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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/08/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3632/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632/2024 R.G. L.,
TRA (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino (RC), via S.S. 106 Km 87 500, presso lo studio dell'avv.
Antonio Marando che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia sita in Locri P.IVA_1 CP_2 alla via Matteotti 48, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024
[...]
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso CP_3
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, deduceva: - Parte_1 che in data 14/07/2023 presentava alle competenti sedi domanda volta al riconoscimento della pensione di invalidità civile ex L. n. 118/1971 nonché per il riconoscimento stato di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 della l. 104/92; - che, in data 07/09/2023, veniva sottoposto a visita medico legale presso la
Competente Commissione Medica, la quale lo riconosceva “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9
DL 509/88) - Percentuale 75” nonché “portatore di Handicap art. 3 comma 1 L.
104/92 - revisione No”; - che in data 10/11/2023 veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi il Tribunale di Locri iscritto al n. R.G.
3736/2023; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.
[...]
lo riconosceva meritevole del beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71 ma non Per_2 del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/71; - che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del consulente.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) Accertare nei confronti dei convenuti il diritto del ricorrente al riconoscimento invalidità civile
100% L. n. 118/197, nonché riconoscimento stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.3. come per legge essendo affetto da infermità tali da determinare il diritto dell'invalidità civile 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2)
Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando CP_2 quanto eccepito da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva chiesto il deposito di nota a chiarimento al CTU incaricato, dott.
il quale provvedeva al relativo deposito in data 31.05.2025. Persona_2
Con provvedimento del 22.05.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' resistente, CP_1 queste devono essere rigettate in considerazione della generica formulazione delle stesse.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre precisare che oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, nonché per il riconoscimento dello stato di persona disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie, ma è necessario che lo stesso risulti invalido con totale e permanente inabilità lavorativa;
inoltre è necessario che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie a seguito di accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. in Persona_2 considerazione del dedotto e documentato aggravamento delle condizioni del ricorrente.
Esaminati gli atti di causa ed i nuovi documenti sanitari prodotti, il CTU, nel depositare i richiesti chiarimenti, ha così concluso « Il sottoscritto ctu, presa visione della nuova documentazione depositata da parte ricorrente, rilevato che alla luce di detta documentazione le condizioni del periziato richiedano una rivalutazione nel senso di un reale aggravamento… considerato che il D.M del 05.02.1992 del
Ministero della Sanità (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per la minorazione e malattie invalidanti) pubblicato sul supplemento ordinario n° 43 alla G.U. del 26.02.1992 identifica le patologie in diagnosi con una percentuale distinta ed un numero di codice, tenuto conto del concetto di concorrenza e coesistenza dei vari stati morbosi ed applicato il calcolo riduttivo, le infermità riscontrate a carico del Sig. esitano nella percentuale Parte_1 di invalidità totale espressa in calce alla tabella seguente: 7010 Anchilosi rachide lombare 40% - 7216 Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole 45% - 6603 Asma allergico estrinseco 30% - 6447 Coronaropatia III classe nyha 80% - 4005 Perdita uditiva da tabella 10% - TOTALE 96%. La tabella indicativa delle percentuali di invalidità fa riferimento alla capacità lavorativa generica, ma qualora le infermità incidano sulla capacità lavorativa "semispecifica" o specifica è consentita una oscillazione fino a 5 punti sul punteggio tabellare. Tenendo conto della elevata percentuale di invalidità risultante e, dei fattori che incidono sulle attività confacenti, ritengo di maggiorare tale percentuale dal 96% al 100%. Nel caso in esame, il calcolo riduzionistico riportato va interpretato in modo da farlo coincidere con la realtà biologica. Le voci specifiche, relative a menomazioni dell'apparato locomotore, vanno calcolate in concorrenza tra loro, ed insieme alle altre menomazioni coesistenti, cardiopatia, patologia respiratoria ed ipoacusia, configurano una inabilità lavorativa che rende il Sig. meritevole Parte_1 del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/1971. Il grado di autonomia del periziato, risulta ridotto ed arriva a determinare un grado di assistenza e dipendenza globale
e continuativa necessaria a configurare una situazione di gravità dell'handicap, per cui si ritiene il Sig. , soggetto con handicap in situazione di gravità art. 3 Pt_1 comma 3. La decorrenza è da datarsi come da nuove certificazioni acquisite
(16.01.2025)».
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Condivisibile deve ritenersi altresì l'indicazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dal mese di gennaio 2025, in ragione della datazione delle nuove certificazioni acquisite in corso di causa.
Considerata l'accertata sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli artt. 12 L. 118/71
e 3, comma 3, L. 104/92 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere interamente compensate tra le parti stante il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva a quella di deposito del ricorso.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_2 separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (c.f. Parte_1
), N. R.G. 3632/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalido Parte_1 civile nella misura del 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa ai sensi dell'art 12 L. 118/71, nonché soggetto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal 16.01.2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_2
p.t., le spese di CTU per come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3632/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632/2024 R.G. L.,
TRA (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino (RC), via S.S. 106 Km 87 500, presso lo studio dell'avv.
