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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 22/07/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 360 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ezio
Catauro, elettivamente domiciliato in Albanella (SA), alla Via Michelangelo, n. 2, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in pers. del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22/03/2024, Per_1
dall'avv. Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38,
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
1 PEC: ; Email_3
Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabrizio
Maione, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Solimena, n. 93, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22/01/2024, agiva contro l e l Parte_1 CP_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 10020239009550232/000 notificata il 29.11.2023, dell'importo complessivo di € 30.104,40, relativa agli avvisi di addebito:
1) n. 40020180002169657000;
2) n. 40020180008594442000;
3) n. 40020180008903463000;
4) n. 40020190008119923000;
5) n. 40020210000199723000;
6) n. 40020210001125574000;
2 7) n. 40020220002135116000.
Il ricorrente, in via preliminare, eccepiva la nullità delle suindicate cartelle, nonché
dell'intimazione di pagamento, per mancanza del titolo esecutivo, non essendo stata fornita alcuna prova circa la regolarità della notifica, né circa l'esistenza del titolo posto alla base dell'intimazione di pagamento.
Evidenziava, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7, comma 1, Statuto del Contribuente, in quanto nessuno degli atti presupposti, peraltro mai notificati, era stato materialmente allegato alla stessa, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, nonché l'omessa o inesistente, ove eseguita con modalità difformi di quelle previste dalla legge, notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata:
<<- in via preliminare, dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento
10020239009550232/000 e di tutti i sopradescritti atti presupposti in esso succintamente
indicati per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento
10020239009550232/000 e degli atti presupposti, meglio indicati in premessa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dagli avvisi di addebito
nn. 40020180002169657000, n. 40020180008594442000, n. 40020180008903463000, n.
40020190008119923000, n.40020210000199723000, n. 40020210001125574000 e n.
40020220002135116000, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti, e per l'effetto annullare
e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dai predetti atti;
- in ogni caso, inibire all'Agente della Riscossione dal procedere a qualsiasi procedimento
esecutivo>>.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3 2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 05/02/2024, si costituiva in giudizio l che, in via preliminare, Controparte_3
evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, stante la regolarità della notifica effettuata dall' prevedendo il D.P.R. n. 602/1973 una CP_2
modalità affidata al concessionario e all'ufficio postale, perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata e, in ogni caso, l'avvenuta sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione, essendo decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge, decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito,
effettuata entro i termini di prescrizione previsti dalla normativa.
Infine, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' in favore Controparte_4
dell'Ente impositore, in ordine alla notifica degli avvisi di addebito e alla formazione del ruolo, non avendo alcuna responsabilità in merito ai vizi degli atti prodromici e alle ulteriori attività degli stessi.
Pertanto, concludeva chiedendo:
<- in via preliminare, rigettare l'impugnazione promossa dal ricorrente in quanto
inammissibile e tardiva ed infondata.
- accertare e dichiarare la correttezza della procedura di riscossione posta in essere
dalla con riferimento all'atto impugnato. Controparte_3
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente
[...]
e condannare in cadi accoglimento della domanda, la Resistente Controparte_3
CP_2
Con vittoria delle spese del giudizio.
4 3. Con memoria difensiva depositata il 29/05/2024, si costituiva in giudizio l CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impugnati, peraltro non opposti dal ricorrente nei termini di legge, e che l'avviso di addebito n. 40020180008903463000 era stato oggetto di sgravio a seguito del pagamento ad opera dell'opponente di parte dell'importo iscritto a ruolo. Evidenziava, inoltre, la regolarità della notifica, eseguibile anche mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si considerava avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione ai titoli oggetto di causa e che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da . Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<<…dichiarare inammissibile ed infondata la domanda e confermare l'intimazione di
pagamento opposta e gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa
somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
l'accertamento>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
4. Ritenuti insussistenti i presupposti idonei a giustificare la sospensione inaudita altera
parte dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, il G.d.L., con ordinanza del 22/07/2024,
rinviava la discussione all'udienza del 25/02/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 5 Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perché le deduzioni poste a base dell'opposizione risultano infondate.
1. Va, in primo luogo, evidenziato che l ha fornito piena prova, versando agli atti le CP_2
copie delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta consegna delle cartelle esattoriali impugnate e le buste elettroniche delle notificazioni eseguite a mezzo PEC, dell'avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione, ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da
6 ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di
7 ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951);
f) per quanto riguarda, poi, la possibilità di notificare un atto mediante PEC va premesso che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un
8 vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo;
g) è stato affermato, poi, dalle Sezioni Unite sia che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011
- Ministero della Giustizia - in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910
del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo
"CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), e sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620 e
Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), posto che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive concernenti l'omessa notifica dei titoli posti a base dell'intimazione di pagamento sono prive di fondamento.
9 2. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivo ed i crediti dell' ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine CP_2
di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale, in particolare per le tutte le doglianze concernenti l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica degli avvisi, ma anche di tutte quelle con cui sono stati lamentati vizi di forma e motivazionali degli avvisi medesima.
3. In relazione, poi, alla deduzione concernente il supposto mancato rispetto nella redazione dell'intimazione di pagamento dell'art. 7, comma 1, Statuto del Contribuente, occorre rilevare – al di là della palese non conferenza della norma invocata rispetto all'intimazione di pagamento de qua – come si tratti di deduzione in radice inammissibile per tardività della domanda.
E, infatti, con riferimento a detta deduzione si versa nel campo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che con essa viene contestata la legittimità formale dell'atto di intimazione di pagamento.
10 Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, invero, le azioni di opposizione alle intimazioni di pagamento proposte per vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e degli atti di esecuzione, appartengono al novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la conseguente applicabilità dei relativi limiti decadenziali previsti per tale tipo di opposizioni dal comma 2 dell'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, a mente della quale: <In tema di opposizione
a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento,
carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa
impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi>> e, nello stesso senso, la già richiamata Cass. n. 16757/2019).
Di conseguenza, poiché l'intimazione opposta risulta notificata in data 29.11.2023, mentre il ricorso in opposizione risulta presentato telematicamente in data 22.1.2024, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di giorni venti previsto dal succitato art. 617, comma 2, c.p.c. e, di conseguenza è inammissibile la suddetta deduzione di ordine formale.
4. Quanto, infine, alla doglianza concernente l'asserita prescrizione dei crediti maturatasi successivamente alla notifica dei titoli è sufficiente evidenziare che tra la notifica degli AVA
– la prima delle quali risulta avvenuta il 22.6.2018 e l'ultima il 29.7.2022 – e la notifica dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, avvenuta, come detto, il
29.11.2023, non sia trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva.
Ciò anche con riferimento specifico all'AVA n. 40020180002169657000, che è stato notificato il 22.6.2018, occorrendo tener conto che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
30.6.2021, cioè per un anno, tre mesi e 22 giorni, a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19.
11 E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
5. In relazione, infine, all'AVA n. 40020180008903463000, da quanto riferito dall' (non CP_2
avendo parte attrice fornito alcuna prova di pagamenti effettuati), il pagamento del debito sarebbe stato soltanto parziale (né consta quando sarebbe stato effettuato), sicché è allo stato del tutto legittima la proposizione dell'intimazione di pagamento da parte dell'
[...]
anche con riferimento a detto AVA, sia pur, ovviamente, nei limiti della sola Controparte_4
somma ancora dovuta (non essendovi domanda di rideterminazione del debito), che sarà
debitamente comunicata all . Controparte_3
6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 360 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_3 CP_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 21.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.