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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 6173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 12.9.2024 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ambrosio in Parte_1 virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Giallanella in Velletri, alla Via Mammucari Artemisia n.36,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Useli virtù della procura Controparte_1 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Nettuno, alla Piazza Giuseppe Mazzini n.42.
Oggetto: somministrazione – adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 5.11.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
8.446,28, quale corrispettivo per la somministrazione di acqua per uso domestico.
La citante ha riferito: che tra le parti è stato concluso un contratto di somministrazione di acqua per uso domestico;
che il servizio idrico riguarda l'unità immobiliare situata in Nettuno alla
Via Rosa Luxemburg n.18/D4; che l'utente non ha integralmente dato il corrispettivo per il servizio accennato;
che ha un credito pari ad euro 8.446,28; che ha infruttuosamente e ripetutamente reclamato il pagamento della somma;
che la fornitura di acqua è stata ridotta ed illecitamente riattivata dalla cliente;
che i consumi utilizzati per il conteggio della somma pretesa sono stati concretamente riscontrati da tecnici.
La citata ha replicato: che il diritto di credito della somministrante è parzialmente prescritto;
che i consumi addotti dalla società sono inesatti.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più testimoni.
All'udienza del 12.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. Per l'eccezione di prescrizione va rilevato che la citata si è costituita intempestivamente, con applicazione del principio secondo cui ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
La domanda da giudicare concerne allora l'adempimento di un contratto di somministrazione idrica, limitatamente al corrispettivo dovuto dalla cliente per i servizi resi dalla somministrante
(cfr. atto di citazione), con necessità di vagliare la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La Suprema Corte (con orientamento parzialmente adeguante precedenti pronunce [sempre in riferimento al contratto scrutinato: somministrazione]) ha statuito che in tema di somministrazione (di energia elettrica), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia, incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr.
C. Ord. n.297/2020); la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. C. Ord. n.28984/2023).
Le pronunce sopra riprodotte palesano un principio di ordine generale secondo cui l'utente che denunci l'inesattezza del consumo addebitato dalla somministrante è onerato di una puntuale contestazione, con allegazione del consumo rilevato in altre bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di acqua. Ebbene l'utente non ha contestato, con le modalità di cui sopra, il consumo addebitato (cfr. comparsa di risposta).
Di poi i documenti prodotti dalla società (verbali di intervento [riconosciuti dai sottoscrittori]) confermano il consumo utilizzato per la determinazione della somma richiesta;
l'attività di accertamento compiuta dai dipendenti della società rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con attribuzione di pubblica fede all'accertamento compiuto e trasfuso nell'atto.
Dalle argomentazioni surriferite deriva l'accoglimento della domanda, con condanna di
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di euro CP_1 Parte_1
8.446,28, importo da maggiorare con interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza (parametri medi con riduzione per la non complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate – fasi svolte – valore della lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando: -condanna di al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 8.446,28, importo da maggiorare con interessi legali decorrenti dalla data della domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.554 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.)
Velletri, lì 2.1.2025 Il Giudice
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ambrosio in Parte_1 virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Giallanella in Velletri, alla Via Mammucari Artemisia n.36,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Useli virtù della procura Controparte_1 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Nettuno, alla Piazza Giuseppe Mazzini n.42.
Oggetto: somministrazione – adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 5.11.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
8.446,28, quale corrispettivo per la somministrazione di acqua per uso domestico.
La citante ha riferito: che tra le parti è stato concluso un contratto di somministrazione di acqua per uso domestico;
che il servizio idrico riguarda l'unità immobiliare situata in Nettuno alla
Via Rosa Luxemburg n.18/D4; che l'utente non ha integralmente dato il corrispettivo per il servizio accennato;
che ha un credito pari ad euro 8.446,28; che ha infruttuosamente e ripetutamente reclamato il pagamento della somma;
che la fornitura di acqua è stata ridotta ed illecitamente riattivata dalla cliente;
che i consumi utilizzati per il conteggio della somma pretesa sono stati concretamente riscontrati da tecnici.
La citata ha replicato: che il diritto di credito della somministrante è parzialmente prescritto;
che i consumi addotti dalla società sono inesatti.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più testimoni.
All'udienza del 12.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. Per l'eccezione di prescrizione va rilevato che la citata si è costituita intempestivamente, con applicazione del principio secondo cui ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
La domanda da giudicare concerne allora l'adempimento di un contratto di somministrazione idrica, limitatamente al corrispettivo dovuto dalla cliente per i servizi resi dalla somministrante
(cfr. atto di citazione), con necessità di vagliare la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La Suprema Corte (con orientamento parzialmente adeguante precedenti pronunce [sempre in riferimento al contratto scrutinato: somministrazione]) ha statuito che in tema di somministrazione (di energia elettrica), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia, incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr.
C. Ord. n.297/2020); la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. C. Ord. n.28984/2023).
Le pronunce sopra riprodotte palesano un principio di ordine generale secondo cui l'utente che denunci l'inesattezza del consumo addebitato dalla somministrante è onerato di una puntuale contestazione, con allegazione del consumo rilevato in altre bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di acqua. Ebbene l'utente non ha contestato, con le modalità di cui sopra, il consumo addebitato (cfr. comparsa di risposta).
Di poi i documenti prodotti dalla società (verbali di intervento [riconosciuti dai sottoscrittori]) confermano il consumo utilizzato per la determinazione della somma richiesta;
l'attività di accertamento compiuta dai dipendenti della società rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con attribuzione di pubblica fede all'accertamento compiuto e trasfuso nell'atto.
Dalle argomentazioni surriferite deriva l'accoglimento della domanda, con condanna di
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di euro CP_1 Parte_1
8.446,28, importo da maggiorare con interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza (parametri medi con riduzione per la non complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate – fasi svolte – valore della lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando: -condanna di al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 8.446,28, importo da maggiorare con interessi legali decorrenti dalla data della domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.554 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.)
Velletri, lì 2.1.2025 Il Giudice