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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17722/2024
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. DAL TOSO MARCO ( ) e l'avv. Parte_1 C.F._1
SMALDONE. Insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi in esso indicati.
Per nessuno è comparso. CP_1
Dopo la discussione orale, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17722/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. DAL TOSO MARCO ( ), C.F._1 dell'avv. SALA MARIA ROSA ( ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale Pt_1
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 13.5.2024 il propone appello avverso la sentenza n. 7295/2023 Parte_1
con cui il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale Pt_1 CP_1
di accertamento n. 1262336/2002 della Polizia Locale di in relazione alla violazione dell'art. Pt_1
142 co. 8 D.Lgs. 285/1992.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva dedotto la nullità del verbale di accertamento, eccependo l'assenza di omologazione degli apparecchi utilizzati per il rilievo della velocità, nonché la mancata taratura e verifica della funzionalità degli stessi.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sul presupposto dell'illegittimità degli accertamenti, in quanto eseguiti con apparecchi non omologati ma soltanto approvati dal
Controparte_2
pagina 2 di 4 Il , nell'atto di appello, ha dedotto la erronea interpretazione della normativa vigente Parte_1
in tema di omologazione ed approvazione di cui all'art. 142 comma 6 Cds e 345 DPR 495/1992, evidenziando la equivalenza della omologazione o della approvazione ai fini della legittimità dell'utilizzo dello strumento costituito dall'autovelox sulla base dell'esame delle disposizioni normative richiamate.
L'appellante ha inoltre richiamato tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado a sostegno della legittimità della contestazione del superamento dei limiti di velocità svolta nei confronti dell'appellato.
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
***
L'argomento oggetto di discussione è stato trattato dal Tribunale di Milano in causa di analogo contenuto, a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/24.
In tale sede si è osservato – con motivazione che si condivide e alla quale ci si richiama – quanto segue:
“La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art.
142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Secondo una ricostruzione fatta propria da diverse pronunce del Tribunale di Milano, le differenze nelle procedure di omologa e approvazione non sono state ritenute sufficienti ad escludere la validità delle contestazioni di violazioni accertate mediante apparecchiature approvate e non omologate.
Tuttavia, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente sul tema con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
La Corte ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare in serie la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo,
pagina 3 di 4 che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Nella fattispecie in esame costituisce circostanza pacifica il fatto che l'apparecchiatura non sia stata omologata, ma soltanto approvata. Ne deriva – sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte di legittimità – l'inutilizzabilità dell'accertamento svolto.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuna decisione deve essere assunta in tema di spese processuali, posto che l'appellato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7295/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di il 21.12.2023, pubblicata il 21.12.2023. Pt_1
2) Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025.
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17722/2024
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. DAL TOSO MARCO ( ) e l'avv. Parte_1 C.F._1
SMALDONE. Insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi in esso indicati.
Per nessuno è comparso. CP_1
Dopo la discussione orale, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17722/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. DAL TOSO MARCO ( ), C.F._1 dell'avv. SALA MARIA ROSA ( ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale Pt_1
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 13.5.2024 il propone appello avverso la sentenza n. 7295/2023 Parte_1
con cui il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale Pt_1 CP_1
di accertamento n. 1262336/2002 della Polizia Locale di in relazione alla violazione dell'art. Pt_1
142 co. 8 D.Lgs. 285/1992.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva dedotto la nullità del verbale di accertamento, eccependo l'assenza di omologazione degli apparecchi utilizzati per il rilievo della velocità, nonché la mancata taratura e verifica della funzionalità degli stessi.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sul presupposto dell'illegittimità degli accertamenti, in quanto eseguiti con apparecchi non omologati ma soltanto approvati dal
Controparte_2
pagina 2 di 4 Il , nell'atto di appello, ha dedotto la erronea interpretazione della normativa vigente Parte_1
in tema di omologazione ed approvazione di cui all'art. 142 comma 6 Cds e 345 DPR 495/1992, evidenziando la equivalenza della omologazione o della approvazione ai fini della legittimità dell'utilizzo dello strumento costituito dall'autovelox sulla base dell'esame delle disposizioni normative richiamate.
L'appellante ha inoltre richiamato tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado a sostegno della legittimità della contestazione del superamento dei limiti di velocità svolta nei confronti dell'appellato.
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
***
L'argomento oggetto di discussione è stato trattato dal Tribunale di Milano in causa di analogo contenuto, a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/24.
In tale sede si è osservato – con motivazione che si condivide e alla quale ci si richiama – quanto segue:
“La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art.
142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Secondo una ricostruzione fatta propria da diverse pronunce del Tribunale di Milano, le differenze nelle procedure di omologa e approvazione non sono state ritenute sufficienti ad escludere la validità delle contestazioni di violazioni accertate mediante apparecchiature approvate e non omologate.
Tuttavia, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente sul tema con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
La Corte ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare in serie la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo,
pagina 3 di 4 che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Nella fattispecie in esame costituisce circostanza pacifica il fatto che l'apparecchiatura non sia stata omologata, ma soltanto approvata. Ne deriva – sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte di legittimità – l'inutilizzabilità dell'accertamento svolto.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuna decisione deve essere assunta in tema di spese processuali, posto che l'appellato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7295/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di il 21.12.2023, pubblicata il 21.12.2023. Pt_1
2) Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025.
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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