Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4786/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LORUSSO BARTOLO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
nonchè
, e in qualità di soci Controparte_1 Controparte_2 illimitatamente responsabili
CONTUMACI
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.4.2023 la SI.ra deduceva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di società Controparte_1 specializzata nel commercio all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi, dal 28.5.2004 con contratto di lavoro part–time, poi dal 16.1.2020 trasformato in full–time fino alla cessazione del rapporto avvenuto in data
07.2.2022, svolgendo mansione di commessa, inquadrata nel livello 4° del
2.400,00, a titolo di differenza tra quanto trattenuto in busta paga per pignoramento presso terzi esattoriale e quanto effettivamente pagato al creditore CP_3
Non si costituiva in giudizio la società resistente e all'udienza dell'11.12.2023 veniva dichiarata la contumacia.
Tale giudizio veniva interrotto in data 13.1.2025 per intervenuto fallimento della società resistente a seguito di sentenza emessa dal Trib. di Bari n.
221/2024 del 17.7.2024, con cui veniva aperta la liquidazione giudiziale
(già fallimento) in danno della e Controparte_1 dei singoli soci.
Nel giudizio riassunto dalla SI.ra con ricorso del 28.2.2025 CP_1 nessuno si costituiva per la Curatela della liquidazione giudiziale della società resistente.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Occorre evidenziare che il credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione giudiziale debba essere fatto valere in sede concorsuale nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore.
Infatti, nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice del fallimento la giurisprudenza di legittimità, condivisa dallo scrivente, precisa che il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (cfr. Cass. 3 gennaio 2024, n. 94; Cass. 15 maggio 2024, n. 13530; Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2021, n. 2964).
Applicando tali principi al caso di specie, la pretesa avanzata dalla ricorrente e consistente nella richiesta di pagamento di somme di denaro a titolo di differenze retributive per il maggiore orario di lavoro prestato durante l'intero rapporto di dipendenza, determina un accertamento in via incidentale che ha una funzione esclusivamente strumentale, poiché finalizzata all'ammissione del credito da lei rivendicato, dipendente dal rapporto di lavoro, allo stato passivo del fallimento.
Trattasi, infatti di pretesa diretta al pagamento di somme di denaro che, seppur accompagnata da domanda di accertamento, è comunque finalizzata a questioni di natura esclusivamente patrimoniale, con la conseguente devoluzione alla cognizione del giudice fallimentare.
L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è dunque devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 L.F., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impediens. Come evidenziato anche in una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma (cfr. sentenza n. 397/2023) e secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. n.
24363/2017; Cass. n. 7990/2018; Cass. n. 23528/2021; Cass. n.
35681/2022), la questione deve preliminarmente e correttamente essere impostata in termini, non già di competenza in funzione della vis attractiva del foro fallimentare, ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare (non derivando l'azione dal fallimento), ma piuttosto di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. della stessa legge (in termini, Cass. n. 7129/2011; Cass. n.
20131/2005).
Ciò chiarito e venendo al caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente risulta improcedibile, stante l'inderogabilità delle norme poste a tutela della par condicio creditorum, trattandosi di un giudizio di accertamento di un diritto di credito dipendente sì dal rapporto di lavoro ma che esula dalla competenza funzionale del giudice del lavoro per essere competente il giudice della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, in quanto circoscritta a far valere un diritto risarcitorio nei confronti della Curatela e finalizzata al conseguimento di una somma a titolo di ristoro per il dedotto.
Alla luce di quanto innanzi va dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Nulla per le spese attesa la contumacia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. nulla per le spese.
Bari, 14.4.2024 Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco De Giorgi