periodo dal 01.01.2021 al 01.04.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.872,13 chiesta dall' al ricorrente con CP_1 comunicazione del 7.04.2022;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1 in € 900,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti
Dario Lisi e Ugo Troso.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8123/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Dario Lisi e Ugo Troso come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e CP_1
Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 7.04.2022 l' le aveva comunicato di aver indebitamente CP_1 erogato la somma di € 4.872,13 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza sociale (cat.
INCIV n. 07646474) per il periodo dal 01.01.2021 al 01.04.2022, in conseguenza del ricalcolo della prestazione per ragioni reddituali.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento
1 alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014;
n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
“non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,
2 quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INCIV erogati nel periodo dal 01.01.2021 al 01.04.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.872,13 chiesta dall' al ricorrente con CP_1 comunicazione del 7.04.2022;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1 in € 900,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti
Dario Lisi e Ugo Troso.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
3