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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5037/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5037 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 4148/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 18.4.2019,
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale Dr. , rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per CP_1 notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05.09.19, Per_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Anna Vingiani (c.f.:
) ed (c.f.: ), ed C.F._1 Parte_2 C.F._2
Parte elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali della predetta in Pt_1 alla via Comunale del Principe, n. 13/A
Appellante
E
(c.f. e P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f.: ) e Giovanni C.F._3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pt_3 CodiceFiscale_4 alla P.zza Francese, n. 1/3 Pt_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 13.11.19, l' ha Parte_4 impugnato la sentenza n. 4148/2019, pubblicata in data 18.4.2019, con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la sua opposizione al decreto ingiuntivo n.
1226/15, emesso in data 6.3.2015, depositato il 9.3.2015 e notificato il 13.3.2015, ottenuto dalla per l'importo di € 7.909,49, oltre Controparte_2 interessi e spese processuali, a titolo di saldo non ancora pagato per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012, dal mese di gennaio a settembre, l'ha condannata al pagamento del minor importo di € 7.755,99, oltre interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora (26.11.2014).
1.1. In particolare, il Tribunale, accertato il rapporto di accreditamento tra le parti Parte (dimostrato dalla documentazione depositata dalla parte opposta) e rilevato che l' non aveva contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni oggetto del giudizio, ha respinto in quanto generiche le eccezioni dell'azienda sanitaria relative sia al superamento della COM, sia al deficit di prova, da parte del centro, del mancato sforamento del tetto di spesa, aderendo al consolidato orientamento secondo il quale il superamento del tetto di spesa non è elemento costitutivo della pretesa creditoria, bensì Parte fatto impeditivo della stessa, il cui onere probatorio grava sull' in quanto debitore, non assolto nel caso di specie.
In tema di applicazione degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006, il Tribunale, modificando il proprio precedente orientamento ed in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 10582/2018 della Corte di Cassazione, ha ritenuto la relativa disciplina valga limitatamente al triennio 2007-2009, escludendo, al contempo, che il richiamo espressamente effettuato alla legge 296/2006 negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto Parte tra l' e il Centro appellante in data 10.8.2012 “siano espressione della volontà delle parti di recepire nel contratto lo sconto di cui alla L. n. 296/2006” (cfr. pag. 8 sentenza).
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte Infine, ha accolto l'eccezione dell' relativa a diversi addebiti per anomalie tecnico- sanitarie relative alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e luglio 2012, che hanno Parte generato un credito dell' di complessivi € 153,50, valorizzando la circostanza che Part
“le suddette irregolarità risultano contestate dalla , come risulta dalle note prodotte in atti, pur mancando la prova di ricezione del centro, circostanza, quest'ultima, di per sé, non idonea a rendere illegittimi gli addebiti;
in ogni caso la società opposta, a fronte delle specifiche contestazioni, nulla ha dedotto al fine di escludere le irregolarità riscontrate e i conseguenti addebiti” (cfr. pag. 10 sentenza). Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' contestando, con un unico motivo di appello, articolato in due distinti capi, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non applicabile lo sconto né in forza della normativa (capo a intitolato: “sotto il profilo della normativa”), né in virtù delle clausole contrattuali (capo b nominato: “sotto il profilo delle previsioni contrattuali”). Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda del centro, con vittoria di spese di lite.
2.1 Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della sentenza impugnata, conforme a precedenti di merito riportati in comparsa.
All'udienza del 21.5.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, dall'appellata anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 3. Con un unico articolato motivo, l' appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui respinge il proprio motivo di opposizione al D.I. in tema di applicabilità, alle prestazioni oggetto della controversia, della scontistica di cui alla legge n. 296/2006. L'appellante insiste, in diverso avviso rispetto alla decisione del primo giudice, che alla luce della giurisprudenza di merito richiamata lo sconto opera anche per le annualità successive al 2007-2009, che esso è stato altresì contrattualizzato, come risulterebbe dalla lettura delle clausole negoziali aderente alla reale volontà delle
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte parti;
sotto altro profilo l' fa valere che riconoscere gli importi detratti causerebbe lo sforamento del tetto di spesa.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. Va innanzitutto esclusa l'operatività dello sconto per le prestazioni compiute nell'anno 2012 per effetto della legge (art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006), in continuità con le numerose pronunce di questa Corte, richiamate anche dall'appellante.
Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che
“non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'“incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n.
94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (così Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 22742/2024 e Cass. 10582/2018).
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
3.2. Quanto alla questione dell'operatività dello sconto in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto, come peraltro già affermato da questa Corte in numerose pronunce, sono pienamente condivisibili le considerazioni del Tribunale.
Ed infatti, l'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti il 10.8.2012 per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese nell'anno 2012, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale (…) è fissato in € (…) al netto del ticket e sconto (…); si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, dispone che “
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. 2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli “sconti di
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Parte 3.3. Infine, nessuna contraddizione è ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella fattispecie concreta è mancata di specifica allegazione e di prova.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e delle sole attività effettivamente svolte, che in appello non hanno incluso istruttoria;
va altresì tenuto conto del collegamento ipertestuale presente nelle comparse finali dell'appellata società, di guisa che soltanto la relativa voce di onorario è maggiorata del 30%, il tutto secondo i seguenti importi:
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
fase di studio: € 500,00, fase introduttiva: € 400,00, fase decisoria: € 1.170,00 (900 + 270 quale aumento del 30% = 1.170).