Antonio Marando che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia sita in Locri P.IVA_1 CP_2 alla via Matteotti 48, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024
[...]
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso CP_3
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, deduceva: - Parte_1 che in data 14/07/2023 presentava alle competenti sedi domanda volta al riconoscimento della pensione di invalidità civile ex L. n. 118/1971 nonché per il riconoscimento stato di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 della l. 104/92; - che, in data 07/09/2023, veniva sottoposto a visita medico legale presso la
Competente Commissione Medica, la quale lo riconosceva “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9
DL 509/88) - Percentuale 75” nonché “portatore di Handicap art. 3 comma 1 L.
104/92 - revisione No”; - che in data 10/11/2023 veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi il Tribunale di Locri iscritto al n. R.G.
3736/2023; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.
[...]
lo riconosceva meritevole del beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71 ma non Per_2 del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/71; - che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del consulente.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) Accertare nei confronti dei convenuti il diritto del ricorrente al riconoscimento invalidità civile
100% L. n. 118/197, nonché riconoscimento stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.3. come per legge essendo affetto da infermità tali da determinare il diritto dell'invalidità civile 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2)
Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando CP_2 quanto eccepito da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva chiesto il deposito di nota a chiarimento al CTU incaricato, dott.
il quale provvedeva al relativo deposito in data 31.05.2025. Persona_2
Con provvedimento del 22.05.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' resistente, CP_1 queste devono essere rigettate in considerazione della generica formulazione delle stesse.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre precisare che oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, nonché per il riconoscimento dello stato di persona disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie, ma è necessario che lo stesso risulti invalido con totale e permanente inabilità lavorativa;
inoltre è necessario che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie a seguito di accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. in Persona_2 considerazione del dedotto e documentato aggravamento delle condizioni del ricorrente.
Esaminati gli atti di causa ed i nuovi documenti sanitari prodotti, il CTU, nel depositare i richiesti chiarimenti, ha così concluso « Il sottoscritto ctu, presa visione della nuova documentazione depositata da parte ricorrente, rilevato che alla luce di detta documentazione le condizioni del periziato richiedano una rivalutazione nel senso di un reale aggravamento… considerato che il D.M del 05.02.1992 del
Ministero della Sanità (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per la minorazione e malattie invalidanti) pubblicato sul supplemento ordinario n° 43 alla G.U. del 26.02.1992 identifica le patologie in diagnosi con una percentuale distinta ed un numero di codice, tenuto conto del concetto di concorrenza e coesistenza dei vari stati morbosi ed applicato il calcolo riduttivo, le infermità riscontrate a carico del Sig. esitano nella percentuale Parte_1 di invalidità totale espressa in calce alla tabella seguente: 7010 Anchilosi rachide lombare 40% - 7216 Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole 45% - 6603 Asma allergico estrinseco 30% - 6447 Coronaropatia III classe nyha 80% - 4005 Perdita uditiva da tabella 10% - TOTALE 96%. La tabella indicativa delle percentuali di invalidità fa riferimento alla capacità lavorativa generica, ma qualora le infermità incidano sulla capacità lavorativa "semispecifica" o specifica è consentita una oscillazione fino a 5 punti sul punteggio tabellare. Tenendo conto della elevata percentuale di invalidità risultante e, dei fattori che incidono sulle attività confacenti, ritengo di maggiorare tale percentuale dal 96% al 100%. Nel caso in esame, il calcolo riduzionistico riportato va interpretato in modo da farlo coincidere con la realtà biologica. Le voci specifiche, relative a menomazioni dell'apparato locomotore, vanno calcolate in concorrenza tra loro, ed insieme alle altre menomazioni coesistenti, cardiopatia, patologia respiratoria ed ipoacusia, configurano una inabilità lavorativa che rende il Sig. meritevole Parte_1 del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/1971. Il grado di autonomia del periziato, risulta ridotto ed arriva a determinare un grado di assistenza e dipendenza globale
e continuativa necessaria a configurare una situazione di gravità dell'handicap, per cui si ritiene il Sig. , soggetto con handicap in situazione di gravità art. 3 Pt_1 comma 3. La decorrenza è da datarsi come da nuove certificazioni acquisite
(16.01.2025)».
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Condivisibile deve ritenersi altresì l'indicazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dal mese di gennaio 2025, in ragione della datazione delle nuove certificazioni acquisite in corso di causa.
Considerata l'accertata sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli artt. 12 L. 118/71
e 3, comma 3, L. 104/92 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere interamente compensate tra le parti stante il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva a quella di deposito del ricorso.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_2 separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (c.f. Parte_1
), N. R.G. 3632/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalido Parte_1 civile nella misura del 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa ai sensi dell'art 12 L. 118/71, nonché soggetto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal 16.01.2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_2
p.t., le spese di CTU per come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli