Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1572
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Sentenza 14 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, nella persona del giudice Dott. Francesco De Giorgi, il 14 aprile 2025. La ricorrente ha richiesto il pagamento di differenze retributive per un ammontare di € 270.068,93, sostenendo di aver lavorato a tempo pieno nonostante fosse formalmente inquadrata con un contratto part-time. Inoltre, ha chiesto l'adeguamento della posizione previdenziale e il pagamento di una somma per un pignoramento. La controparte, una società in liquidazione, non si è costituita in giudizio, risultando contumace.

Il giudice ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, argomentando che il credito della ricorrente, essendo nei confronti di un'impresa in liquidazione, deve essere fatto valere in sede concorsuale. Ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra le competenze del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, evidenziando che la richiesta di pagamento, sebbene legata a un rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale e deve essere trattata nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, la domanda è stata ritenuta improcedibile, in quanto non rientrante nella competenza del giudice del lavoro. Non sono state disposte spese legali a causa della contumacia della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1572
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1572
    Data del deposito : 14 aprile 2025

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