La liquidazione è fatta con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto, atteso il suo integrale rigetto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4148/2018, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data
18.4.2019, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.070,00 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con distrazione agli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri per averne fatto anticipo;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5037 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 4148/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 18.4.2019,
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale Dr. , rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per CP_1 notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05.09.19, Per_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Anna Vingiani (c.f.:
) ed (c.f.: ), ed C.F._1 Parte_2 C.F._2
Parte elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali della predetta in Pt_1 alla via Comunale del Principe, n. 13/A
Appellante
E
(c.f. e P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f.: ) e Giovanni C.F._3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pt_3 CodiceFiscale_4 alla P.zza Francese, n. 1/3 Pt_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 13.11.19, l' ha Parte_4 impugnato la sentenza n. 4148/2019, pubblicata in data 18.4.2019, con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la sua opposizione al decreto ingiuntivo n.
1226/15, emesso in data 6.3.2015, depositato il 9.3.2015 e notificato il 13.3.2015, ottenuto dalla per l'importo di € 7.909,49, oltre Controparte_2 interessi e spese processuali, a titolo di saldo non ancora pagato per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012, dal mese di gennaio a settembre, l'ha condannata al pagamento del minor importo di € 7.755,99, oltre interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora (26.11.2014).
1.1. In particolare, il Tribunale, accertato il rapporto di accreditamento tra le parti Parte (dimostrato dalla documentazione depositata dalla parte opposta) e rilevato che l' non aveva contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni oggetto del giudizio, ha respinto in quanto generiche le eccezioni dell'azienda sanitaria relative sia al superamento della COM, sia al deficit di prova, da parte del centro, del mancato sforamento del tetto di spesa, aderendo al consolidato orientamento secondo il quale il superamento del tetto di spesa non è elemento costitutivo della pretesa creditoria, bensì Parte fatto impeditivo della stessa, il cui onere probatorio grava sull' in quanto debitore, non assolto nel caso di specie.
In tema di applicazione degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006, il Tribunale, modificando il proprio precedente orientamento ed in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 10582/2018 della Corte di Cassazione, ha ritenuto la relativa disciplina valga limitatamente al triennio 2007-2009, escludendo, al contempo, che il richiamo espressamente effettuato alla legge 296/2006 negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto Parte tra l' e il Centro appellante in data 10.8.2012 “siano espressione della volontà delle parti di recepire nel contratto lo sconto di cui alla L. n. 296/2006” (cfr. pag. 8 sentenza).
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte Infine, ha accolto l'eccezione dell' relativa a diversi addebiti per anomalie tecnico- sanitarie relative alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e luglio 2012, che hanno Parte generato un credito dell' di complessivi € 153,50, valorizzando la circostanza che Part
“le suddette irregolarità risultano contestate dalla , come risulta dalle note prodotte in atti, pur mancando la prova di ricezione del centro, circostanza, quest'ultima, di per sé, non idonea a rendere illegittimi gli addebiti;
in ogni caso la società opposta, a fronte delle specifiche contestazioni, nulla ha dedotto al fine di escludere le irregolarità riscontrate e i conseguenti addebiti” (cfr. pag. 10 sentenza). Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' contestando, con un unico motivo di appello, articolato in due distinti capi, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non applicabile lo sconto né in forza della normativa (capo a intitolato: “sotto il profilo della normativa”), né in virtù delle clausole contrattuali (capo b nominato: “sotto il profilo delle previsioni contrattuali”). Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda del centro, con vittoria di spese di lite.
2.1 Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della sentenza impugnata, conforme a precedenti di merito riportati in comparsa.
All'udienza del 21.5.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, dall'appellata anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 3. Con un unico articolato motivo, l' appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui respinge il proprio motivo di opposizione al D.I. in tema di applicabilità, alle prestazioni oggetto della controversia, della scontistica di cui alla legge n. 296/2006. L'appellante insiste, in diverso avviso rispetto alla decisione del primo giudice, che alla luce della giurisprudenza di merito richiamata lo sconto opera anche per le annualità successive al 2007-2009, che esso è stato altresì contrattualizzato, come risulterebbe dalla lettura delle clausole negoziali aderente alla reale volontà delle
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte parti;
sotto altro profilo l' fa valere che riconoscere gli importi detratti causerebbe lo sforamento del tetto di spesa.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. Va innanzitutto esclusa l'operatività dello sconto per le prestazioni compiute nell'anno 2012 per effetto della legge (art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006), in continuità con le numerose pronunce di questa Corte, richiamate anche dall'appellante.
Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che
“non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'“incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n.
94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (così Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 22742/2024 e Cass. 10582/2018).
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
3.2. Quanto alla questione dell'operatività dello sconto in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto, come peraltro già affermato da questa Corte in numerose pronunce, sono pienamente condivisibili le considerazioni del Tribunale.
Ed infatti, l'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti il 10.8.2012 per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese nell'anno 2012, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale (…) è fissato in € (…) al netto del ticket e sconto (…); si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, dispone che “
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. 2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli “sconti di
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n. 5037/2019 r.g.a.c.c. Sentenza 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Parte 3.3. Infine, nessuna contraddizione è ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella fattispecie concreta è mancata di specifica allegazione e di prova.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e delle sole attività effettivamente svolte, che in appello non hanno incluso istruttoria;
va altresì tenuto conto del collegamento ipertestuale presente nelle comparse finali dell'appellata società, di guisa che soltanto la relativa voce di onorario è maggiorata del 30%, il tutto secondo i seguenti importi:
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fase di studio: € 500,00, fase introduttiva: € 400,00, fase decisoria: € 1.170,00 (900 + 270 quale aumento del 30% = 1.170).
La liquidazione è fatta con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto, atteso il suo integrale rigetto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4148/2018, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data
18.4.2019, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.070,00 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con distrazione agli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri per averne fatto anticipo;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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