Sentenza breve 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02058/2026REG.PROV.COLL.
N. 06274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6274 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, la Questura Roma, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12831/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Questura Roma e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AN SS AR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio l’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto 24.1.2025 di rigetto/irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno-lavoro subordinato, emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Roma, sul rilievo -tra l’altro- della mancata produzione del contratto di soggiorno, quale requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno (decreto flussi 2022).
1.1. Il ricorrente ha lamentato, nel primo grado di giudizio, l’inadempienza della Prefettura per la mancata convocazione -sia sua che della datrice di lavoro, società -OMISSIS-- ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, presso lo S.U.I.
1.2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’interno, resistendo all’impugnativa.
2. Con sentenza, resa in forma semplificata, n. 12831 del 2025, il TAR ha respinto il ricorso per la carenza del citato contratto di soggiorno, specificando che l’istanza di permesso di soggiorno proposta era stata avanzata, in deroga alla normativa vigente. Il primo giudice ha, poi, aggiunto che, in data 6 maggio 2024, l’Amministrazione ha revocato il nulla-osta all’ingresso, in quanto la richiesta del primo ingresso, da parte degli interessati, non era stata mai stata formalizzata presso lo Sportello Unico, nel termine perentorio di cui all’art. 22, comma 5 del T.U. immigrazione.
3. Tale decisione è stata appellata dal cittadino straniero che ha riproposto, innanzitutto la censura secondo cui la mancata conclusione del contratto sarebbe dipesa da fatto addebitabile alla Prefettura che non avrebbe mai convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’appellante ha, poi, censurato la decisione del primo giudice sotto il profilo dell’eccesso di potere per il travisamento di fatto, consistito nello scambio di persona tra i due connazionali (quasi) omonimi.
3.1. L’Amministrazione intimata si è costituita anche in questo grado di giudizio, con atto dell’1.8.2025.
3.2. Con ordinanza n. 3132/2025, assunta nella camera di consiglio del 28.8.2025 sull’istanza cautelare, questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di depositare una relazione di chiarimenti con riguardo agli elementi informativi sugli esiti di trattazione delle richieste di convocazione formulate dall’interessato .
3.3. Con comunicazione, depositata il 10 febbraio 2026, l’Amministrazione ha adempito a tale incombente istruttorio, ricostruendo la intera vicenda, anche con riguardo all’errore di protocollazione dovuto allo scambio nominativo di persona; ha rimarcato che, in esito all’esame della documentazione allegata alla domanda dell’odierno ricorrente, l’Ufficio ha rilevato la carenza del documento attestante la richiesta del centro per l’impiego, nonché della “idoneità alloggiativa”, oltre alla carenza del requisito economico in capo al datore di lavoro.
3.4. Indi, l’Ufficio in data 10.2.2026, ha integralmente riportato, nel nuovo preavviso di revoca (prot. n. -OMISSIS-), le succitate osservazioni ostative all’accoglimento dell’istanza, come risulta nella documentazione allegata ( cfr . all.3).
4. L’appello risulta improcedibile.
5. L’intervenuta nuova determinazione da parte dello S.U.I. ( rectius: preavviso di revoca del 10.2.2026), in merito al nulla osta rilasciato in data 2 maggio 2023, fa venir meno l’interesse all’appello, in quanto l’interesse della parte ricorrente si è ormai spostato sul sopravvenuto atto tutorio n. -OMISSIS-10/02/2026.
5.1. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
6. Le spese possono compensarsi in considerazione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino straniero.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De OL, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN SS AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SS AR | OS De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.